Anno 15 Numero 1 Aprile 2015 EDITORIALE SOMMARIO:



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Anno 15 Numero 1 Aprile 2015 EDITORIALE A cura di Massimo Tognola e Luca Confalonieri Prendendo spunto da un articolo pubblicato dalla rivista della Banca Raiffeisen Panorama (edizione settembre 2014) in merito alle sollecitazioni di investimento con promesse di redditi mirabolanti, e dal contesto caratterizzato da sempre nuove proposte di regolamentazione a protezione della clientela non possiamo non rilevare come le autorità preposte alla sorveglianza del mercato creino sempre nuovi obblighi a carico degli IF (con particolare riferimento ultimamente all attività dei gestori patrimoniali) ma siano assolutamente cieche di fronte a fenomeni che si palesano con sempre più frequenza sul mercato. Siamo certi che non sarà sfuggito anche alla vostra attenzione che navigando in Internet, sempre più anche su pagine locali, si trovano annunci di operatori esteri che pubblicizzano la possibilità di conseguire lauti guadagni attraverso operazioni finanziarie per lo più nel settore del Forex (operatività sui cambi per i non addetti ai lavori). Non mancano nemmeno sollecitazioni in questo ambito a sfruttare la leva finanziaria. Dalla nostra esperienza il tutto si traduce spesso nella perdita dell intero capitale investito. E diventata parimenti di attualità la messa a disposizione di cassette di sicurezza detenute nel passato da istituti bancari. Tale attività attualmente non soggiace a nessuna regolamentazione e sia i magistrati inquirenti che le forze di polizia si sono recentemente confrontati con casi spinosi, quali ad esempio cassette di sicurezza apparentemente non affittate e trovate piene, cassette la cui titolarità non era certa, eccetera. Da sempre negletta nonostante i nostri appelli è la vigilanza in materia LRD sulle società sportive che spesso operano come veri e propri intermediari finanziari comperando e vendendo giocatori per conto di procuratori sportivi e ricavando da questo commercio una percentuale. Altrettanto priva di controllo è la commercializzazione delle partecipazioni in società sportive. Da tempo l OAD segnala alla FINMA la necessità di intervenire in questi ambiti a protezione del pubblico e della reputazione della piazza finanziaria, per contro l autorità (dipartimento delle finanze in primis) invece di contrastare questi fenomeni emette a getto continuo progetti di legge che estendono il campo di applicazione e l invasività della LRD nelle attività di intermediazione finanziaria, propongono leggi che fanno apparire il gestore di patrimoni un pericolo pubblico e il suo operato meritevole di essere messo sotto tutela. Tutto ciò in stridente contrasto con il lassismo attraverso il quale non vengono assolutamente affrontati, ad esempio, i problemi poc anzi sollevati. SOMMARIO: Editoriale In prigione i ladri di dati Dalla pratica: l obbligo di chiarimento speciale Solo la piazza finanziaria può salvare se stessa Retrocessioni, un altro passo verso la loro abolizione Addio ai revisori LRD Nuovo ROAD in vista

IN PRIGIONE I LADRI DI DATI (E I LORO ACQUIRENTI)! Al costo di sembrare sempre controcorrente ci ha fatto sorridere la tempistica e la portata del recente voto del parlamento, ed il plauso pubblico ricevuto, in merito all inasprimento della punibilità di chi sottrae dati bancari per rivenderli e di chi li acquista. Attendiamo con impazienza di vedere il Baden Wüttenberg varcare prima le soglie dei nostri tribunali e poi quelle delle patrie galere per aver acquistato dati bancari rubati. Altrettanto improvvida è la prevista entrata in vigore della legge tra 2 o più anni, parallelamente all entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. Ci lasciano perplessi le rassicurazioni che tale misura avrebbe valenza anche interna. Sappiamo benissimo, e ne abbiamo già più volte scritto, che anche all interno della Svizzera il segreto bancario (nella forma ora conosciuta) ha le ore contate. Questa legge è del tutto intempestiva e non troverà mai applicazione pratica, non penseremo mica che ci saranno funzionari bancari che sottrarranno dati per venderli alle isole Tonga o al Burkina Faso. Il fatto che tale reato sarà classificato come crimine e quindi reato a monte del riciclaggio di denaro e che permette quindi la confisca del guadano non troverà applicazione pratica. Non ci risulta che coloro che hanno violato tale norma nel passato si siano fatti pagare su conti svizzeri. Si tratta di una chiara operazione di maquillage, all intenzione dell opinione pubblica totalmente scevra di contenuti concreti. Ancora una volta si è chiusa la stalla quando i buoi erano ormai fuggiti (e osiamo dire che i poveretti sono già morti di vecchiaia). DALLA PRATICA: L APPLICAZIONE DELL OBBLIGO SPECIALE DI CHIARIMENTO VS. L APPLICAZIONE DI UNA PRUDENTE POLITICA NELLA SCELTA DELLA CLIENTELA Le norme LRD ed i nostri regolamenti stabiliscono in maniera chiara i criteri di assoggettamento all obbligo di chiarimento speciale sulle relazioni e sulle transazioni. Come spesso capita con le norme legali questi criteri sono da ritenersi degli standard minimi. Nulla vieta ad un affiliato di essere più coscienzioso di fronte a situazioni particolari. Un intermediario finanziario accorto non si può limitare alla pura e semplice applicazione della legge ma deve considerare anche tutta una serie di rischi insiti nell operare con una determinata clientela che nei nostri corsi di formazione definiamo rischi reputazionali e/o giuridici. All atto dell accettazione di un cliente l intermediario finanziario deve porsi una serie di domande circa la situazione personale e professionale del potenziale cliente, non da ultimo una chiara analisi dell operatività prevista, e prendere tutte le misure del caso atte a minimizzare i rischi reputazionali e giuridici e ciò anche se dal profilo strettamente legale un chiarimento speciale non appare essere necessario. Non passa settimana che sui quotidiani italiani appaiono notizie di ipotesi di reato che in una maniera od un altra coinvolgono anche il nostro paese e che vedono coinvolte persone che sfruttano la loro posizione privilegiata nei più svariati ambiti per commettere dei reati. Solo la piazza finanziaria può salvare se stessa Di avv. Lars Schlichting Partner KPMG SA Lugano Le notizie in ambito fiscale si stanno accumulando a velocità sostenuta. L 8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha comunicato l adozione dei mandati di negoziazione per lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale con gli Stati partner a partire dal 2018 per il periodo fiscale 2017, mentre il 16 ottobre 2014 il parlamento italiano ha approvato la legge per la regolarizzazione dei capitali detenuti all estero, meglio conosciuta come Voluntary Disclosure italiana. Davanti a questi atti, che rivoluzioneranno la piazza finanziaria ticinese, c è solo una soluzione: quella di attivarsi per contattare la propria clientela, italiana e non, ed informarla della necessità di aderire alla procedura di regolarizzazione degli averi. ( continua a pag. 3) OAD FCT PAGINA 2

Solo in questo modo infatti la piazza finanziaria ticinese può cercare di salvare le masse attualmente custodite presso le proprie banche, gestite tramite i propri gestori e amministrate dalle proprie fiduciarie. Non vi sono altre soluzioni. Purtroppo però vi sono ancora troppi intermediari che non credono nelle capacità della piazza finanziaria di gestire averi dichiarati e, temendo di perdere il proprio cliente, gli offrono la soluzione: spostiamo gli averi in quella giurisdizione, costituiamo un domicilio, anche se fittizio, in quel paese, sofistichiamo costruzioni societarie oggi non più sicure. Tuttavia sappiamo che queste soluzioni permettono di guadagnare solo tempo, ma non di risolvere il problema, anzi per lo più lo complicheranno, con un incremento delle responsabilità penali non solo del cliente, ma anche dell intermediario. Per salvare la piazza finanziaria la stessa deve rendersi conto di un semplice fatto: non ci sono alternative alla regolarizzazione fiscale. Quando gli stessi intermediari finanziari avranno capito questo semplice fatto troveranno anche la forza e le argomentazioni per convincere la clientela ad adeguarsi alle normative, senza perderla. Solo la piazza finanziaria potrà salvare se stessa. RETROCESSIONI UN ULTERIORE PASSO VERSO LA LORO ABOLIZIONE E di pochi giorni fa la notizia che il Credit Suisse ha lanciato una nuova serie di prodotti nell ambito della gestione patrimoniale destinati ad un ampio pubblico e non riservati solo a clienti particolarmente facoltosi. In sintesi le nuove proposte di consulenza lanciate dalla banca prevedono il ricorso a prodotti finanziari che escludono retrocessioni e nel caso in cui le stesse venissero comunque concesse, saranno poste a favore del cliente. Di pari passo si esclude un aumento degli onorari di gestione. In futuro la banca si orienterà verso una remunerazione della sua attività di consulenza riducendo i costi fissi a carico dei clienti in particolare per quanto attiene alle tasse di deposito e alle commissioni sulle transazioni. Si tratta a nostro giudizio di un importante passo a favore del cliente consumatore che istituisce anche un importante precedente in materia di retrocessioni. Resta solo da attendere ora di vedere come si muoveranno gli altri istituti bancari, essendo consci che una tale impostazione, se generalizzata, avrà a breve termine un diretto influsso anche sull attività dei gestori. OAD FCT PAGINA 3

NUOVA ORDINANZA SULL ACCREDITAMENTO DEI REVISORI IN MATERIA LRD A partire dal 1 gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove norme federali per l accreditamento dei revisori LRD. Tali norme non hanno valenza solo per i revisori di intermediari finanziari direttamente assoggettati alla FINMA ma sono da considerare degli standard minimi che anche gli OAD dovranno applicare. In sostanza i nuovi requisiti per ottenere l abilitazione sono regolati dai seguenti articoli: Art. 11b nors: prevede che le prestazioni siano fornite solamente da società di revisione (indipendentemente dalla loro forma giuridica) in cui siano attivi almeno due revisori responsabili autorizzati. Art. 11 g cpv. 1 nosr: per l ottenimento dell autorizzazione un revisore dovrà dimostrare di possedere un esperienza professionale di almeno 5 anni di pratica in materia di revisione. Inoltre per l ottenimento dell autorizzazione ogni persona fisica dovrà dimostrare di avere effettuato almeno 200 ore di revisione LRD. Il revisore dovrà inoltre aver effettuato almeno 4 ore di formazione continua in materia di revisione LRD l anno precedente la richiesta di autorizzazione. Art. 11 g cpv. 2 nosr: Il mantenimento dell autorizzazione negli anni successivi è subordinato alle seguenti condizioni cumulative: a) Svolgimento in un periodo di 4 anni di almeno 100 ore di revisione LRD b) Svolgimento di almeno 4 ore all anno di formazione nell ambito della revisione LRD Secondo l art. 51 a nosr gli OAD dovranno porre in vigore (previa approvazione della FINMA) la nuova regolamentazione entro e non oltre il 31.12.2015. I revisori degli OAD dovranno adempiere ai requisiti poc anzi annunciati entro il 31.12.2016. Riteniamo quindi di poter affermare che di conseguenza gli attuali revisori LRD dei nostri affiliati svolgeranno il loro ultimo mandato di revisione sull esercizio 2014 2015. E ciò con buona pace del centinaio di revisori, a cui va il nostro ringraziamento, che per 15 anni hanno svolto con competenza e professionalità il loro mandato e che non potranno adempiere ai nuovi requisiti. NUOVO ROAD IN VISTA Vi annunciamo che a seguito dell introduzione nella legislazione svizzera delle nuove norme interpretative del GAFI, la FINMA ha provveduto ad una revisione globale della Ord LRD. Di riflesso gli OAD sono tenuti ad adeguarsi alle nuove normative che tra l altro prevedono: introduzione dei reati fiscali (imposte dirette ed indirette) quali reati a monte del riciclaggio di denaro; trasparenza dell azionariato delle società non quotate in borsa; la limitazione alle transazioni per contanti; l estensione del concetto di Persona Politicamente Esposta (PEP) anche ai politici nazionali e agli organi delle istanze sovranazionali; cambiamento del sistema di comunicazione. Le novità principali e una serie di ulteriori dettagli necessitano quindi di essere implementati nel nostro ROAD. Le modifiche sono tante e tali da giustificare, anche per il nostro OAD, una revisione globale di questo regolamento. Dedicheremo quindi la sessione autunnale dei corsi di formazione ad illustrarvi nel dettaglio quali saranno i nuovi obblighi derivanti dalla nuova regolamentazione. OAD FCT PAGINA 4

Who s who Chi devo contattare per le varie domande e problematiche: Formazione e seminari: Avv. Daniela Leoncini Via Somaini 10 6901 Lugano. Tel: 091 910.19.19 e mail: leoncini@oadfct.ch Revisioni, inchieste, consulenza su eventuali comunicazioni al MROS: Massimo Tognola Via Valdani 9 6830 Chiasso. Tel: 091 683.66.41 e mail: tognola@oadfct.ch Questioni legate alle NCGP, informazioni generali e contatti con la FINMA: Luca Confalonieri CP 6164 6901 Lugano. Tel: 091 923.98.14 e mail: comitato@oadfct.ch Segretariato amministrativo: Elettra Bianchi CP 6164 6901 Lugano. Tel: 091 924.98.53 / Fax: 091 922.94.40 e mail: segretariato@oadfct.ch OAD FCT CP 6164 6901 Lugano www.oadfct.ch OAD FCT PAGINA 5