IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CORSO BASE DI FORMAZIONE



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Transcript:

IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CORSO BASE DI FORMAZIONE

«IL VOLONTARIATO E UN TEMPO LIBERATO DA ALTRE CURE» Madre Teresa

CHI HA INVENTATO IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA?

FIRENZE 1966 35 MORTI ENORMI DANNI AL PATRIMONIO ARTISTICO

BELICE 1968 Sicilia : Trapani Agrigento Palermo 296 morti

FRIULI 1976 989 MORTI più di 100.000 sfollati 18.000 case distrutte più di 100.000 sfollati e 18.000 case distrutte

IRPINIA 1980 Campania Basilicata 2.914 morti 8.848 feriti 280.000 sfollati

1981 : Zamberletti Commissario straordinario per le zone terremotate attua il : PIANO DI REINSEDIAMENTO DELLA POPOLAZIONE in quasi 40.000 case

«SERVIZIO VOLONTARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE NEI NUOVI INSEDIAMENTI»

D.D.L. n 3140 del 5 febbraio 1982 «ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE» IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

dal 1982 al 1991 29 aprile 1984 Gubbio terremoto 24 aprile 1984 Livorno e Pisa terremoto 7 maggio 1984 Catania (Zafferana etnea ) 3 luglio 1987 Marche 5 maggio 1970 Basilicata 13 dicembre 1990 Sicilia sud-orientale

L. 266/1991 LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO Art. 1 Finalità e oggetto della Legge La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Art. 2 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO L attività di volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l ORGANIZZAZIONE di cui il volontario fa parte. Senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Art. 3 DEFINIZIONE DI ORGANIZZAZIONE E considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere tale attività, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Legge 24 febbraio 1992 n 225 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio Costituiscono strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile: a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile b) Forze armate c) Forze di polizia d) Corpo forestale dello Stato e) Servizi tecnici nazionali f) Gruppi nazionali di ricerca scientifica e INGV g) Croce rossa italiana h) Strutture del Servizio sanitario nazionale i) le organizzazioni di volontariato l) Corpo nazionale soccorso alpino-cnsa (CAI).

DLGS n 112/1998 CONFERISCE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI LA POSSIBILITA DI AVVALERSI DEL VOLONTARIATO

Legge 225/1992 Art. 18 PREVEDE L EMANAZIONE DI UN REGOLAMENTO CHE è ADOTTATO CON : DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001 n 194 disciplina e consente l attivazione del volontario, da parte di Dipartimento nazionale Prefettura Regione Sindaco per le attività di Protezione civile.

ART. 9 DIRITTI DEL VOLONTARIO - MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO - MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 10 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLE ATTIVITA DI SOCCORSO, SIMULAZIONE ( esercitazioni ) EMERGENZA E FORMAZIONE TEORICO PRATICA.

Legge n. 100 del 12 luglio 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione civile.

Principali novità introdotte : - ELENCO TERRITORIALE Per poter intervenire in attività ed eventi di RILIEVO REGIONALE/LOCALE le OOVV devono essere iscritte nell elenco territoriale del volontariato della propria regione. Le OOVV devono dichiarare : - quanti volontari - quali risorse - quali strutture

- ELENCO CENTRALE costituito da : - STRUTTURE DI VOLONTARIATO A LIVELLO NAZIONALE es. CROCE ROSSA, ANPAS - ORGANIZZAZIONI ritenute RILEVANTI dal Dipartimento in quanto capaci di svolgere funzioni specifiche es. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO, NAS, ISTITUTO BINA di Perugia

- ELENCO NAZIONALE istituito dal Dipartimento della Protezione civile costituito dalla somma di : ELENCHI TERRITORIALI ELENCO CENTRALE

DOVERI del VOLONTARIO L. 266/1991 art. 2 ATTIVITA DI VOLONTARIATO 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

INDIRIZZI OPERATIVI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE PARTECIPANO AL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 1444. Organizzazioni di volontariato che partecipano al sistema regionale di protezione civile. Approvazione Disciplinare. I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEVONO : - ASSICURARE LA PROPRIA DISPONIBILITA ALLA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA PROGRAMMATE - PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - POSSEDERE REQUISITI DI MORALITA, AFFIDABILITA E CAPACITA OPERATIVE

RESPONSABILITA : CIVILI ogni volontario deve risarcire i danni provocati a terzi con il proprio comportamento. PENALI il volontario è responsabile penalmente se ha commesso un reato, cioè un comportamento volontario contrario ai fini dello Stato. DISCIPLINARI - si applica in caso di violazione dei regolamenti della Organizzazione di appartenenza.

Il volontario non può utilizzare strumenti di segnalazione o comunicazione in uso alle forze dell ordine (palette, frequenze radio o lampeggianti blu art. 177 N.c.S). Al volontario possono essere assegnate in uso palette o radio dalle autorità istituzionali per lo svolgimento di attività in affiancamento alle forze dell ordine (viabilità o altro) previo provvedimento scritto di assegnazione ovvero in emergenza previa nomina di ausiliario di polizia giudiziaria. Il lampeggiante blu non può esser utilizzato né su auto private né intestate all organismo salvo trattasi di mezzi riconosciuti dalla M.C.T.C. come antincendio, PROTEZIONE CIVILE o trasporto plasma o organi; in tal caso l uso è consentito solo durante e per lo svolgimento e limitatamente allo svolgimento di servizi di istituto. Al volontario di protezione civile è vietato svolgere attività riservate dalle leggi alle forze istituzionali a meno che non vi sia l attribuzione da parte di un pubblico ufficiale dello status di ausiliario di polizia giudiziaria. CONSEGUENZE Il volontario che dovesse svolgere attività proprie delle pubbliche istituzioni o usare distintivi od uniformi o strumenti in dotazione alle autorità istituzionali (art. 177 Codice della strada) senza autorizzazione può commettere i seguenti reati di: - Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.) - Usurpazione di titoli (art. 498 c.p.) - sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Il volontario di Protezione civile non è autorizzato a : - CHIEDERE I DOCUMENTI - EFFETTUARE PERQUISIZIONI - ELEVARE CONTRAVVENZIONI - ARRESTARE PERSONE La «DIVISA» non abilita nessuno ad essere un MEDICO, VIGILE DEL FUOCO, AGENTE DI POLIZIA, FORZA DELL ORDINE.

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Tratto da : meteoweb.eu 19 ottobre 2015 Nel corso della riunione operativa in Prefettura a Benevento con i sindaci del Sannio e il capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio, la Regione Campania, presente con l assessore alle Attività Produttive Amedeo Lepore e il direttore del Dipartimento della Protezione Civile Italo Giulivo, ha comunicato le decisioni urgenti assunte in giunta sull emergenza alluvione nel Sannio. È partita la richiesta al Governo di stato di emergenza nazionale. Sono stati deliberati lo stanziamento di un milione di euro per l adozione di interventi urgenti e indifferibili e la richiesta al governo della deroga al patto di stabilità per gli interventi legati agli eventi calamitosi. È stato stabilito, inoltre, un intervento di somma urgenza per l area industriale di Benevento, che sarà coordinato dal sindaco di Benevento. Su proposta della Regione sarà inviata una colonna di uomini e mezzi della Protezione civile nazionale per affrontare l emergenza. Abbiamo immediatamente approvato ha dichiarato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca la richiesta di stato di calamità e concordato il rafforzamento delle strutture della Protezione Civile nelle aree colpite. Riconfermiamo il nostro sforzo eccezionale per venire incontro ai gravi danni subiti dalle imprese, a cominciare dal ripristino delle infrastrutture viarie.

ATTIVAZIONE : - AVVIARE LE ATTIVITA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - REGOLAMENTARE L IMPIEGO DEI VOLONTARI ATTRAVERSO IL D.P.R. 194/2001

COMUNICAZIONE INIZIO IMPIEGO VOLONTARI IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE RICOPRE LA FUNZIONE N 4 DEL METODO AUGUSTUS

INIZIO IMPIEGO : - VENGONO IMPIEGATE IN EMERGENZA SOLO LE ORGANIZZAZIONI OPERATIVE = CENSITE E DICHIARATE OPERATIVE. - L AUTORITA CHE INVIA I VOLONTARI DEVE DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE CON IL MODELLO «INIZIO IMPIEGO»

COMUNICAZIONE FINE IMPIEGO VOLONTARI IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE L autorità che ha richiesto l intervento e che ha coordinato l impiego dei volontari, a conclusione dell evento deve dare comunicazione della fine al Servizio regionale della Protezione civile.

Il responsabile della organizzazione di volontariato deve trasmettere al servizio regionale il RAPPORTO DI INTERVENTO a evento concluso, facendo attenzione Ad indicare il periodo di impiego dei volontari e l attività svolta durante l evento.

CONSULTA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO

«Se aiuti gli altri, verrai aiutato. Forse domani, forse fra un centinaio di anni, ma verrai aiutato. La natura deve pagare il debito. E una legge matematica e tutta la vita è matematica.» Georges Ivanovic Gurdjieff