STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI



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Circolare informativa n 4/2011 STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI Novità fiscali introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 La resente circolare ha lo scoo di fornire una anoramica delle numerose novità introdotte in sede di conversione del DL 138/2011 divenuto quindi L 148/2011, ubblicata sulla Gazzetta Uffiiciale del 16/9/2011 (cosiddetta Manovra di Ferragosto ).. 1 AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21% A decorrere dalle oerazioni (cessioni di beni e restazioni di servizi) effettuate a artire dal 17.9.2011, è stato revisto che: l aliquota IVA ordinaria, rima ari al 20%, è stata innalzata al 21%; i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiarati (di cui all art. 22 del DPR 633/72), er calcolare l IVA da versare in liquidazione eriodica o annuale, devono alicare il metodo matematico, senza iù avere la ossibilità di adottare, in via alternativa, il metodo ercentuale di scororo. Inoltre, er le oerazioni oste in essere nei confronti dello Stato e degli enti ubblici, er le quali l IVA risulta esigibile alla data del agamento del corrisettivo, si alica l aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la relativa fattura è stata emessa e registrata rima del 17.9.2011 (data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011). Restano invece invariate le altre aliquote, attualmente ari al 4% e al 10%. 1.1 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E DECORRENZA DELL ALIQUOTA DEL 21% La misura dell aliquota ordinaria da alicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l oerazione osta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di restazione di servizi. In via generale: le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all atto della consegna o della sedizione; le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all atto della stiulazione del rogito notarile; le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti risetto agli eventi di cui sora si considerano effettuate nel momento in cui si roducono tali effetti, con il limite temorale di un anno er i beni mobili; le restazioni di servizi si considerano effettuate con il agamento del corrisettivo, indiendentemente dall avvenuta esecuzione, in tutto o in arte, della restazione. Pertanto: le oerazioni effettuate rima del 17.9.2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20%; le oerazioni effettuate a artire dal 17.9.2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21%. 2 NUOVI LIMITI RELATIVI ALL UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE E DEGLI STRUMENTI ASSIMILATI La manovra di Ferragosto, ha ridotto da un imorto ari o sueriore a 5.000,00 euro ad un imorto ari o sueriore a 2.500,00 euro il limite relativo all utilizzo del denaro contante, all emissione di assegni trasferibili (o liberi ) ed al saldo dei libretti di deosito al ortatore. Via Roccatagliata Ceccardi 2 16121 Genova Tel. 010 589.219-564.779 Fax 010 582.956-580.981 Via S.Maria Valle 2B 20123 Milano Tel. 02 80581561 Fax 86918622 e-mail studiodalessio@tin.it

In articolare ora: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deosito bancari o ostali al ortatore o di titoli al ortatore) tra soggetti diversi er imorti ari o sueriori a 2.500,00 euro; er tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S..A.; gli assegni bancari e ostali emessi er imorti ari o sueriori a 2.500,00 euro devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e ostali ossono essere richiesti, er iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di imorto inferiore a 2.500,00 euro; il saldo dei libretti di deosito bancari o ostali al ortatore non uò essere ari o sueriore a 2.500,00 euro; i libretti con saldo ari o sueriore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo è stato obbligatoriamente ridotto ad un imorto inferiore a 2.500,00 euro, entro il 30.9.2011. Variazioni dei limiti Si ricorda che i suddetti limiti sono stati iù volte modificati. La seguente tabella schematizza gli imorti delle soglie in relazione agli ambiti temorali di riferimento. Variazioni dei limiti relativi all uso del contante, degli assegni liberi e dei libretti al ortatore Ambito temorale di riferimento Soglia Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro Dal 13.8.2011 2.500,00 euro Semre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al ortatore o di titoli al ortatore) tra soggetti diversi, aare oortuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. correttivo antiriciclaggio ), sia stato recisato che: il divieto riguarda comlessivamente il valore oggetto di trasferimento; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con iù agamenti inferiori alla soglia che aaiono artificiosamente frazionati. Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l ammissibilità del trasferimento in iù soluzioni, tra soggetti rivati, di imorti anche comlessivamente ari o sueriori alla soglia consentita, semre che il frazionamento in iù imorti inferiori alla soglia sia revisto da rassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esemio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato er dissimulare il assaggio di somme ingenti in contanti. 3 NOVITA IN MATERIA DI IRPEF ED ADDIZIONALI La manovra di Ferragosto contiene numerose novità in materia di IRPEF, riguardanti: il contributo di solidarietà del 3% er i redditi sueriori a 300.000,00 euro; la detrazione del 36% er gli interventi di recuero edilizio; lo sblocco degli aumenti delle addizionali regionali e comunali. 3.1 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA DEL 3% SUI REDDITI SUPERIORI A 300.000,00 EURO Sui redditi IRPEF di imorto sueriore ai 300.000,00 euro lordi annui è revista l alicazione di un relievo aggiuntivo del 3%, definito contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà, ertanto, si aggiunge all ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale e si alica dall 1.1.2011. Pagina 2

3.1.1 AMBITO APPLICATIVO Il contributo di solidarietà si alica sul reddito comlessivo IRPEF che eccede i 300.000,00 euro, determinato sommando i redditi di ogni categoria, al lordo degli oneri deducibili. Il contributo è quindi alicabile sulla sommatoria dei seguenti redditi, tassabili in via ordinaria: redditi fondiari (comresa la rendita catastale dell abitazione rinciale e relative ertinenze); redditi di caitale; redditi di lavoro diendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo; redditi d imresa; redditi diversi. Il contributo di solidarietà del 3% non si alica sui redditi soggetti a tassazione searata (es. TFR, trattamento di fine mandato degli amministratori, indennità er la cessazione di raorti di agenzia, emolumenti arretrati). Il contributo di solidarietà non è inoltre alicabile sui redditi soggetti a: imosta sostitutiva (es. canoni di locazione rientranti nel regime della cedolare secca sugli affitti, lusvalenze su arteciazioni non qualificate ); ritenuta a titolo d imosta (es. interessi, dividendi su arteciazioni non qualificate ). 3.2 NOVITA IN MATERIA DI DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E stata revista un imortante novità in relazione alla detrazione IRPEF del 36% delle sese sostenute er l effettuazione di taluni interventi di recuero del atrimonio edilizio (si ricorda che la detrazione IRPEF del 36% è attualmente alicabile alle sese sostenute fino al 31.12.2012) secondo cui le detrazioni non utilizzate in tutto o in arte dal venditore ossono, mediante accordo tra le arti: essere trasferite all acquirente, urché sia una ersona fisica; oure rimanere in cao al venditore (ossibilità rima non consentita). 4 NOVITA IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI DELLE SOCIETA E stata modificata anche la discilina delle società non oerative (c.d. società di comodo ), revedendo dal 2012: l innalzamento al 38% dell aliquota IRES er le società considerate che risultano non oerative (la maggiorazione non è, invece, stata revista er le società di ersone); l estensione della suddetta discilina alle società che resentano dichiarazioni fiscali in erdita er tre eriodi d imosta consecutivi (misura questa che riguarda anche le società di ersone).. 4.1 ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ALLE SOCIETA CON DICHIARAZIONI IN PERDITA Per effetto delle modifiche del DL 138/2011 convertito, si considerano non oerative le società: che resentano dichiarazioni fiscali in erdita er tre eriodi d imosta consecutivi; che, nello stesso arco temorale triennale, sono er due eriodi d imosta in erdita fiscale e in uno dichiarano un reddito inferiore a quello minimo. In entrambi i casi, tali soggetti si considerano non oerativi a decorrere dal successivo quarto eriodo d imosta. Rimangono comunque ferme le cause di esclusione dalla discilina delle società non oerative. Va sottolineato come, a differenza della modifica riguardante l aliquota d imosta, la ricomrensione tra le società non oerative delle società in erdita sistemica riguardi anche le società di ersone. Pagina 3

4.2 DECORRENZA Entrambe le modifiche normative esaminate (incremento dell aliquota IRES ed estensione della discilina ai soggetti in erdita) eslicano efficacia a decorrere dal eriodo d imosta successivo a quello in corso al 17.9.2011. 5 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI La manovra di Ferragosto ha introdotto rilevanti modifiche alla discilina dei reati tributari. In articolare, le novità introdotte determinano: l irrigidimento delle soglie di unibilità delle c.d. fattisecie dichiarative caratterizzate dalle stesse (ovvero dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione); l abrogazione delle iotesi attenuate connesse alle fattisecie di emissione ed utilizzazione di fatture (o altri documenti) er oerazioni inesistenti; una minor riduzione di ena in relazione alla circostanza attenuante correlata al agamento dei debiti tributari (circostanza che diviene condizione imrescindibile er richiedere il c.d. atteggiamento ); limiti, er talune fattisecie, al riconoscimento della sosensione condizionale della ena; l amliamento, er talune fattisecie, dei termini di rescrizione. 5.1 OPERATIVITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Viene stabilito che le nuove disosizioni trovano alicazione ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Sulla base di un interretazione rigorosamente letterale della norma, le nuove disosizioni sembrerebbero alicabili ai fatti osti in essere dal 18.9.2011, in quanto successivi al 17.9.2011 (data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011). Ne consegue che le nuove disosizioni sono alicabili: in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010, ove resentate tra il 18.9.2011 e la scadenza dei termini; nel caso di omessa resentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010; alle ulteriori fattisecie enali tributarie commesse a artire dalla suddetta data. 5.2 ABBASSAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITA In relazione alle soglie di unibilità reviste ai fini dell integrazione delle fattisecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione, si rovvede ad un loro comlessivo irrigidimento. 5.3 IPOTESI ATTENUATE Sono state abrogate le iotesi attenuate connesse alle fattisecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture (o altri documenti) er oerazioni inesistenti e di emissione di fatture (o altri documenti) er oerazioni inesistenti. Iotesi che erano state introdotte in ragione del fatto che ci si trovava in resenza di fattisecie rive di soglie di unibilità e con una ena rinciale articolarmente severa. 5.4 CIRCOSTANZA ATTENUANTE E PATTEGGIAMENTO In relazione ai delitti tributari è revista una eculiare circostanza attenuante. Essa, infatti, determina una riduzione della ena rinciale e la non alicazione delle ene accessorie se, rima della dichiarazione di aertura del dibattimento di rimo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante agamento, anche a seguito delle seciali rocedure conciliative o di adesione all accertamento reviste dalle norme tributarie. A tale fine, il agamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative reviste er la violazione delle norme tributarie, sebbene non alicabili all imutato er il rinciio di secialità tra sanzioni tributarie enali ed amministrative. In seguito alle modifiche aortate dal DL 138/2011 convertito, er effetto della suddetta circostanza attenuante, le ene sono diminuite non iù fino alla metà, ma solo fino ad un terzo (ferma restando la non alicazione delle ene accessorie). Pagina 4

Viene stabilito, oi, che il atteggiamento uò essere chiesto dalle arti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui sora. 5.5 SOSPENZIONE CONDIZIONALE DELLA PENA Un ulteriore, rilevante, modifica attiene al riconoscimento della sosensione condizionale della ena. Viene stabilito, infatti, che, er le fattisecie dichiarative (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti er oerazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione), er il reato di emissione di fatture (o altri documenti) relative ad oerazioni inesistenti e er quello di occultamento o distruzione di documenti contabili, l istituto della sosensione condizionale della ena non trova alicazione quando congiuntamente l ammontare dell imosta evasa è sueriore: al 30% del volume d affari; a 3.000.000,00 di euro. 5.6 TERMINI DI PRESCRIZIONE Un ultima modifica riguarda i termini di rescrizione. Questi, infatti, er tutte le fattisecie dichiarative, er il reato di emissione di fatture relative ad oerazioni inesistenti e er quello di occultamento o distruzione di documenti contabili sono elevati di un terzo. 6 NOVITA IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE La manovra di Ferragosto contiene, tra l altro, novità in materia di sanzioni amministrative tributarie, riguardanti: la sosensione dall attività rofessionale er omesso rilascio della fattura/arcella; la riduzione delle sanzioni er i rofessionisti/imrenditori che evitano l utilizzo del contante. 6.1 SOSPENZIONE DALL ATTIVITA PROFESSIONALE PER OMESSO RILASCIO DELLA FATTURA / PARCELLA Il DL 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione er i soggetti iscritti ad Albi o ad Ordini rofessionali (ad esemio dentisti, medici, dottori commercialisti, avvocati) che, al ricorrere di determinate circostanze, omettono di rilasciare al cliente il documento certificativo delle restazioni rese (arcella, fattura). Per effetto della nuova discilina, è disosta, in ogni caso e oltre alle normali sanzioni ecuniarie relative all infedele dichiarazione e all omessa fatturazione, la sosensione dell iscrizione all Albo o all Ordine rofessionale er un eriodo da tre giorni ad un mese, qualora ricorrano, congiunta-mente, le seguenti condizioni: siano constatate (ad esemio ad oera della Guardia di Finanza) quattro distinte violazioni dell obbligo di emissione della arcella o della fattura relativamente alle restazioni rese; le violazioni siano state commesse in giorni diversi; le violazioni siano state commesse nell arco di un quinquennio. Se vi è recidiva, la sosensione è disosta er un eriodo che va da 15 giorni a 6 mesi. La sanzione relativa alla sosensione dall Albo o dall Ordine rofessionale si alica con riferi-mento alle violazioni commesse a decorrere dal 13.8.2011. Se le violazioni dell obbligo di certificazione del corrisettivo ricevuto dal cliente sono commesse da rofessionisti che oerano all interno di studi associati, la sosensione dall Albo o dall Ordine rofessionale è disosta nei confronti di tutti gli associati. Pagina 5

6.2 RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI / IMPRENDITORI CHE EVITANO L UTILIZZO DEL CONTANTE Al fine di disincentivare l utilizzo del contante nelle transazioni commerciali, vengono introdotte disosizioni che, in sostanza, agevolano gli imrenditori e gli esercenti arti e rofessioni che utilizzano, nella loro attività, esclusivamente strumenti di agamento diversi dal contante. 7 NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO La manovra di Ferragosto contiene, tra l altro, novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso, riguardanti: la roroga dei termini er l accertamento in materia di IVA; la reclusione dagli accertamenti resuntivi in relazione agli studi di settore; la formazione di liste selettive er l accertamento dei contribuenti, in relazione ai dati contenuti nell Archivio dei raorti finanziari; la arteciazione dei Comuni all attività di accertamento; la riscossione delle somme derivanti dall adesione ai condoni e alle sanatorie della L. 289/2002; il contributo unificato nel rocesso tributario; 7.1 PROROGA DEI TERMINI PER L ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IVA Per i soggetti che hanno aderito al condono revisto dalla L. 289/2002 e con esclusivo riferimento all IVA, i termini di decadenza dal otere di accertamento endenti al 31.12.2011 sono rorogati di un anno. 7.2 PRECLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN RELAZIONE AGLI STUDI DI SETTORE Il DL 138/2011 convertito ha introdotto un ulteriore condizione er oter beneficiare dell esclusione dagli accertamenti resuntivi. In recedenza, er essere esclusi dai redetti accertamenti, occorreva che: il contribuente risultasse congruo e coerente agli studi di settore er il eriodo d imosta oggetto di verifica; l ammontare delle attività accertate, entro un massimo di 50.000,00 euro, fosse ari o inferiore al 40% dei ricavi o comensi dichiarati; non fossero alicabili le sanzioni maggiorate del 10% er infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore. Con il DL 138/2011, oltre a tali condizioni, il contribuente deve, altresì, risultare congruo agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, er il eriodo d imosta recedente a quello oggetto di controllo. 7.3 LISTE SELETTIVE PER L ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUENTI L Agenzia delle Entrate uò formare secifiche liste selettive di contribuenti da sottoorre ad accertamento, sulla base dei dati resenti nell Archivio dei raorti finanziari resso l Anagrafe tributaria, ove confluiscono le informazioni che gli intermediari finanziari (es. banche, Poste e SIM) devono inviare all Anagrafe tributaria, riguardanti: i raorti intrattenuti con i clienti (es. conti correnti, deositi titoli, gestioni atrimoniali); l esistenza di oerazioni di natura finanziaria comiute al di fuori di un raorto continuativo. 7.4 RISCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL ADESIONE AI CONDONI DELLA L. 289/2002 Sono state introdotte ulteriori norme volte a otenziare la riscossione delle somme che i contribuenti devono versare come conseguenza dell adesione ai condoni e alle sanatorie revisti dalla Pagina 6

L. 289/2002 (es. coloro che hanno aderito al c.d. condono tombale resentando la relativa dichiarazione e che, successivamente, hanno omesso i versamenti). 7.5 NOVITA IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO A decorrere dai ricorsi notificati dal 7.7.2011, nel contenzioso tributario trova alicazione il contributo unificato, e non iù l imosta di bollo. 8 ULTERIORI NOVITA IN TEMA DI IVA ED ALTRE IMPOSTE Oltre all aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, la manovra di Ferragosto contiene ulteriori novità in materia di IVA e altre imoste indirette, riguardanti: l obbligo di certificazione dei corrisettivi da arte degli stabilimenti balneari; i deositi IVA; l imosta di bollo sui trasferimenti di denaro all estero da arte di soggetti extracomunitari; l imosta rovinciale di trascrizione al PRA dei veicoli. 8.1 IMPOSTA DI BOLLO SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL ESTERO DA PARTE DEI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI Viene istituita un imosta di bollo sui trasferimenti di denaro all estero eseguiti attraverso: gli istituti bancari e le Poste Italiane S.P.A.; le agenzie money transfer ; altri agenti in attività finanziaria. L imosta di bollo in esame è dovuta: nella misura del 2% dell imorto trasferito con ogni singola oerazione; con un minimo di 3,00 euro. L imosta di bollo in esame non è dovuta er i trasferimenti: effettuati da cittadini dell Unione euroea; oure effettuati verso i Paesi aartenenti all Unione euroea. In ratica, la nuova imosta di bollo è destinata, in generale, a colire i trasferimenti di denaro effettuati da soggetti extracomunitari verso Paesi extracomunitari. Sono esentati i trasferimenti di denaro effettuati da soggetti extracomunitari in ossesso: di matricola INPS; del codice fiscale. I lavoratori extracomunitari regolari non devono quindi corrisondere la nuova imosta di bollo. 8.2 APPLICAZIONE PROPORZIONALE DELL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA SUGLI ATTI SOGGETTI AD IVA Il DL 138/2011 interviene anche in materia di imosta rovinciale di trascrizione (IPT), dovuta sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico (PRA). Viene infatti stabilito che la soressione della misura fissa dell imosta rovinciale di trascrizione er gli atti soggetti ad IVA e la sua alicazione in misura roorzionale, secondo i criteri vigenti er gli atti non soggetti ad IVA, ha efficacia a decorrere dal 17.9.2011. Restando a disosizione er ogni eventuale chiarimento, orgiamo cordiali saluti. STUDIO D ALESSIO Pagina 7