Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2014 1
Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità Il Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria di cui all allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 cosi come modificato dal D.Lgs.126/2014, al punto 3.3 prevede: Sono accertate per l intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all evasione, ecc.. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell esercizio, della loro natura e dell andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.. In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l ente accantona nell avanzo di amministrazione l intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio L importo complessivo del fondo è calcolato applicando all ammontare dei residui attivi la media dell incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. Al fine di adeguare l importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a).; b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell avanzo di amministrazione. 2
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l avanzo di amministrazione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall ente beneficiario finale. Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità L eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, sulla base della determinazione dell ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. L esempio n.5 riportato in calce al suddetto Principio contabile applicato prevede:. In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede: b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell esercizio appena concluso, a seguito dell operazione di riaccertamento ordinario di cui all articolo 3, comma 4, del presente decreto; 3
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l importo dei residui attivi all inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L importo dei residui attivi all inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all avvio della riforma b3) ad applicare all importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2). Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1 gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall accantonamento effettuato nell esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 187, comma 1, del TUEL e dall articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la 4
quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione. A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 3, comma 16, del presente decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti. 5
A fronte dei residui attivi conservati a chiusura del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01/01/2015, occorre pertanto procedere alla quantificazione della quota di accantonamento relativa al fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Si è pertanto provveduto a: 1. individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi. Considerata le esclusioni previste dalla norma, sono state individuate, per la loro natura, tra i residui attivi conservati e non riaccertati, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione: Entrate da recupero evasione ICI/IMU TARSU (ruoli coattivi annualità ante 2006) Tassa Rifiuti (TIA/TARES/TARI) Proventi da canoni di locazione Rimorso spese su immobili di proprietà comunale ceduti in locazione Canoni di concessione di beni Recupero crediti TARSU/TIA (annualità ante 2010 Crediti Seta/Consorzio di Bacino 16) 2 calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in conto residui e residui risultanti alla data del 01/01 degli ultimi cinque esercizi. La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all andamento degli incassi. Si è pertanto provveduto alla quantificazione del Fondo applicando parametri differenti a seconda delle diverse entrate, anche considerando le maggiori difficoltà di riscossione evidenziatesi negli ultimi anni a seguito della crisi economica. Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l importo del Fondo a complemento del 100%, così come richiesto dalla norma. 6
Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione del Fondo: ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ICI/IMU RESIDUO AL 01/01 639.129,23 743.330,20 761.460,37 833.554,27 880.963,16 INCASSATO C/ R.A. 159.297,22 47.761,37 47.509,55 75.005,46 80.998,89 11,16% Media delle medie R.A. al 01/01/2015 Media incasso 11,16% FCDE a complemento 927.207,19 103.441,68 823.765,51 TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARSU (ruoli coattivi annualità ante 2006) RESIDUO AL 01/01 496.748,63 486.431,35 247.083,47 242.899,87 100.000,00 INCASSATO C/ R.A. 10.317,28 21.314,92 4.183,60 8.716,64 4.236,87 3,55% Media ponderata R.A. al 01/01/2015 Media incasso 3,55% FCDE a complemento 95.763,13 3.403,53 92.359,60 7
TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TIA/TARES/TARI) (il tributo è gestito direttamente dal Comune a partire dall esercizio 2010, dopo la reinternalizzazione della gestione in precedenza affidata al Consorzio di Bacino 16) RESIDUO AL 01/01-4.004.890,39 2.223.767,63 3.078.869,07 3.230.244,10 INCASSATO C/ R.A. - 2.998.842,64 488.651,86 816.564,94 782.146,12 40,57% Media semplice R.A. al 01/01/2015 Media incasso 40,57% FCDE a complemento 3.514.466.68 1.425.715,92 2.088.750,76 PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE RESIDUO AL 01/01 40.796,00 54.316,47 66.114,69 73.581,99 73.549,91 INCASSATO C/ R.A. 5.500,00 3.711,00 10.336,40 425,00 2.361,90 7,95% Media delle medie R.A. al 01/01/2015 Media incasso 7,95% FCDE a complemento 87.511,51 6.954,86 80.556,65 8
RIMBORSO SPESE SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE CEDUTI IN LOCAZIONE RESIDUO AL 01/01 12.699,03 22.773,77 25.135,95 24.345,09 26.959,13 INCASSATO C/ R.A. 800,42 4.572,13 3.912,78 453,00 1.782,61 10,29% Media semplice R.A. al 01/01/2015 Media incasso 10,29% FCDE a complemento 35.192,86 3.622,95 31.569,91 CANONI DI CONCESSIONE RESIDUO AL 01/01 9.416,75 29.688,13 71.760,69 77.051,32 66.043,52 INCASSATO C/ R.A. 1.625,91 14.634,83 47.484,36 56.164,12 50.853,19 67,24% Media semplice R.A. al 01/01/2015 Media incasso 67,24% FCDE a complemento 91.971,63 61.841,52 30.130,11 9
RECUPERO CREDITI TARSU/TIA (annualità ante 2010 Crediti Seta/Consorzio di Bacino 16) Considerato che parte di tali crediti, acquisiti dalla Soc. Seta e dal Consorzio di Bacino 16 a seguito dell adesione del Comune ad altro Bacino, sono ancora in corso le procedure di riscossione coattiva, parte degli stessi sono stati reimputati, non avendo ancora provveduto alla formale notifica degli atti ingiuntivi. Pertanto, ai sensi del principio contabile applicato, si è provveduto, per la quantificazione del Fondo, a decurtare dai RA al 01/01 di ciascun anno, una quota pari alle poste reimputate, così determinata: RESIDUI ATTIVI A RENDICONTO 2014 2.223.310,12 (A) a dedurre RA Reimputati 513.174,17 (B) RA netto al 01/01/2015 1.710.135,95 percentuale di decurtazione (B/A) 23,08% RESIDUO AL 01/01 525.703,04 1.522.663,47 2.703.525,63 3.134.791,82 2.525.739,28 Decurtazione quota per poste reimputate 121.340,35 351.454,15 624.015,30 723.558,16 582.979,47 (23,08%) RESIDUO NETTO 404.362,69 1.171.209,32 2.079.510,33 2.411.233,66 1.942.759,81 INCASSATO C/ R.A. 235.098,59 825.882,86 616.519,78 344.642,82 212.908,85 36,71% Media delle medie R.A. al 01/01/2015 Media incasso 36,71% FCDE a complemento 1.710.135,95 627.809,99 1.082.325,96 TOTALE F.C.D.E. a rendiconto 4.229.458,51 10