Giorgio Campolongo, consulente in acustica e presidente di Missione Rumore



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MISSIONE RUMORE PIEMONTE ASSOCIAZIONE PIEMONTESE PER LA DIFESA DAL RUMORE Le sorgenti sonore specifiche della legge 13/09 Giorgio Campolongo, consulente in acustica e presidente di Missione Rumore Il testo della nuova legge per la normale tollerabilità è: Legge 27 Febbraio 2009 n. 13 Art. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche) «Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.» Sulla nuova legge si possono formulare le considerazioni che seguono: 1) La legge n. 13/09 stabilisce per la tollerabilità dell art. 844 c.c. che sono fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano specifiche sorgenti. Si verificano due casi. 2) Primo caso: le disposizioni disciplinano sorgenti sonore specifiche e quindi sono fatte salve per la tollerabilità di tali sorgenti. Questo avviene con sorgenti specifiche come strade, ferrovie, aeroporti, impianti a ciclo produttivo continuo, autodromi e impianti tecnologici condominiali: per queste sorgenti la tollerabilità è determinata dai rispettivi decreti attuativi della legge n. 447/95. Sono fatte salve anche le disposizioni degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 14/11/97 dei limiti di emissione e assoluti di immissione e pure del D.P.C.M. 5/12/97 per gli impianti tecnologici negli edifici perché le sorgenti sonore sono specifiche, cioè ben determinate come vedremo in appresso.

3) Secondo caso: la disposizione disciplina sorgenti sonore non specifiche, determinate in modo generico, e quindi la disposizione stessa non è fatta salva per la tollerabilità di tali sorgenti. Questo avviene con la disposizione dell art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 dei limiti differenziali che - come vedremo in appresso - si applicano a sorgenti sonore determinate in modo generico, cioè non specifico, e quindi la disposizione di questi limiti non può essere fatta salva per la tollerabilità di tali sorgenti. In altre parole i limiti differenziali del decreto non si applicano alla tollerabilità della nuova legge e quindi non modificano il limite di giurisprudenza di non più di 3 db sul rumore di fondo. 4) Cos è la sorgente sonora specifica? 5) Nel decreto che tratta le modalità acustiche delle misurazioni, D.M.A. 16/03/98, in Allegato A Definizioni la voce 1 è: «Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.» Identificabile significa di cui è possibile accertare l identità (vocabolario Zingarelli 2009) e l identità è il carattere peculiare, distintivo, di qualcosa. Come tutti sanno, il carattere peculiare che identifica la sorgente sonora è proprio il suo stesso suono o rumore emesso. Selettivamente significa (Zingarelli) che tale accertamento dell identità della sorgente sonora avviene in modo basato sulla selezione che, a sua volta, è il processo di distinzione finalizzato alla scelta di uno o più elementi considerati preferibili. L elemento considerato preferibile - nel decreto delle misurazioni acustiche - non può essere altro che la caratteristica acustica del rumore emesso dalla sorgente stessa. Pertanto sorgente sonora selettivamente identificabile significa sorgente identificabile dal suo stesso suono o rumore emesso che, a sua volta, è acusticamente determinato. 6) Specifico può avere due significati (Zingarelli): a) che si riferisce alla specie e la specie è l insieme di elementi distinti da altri dello stesso genere per certi comuni caratteri particolari. Il genere delle sorgenti sonore è costituito da tutti i tipi di sorgente di rumore (aereo, ascensore, pianoforte, cane che abbaia, ecc.) e la specie della specifica sorgente (es. ascensore) è la particolare sorgente di quel rumore (es. ronzio dell argano motore) che identifica la sorgente stessa e che ha anche quelle determinate caratteristiche acustiche. b) particolare, determinato, concreto, preciso; CONTRARIO: generico Quindi specifiche sorgenti significa le sorgenti particolari, determinate, delle diverse specie. Ogni sorgente è identificabile dal rumore emesso e dalle relative caratteristiche acustiche. 7) Riprendiamo ora il primo dei due casi, visto più sopra (al punto 2).

La nuova legge stabilisce che le disposizioni di legge e di regolamento, quando disciplinano sorgenti sonore specifiche, sono fatte salve per la tollerabilità di tali sorgenti. In altre parole, per modificare il criterio della tollerabilità di giurisprudenza dei 3 db sul rumore di fondo, occorre che la sorgente sonora sia una specie di sorgente specificamente disciplinata da disposizioni di legge e di regolamento. Alcune di queste disposizioni sono emesse in attuazione dell art. 11 della legge 447/95 che stabilisce: sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora. Questi ed altri decreti - tutti attuativi della legge 447/95 - sono sicuramente disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano le specifiche sorgenti sonore che seguono: traffico stradale, D.P.R. 30/03/04, n. 142 ferrovie, D.P.R. 18/11/98, n. 459 aeroporti, D.M.A. 20/05/99 e D.M.A. 31/10/97 voli aerei notturni, D.P.R. 9/11/99 n. 476 autodromi, D.P.R. 03/04/0, n. 304 impianti industriali a ciclo continuo sulle 24 ore, D.M.A. 11/12/96. Quindi le disposizioni di questi decreti sono fatte salve ed i relativi limiti si applicano alla tollerabilità dell art. 844 c.c. del rumore prodotto dalle rispettive sorgenti sonore e sostituiscono il precedente limite di giurisprudenza dei 3 db sul fondo. 8) E fatta salva anche la disposizione dell art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97 dei limiti di emissione per le sorgenti fisse e mobili perché le sorgenti stesse sono specifiche in quanto sono ben determinate dalla stessa legge n. 447/95 all art. 2, comma 1, lettere c) e d), come segue: c) sorgenti fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c). 9) E fatta salva inoltre la disposizione dell art. 3 di questo decreto per i limiti assoluti di immissione perché sono ben determinate le sorgenti sonore a cui la disposizione stessa si applica. Infatti in un caso si applica indistintamente a tutte le sorgenti e nell altro caso alle singole sorgenti escluse quelle specificamente menzionate dallo stesso art. 3: nella pratica,

escluse soltanto strade, ferrovie, aeroporti, autodromi e natanti (che nell esperienza giudiziaria sono pochi casi). A tutte queste sorgenti sonore si applicano i limiti assoluti di immissione. 10) Riprendiamo il secondo dei due casi, visto più sopra (al punto 3). L art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i limiti ammissibili per il rumore immesso negli ambienti abitativi: al di sotto di certi limiti assoluti ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile e al di sopra vale il limite massimo della differenza tra il rumore disturbante e il rumore rilevato senza rumore disturbante. 11) Analizziamo ora il comma 3 di questo art. 4: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali nella pratica sono le attività lavorative. I limiti fissati dall art. 4 di questo decreto valgono per il rumore di attività lavorative ma non valgono per il rumore delle attività non lavorative, domestiche, dei vicini di casa, sportive, per diletto e per hobby. Questa è l interpretazione che è sempre stata data nelle valutazioni amministrative, cioè per il Comune, da oltre dieci anni. 12) E utile ricordare che a suo tempo (1997) il campo d applicazione dei limiti dell art. 4 del decreto è stato appositamente confinato alla categoria dell attività produttiva, commerciale e professionale, cioè al mondo del lavoro, trascurando volutamente le attività domestiche (non lavorative). Questo è stato fatto proprio al fine di concentrare l attività di controllo di Comune e ARPA sulle attività lavorative. Perciò il cittadino che chiede di eliminare dalla propria casa il rumore di un attività lavorativa può rivolgersi al Comune oppure anche al Tribunale, mentre per il rumore prodotto dall attività non lavorativa del vicino di casa può rivolgersi soltanto al Tribunale. 13) L art. 4 del decreto non determina quali siano le sorgenti sonore specifiche, ma si limita a definire le attività ed i comportamenti nei quali le sorgenti sonore sono utilizzate. Il punto centrale della presente analisi è che le attività possono essere produttive, commerciali e professionali cioè, in pratica, lavorative ma possono essere anche non lavorative, come le attività domestiche dei vicini di casa, sportive, per diletto e per hobby. Se la sorgente sonora è utilizzata in attività lavorative si applicano i limiti dell art. 4 del decreto, mentre se la sorgente sonora è utilizzata in attività domestiche (non lavorative) gli stessi limiti non si applicano e, invece, si applica il limite di giurisprudenza dei 3 db sul rumore di fondo. Come noto il limite della tollerabilità di giurisprudenza è più restrittivo rispetto ai limiti dell art. 4 del decreto. 14) Se i limiti di questo art. 4 si applicassero alle attività lavorative anche nei procedimenti giudiziari, oltre che in quelli amministrativi, si avrebbe una situazione paradossale perché lo

stesso rumore potrebbe essere giudicato tollerabile o non tollerabile a seconda della qualifica di chi lo produce, per esempio: 1. il rumore del condizionatore d aria se della vicina ditta TOLLERABILE e se di un privato INTOLLERABILE 2. il suono di un pianoforte se suonato da un insegnante di musica TOLLERABILE e se suonato per diletto da un privato INTOLLERABILE 3. la musica immessa di notte in una camera da letto, se del sottostante pub TOLLERABILE e se dei ragazzi che suonano in cantina INTOLLERABILE 4. il vociare e la TV se del sottostante bar TOLLERABILE e se dei vicini di casa INTOLLERABILE 5. il calpestio e il vociare se dell attività del sovrastante ufficio commercialista o studio di dentista TOLLERABILE e se dell attività domestica della famiglia del piano di sopra INTOLLERABILE 6. i rumori di trapano e di sega circolare se della vicina falegnameria TOLLERABILE e se del privato per hobby INTOLLERABILE 7. l abbaiare di un cane da guardia se di un deposito di materiali edili o di un autorimessa TOLLERABILE e se invece di un normale privato INTOLLERABILE. 15) Quindi l art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 è una disposizione che NON disciplina specifiche sorgenti e che NON è fatta salva dalla nuova legge per accertare la tollerabilità dell art. 844 c.c.. In altre parole con la nuova legge il limite della tollerabilità di giurisprudenza dei 3 db sul rumore di fondo non è modificato dall art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97. 15) E fatta salva la disposizione dei limiti massimi stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97 per il rumore prodotto dagli impianti tecnologici negli edifici perché questi impianti all art. 2, commi 3 e 4, sono sorgenti specifiche dal momento che sono determinate in modo preciso, come segue: 3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. 4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Quindi per le abitazioni costruite dopo l entrata in vigore del decreto nel 1998 il decreto stesso modifica la tollerabilità del rumore degli impianti.

16) Riemergono vecchie questioni: se al rumore degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell aria, a funzionamento continuo, si applica il limite 35 dba Leq oppure il limite 25 dba Leq e se il limite 35 dba Leq sia troppo permissivo; se anche il limite 35 dba Smax degli impianti a funzionamento discontinuo, ascensori ed idrosanitari, sia troppo permissivo; e sorge un nuovo problema: quali sono i limiti massimi per gli impianti costruiti prima del 1998? Se la risposta fosse che il limite prima del 98 è la tollerabilità dei 3 db sul rumore di fondo e dopo il 98 è 35 dba, siccome il rumore di fondo di notte a finestra chiusa è spesso 20 dba il limite della tollerabilità dei 3 db risulta 23 dba che è molto più restrittivo dell altro limite 35 dba. Invece il buon senso suggerisce il contrario, cioè che l impianto più vecchio possa essere più rumoroso di quello nuovo. 17) Con la nuova legge il CTU dovrà rilevare tutti gli elementi necessari per valutare se la sorgente del rumore in esame abbia il requisito di specifica richiesto dai decreti attuativi della legge 447/95 o da altri disposizioni di legge e di regolamento. Nel caso di sorgente non specifica - cioè non regolamentata da un determinato decreto attuativo della Legge 447/95 né da altre disposizioni - il CTU dovrà fornire al Giudice i risultati delle misurazioni fonometriche sia di livello sonoro istantaneo, effettuate seguendo il criterio della tollerabilità di non più di 3 db sul fondo L95, sia di livello equivalente Leq seguendo la metodologia fissata dal D.M.A 16/03/98. Sarà il Giudice a stabilire se l art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 è disposizione richiamata dalla nuova legge che pertanto modifichi il criterio della tollerabilità. 18) Altri problemi sono: Non è ancora chiaro se per le disposizioni di regolamento vigenti debbano intendersi i Regolamenti Comunali Edilizio, d Igiene e di Polizia Urbana ed anche i Regolamenti del Condominio e degli Inquilini. Siccome la legge 447/95 stabilisce che il tecnico competente è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l ottemperanza ai valori definiti dalle presenti norme sorge la domanda se per la nuova legge il CTU dovrà essere tecnico competente. 19) Quanto sopra è l opinione dell Autore. Occorre attendere le decisioni dei Magistrati ai quali soltanto è bene ricordarlo compete la scelta finale del criterio di valutazione della tollerabilità anche quando la valutazione stessa è esplicitamente richiesta nel quesito al CTU.