REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E/O DISABILI. Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 28.09.2010 TITOLO I PRINCIPI GENERALI



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Transcript:

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E/O DISABILI Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 28.09.2010 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Definizione Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "Servizio trasporto anziani e/o disabili" a carattere istituzionale e d'interesse pubblico. Il servizio, svolto con l'utilizzo di autoveicoli, consente la mobilità ai cittadini residenti nel Comune anziani e/o disabili con ridotta o impedita capacità motoria o comunque impossibilitati all'utilizzo del mezzo pubblico e che non trovano risposta al loro problema di mobilità nell'aiuto privato, in particolare dei parenti o affini conviventi o tenuti per legge agli alimenti. Il servizio si prefigge il solo trasporto di persone con esclusione, quindi, di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza. Il presente regolamento non disciplina il trasporto sanitario in quanto di competenza del servizio sanitario regionale. Art. 2 - Finalità Il servizio trasporto anziani e/o disabili rientra tra gli interventi socio-assistenziali realizzati a sostegno delle fasce deboli della popolazione, sia che vivano nel loro domicilio o in strutture residenziali, per consentire la loro partecipazione alle attività della vita quotidiana superando le barriere di movimento e di accesso. Il servizio viene erogato in forma continuativa o occasionale. Il trasporto continuativo si caratterizza come servizio strutturato e programmato e comprende: il trasporto scolastico per il raggiungimento dell'istituto scolastico frequentato, sia nella fascia dell'obbligo che non; il trasporto lavorativo esclusivamente per il raggiungimento della sede d'inserimento lavorativo; il trasporto per il raggiungimento del Centro socio educativo comunale, di strutture semiresidenziali riabilitative o socio-assistenziali pubbliche e/o convenzionate (escluse quelle private), quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale. Il trasporto occasionale si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende: il trasporto sanitario per il raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione pubbliche e/o convenzionate per visite, accertamenti sanitari, cicli di trattamenti di terapie e di riabilitazione; altri eventuali trasporti caratterizzati da particolari situazioni contingenti proposti dall'assistente sociale. Art. 3 - Area territoriale Il servizio prevede il trasporto dell'utenza nell'ambito del territorio comunale. Si prevede, altresì, il trasporto per raggiungere strutture sociali o sanitarie situate nelle pag.nr. 1

province limitrofe con riserva di integrare le sedi sulla base delle finalità citate nel precedente art. 2. Art. 4 - Destinatari e requisiti di accesso I destinatari del servizio trasporto sono: i soggetti disabili individuati sulla base dell'accertamento dell'handicap effettuato ai sensi all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. persone ultrasessantacinquenni e coloro che sono in carico al servizio di Assistenza domiciliare. In caso di situazione di handicap soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita. Sono esclusi i titolari di abbonamento agevolato alla rete di trasporto pubblico, se compatibile per orari e tragitti. Art. 5 - Costo sociale L'utente concorre al costo del servizio. Il costo sociale a carico dell'utenza è definito dall'amministrazione comunale ed è rapportato alle tariffe del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico. Art. 6 Compartecipazione al costo del servizio Il beneficiario concorre al costo del servizio in base alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il destinatario del servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'i.s.e.e.. Possono inoltre essere valutati altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF. Per mettere in relazione la compartecipazione con la capacità economica del nucleo del richiedente viene utilizzato quale criterio di concorso un criterio proporzionale, che permette una maggiore attenzione ad ogni singolo caso definendo una quota personalizzata. La quota proporzionale di compartecipazione alla spesa (X) risulta dalla seguente formula: X= costo del servizio x ISEE Soglia massima Dove per: Costo del servizio si intende la percentuale sul costo complessivo orario del servizio. Soglia massima si intende un valore ISEE oltre il quale la prestazione è resa col pagamento del costo orario massimo di compartecipazione. ISEE: corrisponde al valore ISEE dell'interessato. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri enunciati, definisce: 1. Il costo orario massimo di compartecipazione al servizio; 2. Il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito (soglia minima); 3. Il valore ISEE al di sopra del quale la prestazione è resa col pagamento del costo orario massimo di compartecipazione. 4. L'eventuale valutazione di altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF. pag.nr. 2

Tale modalità di compartecipazione permette alle persone di usufruire di un servizio qualificato e professionale a costi accessibili e proporzionati alla propria capacità economica. L'Assistente Sociale referente, in accordo col Responsabile di Settore, in particolari situazioni e a seguito di istruttoria ha facoltà di valutare eventuali riduzioni o esenzioni dalla compartecipazione al costo del servizio. Di questo ne dà informazione all'assessore competente. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72. 5. Per il trasporto esclusivamente per il raggiungimento della sede d'inserimento lavorativo di cui all'art. 2 il costo a carico dell' utente è pari al costo del servizio. TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE Art. 7 - Gestione Il servizio trasporto anziani e/o disabili viene realizzato dal Comune di Recanati mediante l'apporto di soggetti del privato sociale e del volontariato, che forniscano i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza, secondo le forme più opportune previste dalla normativa in vigore per la gestione dei servizi. A supporto del servizio possono essere impiegati volontari del servizio civile o altro personale volontario. Al Comune di Recanati sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio. Art. 8 - Prestazioni Il servizio trasporto anziani e/o disabili può effettuarsi in modo individuale o collettivo e viene svolto mediante mezzi idonei attrezzati anche per la grave disabilità motoria. I mezzi sono provvisti di autista e, in caso di necessità, di accompagnatore. Di norma è fatto divieto di utilizzo di ambulanze. Art. 9 - Domanda di ammissione La domanda deve essere presentata dall'interessato o dai familiari al Servizio Servizi sociali del Comune di Recanati compilando apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per l'accesso al servizio. La richiesta di trasporto, una volta che l'utente è autorizzato dal Comune, va, comunque, sempre prenotata, anche telefonicamente, almeno tre giorni prima, direttamente con l'associazione che materialmente esplica l'attività. Art. 10 - Modalità di ammissione Il Servizio Servizi sociali verifica il possesso dei requisiti di accesso, valuta le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto dell'anziano e/o disabile e dispone l'ammissione attraverso comunicazione scritta all'interessato e al soggetto gestore cui è affidata la gestione. Nello stesso documento saranno riportati il numero delle corse autorizzate, il luogo da raggiungere, il costo sociale previsto a carico dell'utente e le modalità operative di espletamento del servizio. L'ammissione al servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione. pag.nr. 3

Art. 11 - Lista di attesa Qualora il numero delle richieste ammissibili superi la disponibilità finanziaria, il Servizio Servizi sociali redige la lista di attesa privilegiando, in ordine di priorità, l'utenza non deambulante con gravi difficoltà motorie e sulla base del limite ISEE del nucleo familiare. Art. 12 - Norme di comportamento Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza, la riservatezza e i diritti degli utenti. Gli utenti ed i loro familiari devono: a) rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al soggetto gestore ogni variazione per eventi imprevisti sopravvenuti a quanto concordato in sede di ammissione al servizio; b) mantenere un comportamento consono ed adeguato durante la fruizione del servizio. Art. 13 - Dimissioni Il Servizio Servizi Sociali può disporre la dimissione dell'utente dal servizio trasporto in caso di: perdita dei requisiti di accesso; mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente; reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente art. 12. Art. 14 - Opposizione Contro il provvedimento di dimissione o non ammissione relativo al servizio del presente regolamento, può essere presentata opposizione da parte dell'interessato/famiglia nel termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione scritta di dimissione o non ammissione. Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 - Norme di riferimento Il presente regolamento si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92 e dell'art. 12 della Legge Regionale 18/96, come modificata ed integrata con L.R. 28/2000. Art. 16 - Trasporto elettorale Le norme del presente regolamento non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative in quanto disciplinato da apposita normativa nazionale. Art. 17 - Sospensioni pag.nr. 4

Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi o del personale autista o le condizioni di transitabilità delle strade. Art. 18 - Rinvio Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni. pag.nr. 5