COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26-II-2007 C(2007) 683 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Trento) Aiuto n. N 208/06 Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole (legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1, articolo 26, e deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005). Signor Ministro, 1. Con messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2006, protocollato il 29 marzo 2006, la Rappresentanza permanente d Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 2. Con messaggio di posta elettronica del 31 maggio 2006, protocollato il 6 giugno 2006, e del 23 agosto 2006, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con lettere del 28 aprile 2006 e del 7 luglio 2006. 3. Con lettera del 24 ottobre 2006, i servizi della Commissione hanno chiesto un termine supplementare alle autorità italiane per l'esame del fascicolo. Le autorità italiane hanno accolto tale richiesta. 4. Con lettera del 16 novembre 2006, i servizi della Commissione hanno chiesto nuove informazioni complementari alle autorità italiane. 5. Tali informazioni sono state comunicate con messaggio di posta elettronica del 9 gennaio 2007, protocollato lo stesso giorno. S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) 299 11 11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
6. Ho l'onore di informarvi che la Commissione non ha obiezioni da formulare sulla misura in oggetto. Tuttavia, la presente decisione non riguarda le modalità di conclusione dei contratti di prestazione connessi alla realizzazione della misura. 7. Per prendere questa decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: Descrizione 8. L articolo 26 della legge provinciale del 10 febbraio 2005, n. 1 (in prosieguo: «la legge 1/2005») prevede la costituzione, presso la Cooperfidi (cooperativa provinciale di garanzia fidi), di un fondo di rotazione, alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili strumentali allo svolgimento dell'attività di imprese cooperative e agricole. Gli immobili acquisiti possono essere ceduti, a soggetti diversi dalle imprese cooperative e agricole solo nei casi individuati dalla deliberazione di applicazione dell'articolo, se non sono più suscettibili di essere utilizzati per le finalità di quest'articolo. Gli interessi maturati sulla gestione del fondo e le somme derivanti dalla cessione in proprietà o dalla locazione degli immobili affluiscono al fondo. Inoltre, affluiscono al fondo le risorse liquide e i beni immobili del fondo previsto dall articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 abrogato dall articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 9. I prezzi di vendita e i canoni di locazione sono determinati in base ai prezzi di mercato e sulla base di perizie di stima. 10. Lo stanziamento previsto per l'istituzione e l'alimentazione del fondo di rotazione copre gli anni 2006, 2007 e 2008 e ammonta in tutto a 4 500 000 euro (un primo conferimento di risorse pubbliche avrà luogo nel 2006, previo consenso della Commissione). Poiché il bilancio della provincia di Trento è su base triennale, alla fine del periodo 2006-2008, la provincia valuterà l'opportunità di un rifinanziamento del regime. 11. Le modalità d applicazione dell articolo 26 della legge 1/2005 sono definite in una deliberazione che precisa quanto segue: - i beni immobili possono essere concessi in locazione a cooperative con sede legale o con un'unità di produzione nella provincia (ad esclusione delle società che svolgono attività finanziarie), a imprese agricole, sia in forma individuale che societaria, a enti e associazioni dei produttori agricoli iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento ovvero aventi una sede operativa nella provincia di Trento e ai consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica, con sede nella provincia di Trento, - il fondo viene utilizzato a fronte: * di richieste delle imprese corredate da un piano di sviluppo aziendale che comprovi, tra l'altro, la sostenibilità economica del progetto con riferimento, anche, alla possibilità di fare regolarmente fronte agli impegni contrattuali connessi al contratto di locazione; * di richieste da parte di imprese che intendono cedere immobili mantenendone la disponibilità in qualità di conduttori; 2
* di specifiche opportunità presenti sul mercato immobiliare rispetto alle finalità descritte, - la durata del contratto di locazione viene fissata in anni sei, rinnovabile per un eguale periodo di tempo; può essere ceduta la proprietà degli immobili locati alle imprese conduttrici, anche in vigenza del contratto d'affitto, - il prezzo di acquisto degli immobili non può essere superiore a quello risultante dalla perizia di stima asseverata, da un tecnico abilitato, nominato dalla Cooperfidi d'intesa con il Servizio competente in materia di sviluppo e promozione delle società cooperative, tenuto conto anche di eventuali contributi percepiti dal venditore sull'immobile oggetto di alienazione, - il prezzo di alienazione degli immobili non può essere superiore a quello risultante dalla perizia di stima asseverata, da un tecnico abilitato, nominato dalla Cooperfidi d'intesa con il Servizio competente in materia di sviluppo e promozione delle società cooperative; nel caso gli immobili vengano ceduti mediante asta pubblica, si applica la vigente legislazione in materia, - il canone di locazione viene stabilito a prezzi di mercato in base al valore risultante dalla perizia di stima asseverata, effettuata da un tecnico abilitato, nominato da Cooperfidi d'intesa con il Servizio competente in materia di sviluppo e promozione delle società cooperative; il canone suddetto sarà rivalutato mediante l'applicazione della disciplina vigente in materia, - nel caso di mancata utilizzazione degli immobili per almeno 3 anni, gli stessi possono essere posti in vendita mediante asta pubblica, cui possono prendere parte anche soggetti diversi da quelli indicati al primo trattino; in alternativa le procedure di alienazione possono essere affidate alla società Patrimonio Spa 1 ; la Cooperfidi segnala l'inutilizzazione degli immobili al Servizio provinciale competente in materia di sviluppo e promozione delle società cooperative; in tal caso, la Provincia può chiederne il trasferimento a titolo gratuito alla medesima o ad una società partecipata indicata dalla stessa, - le imprese conduttrici non possono sublocare o, comunque, distogliere gli immobili dalla loro destinazione, pena la risoluzione del contratto. 1 Società a capitale interamente pubblico, totalmente controllata dalla Provincia che l'ha istituita per legge con l'incarico di svolgere operazioni di acquisto, di gestione e di alienazione di beni immobili e che agisce solo in via sussidiaria, essendo la Cooperfidi il principale prestatario di servizi ad agire (tenuto conto del controllo esercitato dalla Provincia sul suo funzionamento, esiste una relazione "in-house" tra la società Patrimonio Spa e la provincia). 3
12. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, la Cooperfidi è stata scelta per l'operazione poiché si tratta dell'organismo che si trova nella posizione migliore per occuparsi di iniziative che interessano al tempo stesso le cooperative e le imprese agricole, e che essa si occupa già d'interventi nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Provincia. Le risorse finanziarie che le vengono trasferite sono destinate al fondo di rotazione e sono comunque registrate in una contabilità separata in modo che non possano servire alla copertura delle spese di funzionamento della Cooperfidi. Quest'ultima riscuote una commissione dello 0,5 % del valore del fondo a titolo di rimborso annuale del sovraccosto per la gestione del fondo. Valutazione 13. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 14. La Commissione constata che la misura è finanziata per mezzo di risorse pubbliche, che interessa alcune imprese (i partecipanti al sistema) e può incidere sugli scambi per il posto occupato dall'italia nella produzione agricola dell'unione (nel 2004 l'italia era il secondo produttore di prodotti agricoli dell'unione). 15. Tuttavia, malgrado tali caratteristiche, è possibile che la misura stessa, vale a dire un conferimento di capitali pubblici in un fondo destinato a finanziare talune operazioni di acquisto, di vendita e di locazione di beni immobili, per la sua natura e per le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, non venga considerata un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato se sono soddisfatte determinate condizioni. 16. Tenuto conto della struttura del sistema previsto, la presenza e la compatibilità con il mercato comune di un eventuale elemento di aiuto di Stato devono essere analizzate sotto tre aspetti: quello dei poteri degli enti pubblici che conferiscono capitali nel fondo di rotazione, quello della società gestionaria del fondo e quello degli operatori che partecipano al sistema. Conferimento di risorse pubbliche nel fondo di rotazione 17. Nelle informazioni complementari fornite le autorità italiane hanno indicato che la redditività del conferimento di risorse pubbliche per la Provincia non sarebbe diversa da quella che otterrebbe un investitore privato che opera in normali condizioni di mercato, dato che i prezzi di acquisto, di locazione e di alienazione saranno quelli praticati sul mercato. Inoltre, in caso di scioglimento del fondo, il patrimonio di quest'ultimo, alimentato integralmente dai benefici realizzati sulle operazioni di vendita, di acquisto o di alienazione, sarà riversato nel bilancio della Provincia. 4
18. In base a tali considerazioni, la Commissione può considerare che la Provincia adotta infatti il comportamento di un investitore privato che opera alle condizioni normali di un'economia di mercato e che il conferimento di risorse pubbliche nel fondo non comporta di conseguenza alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Incidenza della misura sulla società Cooperfidi 19. Per quanto riguarda la società Cooperfidi, la Commissione constata, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, che la remunerazione dei servizi forniti riveste la forma di commissione sull'importo conferito dai poteri pubblici nel fondo di rotazione e potrebbe di conseguenza comportare un elemento di aiuto, poiché tale remunerazione non viene effettuata di volta in volta in base alla presentazione di giustificativi. Tuttavia, risulta altresì, alla luce delle stesse informazioni, che le autorità italiane si sono impegnate a vigilare che l'importo della commissione non possa in ogni caso superare i 100 000 euro su un periodo di tre anni nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria applicabile agli aiuti de minimis 2. 20. Tenuto conto di tali impegni, la Commissione può considerare che la remunerazione della società Cooperfidi, per come è stabilita non comporta elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Incidenza della misura sugli operatori partecipanti 21. Dato che i prezzi di acquisto e di vendita e i canoni di locazione praticati sono determinati in funzione dei prezzi di mercato, la misura non comporta alcun elemento di aiuto a favore degli agricoltori. Inoltre, il fatto stesso che questi ultimi, rivendendo un bene per affittarlo di nuovo possano ottenere a un tratto una determinata somma, che potenzialmente si può utilizzare, crea una situazione identica a quella di un operatore che ottiene un prestito da una banca e, nel contesto in questione, la concorrenza non viene affatto falsata, poiché, come indicato, i prezzi praticati sono quelli di mercato. 22. La Commissione può pertanto considerare che la misura di cui trattasi non comporta alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato a favore degli operatori partecipanti. 2 Dal 1 gennaio 2007, gli aiuti de minimis sono regolati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5), che fissa un importo massimo di aiuto di 200 000 per beneficiario nell'arco di tre esercizi fiscali. Oltre il fatto che l'importo previsto nella fattispecie sia inferiore all'importo massimo fissato, l'articolo 5 paragrafo 2 di tale regolamento stabilisce che per gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato. 5
Decisione 23. Tenuto conto della suindicata analisi la Commissione ha deciso di concludere che la misura in oggetto non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. 24. Ove la presente decisione contenesse elementi riservati da non pubblicare, si prega di informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. In mancanza di una domanda motivata in tal senso entro il termine suddetto, la Commissione riterrà che le autorità italiane non hanno nulla da eccepire sulla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda deve essere inviata per lettera raccomandata o fax all'indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello Sviluppo rurale Direzione H. Legislazione agricola Unità: H.2. Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax (32 2 2967672) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione 6