La figura del Parroco nel Codice di diritto canonico e gli organismi di partecipazione ecclesiale



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Sac. Dr. Orlando Barba La figura del Parroco nel Codice di diritto canonico e gli organismi di partecipazione ecclesiale In questo primo intervento verranno illustrati principalmente gli aspetti giuridici ed ecclesiologici sia della Parrocchia come tale, sia del Parroco in particolare. Premessa Anzitutto una premessa: Diapositiva 2 Can. 540-1. L'Amministratore Parrocchiale è tenuto agli stessi doveri e ha gli stessi diritti del Parroco, a meno che il Vescovo diocesano non stabilisca diversamente. Pertanto, tutto ciò che diremo per il Parroco può benissimo applicarsi anche per gli Amministratori Parrocchiali. Inoltre, come sapete, da quest anno l Arcivescovo ha deciso di procedere sempre prima alla nomina ad Amministratore Parrocchiale e poi a quella di Parroco. Tale decisione non deriva da una mancanza di fiducia da parte del Vescovo nei vostri riguardi né dalla volontà di mettere alla prova nessuno di voi, ma si basa esclusivamente sul desiderio di essere maggiormente fedeli al Codice di diritto canonico che stabilisce: Diapositiva 3 Can. 527-1. Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una Parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso. N.B. La presa di possesso è oggi prevista esplicitamente dal Codice solo per il Vescovo diocesano, il Vescovo Coadiutore, il Vescovo Ausiliare ed il Parroco Per essere più espliciti, ciò significa che chi è nominato Parroco può esercitare le sue funzioni, con tutti i diritti e i doveri connessi, solo dopo un ulteriore atto giuridico: la presa di possesso, che non è una semplice formalità (cf. Vescovo Diocesano). Pertanto, per evitare pericolosi periodi di vacatio tra la nomina a Parroco e l immissione in possesso, da oggi la nomina a Parroco sarà fatta quando stabilirete con l Arcivescovo il giorno del possesso canonico e porterà la data dello stesso. Comunque, intanto con la nomina di Amministratore parrocchiale )che ha gli stessi diritti e doveri del Parroco) avete già la legale rappresentanza della Parrocchia e potete prendervi cura dei fedeli a voi affidati. Colgo l occasione per chiarire un equivoco: scaduto il novennio della prima nomina, non si verifica nessun tacito rinnovo (non si applica ciò che vale per i contratti di locazione!!!), nè si cessa automaticamente dall incarico. 1

Da quel momento si è dal diritto prorogati sine die, conservando i pieni poteri di Parroco, finchè il Vescovo non decida a sua libera discrezione di trasferire ad altro incarico. 1. Una nuova definizione di Parrocchia Diapositiva 4 Il concilio Vaticano II sulla Parrocchia ha pochi ma significativi testi, che mi limito a citare: SC 42; LG 26 (estensibile alla Parrocchia); CD 30-32; AA 10; AG 37; PO 6; 9. Diapositiva 5 Sono testi costantemente ripresi nei documenti successivi (cfr., in particolare ChL 26-27) e ispiratori dei canoni che troviamo nel Nuovo Codice (cc. 515-555). La definizione di Parrocchia che troviamo nel Codice è la seguente: Diapositiva 6 Can. 515-1. La Parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'àmbito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un Parroco quale suo proprio pastore. Il principale elemento di novità, rispetto alla visione preconciliare, è il riferimento alla comunità di fedeli. Il christifidelis, sia esso chierico, laico o consacrato, non è più un soggetto passivo, destinatario della cura pastorale del Parroco, ma un soggetto attivo. In forza del battesimo ogni fedele, infatti, è incorporato a Cristo, costituito popolo di Dio, reso partecipe della triplice funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, chiamato ad attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (c. 204, 1). Diapositiva 7 La Parrocchia è, quindi, una comunità di persone in comunione con Cristo e tra loro, chiamate alla stessa missione: l annuncio del Vangelo e la costruzione del Regno di Dio. Il Parroco è, quindi, il ministro di questa comunione. Sentiamo come Paolo VI, presto Beato, l 8 marzo 1964 definiva la Parrocchia: Diapositiva 8 Adunque la Parrocchia è la presenza della Chiesa viva ed operante in mezzo al popolo fedele. È - per definirla in maniera più completa - la presenza di Cristo nella pienezza della sua funzione salvatrice. Senza dubbio, anche nelle altre chiese c è il Signore; ma non compie quello che esercita qui, dove i fanciulli sono rigenerati alla grazia; dove c è il battesimo. Nelle altre chiese non si è tenuti ad annunciare la parola di Dio con regolarità, mediante catechesi organizzate e volute come istruzione programmata e responsabile. Qui è dispensata, in modo particolare, la parola di Dio. Dunque questa è la casa del Vangelo, la casa della verità, la scuola di Nostro Signore; qui la sua cattedra, qui Egli insegna con metodo, e dà ogni aiuto perché si corrisponda al nostro fondamentale dovere. 2

2. Il Parroco come ministro della comunione ecclesiale Il Codice riconosce afferma esplicitamente: Diapositiva 9 c. 529 2. Il Parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori con il proprio Vescovo e con il presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione Parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione. Nella Parrocchia, il Parroco è quindi anzitutto ministro della comunione ecclesiale. Diapositiva 10 Questa comunione è al servizio della missione affidata alla Parrocchia che non è solo celebrare i sacramenti, ma consiste nell annuncio integrale della parola di Dio a tutti coloro che si trovano nel territorio Parrocchiale, è catechesi, è promozione dello spirito evangelico anche in ordine alla giustizia sociale, è formazione di tutte le categorie di fedeli alla preghiera, alla partecipazione alla liturgia, alla vita ecclesiale (c. 528, 1-2). L annuncio evangelico deve giungere anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede (ivi, 1). 3. Il compito della cura pastorale Diapositiva 11 Il Codice definisce spesso il compito del Parroco ricorrendo all espressione cura pastorale 1 che esplicita facendo riferimento alla triplice missione di insegnare, santificare e governare. A differenza di cura animarum, che sottolinea il rapporto verticale e unidirezionale tra il presbitero e i singoli fedeli, il termine cura pastorale comprende anche la cura della comunione che unisce i singoli fedeli nella Parrocchia e fa di essa una comunità fraterna. 1. Cf cc. 515, 1; 516, 2; 517; 519; 527, 1; 542; 543, 1; 545, 1; 548, 3 Diapositiva 12 Non sono solo i singoli fedeli, individualmente presi, ad essere affidati al Parroco, ma anche la comunità come insieme di relazioni. Ciò comporta un profondo cambiamento nel modo di concepire il ruolo del Parroco e i suoi compiti, in particolare in ordine ad uno stile di corresponsabilità all esterno e all interno della Parrocchia. Tutto quanto abbiamo detto si trova sintetizzato nel can. 519: Diapositiva 13 Can. 519 - Il Parroco è il pastore proprio della Parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto. 3

Diapositiva 14 L espressione Pastor proprius indica che il Parroco non è un semplice delegato del Vescovo diocesano, ma colui che il Signore chiama in prima persona a dare la vita per le pecore a Lui affidate: non è un mercenario stipendiato da altri Ma il canone sottolinea due aspetti importanti del ministero del Parroco, spesso dimenticati: Diapositiva 15 1) la collaborazione all esterno che riguarda in primo luogo il rapporto con la Diocesi, nelle sue articolazioni centrali (Curia) e periferiche (Decanati). La specificazione per cui la cura pastorale va esercitata dal Parroco sotto l autorità del Vescovo diocesano allude non solo ad un rapporto di dipendenza gerarchica del Parroco dai Superiori, ma anche all inserimento di quest ultimo nel Presbiterio diocesano: nessuno deve vivere isolato nè camminare da solo. Diapositiva 16 2) la collaborazione all interno della Parrocchia che il Parroco deve promuovere con gli altri presbiteri o diaconi, che lavorano nella stessa comunità, e con i fedeli laici. Viene ribadito ancora una volta il principio fondamentale: il Parroco non esercita da solo la cura pastorale che gli è affidata, ma deve operare con altri operatori collaborando insieme, ricercando e promuovendo la collaborazione. Si intuisce già l importanza dei Consigli parrocchiali, quello pastorale e quello per gli affari economici, di cui dopo diremo. 4. Il Parroco religioso 1 Diapositiva 17 Poiché ad oggi nella nostra Diocesi circa 50 parrocchie sono affidate ad Istituti religiosi o Società di vita apostolica, è bene ora dire qualche parola specifica circa i religiosi nominati Amministratori parrocchiali o Parroci. Diapositiva 18 I religiosi destinati alla cura pastorale della Parrocchia sono chiamati ad esercitare il loro ministero in armonia con la pastorale diocesana, anche se nello spirito e con lo stile proprio dell istituto religioso o della società di vita apostolica a cui appartengono, in fraterna collaborazione sia con gli altri religiosi della comunità che con il clero diocesano e con i laici apostolicamente impegnati nella diocesi. Diapositiva 19 Non bisogna, però, dimenticare che la Parrocchia ha una sua precisa soggettività, ecclesiale e canonica, che l istituto deve riconoscere, accogliere, promuovere e tutelare. Pertanto, il Parroco e gli altri religiosi che vivono in Parrocchia nella conduzione quotidiana del loro apostolato devono distinguere le attività, le strutture, le entrate e le uscite che attengono alla Parrocchia da quelle relative alla casa religiosa o all istituto. 1 Per approfondire cf: MONTAN A., Il Parroco religioso: aspetti giuridici di un ministero ecclesiale e carismatico, in Carità e missione, n. 1/2011 (Anno I), pp. 38-48. 4

Diapositiva 20 Vanno distinte, quindi, le due amministrazioni: quella della Parrocchia che spetta al Parroco e quella della Casa religiosa in quanto tale, che spetta al Superiore (se diverso). Ci siano, quindi, libri contabili diversi. Solitamente sono considerati proventi spettanti alla 1. Comunità religiosa: la retribuzione del Sostentamento clero, gli stipendi e le pensioni ricevute dai religiosi, nonché le offerte delle Messe; 2. Parrocchia: le offerte date dai fedeli in occasione dei sacramenti, le offerte volontarie, eventuali rendite derivanti da beni immobili o mobili. 5. Gli organismi di partecipazione La creazione sia del Consiglio pastorale che di quello per gli affari economici, sia a livello diocesano che parrocchiale, è uno dei frutti del Concilio Vaticano II che ma molto insistito sulla partecipazione attiva dei fedeli, promuovendo il loro impegno in tutti gli ambiti della vita e della missione della Chiesa. Diapositiva 21 Consiglio pastorale parrocchiale Can. 536-1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. 2. Il Consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è chiamato a coinvolgere tutte le componenti della comunità parrocchiale nella programmazione pastorale e ad offrire al Parroco una più esatta conoscenza della realtà sociale, culturale e religiosa del territorio. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale presuppone e manifesta la maturità e la vitalità di una Parrocchia; esso ha una funzione consultiva; tuttavia la sua funzione è molto importante poiché esprime il camminare insieme di tutta la comunità parrocchiale, anche se, in ultima istanza, le decisioni gerarchicamente al Parroco. Al Consiglio Pastorale Parrocchiale spetta, sotto l'autorità del Parroco, «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Parrocchia» (cf c. 511), affinchè il Parroco possa più adeguatamente promuovere la conformità della vita e dell'attività del Popolo di Dio con il Vangelo» (cf. ES I, 16, 1). I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale che devono distinguersi per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. c. 512 3) devono essere, perciò scelti in modo da rappresentare tutta la porzione di Popolo di Dio che costituisce la Parrocchia, tenendo presenti le diverse zone, le diverse condizioni sociali e professioni, nonché i diversi ruoli che essi hanno nell'apostolato (cf. c.512 2). 5

Bisogna sottolineare che il significato e l'efficacia del Consiglio Pastorale Parrocchiale non dipendono tanto dagli aspetti giuridici ed organizzativi, bensì soprattutto dalla fede, dalla speranza e dalla carità nutrite dai suoi membri e dall'ansia missionaria di essi. Per questo incombe sul Parroco l obbligo di scegliere come membri del Consiglio pastorale persone dotate di una chiara identità ecclesiale, che non s'improvvisa ma che è frutto di una profonda formazione spirituale. Attualmente nella nostra Diocesi è ancora vigente un decreto del Cardinale Ursi del lontano 12 gennaio 1986 che dava applicazione alle norme dell ultimo Sinodo della chiesa di Napoli Diapositiva 22 Tale decreto stabilisce: Diapositiva 23 1. l obbligatorietà del Consiglio pastorale in ogni Parrocchia; 2. la composizione: a. Vicari parrocchiali; b. altri Presbiteri residenti od operanti nell'ambito parrocchiale c. Diaconi, Accoliti, Lettori d. Superiori delle Comunità religiose maschili e femminili e. Presidente del Consiglio per gli affari economici 6

f. Responsabile del coordinamento della formazione cristiana dei fanciulli g. Due coniugi, responsabili della pastorale familiare h. Presidente dell'azione Cattolica Parrocchiale i. Responsabili delle associazioni, movimenti e gruppi, Confraternite etc j. Rappresentante degli insegnanti di religione k. Altri, scelti dal Parroco o eletti dall Assemblea parrocchiale 3. le convocazioni (almeno 4 volte l anno); 4. la durata (tre anni); Consiglio parrocchiale per gli affari economici Diapositiva 24 Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532. Il C.P.A.E. ha funzione consuntiva non deliberativa, pertanto non può essere equiparato ad un Consiglio di amministrazione. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia. Diapositiva 25 Il Concilio Vaticano II prescrive quanto segue: «quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli, come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l aiuto di esperti laici» (Presbyterorum ordinis 17, c). Così, se un tempo la responsabilità del patrimonio ecclesiastico poteva essere completamente affidata a persone prive di particolare competenza, quali spesso erano i chierici, attualmente, considerata l enorme complessità del mondo economico-amministrativo, essa esige la collaborazione di persone qualificate ed esperte che, con il loro prezioso aiuto e sapiente consiglio, favoriscano una buona e corretta amministrazione dei beni e una più razionale e moderna gestione degli stessi. Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532. Anche qui vige un decreto del Cardinale Ursi del lontano 12 gennaio 1986 che, recependo una proposta fatta dalla Conferenza Episcopale Italiana, promulgava il regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici 7

Diapositiva 26 Tale Regolamento prevede: Diapositiva 27 1. i compiti; a. coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo (mai abolito, anche se in desuetudine) e quello consuntivo, da presentare poi al Consiglio Pastorale; n.b. la competenza del CPAE sui bilancio parrocchiale non deve comunque essere intesa e vissuta come una forma di controllo esercitata dalla comunità sull operato del parroco, bensì come uno strumento per garantire ed assicurare il parroco stesso circa l esatta impostazione della contabilità. Pare infatti corretto ammettere che, per alcuni movimenti di cassa, sia in entrata che in uscita, il parroco abbia il diritto, e talvolta anche il dovere, di non fornire una completa giustificazione. Si pensi, tanto per fare un esempio, alla provenienza o alla destinazione di offerte o interventi caritativi sui quali è giusto conservare un doveroso riserbo. Una diversa configurazione dell attività del CPAE potrebbe essere in contraddizione col ruolo ad esso affidato dal codice. b. verificare l'applicazione della convenzione prevista per le Parrocchie date ai Religiosi; c. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; d. curare l'aggiornamento annuale dell Archivio parrocchiale; e. portare a conoscenza di tutti i fedeli le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'anno, nonchè il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle of- 8

ferte fatte dai fedeli; n.b. Ricordo che il can. 1287 impone a tutti gli amministratori di rendere conto ai fedeli dei beni da questi offerti alla Chiesa; f. promuovere la partecipazione dei fedeli alle necessità economiche della Parrocchia; È infatti auspicabile l impegno dei consiglieri in merito alla ricerca di modi adeguati per il reperimento dei fondi, per l incremento degli introiti e per la promozione di forme di sensibilizzazione dei fedeli sul dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa e della parrocchia in particolare (cf c. 222, 1). 2. la composizione: a. Parroco, che di diritto ne è il Presidente b. Vicari parrocchiali; c. almeno tre fedeli nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, tra quelli dotati di integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. Non possono essere nominati i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia. 3. le convocazioni (almeno 4 volte l anno); 4. la durata: i membri del C.P.A.E., durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi. N.B. potete prendere copia di entrambi i decreti. 6. Fare memoria per il futuro Tra i doveri del Parroco rientra anche quello di curare l'archivio della parrocchia. Anche se i doveri primari di un parroco sono quelli che riguardano le opere di apostolato ed evangelizzazione, l'attività caritativa e l'amministrazione dei sacramenti, non è corretto pensare alla gestione dell'archivio come ad un fatto accessorio, secondario o estraneo all'ufficio sacerdotale. Il Codice infatti ne prescrive l'obbligo: Diapositiva 28 c. 535, 4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei. 9

Diapositiva 29 L'archivio parrocchiale, oggi come un tempo, continua ad avere una notevole importanza. Esso ha una duplice funzione: 1. quella storica: cioè di conservazione delle memorie delle passate attività della parrocchia per i posteri; 2. quella attuale: cioè di informazione precisa circa lo stato giuridico attuale dei fedeli Quali sono i libri che ogni parroco deve custodire ed aggiornare? Diapositiva 30 Libri obbligatori: 1. Libro dei battesimi (cf. c. 535 1) Alcuni casi particolari: a. bambino nato da madre nubile: il nome della padre si deve scrivere se la paternità è provata da un documento legale (civile) o per sua dichiarazione davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi il nome del battezzato deve essere scritto senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre. b. figlio adottivo: l'indicazione dei genitori naturali e dell'adozione deve essere scritta nel libro dei battesimi, se attestata da un documento legale (civile) ma riportata solo sui certificati di battesimo ad uso matrimonio ( per verificare l'esistenza di consanguineità o affinità), che in tal caso andrà posto in busta chiusa indirizzata al parroco che lo richiede. c. battesimo non amministrato in parrocchia: il ministro del battesimo (ad esempio Cappellano dell Ospedale) ha l obbligo di informare il parroco del luogo affinché questo proceda alla annotazione sul libro della parrocchia. d. richiesta sbattezzo ovvero di cancellazione dal Registro dei battezzati: se avete ricevuto la richiesta con lettera raccomandata corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, potete inviare il tutto, insieme al certificato di battesimo alla Cancelleria (anche via fax o email), per i necessari adempimenti da parte dell Ordinario. Nel libro dei battezzati si deve annotare tutto ciò che riguarda lo stato giuridico del fedele (confermazione; matrimonio e suo scioglimento o nullità; ordine sacro; professione perpetua etc Tali annotazioni vanno pure riportate nei certificati di battesimo. 2. Libro delle Cresime (cf. CEI, delibera 6); 3. Libro dei matrimoni (cf. c. 1121); 4. Libro dei defunti (cf. c. 535, 1); 5. Libro dei catecumeni (cf c. 788, 1); 10

Diapositiva 31 Libri obbligatori: 6. Inventario del patrimonio dell'ente (cf c. 1283, 3 ); 7. Libro delle entrate e delle uscite (cf c. 1284, 2,7 ); 8. Catalogo dei atti di proprietà (cf c. 1284, 2,9 ); 9. Tabella degli oneri da pia fondazione: messe ed altro (cf c. 1307, 1); 10. Registro del loro adempimento (cf c. 1307, 2); Libri obbligatori: 11. Registro delle SS. Messe (cf c. 958, 1); 12. Libro dei verbali del consiglio pastorale; 13. Libro dei verbali del consiglio degli affari economici; 14. Catalogo dei documenti dell'archivio (cf c. 491, 1). Diapositiva 32 Diapositiva 33 Libri raccomandati (cf. CEI, delibera 7): 15. Registro delle Prime Comunioni; 16. Registro dello status animarum (censimento in occasione della visita alle famiglie); 17. Registro della cronaca parrocchiale; Da inviare in Curia: Diapositiva 34 1. Inventario aggiornato dei beni; 2. Atti di proprietà (compravendita, donazioni). 3. Estremi conti correnti intestati alla Parrocchia 11