LA GIUNTA PROVINCIALE



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LA GIUNTA PROVINCIALE Premesso che: con Legge n. 64 del 06/03/2001 è stato istituito il Servizio Civile Volontario Nazionale, le cui finalità contemplano: il concorso al dovere di difendere la Patria con mezzi alternativi a quelli militari; l attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; la promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all educazione alla pace tra i popoli; la tutela al patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, protezione civile) ed infine il contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani; il D.Lgs n. 77 del 05/04/2002, entrato in vigore il 01/01/2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all articolo 3, comma 1, relative a requisiti di ammissione e durata del servizio, entrate in vigore il 01/01/2005, ha dettato disposizioni per l attuazione, l organizzazione e lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari; la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/11/2002 enti e progetti di servizio civile nazionale ha prefigurato un sistema di accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario; Considerato che: possono accedere al Servizio Civile Nazionale anche gli enti non dotati di strutture stabili ad esso dedicate, attraverso gli enti di prima e seconda classe, che presentano e gestiscono i progetti per loro conto, assumendosene la responsabilità nei confronti dell Ufficio nazionale; la Provincia di Torino è dotata di una struttura di gestione stabile dedicata al Servizio Civile Nazionale Volontario, potendo così varare i relativi progetti e gestirne tutte le fasi, dalla progettazione al monitoraggio e valutazione, ed è attualmente accreditata in prima classe presso gli albi di Servizio Civile Nazionale; Ritenuto a tal fine di stipulare un accordo di partenariato, sulla base del quale gli enti non accreditati (organizzazioni d accoglienza), affidano ad un ente accreditato (ente capofila, nella fattispecie la Provincia di Torino), la presentazione e la gestione per loro conto di progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario; Considerato che gli accordi di partenariato da stipulare a partire dall anno 2006 devono essere redatti secondo il nuovo modello appositamente predisposto dall Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, allegato 2 alla citata Circolare del 02/02/2006, che contiene gli elementi essenziali e non derogabili dell accordo stesso, con la possibilità di mere integrazioni concordate tra le parti; Ritenuto che per la predisposizione dello schema d accordo di partenariato si debba integrare il richiamato modello limitatamente ai seguenti aspetti: inserendo quali condizioni economiche (art. 5 dello schema), con riferimento al solo anno 2006, quanto stabilito dall apposita conferenza degli enti firmatari del Protocollo

d Intesa tra la Provincia di Torino, la Città di Torino, l Università degli Studi di Torino ed altri Enti aderenti per l avvio di una forma sperimentale di gestione coordinata del Servizio Civile Nazionale Volontario nella seduta del 31/01/2006, consentendo così di definire in modo preciso e secondo parametri inequivocabili le quote per le organizzazioni di accoglienza; per gli anni seguenti saranno poste a carico dell organizzazione di accoglienza le quote successivamente definite dall ente capofila; inserendo, per mera specificazione, nell elenco delle funzioni e competenze dell ente capofila (art. 2, comma 1 del modello di accordo), la cura della gestione amministrativa ed economica dei progetti, comprese le attività di rimborso delle spese sostenute dagli enti aderenti, la definizione degli accordi relativi ai benefici culturali e professionali e che l ente capofila rimborserà alle organizzazioni di accoglienza le spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; inserendo, per mera specificazione, nell elenco delle funzioni e competenze dell organizzazione d accoglienza (art. 2, comma 2 del modello di accordo), l impegno di comunicare alla struttura operativa tutte le notizie relative alla gestione amministrativa dei volontari (assenze, presenze, documentazione spese, eventuale abbandono del servizio da parte dei giovani, ecc.) secondo la tempistica definita dall ente capofila; aggiungendo un articolo per meglio definire l aspetto relativo alle spese di trasporto, vitto e alloggio e al relativo rimborso (art. 6); inserendo un articolo (art. 7) nel quale si espliciti che qualora dall attuazione dell accordo di partenariato derivi un onere in capo alla Provincia di Torino nella qualità di capofila attraverso l accollo di spese finanziate da partner pubblici, ciascun Ente aderente si accollerà la propria quota di spesa ai fini del Patto di stabilità, conformemente al punto G.3 della Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze 08/02/2005 n. 4. L ammontare di ciascuna spesa rilevante ai fini del Patto di stabilità ed il relativo accollo in capo a ciascun soggetto pubblico, dovrà fornire oggetto di una specifica integrazione del Protocollo in questione, ai fini di consentire l attestazione prevista dal terzultimo capoverso del Punto G.3 della Circolare richiamata ; aggiungendo nell articolo disposizioni finali il comma 2, secondo cui per quanto non espressamente previsto nell accordo si fa rinvio alla normativa vigente e alle specifiche disposizioni dell Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ; Richiamate: la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 101-40846 del 14/02/2006 all oggetto Accordi di partenariato da stipulare, a decorrere dall anno 2006, con gli enti non accreditati per la gestione dei progetti. Approvazione nuovo schema - tipo, che recepisce ed integra l allegato 2 della citata Circolare del 02/02/2006; la Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino n. 23-35664 del 15/02/2006 all oggetto Presa d atto delle quote relative all anno 2006 deliberate dalla conferenza degli enti firmatari del Protocollo d Intesa tra Provincia di Torino, Città di Torino, Università degli Studi di Torino ed altri enti aderenti, con la quale vengono definite le spese di compartecipazione a carico dell organizzazione di accoglienza; Visto l art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l urgenza;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese DELIBERA 1. di approvare lo schema di accordo di partenariato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per regolare i rapporti di collaborazione con la Provincia di Torino, al fine di presentare e gestire per conto di questo ente i progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario; 2. di dare mandato al Dirigente d impegnare la quota di adesione di Euro 1.000,00 rinviando quella prevista per ciascun volontario all approvazione dei progetti presentati; 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Allegato Servizio Civile Nazionale Accordo di partenariato tra PROVINCIA DI TORINO in appresso denominata l ente capofila (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Programmazione Solidarietà Sociale, dott. Giorgio MERLO, nato a Torre Pellice (TO) il 24/07/48 e domiciliato per la carica in Torino, via M. Vittoria n. 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 35, comma 2 dello Statuto e (designazione dell Ente/Organizzazione d accoglienza dei volontari) in appresso denominato/a l Organizzazione d accoglienza rappresentata da nella persona del, nato a il, domiciliato in, in qualità di legale rappresentante, ai sensi PREMESSO che ai sensi dell articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per il servizio civile solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3; che ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 per poter presentare progetti di servizio civile nazionale occorre essere accreditati presso gli albi di servizio civile nazionale; che con circolari dell Ufficio nazionale del servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, sono state fissate le modalità di accreditamento e di presentazione dei progetti di servizio civile nazionale; che per la selezione e l impiego dei volontari in servizio civile nazionale, i relativi progetti devono essere preventivamente approvati secondo le rispettive competenze dall Ufficio nazionale per il servizio civile, dalle Regioni o dalle Province Autonome (di seguito genericamente denominati Ufficio competente ) nel numero massimo di giovani che

annualmente possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria; che l ente capofila è accreditato in prima classe e come tale può gestire per conto terzi sedi di realizzazione del progetto sulla base di vincoli consortili, associativi, federativi ovvero di accordi di partenariato; che l organizzazione di accoglienza non è accreditata, ma è in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001 per l impiego dei volontari in servizio civile nazionale; che per garantire un efficiente gestione dei volontari in servizio civile nazionale occorre svolgere azioni comuni, integrando le rispettive competenze attraverso la stipula di un apposito accordo; tutto ciò premesso, l ente capofila e l organizzazione di accoglienza quanto segue CONVENGONO Articolo 1 (Oggetto dell accordo) 1. L ente capofila e l organizzazione d accoglienza s impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di Servizio civile nazionale, a realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile nazionale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001. Articolo 2 (Definizione delle rispettive funzioni e competenze) 1. L ente capofila s impegna a: a) presentare per l approvazione all Ufficio competente progetti di servizio civile nazionale a firma di un proprio progettista accreditato; b) assumersi a tal fine la titolarità dei rapporti con l Ufficio competente; c) collaborare e partecipare con l ente di accoglienza nell attività di selezione dei volontari, assumendosene la responsabilità; a) provvedere alla realizzazione dell attività di formazione per l operatore locale di progetto ed i volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato; b) monitorare l andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, operando ove necessario - per un diverso approccio operativo da parte dell ente di accoglienza, ivi inclusa l eventuale individuazione del responsabile locale di progetto e migliorando in tal modo le attività dei volontari; c) seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile nazionale, anche attraverso attività di un tutoraggio secondo i requisiti richiesti dalla circolare sull accreditamento; d) curare la gestione amministrativa ed economica dei progetti, comprese le attività di rimborso delle spese sostenute dagli enti aderenti; e) definire gli accordi relativi ai benefici culturali e professionali; f) garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti attraverso una rete di operatori articolata fino al livello provinciale, al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile nazionale; g) raccogliere la documentazione relativa all inizio servizio e all apertura dei libretti di risparmio postale delle/i volontari;

h) tenere la corrispondenza con l Ufficio nazionale; i) mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all ente di accoglienza ed al progetto; a) l ente capofila rimborserà alle organizzazioni di accoglienza le spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 1. L organizzazione d accoglienza s impegna a: a) impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel/i progetto/i approvato/i; b) facilitare con tutti i mezzi l integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente d accoglienza, fornendo un adeguato inquadramento e un sostegno personale al volontario; c) nominare uno o in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di progetto, in possesso dei requisiti richiesti dall Ufficio nazionale; d) garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione erogata dall ente capofila secondo le modalità richieste dall Ufficio nazionale; e) mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto; f) mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell ente capofila delle attività di cui al precedente comma; g) informare tempestivamente l ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del progetto; h) recepire le indicazioni dell ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del progetto e delle modalità di gestione dei volontari; i) comunicare alla struttura operativa tutte le notizie relative alla gestione amministrativa dei volontari (assenze, presenze, documentazione spese, eventuale abbandono del servizio da parte dei giovani, ecc..) secondo la tempistica definita dall ente capofila; j) rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio. Articolo 3 (Banche dati e scambio di informazioni) 1. Le parti s impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell attuazione di progetti di servizio civile nazionale. Articolo 4 (Durata dell accordo) 1. Il presente accordo di partenariato resta in vigore fino alla data di conclusione dei progetti presentati dall ente capofila e approvati dall Ufficio competente. 2. Nel periodo di vigenza del presente accordo, l organizzazione d accoglienza può presentare autonoma istanza d accreditamento presso l Ufficio competente previo assenso dell ente capofila. Articolo 5 (Condizioni economiche) 1. Le quote a carico dell organizzazione di accoglienza per l anno 2006, definite dalla Conferenza degli enti firmatari del Protocollo d Intesa tra la Provincia di Torino, la Città di Torino, l Università degli Studi di Torino ed altri Enti aderenti, avente ad oggetto l avvio di una forma sperimentale di gestione coordinata del Servizio Civile Nazionale Volontario nel territorio provinciale torinese, parametrate sulla base della natura e della dimensione del soggetto, sono le seguenti: quota annuale di adesione di Euro 1.000,00, da versare per il primo anno ad avvenuta sottoscrizione del presente accordo di partenariato, e per gli anni

successivi al primo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta inviata da questa Provincia; quota per servizi offerti di Euro 500,00 per ciascun volontario che sarà avviato al servizio, da versarsi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta inviata da questa Provincia. 1. Per gli anni seguenti saranno poste a carico dell organizzazione di accoglienza le quote successivamente definite dall ente capofila. Articolo 6 (Spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dai volontari e previste nel progetto) 1. Nell ambito del presente accordo l ente capofila gestisce dal punto di vista amministrativo i progetti, salvo quanto spettante all organizzazione d accoglienza. 1. Qualora il progetto approvato dall Ufficio competente preveda espressamente il vitto e/o l alloggio per i volontari impiegati, le relative spese sono anticipate dall organizzazione d accoglienza. 1. L organizzazione d accoglienza: a) rendiconta con accuratezza le spese di cui al comma 2 sostenute dai volontari, avvalendosi della modulistica appositamente predisposta; a) trasmette la rendicontazione all ente capofila. 4. L ente capofila cura le procedure finalizzate al rimborso da parte dell Ufficio competente, nella misura e secondo le modalità da quest ultimo definite. 4. Ogni eventuale spesa per la realizzazione del progetto non prevista nel progetto è a totale carico dell organizzazione d accoglienza. Articolo 7 (Patto di stabilità) 1. Qualora dall attuazione dell accordo di partenariato derivi un onere in capo alla Provincia di Torino nella qualità di capofila attraverso l accollo di spese finanziate da partner pubblici, ciascun Ente aderente si accollerà la propria quota di spesa ai fini del Patto di stabilità conformemente al punto G.3 della Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze 08/02/2005 n. 4. 2. L ammontare di ciascuna spesa rilevante ai fini del Patto di stabilità ed il relativo accollo in capo a ciascun soggetto pubblico, dovrà fornire oggetto di una specifica integrazione del Protocollo, ai fini di consentire l attestazione prevista dal terzultimo capoverso del Punto G.3 della Circolare richiamata. Articolo 8 (Disposizioni finali) 1. Le parti s impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l andamento dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all attuazione degli stessi. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa rinvio alla normativa vigente e alle disposizioni dell Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Lì, Per l ente capofila d accoglienza Per l Organizzazione