ABI COMMISSIONE REGIONALE ABRUZZO



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ABI COMMISSIONE REGIONALE ABRUZZO Si riportano, qui di seguito, alcune misure adottate a favore di imprese e famiglie, per contrastare gli effetti negativi della crisi SOSTEGNO ALLE IMPRESE: Accordo per il credito 2013 E tuttora in vigore l'intesa denominata "Accordo per il credito 2013", siglata tra l'abi e le Associazioni di rappresentanza delle imprese. L accordo si rivolge alle PMI, così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia che: a) al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis"); b) presentino una temporanea tensione finanziaria, generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale; c) si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.). I principali interventi previsti dall accordo sono i seguenti: 1) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali; 2) sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare; 3) allungamento della durata dei mutui per un massimo del l00% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; 4) allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; 5) allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.

Tra gli elementi di novità rispetto al passato figura l inclusione dei cosiddetti conti correnti ipotecari a rimborso rateale tra le forme tecniche che possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi, nonché un più ampio periodo di allungamento dei mutui che può arrivare a 3 anni per i chirografari e a 4 anni per quelli garantiti da ipoteca, fermo restando il vincolo del 100% della durata residua degli stessi. Oggetto delle operazioni di sospensione possono essere anche i mutui che hanno già beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell Avviso Comune del 3 agosto 2009 e della successiva proroga. Sono invece esclusi dalle operazioni anzidette i mutui sospesi ai sensi delle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012. Per quanto riguarda le condizioni economiche, le operazioni di allungamento dei mutui possono prevedere una variazione del tasso d interesse, in misura non superiore all aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell iniziale erogazione. L eventuale incremento del tasso d interesse non potrà di norma superare il livello di 200 punti base. La prestazione di garanzie aggiuntive in relazione all operazione di allungamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia, nonché il merito creditizio dell impresa richiedente. Le operazioni di allungamento sono invece realizzate a condizioni contrattuali invariate qualora l impresa si impegni ad avviare, entro 12 mesi dall ottenimento dell allungamento, processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione, nei termini specificati nell accordo. Le operazioni di allungamento delle anticipazioni bancarie e delle scadenze del credito agrario di conduzione, così come tutte le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d interesse previsto dal contratto originario. Come nei precedenti accordi, non sono presenti principi di automatismo per cui, nell effettuare l istruttoria, ciascuna banca si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, le banche aderenti sono tenute a fornire una risposta all impresa richiedente. I termini dell Accordo e la presentazione delle richieste di attivazione degli strumenti previsti scadono il 30 giugno 2014. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.

Accordo per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA (maggio 2012- giugno 2014) 1 E tuttora in vigore l Accordo tra l ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. L accordo riguarda la costituzione, da parte del settore bancario, di un plafond (di almeno 10 miliardi di euro) per la realizzazione di operazioni di smobilizzo, nella forma dell anticipazione e dello sconto, dei crediti che le PMI vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA). Ai fini dell ammissibilità alle operazioni previste dall accordo, è previsto che tali crediti dovranno essere certificati ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. È inoltre previsto che, per le operazioni di anticipazione senza cessione del credito: i) l impresa si impegni a dare alla banca mandato irrevocabile all incasso del credito vantato nei confronti della PA; ii) sia condizione necessaria ai fini della realizzazione della stessa anticipazione, l acquisizione della copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo di Garanzia per le PMI o di altro garante equivalente. Le operazioni previste dall accordo sono rivolte a PMI, così come definite in sede comunitaria, che al momento di presentazione della domanda risultino in bonis e con ritardi di pagamento non superiori a 90 giorni. I termini dell Accordo scadono il 30 giugno 2014. 1 La Guida alla certificazione dei crediti prodotta dal Ministero dell economia e delle finanze è scaricabile dal seguente link: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/certificazionecredito/documents/guida_pratica_alla_certificazione_dei_crediti. pdf

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE Fondo di Solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini) Per i contratti di mutuo relativi all'acquisto di unità immobiliari (non di lusso - no cat. A1 - A8 A9) da adibire ad abitazione principale, il mutuatario può chiedere la sospensione del pagamento delle rate, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi. La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: i) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; ii) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; iii) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari. La sospensione: non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive; è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi. La sospensione: non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

i) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; ii) fruizione di agevolazioni pubbliche; iii) un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. FAQ 2 (I QUESITI PIU FREQUENTI) sul Fondo di Solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini ) 1) Domanda: Il titolare di un mutuo che abbia già beneficiato della sospensione delle rate per un periodo inferiore ai 18 mesi (per iniziative di autoregolamentazione o di legge, quali, ad esempio, il Piano Famiglie ABI, il Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, le sospensioni per eventi calamitosi, etc.) può richiedere una nuova sospensione del pagamento delle rate per le ulteriori mensilità fino a raggiungere il limite massimo complessivo di sospensione di 18 mesi. A tal fine, occorre che il mutuatario riprenda il piano di ammortamento, ossia paghi almeno una rata, prima di poter procedere alla richiesta di sospensione al Fondo? Risposta: Ai sensi dell'art. 2, comma 476 bis, lettera c) della legge 244/2007, a conclusione di un periodo di sospensione inferiore ai 18 mesi è possibile, qualora sussistano tutti i requisiti e le condizioni previsti, presentare richiesta di sospensione al Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, senza soluzione di continuità, purché nei limiti dei 18 mesi complessivi. Pertanto non è necessario prevedere la ripresa del piano di ammortamento. 2) Domanda: Al momento della richiesta di sospensione e nel caso il mutuatario presenti rate scadute e non pagate entro il 90 giorno, le suddette rate saranno incluse nel periodo di sospensione? Risposta: L'art. 2 comma 477 lett. a) della Legge 244/2007 prevede l' esclusione dalla richiesta di sospensione dei mutui che presentano al momento della presentazione della domanda ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi. Il richiedente può pertanto presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro il 90 giorno, le quali saranno incluse nel periodo di sospensione. Dal momento della sospensione su tali rate non maturano interessi di mora. 3) Domanda: Quali sono i tempi di attivazione della sospensione del piano di ammortamento? Risposta: In continuità con le procedure previste dalla precedente disciplina attuativa del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, la sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi, a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente 2 Fonte: http://www.consap.it/fondi-e-attivita/solidarieta/fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-per-l-acquisto-della-primacasa/faq

l'accettazione di Consap. Tale comunicazione, salvo non rintracciabilità del richiedente, deve avvenire entro 5 giorni dall'accettazione di Consap. Nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, la sospensione viene attivata non oltre il 45 giorno lavorativo successivo alla comunicazione al richiedente. 4) Domanda: In caso di decesso del mutuatario gli eredi hanno diritto a chiedere la sospensione del mutuo? Risposta: In caso di decesso del mutuatario, gli eredi possono richiedere la sospensione dell'ammortamento purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l'accesso al Fondo. 5) Domanda: Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per gli eventi di "Cessazione del rapporto di lavoro" è richiesta l'attualità dello stato di disoccupazione. Al riguardo, è necessario un documento ad oggi che attesti la disoccupazione? Risposta: Non è necessario alcun documento che accerti l'attualità dello stato di disoccupazione, in quanto richiedente presentando la richiesta di sospensione autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (sotto la propria responsabilità anche penale), l'attualità dello stato di disoccupazione. Non occorre pertanto alcun altra documentazione che certifichi tale status né è onere della banca verificarlo. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 132/2010, il Gestore del Fondo effettua il controllo dei requisiti richiesti per l'ammissione al fondo e - in caso di dichiarazioni false e mendaci rese dal richiedente provvede a revocare le agevolazioni e a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria. 6) Domanda: In caso del verificarsi dell'evento "morte" di uno dei cointestatari del mutuo, l'isee, riferendosi all'anno precedente, potrebbe comprendere il reddito del de cuius con la possibilità che questo sia superiore a 30.000 euro previsti dal DM 132/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In questi casi si può richiedere la sospensione solo l'anno successivo, quando ci sarà il nuovo ISEE, oppure viene dedotto il reddito del de cuius ed è considerato valido il modello ISEE in possesso? Risposta: In base a quanto disposto dall'art 2, comma 1, lettera c) del DM 132/2010 la sospensione può essere richiesta qualora il mutuatario abbia un reddito ISEE al di sotto della soglia di 30.000 euro, a prescindere che tale indicatore comprenda o meno il reddito del de cuius. Da tale indicatore non deve essere dedotto alcun reddito. Si ricorda, peraltro, che la sospensione può essere richiesta entro tre anni dal verificarsi dell'evento che legittima all'accesso al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 479 della Legge n. 244/2007. 7) Domanda: È prevista la sospensione dei mutui stipulati per la costruzione di un immobile adibito ad abitazione principale? E per la ristrutturazione? Risposta: Ai sensi dell'art.2, comma 476 della Legge 244/2007, la sospensione è prevista per i mutui erogati per l'acquisto dell'abitazione principale. Non sono, pertanto, ammessi mutui erogati solo per ristrutturazione o costruzione.

8) Domanda: Ad eccezione del caso morte, l'evento che consenta l'accesso alla sospensione ed i requisiti previsti al punto A) del modulo di domanda deve riguardare il medesimo mutuatario oppure può presentare richiesta di sospensione il cointestatario del mutuo al quale si riferisce l'evento (ad es. cessazione del contratto di lavoro) ma non in possesso dei requisiti previsti al punto A) del medesimo modulo di richiesta di accesso al Fondo? Risposta: Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3 del DM 132/2010, cosi come modificato dal DM 37/2013, ai fini dell'accesso al beneficio della sospensione, i requisiti soggettivi e l'evento che consente l'ammissione al beneficio devono riferirsi al medesimo mutuatario. Il modulo di domanda deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari del mutuo. 9) Domanda: In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per superamento del periodo di comporto, si ha diritto alla sospensione? Risposta: Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non sembra riconducibile ai casi di esclusione dall'accesso al Fondo previsti all'art.2 comma 479, lettera a) della Legge n. 244/2007. Esso, pertanto, rientra negli eventi che danno diritto alla sospensione. 10) Domanda: I mutui che hanno già usufruito della copertura prevista dall'assicurazione per perdita del posto di lavoro, possono procedere alla sospensione dell'ammortamento? Risposta: L'art. 2, comma 477, lettera c) della Legge 244/2007 prevede che la sospensione non si applica ai mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio, purché tale assicurazione garantisca almeno il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Nel caso di specie l'assicurazione non è più efficace, pertanto il mutuo può essere oggetto di sospensione. 11) Domanda: Rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa i mutui agevolati ed, in particolare, quelli di cui all'art. 2 del DL 185/2008 e/o dell'art. 3 del DL 93/2008? Risposta: L'art. 2, comma 477, lettera b) della Legge 244/2007 prevede che i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche al momento della richiesta di sospensione non possono essere oggetto di sospensione. Ciò al fine di evitare il cumulo tra il beneficio dell' agevolazione pubblica che assiste il finanziamento e quello della sospensione (entrambi a carico della finanza pubblica). Pertanto, l'accesso al Fondo è precluso in tutte le ipotesi di "agevolazioni in essere " (ad es. i contributi in conto interesse, i contributi in conto capitale e le garanzie pubbliche) Le agevolazioni previste dall'art. 2 del DL n. 185/2008, rappresentano un contributo con oneri a carico dello Stato che ha operato per un lasso temporale delimitato, che attualmente non è più in essere. Pertanto, anche i mutui che hanno usufruito in passato di tale agevolazione possono oggi fruirne (ove ne ricorrono i requisiti e le condizioni del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa). La fattispecie prevista dall'art. 3 del DL n. 93/2008 non prevede alcuna contribuzione da parte dello Stato. Pertanto, anche in questo caso, i mutui oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'art.3 del DL 93/2008 possono rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina del Fondo di solidarietà, ove ne ricorrono i requisiti e le condizioni.

12) Domanda: Cosa accade qualora, successivamente alla data di richiesta di sospensione del cliente/inoltro a Consap/accettazione Consap della sospensione, venga notificato alla Banca un atto giudiziario che attesti l'avvio di un'azione esecutiva da parte di terzi sull'immobile posto a garanzia del finanziamento oggetto di sospensione? Risposta: Ai sensi dell'art.2, comma 477, lettera a) della Legge 244/2007, la sospensione non può essere richiesta per i mutui per i quali sia stata avviata da parte di terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. In caso di avvio di azioni esecutive da parte di terzi a sospensione già concessa, la sospensione stessa è revocata. 13) Domanda: È possibile sospendere un mutuo accollato che è già stato oggetto di sospensione in capo all'originario mutuatario, prima dell'operazione di accollo? Risposta: Il mutuo accollato già oggetto di sospensione prima dell'operazione di accollo - può essere nuovamente sospeso purché siano presenti contemporaneamente i seguenti requisiti/condizioni: l'ammortamento sia stato sospeso in favore del mutuatario originario per un periodo complessivo inferiore ai 18 mesi e lo stesso originario mutuatario abbia richiesto la sospensione non più di una volta (art. 2, comma 476 legge 244/2007); il mutuatario che sia subentrato nel contratto di mutuo possegga tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo. Ove ricorrano tali requisiti/condizioni, il nuovo mutuatario accollante potrà presentare una seconda richiesta di sospensione, per un periodo che, cumulato alla sospensione precedente, non superi comunque il limite massimo di sospensione di 18 mesi fissato dalla legge.