Ministero delle Finanze. Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette



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Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1) (G.U. L 253 dell 11.10.1993)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2), qui di seguito denominato il codice, in particolare l articolo 249, considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmare alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria compieta in questo campo considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari; considerando che nel codice doganale comunitario d applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell esperienza acquisita: - apportare a tali norme talune modifiche per adattarle alle disposizioni figuranti nel codice; ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice; precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione; che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all obbligazione doganale; considerando che conviene limitare l applicabilità dell articolo 791, paragrafo 2, al 1 gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell esperienza acquisita; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I DISPOSIZIONI D APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I GENERALITA CAPITOLO 1 Definizioni Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intende per: 1) codice : il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario; 2) carnet ATA : il documento doganale intemaziona1e di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul. 3) comitato : Il comitato del codice istituito dall articolo 247 del codice; 4) Consiglio di cooperazione doganale : l organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950; 5) diciture necessarie ad identificare le merci : da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall altra la loro quantità; 6) merci prive di carattere commerciale : le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e - che appaiono riservate, per natura e quantità, all uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo; 7) misure di politica commerciale : le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all importazione o all esportazione; 8) nomenclatura doganale : una delle nomenclature di cui all articolo 20, paragrafo 6 del codice; 9) sistema armonizzato : il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; 10) trattato : il trattato che istituisce la Comunità economica europea. 11) Convenzione di Istanbul : convenzione relativa all ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 Articolo 1 bis Ai fini dell applicazione degli articoli da 16 a 34 e da 291 a 308, i paesi che formano l unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

CAPITOLO 2 Decisioni Articolo 2 Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso. Articolo 3 Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto. Articolo 4 La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all autorizzazione revocata. L autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse. CAPITOLO 3 PROCEDIMENTI INFORMATICI Articolo 4 bis 1. L autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici. Si intende per: procedimenti informatici: a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI; b) l introduzione dei dati necessari all espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali; EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciuto. messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati. 2. Le condizioni determinate per l espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione. Articolo 4 ter Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull uso di codici.

TITOLO II INFORMAZIONI VINCOLANTI CAPITOLO 1 Definizioni Articolo 5 Ai sensi del presente titolo, si intende per: 1) informazione vincolante: un informazione tariffaria o un informazione in materia d origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7; 2) richiedente: in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia formulato, all autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante; in materia d origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d origine; 3) titolare: la persona a nome della quale l informazione vincolante viene rilasciata CAPITOLO 2 Procedura Per l ottenimento delle informazioni vincolanti Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione Articolo 6 1. La richiesta di informazione vincolante dev essere formulata per iscritto ed indirizzata all autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente. 2. La richiesta d informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d informazione vincolante in materia d origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all acquisizione dell origine. 3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d informazione: a) nome e indirizzo del titolare; b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare; c) nomenclatura doganale nella quale dev essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dov essere menzionata espressamente nella sua domanda d informazione tariffaria vincolante; d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale; e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;

f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale; g.) classificazione prevista; h) disponibilità a fornire, su richiesta dell autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; i) indicazione degli elementi d informazione da considerare riservati ; j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile; k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione; tuttavia, oltre al disposto dell articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri. B) La richiesta d informazione vincolante in materia d origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d informazione: a) nome e indirizzo del titolare; b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare; c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice; d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce; e) all occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica; f) condizioni che permettono di determinare l origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l origine prevista per la merce in questione; g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie; h) impegno di fornire, su richiesta dell autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni: j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un informazione tariffaria vincolante o un informazione vincolante in materia d origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f); k) accettazione che le informazioni fomite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri. 4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l autorità ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

5. L elenco delle autorità doganali designate dagli Stati membri a ricevere la domanda d informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Articolo 7 1. L informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile. a) In materia tariffaria se allo scadere di un termine di tre mesi dall accettazione della domanda d informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l informazione tariffaria vincolante, l autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l informazione in questione.. b) In materia d origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda. 2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all articolo 243 del codice. Articolo 8 1. Copia dell informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell allegato 1) nonché i dati (esemplare n. 4 del medesimo allegato), o copia dell informazione vincolante in materia d origine notificata nonché i dati, sono trasmessi quanto prima dall autorità doganale dello Stato membro interessato alla Commissione. Dette trasmissioni verranno effettuate per via telematica. 2. Su richiesta di uno Stato membro, gli elementi che figurano nella copia di un formulario, nonché le altre informazioni ad esso connesse, gli vengono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Dette trasmissioni verranno effettuate per via telematica. CAPITOLO 3 Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti Articolo 9 1 In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti: la Commissione procede, d ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all iscrizione di tale questione all ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o, in assenza di questa, della prima riunione successiva; secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui primo trattino, un provvedimento che garantisce l applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d origine, secondo il caso. 2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d origine che conferiscono un origine distinta alle merci: che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo stesse regole e, che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.

CAPITOLO 4 Portata giuridica delle informazioni vincolanti Articolo 10 1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, 1 informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare. 2. a) in materia tariffaria: l autorità doganale può esigere che, al momento dell espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento; b) in materia d origine: le autorità preposte alla verifica dell applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità é in possesso di un informazione vincolante in materia d origine. 3. Il titolare di un informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare: a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell autorità doganale, l esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell informazione presentata; b) in materia d origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l acquisizione dell origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate. 4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato. Articolo 11 L informazione tariffaria vincolante fornita dall autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1 gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni. Articolo 12 1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all articolo 12, paragrafo 5 del codice, l autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all atto o alla misura in questione. 2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente: per i regolamenti di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità; per i regolamenti previsti all articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L; per le misure di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza; - per le misure previste all articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente: per i regolamenti di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell origine delle merci e la normativa di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella, della loro applicabilità; per le misure di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza; per le misure di cui all articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernente l adozione di pareri sull origine o delle note esplicative dalla parte dell Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; per le misure previste all articolo 12: paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all allegato all accordo sulle norme relative all origine dell Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità. 3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo. CAPITOLO 5 Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti Articolo 13 Qualora, in Applicazione dell articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l autorità doganale che l ha fornita ne informa al più presto la Commissione. Articolo 14 1. Quando il titolare di un informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all autorità doganale fornendo, all occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine. 2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell articolo 12, paragrafo 7, ultimo capoverso del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l informazione vincolante, l autorità doganale ne informa per iscritto il titolare. Articolo 15 (Caducato)

TITOLO III TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLA MERCE CAPITOLO 1 Merci subordinate alla condizione che siano denaturate Articolo 16 La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci figuranti nella colonna 3 della medesima a fronte delle predette sottovoci è subordinata alla condizione che siano denaturate in modo da essere inadatte all alimentazione umana, mediante uno dei denaturanti indicati nella colonna 4 della medesima tavola, utilizzati nella quantità indicata a fronte di ciascuno di essi nella colonna 5.

Denaturante N. d'ordine Codice NC Designazione delle merci Denominazione Quantità minima (in g.) da impiegare per 100 Kg. di prodotto da denaturare (1) (2) (3) (4) (5) 1 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o Essenza di trementina 500 al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con Essenza di lavanda 100 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: Olio di rosmarino 150 - Tuorli: Olio di betulla 100 0408 11 - - essiccati Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: - 62,5% di protidi grezzi (proteine) - 6% di lipidi grezzi (materie grasse) 5 000 0408 11 20 - - - inadatti ad uso alimentare 0408 19 - - altri: 0408 19 20 - - - inadatti ad uso alimentare - altri: 0408 91 - - essiccati: 0408 91 20 - - - inadatti ad uso alimentare 0408 99 - - altri: 0408 99 20 - - - inadatti ad uso alimentare 2 1106 Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorato, non decolorato, 1 000 sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri senza alcuna aggiunta dei prodotti del capitolo 8: 1106 20 1106 20 10 - Farine e semolini di sago, di radici e tuberi della voce 0714: -- denaturati Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: - 62,5% di protidi grezzi (proteine) - 6% di lipidi grezzi (materie grasse) 5 000 Denominazione chimica o descrizione Denominazione usuale C 1 ( 1 )

3 2501 00 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e Sale sodico del p- Crisoina S cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure solfobenzenazoresorcina o acido 2,4- addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una diidrossiazobenzen-4 -solfonico buona fluidità; acqua di mare: (colore:giallo) 14 270 6 - sale (compreso il sale preparatoda tavola ed il sale denaturato) e Sale disodico dell acido 1-(4 -solfo-1 - cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: (colore: giallo) -- altre: ( 1 ) Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del Rewe Color Index, 3a edizione 1971 Bradford Inghilterra Giallo solido 13 015 6

N. d'ordine Codice NC Designazione delle merci Denaturante Denominazione Quantità minima (in g.) da impiegare per 100 Kg. Di prodotto da denaturare (1) (2) (3) (4) (5) Denominazione chimica o descrizione Denominazione usuale C 1 ( 1 ) 3 2501 00 51 --- denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la Sale tetrasodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'- Ponceau 6 R 16 290 1 raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (colore: rosso) Tetrabromofluoresceina (colore: giallo fluorescente) Eosina 45 380 0,5 Naftalene Naftalina ---- 250 Sapone in polvere Sapone in polvere ---- 1 000 Dicromato di sodio o di potassio (colore: giallo) Dicromato di ---- 30 sodio o di potassio Ossido di ferro, contenente almeno 50% di Ossido di ferro ---- 250 Fe 2 O 3 avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90%, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm Ipoclorito di sodio Ipoclorito di sodio ---- 3 000 Denominazione 4 3502 Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato sulla sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: Olio di Rosmarino (unicamente per albumine liquide) Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide) Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide) Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide) Dietanolammina (unicamente per albumine solide) 3502 10 - Ovoalbumina 3502 10 10 -- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana 3502 90 - altre: -- albumine, diverse dall'ovoalbumina; 3502 90 10 --- inadatte o rese inadatte all'alimentazione umana ( 1 ) Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del Rewe Color Index, 3a edizione 1971 Bradford Inghilterra 150 2 000 2 000 100 6 000

Articolo 17 La denaturazione deve essere effettuata in modo che la miscela del prodotto da denaturare e del denaturante sia omogenea e i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose. Articolo 18 In deroga all'articolo 16, ogni Stato membro può ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura nella colonna 4 della tavola in causa. In tal caso, esso è tenuto ad informare la Commissione nel termine massimo di trenta giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri. Il comitato è investito della questione. Se, nel termine massimo di diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione il predetto comitato non ha formulato un parere favorevole all'inclusione del denaturante nella colonna 4 della tavola in oggetto, alla scadenza del termine di cui sopra il denaturante non può più essere utilizzato in alcuno Stato membro. Articolo 19 Il presente capitolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (1) CAPITOLO 2 Condizioni per la classificazione tariffarie di talune merci, ad esempio sementi Articolo 20 La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate in corrispondenza di ciascuna di esse nella colonna 3, è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da 21 a 24. N. D ordine Codice NC Designazione delle merci 1 0701 Patate, fresche o refrigerate 0701 10 00 - da semina 2 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: 0712 90 - altri ortaggi o legumi: miscele di ortaggi o legumi: -- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata): 0712 90 11 --- ibrido, destinato alla semina 3 1001 Frumento (grano) e frumento segalato: 1001 90 - altro: 1001 90 10 -- Spelta, destinata alla semina 4 1005 Granturco: 1005 10 - destinato alla semina: -- ibrido: 1005 10 11 --- ibrido doppio e ibrido top-cross 1005 10 13 --- ibrido a tre vie 1005 10 15 --- ibrido semplice 1005 10 19 --- altro (1) G.U. n. L 270 del 14.02.1970, p. 1.

N. D ordine Codice NC Designazione delle merci 5 1006 Riso: 1006 10 - risone (riso paddy ) 1006 10 10 -- destinato alla semina 6 1007 00 Sorgo da granella: 1007 00 10 - ibrido, destinato alla semina 7 1201 00 Fave di soia, anche frantumate: 1201 00 10 - destinate alla semina 8 1202 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: 1202 10 - con guscio: 1202 10 10 -- destinate alla semina 9 1204 00 Semi di lino, anche frantumati: 1204 00 10 - destinati alla semina 10 1205 00 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: 1205 00 10 - destinati alla semina 11 1206 00 Semi di girasole, anche frantumati: 1206 00 10 - destinati alla semina 12 1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: 1207 10 - noci e mandorle di palmisti: 1207 10 10 -- destinati alla semina 13 1207 20 - Semi di cotone: 1207 20 10 -- destinati alla semina 14 1207 30 - Semi di ricino: 1207 30 10 -- destinati alla semina 15 1207 40 - Semi di sesamo: 1207 40 10 -- destinati alla semina 16 1207 50 - Semi di senapa: 1207 50 10 -- destinati alla semina 17 1207 60 - Semi di cartamo: 1207 60 10 -- destinati alla semina - altri: 18 1207 91 -- Semi di papavero nero o bianco: 1207 91 10 --- destinati alla semina 19 1207 92 -- Semi di karitè: 1207 92 10 --- destinati alla semina 20 1207 99 -- altri semi: 1207 99 10 --- destinati alla semina Articolo 21 Le patate da semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (1). (1) G.U. n.125 dell 11.07.1996, pag. 2320/66 (2) G.U. n.125 dell 11.07.1996, pag. 2309/66 (3) G.U. n. L 106 del 18.04.1989, pag. 1

Articolo 21 Le patate da semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (1). Articolo 22 Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido destinato alla semina, il riso e il sorgo destinati alla semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all articolo 16 della direttiva 66/402/ CEE del Consiglio ( 2 ). Articolo 23 I semi e i frutti oleosi, destinati alla semina, devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all articolo 15 della direttiva 69/208/CEE del Consiglio ( 3 ). Articolo 24 Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido, il riso, il sorgo ibrido e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo d applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/ CEE del Consiglio sono ammessi nelle rispettive sottovoci di cui all articolo 20 solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina. CAPITOLO 3 Condizioni per la classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati Articolo 25.La classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella voce 5911 20 00 della nomenclatura combinata è subordinata alla condizione che siano marcati nel modo indicato nell allegato. Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto senza toccare gli orli in modo tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e i motivi apposti sul lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi dov essere equidistante dal centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto). Ciascun motivo deve essere disposto in modo tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso).

Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 mm per i lati e di 7 mm per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 cm, larghezza almeno 5 cm. La stampa dei motivi deve essere monocolore e contrastare con il colore del tessuto. Essa deve essere indelebile. CAPITOLO 4 Merci soggette alla condizione della presentazione di un certificato di autenticità, di qualità o altro Articolo 26 1. La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate nella colonna 3 a fronte delle predette sottovoci e importate dai paesi figuranti nella colonna 5 è subordinata alla presentazione di certificati rispondenti alle esigenze di cui agli articoli da 27 a 34. Tali certificati, indicati a fronte dei vari numeri d ordine nella colonna 4 della tavola che segue, figurano negli allegati da 2 a 8. Essi sono detti Certificati di autenticità per uve, whisky e tabacchi, certificati di denominazione d origine per i vini e certificati di qualità per il nitrato di sodio 2. In deroga al disposto del paragrafo 1, per i vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal dei codici NC 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 e 2204 29 51, il documento commerciale omologato redatto e autenticato conformemente al disposto dell articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (1) è presentato in luogo del certificato di denominazione d origine. 3. Tuttavia, i tabacchi che beneficiano, al momento della loro immissione in libera pratica, dell esenzione dai dazi doganali in virtù ti una disposizione comunitaria devono essere classificati nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 senza presentazione del certificato di autenticità.

3 bis. Il suddetto certificato non può essere né rilasciato, né accettato per i tabacchi riportati al numero d ordine 6 della tavola che segue, qualora parecchi di essi sono presenti in un unico imballaggio pronto. 4. Tenuto conto delle merci contemplate dal numero d ordine 6 nella tavola che segue, ai sensi del presente articolo s intende per: a) tabacchi flue cured, del tipo Virginia, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione, in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; b) tabacchi light air cured, del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; c) tabacchi light air cured, del tipo Maryland, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calare o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiara al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; d) tabacchi fire cured, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie dei tabacchi fire cured sono più spesse di quelle dei tabacchi Burley, fire cured o Maryland aventi la stessa altezza I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.