CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MICHAEL B. ELMER presentate il 13 luglio 1995 *



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CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELMER CAUSA C-17/94 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MICHAEL B. ELMER presentate il 13 luglio 1995 * 1. Nel presente procedimento, il Tribunale de grande instance di Bergerac ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali vertenti sulla compatibilità della normativa francese sui centri di fecondazione artificiale degli animali della specie bovina con le norme del Trattato sui monopoli di Stato, sul diritto di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi nonché con varie direttive aventi ad oggetto l'attività di veterinario e l'allevamento di bovini riproduttori di razza pura. Il presente procedimento solleva inoltre questioni circa il requisito della descrizione delle circostanze di merito della fattispecie oggetto dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale e circa il rapporto con la giurisprudenza della Corte relativa alle situazioni puramente interne. La normativa nazionale capi del centro di fecondazione o da soggetti autorizzati a praticare la fecondazione artificiale (inseminatori). L'esercizio di un centro di fecondazione artificiale è soggetto alla previa autorizzazione del ministero francese dell'agricoltura, conformemente all'art. 5 della legge. Ciascun centro di fecondazione artificiale serve un territorio sul quale esso solo può operare, conformemente al quarto e al quinto comma di detto art. 5. Gli allevatori che si trovano nel territorio operativo di un centro di fecondazione artificiale possono rivolgersi a detto centro affinché venga loro fornito materiale seminale proveniente da centri di produzione di loro scelta. La violazione delle norme sopra menzionate è punita ai sensi dell'art. 9 della legge. 2. La normativa francese sulla fecondazione artificiale degli animali domestici è data dalla legge 28 dicembre 1966, n. 1005, sull'allevamento, come pure da una serie di norme di esecuzione. Secondo l'art. 4 della legge le operazioni di prelievo e di condizionamento del materiale seminale possono essere effettuate solo dai capi di centri di fecondazione artificiale o sotto il loro controllo. Parimenti l'inseminazione può essere effettuata solo dai * Lingua originale: il danese. 3. Ai sensi del regolamento 22 marzo 1969, n. 258, relativo all'inseminazione artificiale, l'esercizio dell'attività di inseminatore presuppone un'autorizzazione rilasciata dal ministero dell'agricoltura francese. L'inseminazione artificiale può essere eseguita solo sotto il controllo di un centro di fecondazione artificiale, autorizzato dal ministero dell'agricoltura. I - 4356

GERVAIS E A. 4. Il decreto 21 novembre 1991, relativo alla formazione di inseminatori e di capi di centri di fecondazione artificiale nonché alla concessione delle licenze, fissa ulteriori norme di esecuzione del predetto regolamento n. 258. Secondo l'art. 1 di detto decreto, le operazioni di inseminazione vengono espletate sotto il controllo del centro di fecondazione artificiale competente per territorio. Il ministero francese dell'agricoltura può rilasciare una licenza di inseminatore al titolare di un certificato di inseminatore sulla base di un attestato in cui il direttore di un centro di fecondazione dichiari che il richiedente è soggetto alla sua autorità per quanto riguarda le operazioni di inseminazione artificiale, conformemente all'art. 2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto il certificato viene rilasciato ai candidati che hanno superato un esame di inseminatore e, tra l'altro, ai veterinari. Nel marzo 1992, i predetti venivano denunciati alla procura della Repubblica di Bergerac dalla Cooperative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle (in prosieguo: la «CPAEIA»), titolare del diritto esclusivo, tra l'altro, per il circondario di Bergerac, per violazione dell'art. 5 della citata legge n. 1005, avendo svolto l'attività di inseminatore senza essere in possesso della licenza prescritta ai sensi della normativa francese. Il procuratore della Repubblica ha quindi promosso azione penale nei confronti di Denis Gervais e Jean-Louis Nougaillon, per aver praticato fecondazioni artificiali senza avere una zona assegnata dove essi potessero legittimamente effettuarle, e nei confronti di Christian Carrard e Bernard Horgue, per avere gestito centri di fecondazione artificiale senza licenza. La fattispecie Gli imputati non hanno contestato di aver violato le norme francesi sull'esercizio della fecondazione artificiale. Hanno però contestualmente fatto valere che non sono punibili, perché i regolamenti che prevedono la concessione delle licenze sono, a loro avviso, in contrasto con il diritto comunitario. 5. Gli imputati nella causa principale, i signori Denis Gervais, Jean-Louis Nougaillon, Christian Carrard e Bernard Horgue, sono cittadini francesi, residenti in Francia. Tutti quanti hanno sostenuto in Francia l'esame per veterinario. Nessuno di essi è collegato ad un centro di fecondazione artificiale riconosciuto. Risulta dagli atti che tutti gli imputati, ad eccezione di Denis Gervais, sono autorizzati a operare come inseminatori. Le questioni pregiudiziali 6. Sulla base di quanto sopra, con ordinanza 14 gennaio 1994 il Tribunal de grande I - 4357

CONCLUSIONI DELL'AVVGEN.ELMER CAUSA C-17/94 instance di Bergerac ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'art. 59 del Trattato CEE e le direttive del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE e 78/1027/CEE 1, emanate per essere attuate nell'ambito delle attività di veterinario, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di inseminazione artificiale bovina, la quale condizioni la concessione ai veterinari di una licenza di inseminatore alla presentazione di un attestato del direttore di un centro di fecondazione artificiale autorizzato, con il quale si certifichi che il richiedente è soggetto all'autorità di quest'ultimo per quanto riguarda le operazioni di inseminazione, dichiarando così penalmente perseguibile la libera prestazione del servizio da parte del veterinario, limitando notevolmente al tempo stesso la sua attività mediante il riconoscimento di un monopolio territoriale relativo all'esercizio di tale attività a vantaggio di persone riunite in "centri" denominati di fecondazione artificiale e non necessariamente in possesso del titolo di dottore in medicina veterinaria. 2) Se l'art. 52 del Trattato CEE e le direttive del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, emanate per essere attuate nell'ambito delle attività di veterinario, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di inseminazione artificiale 1 GU L 362, pag. 1 e, rispettivamente, pag. 7. bovina, la quale disponga la concessione, in presenza di determinate condizioni, di una licenza di inseminatore ai dottori in medicina veterinaria, ma dichiari penalmente perseguibile l'esercizio di detta attività da parte loro, annullando al tempo stesso la loro libertà di stabilimento, a meno che essi non ottemperino all'obbligo di porsi alle dipendenze funzionali di un centro denominato di fecondazione artificiale, formato da persone non necessariamente in possesso del titolo di dottore in medicina veterinaria e al quale è riconosciuto un monopolio territoriale relativo all'esercizio di detta attività, in modo tale che su tutto il territorio francese la libertà di stabilimento dei dottori in medicina veterinaria non può esercitarsi nel rispetto delle leggi se non facendo capo a un centro. 3) Se le direttive del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura 2, e 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura 3, emanate a scopi di polizia sanitaria e che mirano a garantire la libertà degli scambi intracomunitari secondo quanto da esse enunciato, debbano interpretarsi nel senso che esse autorizzano una normativa nazionale a istituire un monopolio territoriale relativo all'esercizio della fecondazione artificiale, di carattere realmente economico, a vantaggio di 2 GU L 206, pag. 8, come modificata con direttiva del Consiglio 25 marzo 1991, 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85, pag. 37). 3 GU L 167, pag. 54. I - 4358

GERVAIS E A. "centri" i quali raggruppano persone non necessariamente in possesso del titolo di dottore in medicina veterinaria. Sulla ricevibilità 4) Se una normativa nazionale, la quale subordini l'accesso all'attività di inseminatore al rilascio di una licenza per l'inseminazione artificiale bovina e che condizioni detto rilascio alla presentazione di un attestato del direttore di un centro di inseminazione artificiale autorizzato, con il quale si certifichi che il richiedente è soggetto all'autorità di quest'ultimo per quanto attiene alle operazioni di inseminazione, vietando o limitando in tal modo l'esercizio di detta attività ai dottori in medicina veterinaria, in quanto è obbligatorio assoggettarsi all'autorità del direttore di un centro denominato di inseminazione artificiale al quale è concesso un monopolio territoriale relativo all'esercizio dell'attività suddetta, sia compatibile con le disposizioni rilevanti di cui alle direttive del Consiglio 77/504/CEE e 87/328/CEE, le quali non prevedono nessuna restrizione allo stabilimento e all'attività dei dottori in medicina veterinaria. 5) Se un monopolio di servizi quale quello organizzato dalla legge 28 dicembre 1966 sull'allevamento del bestiame e dagli atti emanati per darle applicazione sia compatibile con gli artt. 37 e 59 del Trattato CEE, in quanto detto monopolio impedirebbe qualunque inseminazione compiuta da persone, anche in possesso delle necessarie qualifiche e abilitate a effettuare tale operazione, diverse dal personale dei centri di inseminazione artificiale, i quali godono del monopolio». 7. La Commissione, il governo francese e la CPAEIA, che è parte civile nella causa principale, hanno sostenuto che il giudice a quo non ha esposto neppure in forma succinta i presupposti di fatto e di diritto della causa. Le questioni pregiudiziali non devono perciò avere come riferimento la materia controversa. 8. La Corte di giustizia ha affermato che la necessità di pervenire ad una interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige che questi definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni interpretative di cui vuole ottenere la soluzione nell'ordinanza di rinvio 4. Per la medesima ragione si rende assolutamente necessario che il giudice a quo chiarisca le ragioni per cui considera la soluzione delle questioni da lui sottoposte necessaria per dirimere la controversia per la quale è stato adito 5. Le informazioni contenute in una decisione di rinvio pregiudiziale non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni 6. Incombe pertanto alla Corte badare a che detta possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, solo le 4 V., ad esempio, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabrazzo e a., punto 6, e ordinanza 26 aprile 1993, causa C-386/92, Monin Automobiles (Racc. pag. I-2049, punto 6). 5 V. sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punto 19), e ordinanza 9 agosto 1994, causa C-378/93, La Pyramide (Racc. pag. I-3999, punto 13). 6 V., in particolare, sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a. (Racc. pag. 1299, punto 6). I - 4359

CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELMER CAUSA C-17/94 decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate 7. disposizioni come quelle francesi sulle condizioni per l'esercizio dell'attività di inseminatore siano compatibili con gli artt. 52 e 59 del Trattato e con le direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE. 9. L'ordinanza di rinvio non soddisfa le condizioni, risultanti da detta giurisprudenza, le quali devono giustamente essere osservate. Se le informazioni relative alla causa fossero contenute solo nell'ordinanza di rinvio, la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe, a mio avviso, essere dichiarata irricevibile. 10. La Corte ha però rivolto agli imputati nella causa principale vari quesiti, al fine di avere maggiori chiarimenti sulla causa. Le risposte a detti quesiti implicano, a mio avviso, che si è reso possibile in un certo senso dare al giudice nazionale una soluzione utile alle questioni sollevate. Queste vanno pertanto risolte. 12. Secondo l'art. 2 della direttiva 78/1026, emanata sulla base degli artt. 49, 57, 66 e 235 del Trattato, ciascuno Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'art. 1 della direttiva 78/1027, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di veterinario e il loro esercizio. La prima e la seconda questione 11. Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, il giudice a quo vuol sapere se 7 V. ordinanze 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik (Racc, pag. I-511, punto 13), e 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a. (Racc. pag. I-1023, punto 10). 13. Secondo l'art. 1 della direttiva 78/1027, che è stato parimenti emanato sulla base degli artt. 49, 57, 66 e 235 del Trattato, gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di veterinario e il loro esercizio al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di veterinario contemplato nell'art. 3 della direttiva 78/1026/CEE che dia la garanzia che l'interessato ha acquisito durante l'intera durata della sua formazione varie conoscenze adeguate per l'attività di veterinario. Le altre I - 4360

GERVAIS E A. disposizioni della direttiva precisano le conoscenze che un veterinario deve aver acquisito durante i suoi studi e fissano altresì la durata degli studi e i requisiti per accedervi. in cui tutti i principali elementi sono ristretti localmente all'interno di un solo Stato membro 9. 14. Gli imputati nella causa principale hanno sostenuto che la condizione relativa alla concessione della licenza implica un monopolio territoriale sull'attività di inseminazione artificiale. La normativa francese è pertanto in contrasto con le norme del Trattato sulla libera circolazione come pure con le direttive 78/1026 e 78/1027. La Commissione, il governo francese e la CPAEIA hanno a questo riguardo ribattuto che la causa principale ha ad oggetto una mera situazione interna, che non è contemplata dalle norme del Trattato in materia di libera circolazione. Le direttive 78/1026 e 78/1207 non contengono norme sull'esercizio dell'attività di inseminatore né sulle attività connesse con l'esercizio dell'attività di veterinario. 15. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le norme del Trattato sulla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro come, per esempio, quelle dei cittadini di uno Stato membro che svolgono un'attività indipendente sul territorio di detto Stato senza avere in precedenza acquisito la relativa formazione professionale o svolto la predetta attività in un altro Stato membro 8. Allo stesso modo le disposizioni del Trattato di cui agli artt. 59 e 60 sulla libera prestazione dei servizi non si applicano ad attività 16. Nessuno degli imputati ha rapporti professionali con un altro Stato membro. Non possono pertanto fare appello alle disposizioni del Trattato sul diritto di stabilimento o sulla prestazione di servizi, anche se la normativa francese controversa potrebbe risultare in contrasto con le menzionate disposizioni in una situazione che implicasse un sufficiente elemento comunitario. 17. Sulla base di quanto sopra, circa il rapporto con gli artt. 52 e 59 del Trattato, sono dell'opinione che la Corte debba risolvere la prima e la seconda questione nel senso che le disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro, quale, ad esempio, la situazione dei cittadini di uno Stato membro che sul territorio di detto Stato vogliono esercitare un'attività indipendente cono riferimento alla quale non possono sostenere di aver acquisito la relativa formazione professionale ovvero di averla esercitata in un altro Stato membro, precedentemente. 18. Le direttive 78/1026 e 78/1027 non contengono, a mio avviso, disposizioni di rilievo ai fini della soluzione della causa principale. 8 V., per ultimo, sentenza 16 febbraio 1995, cause riunite da C-29/94 a C-35/94, Aubertin e a. (Racc. pag. I-311, punto 9). 9 V. sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 37). I - 4361

CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELMER CAUSA C-17/94 Secondo l'art. 2 della direttiva 78/1026 ciascuno Stato membro riconosce i diplomi e altri analoghi titoli, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente alle norme di cui alla direttiva 78/1027, attribuendovi sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso all'attività di veterinario e il suo esercizio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli che esso stesso rilascia. La direttiva 78/1027 si ricollega alla direttiva 78/1026, in quanto fissa norme circa le materie di cui deve acquisirsi conoscenza per poter conseguire il diploma di veterinario: detta direttiva però non comprende norme né sulle attività professionali che un veterinario che ha completato la formazione può svolgere, né sui rapporti tra il veterinario e lo Stato dove egli ha superato l'esame di veterinario. 78/1027, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario, o della direttiva 78/1026, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nei confronti dello Stato membro che ha rilasciato il diploma considerato. La terza e la quarta questione 19. Le due direttive si applicano solo in situazioni nelle quali il veterinario interessato è in possesso di un diploma rilasciato da uno Stato membro diverso da quello nei confronti del quale intende far valere la direttiva. Per contro, le direttive non disciplinano la situazione ora in esame, puramente interna ad uno Stato membro, nella quale il titolare di un diploma rilasciato dal proprio Stato membro di appartenenza vuole utilizzare detto diploma per esercitare l'attività di veterinario nel suo stesso Stato membro. 20. Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere la parte della prima e della seconda questione che riguarda la situazione con riferimento alle direttive 78/1026 e 78/1027 nel senso che il titolare di un diploma di veterinario non può avvalersi della direttiva 21. Con la terza e la quarta questione il giudice a quo vuole, in sostanza, sapere se le direttive 77/504 e 87/328 ostino ad una normativa nazionale che conferisce a determinati centri di fecondazione artificiale il diritto esclusivo di praticare inseminazioni e che subordini l'esercizio dell'inseminazione artificiale all'autorizzazione del capo di un centro di fecondazione artificiale. 22. Con la direttiva 77/504, relativa agli animali della specie bovina, riproduttori di razza pura, che è stata emanata sulla base degli artt. 43 e 100 del Trattato, il Consiglio ha disposto varie norme per promuovere la produzione e gli scambi di bovini riproduttori di razza pura. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati od ostacolati per motivi zootecnici, tra l'altro, gli scambi intracomunitari di sperma e di ovuli fecondati provenienti da bovini riproduttori di razza pura. I - 4362

GERVAIS E A. 23. Il Consiglio, facendo riferimento all'art. 3 della direttiva qui sopra menzionata, ha emanato con la direttiva 87/328, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, disposizioni per l'ammissione dei bovini alla riproduzione. Gli Stati membri non possono, quindi, vietare, limitare od ostacolare l'ammissione alla riproduzione ai fini del controllo ufficiale degli animali di razza o l'utilizzazione del loro sperma entro i limiti quantitativi necessari perché una organizzazione o associazione autorizzata possa espletare dette prove ufficiali. Gli Stati membri non possono frapporre ostacoli all'ammissione alla fecondazione artificiale sul loro territorio di tori di razza pura o all'utilizzo del loro sperma, quando questi sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro dopo prove effettuate conformemente alla decisione della Commissione 11 marzo 1986, 86/130/CEE 10 (v. l'art. 2, n. 1, della direttiva). La direttiva stabilisce inoltre, che gli Stati membri, al fine di agevolare gli scambi nell'ambito della Comunità, debbano provvedere affinché lo sperma menzionato nell'art. 2 venga raccolto, trattato e conservato da un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto (v. art. 4). alla libera circolazione delle merci, in contrasto con l'art. 30 del Trattato. La Commissione, il governo francese e la CPAEIA hanno, al contrario, argomentato che le menzionate direttive nulla dispongono quanto alle circostanze in presenza delle quali lo sperma bovino possa essere artificialmente inseminato e/o in quanto ai gruppi di persone che possono praticare la fecondazione artificiale. 25. Condivido il punto di vista della Commissione, del governo francese e della CPAEIA secondo il quale le direttive 77/504 e 87/328, visti sia il loro tenore letterale sia il loro obiettivo, riguardano solamente gli enti nazionali aventi rilevanza negli scambi di bovini riproduttori di razza pura, fra cui anche gli scambi di sperma per la fecondazione artificiale. Nulla nelle citate direttive consente di affermare che esse interferiscano nel potere delle autorità degli Stati membri di riservare la pratica della fecondazione artificiale a determinate organizzazioni o associazioni, fintantoché siffatte norme nazionali non comportino, direttamente o indirettamente, una restrizione non consentita agli scambi commerciali di sperma bovino. 24. Gli imputati hanno sostenuto che le direttive 77/504 e 87/328 non autorizzano gli Stati membri a conferire a determinate persone o associazioni il diritto esclusivo di praticare la fecondazione artificiale o a limitare il diritto di svolgere tale attività assoggettandolo alla condizione della previa licenza. Una siffatta normativa costituisce una limitazione 26. Secondo i chiarimenti forniti in corso di causa, la normativa francese non vieta che imprese diverse dai centri di fecondazione importino sperma bovino da altri Stati membri 1 1 né che vengano effettuati scambi commerciali di siffatta merce. Dette disposizioni 10 GU L 101, pag. 37. 11 V. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle (Racc. pag. I-5077). I - 4363

CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELMER CAUSA C-17/94 non attribuiscono neppure agli inseminatori il potere di decidere, contro il desiderio degli allevatori, se effettuare la fecondazione artificiale con sperma francese o d'importazione. La quinta questione 27. È difficile presumere che una normativa nazionale, la quale si limita a disporre quali organizzazioni o associazioni possano legittimamente praticare la fecondazione artificiale, possa per questo implicare di per sé una limitazione degli scambi di sperma e di ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura in contrasto con l'art. 2 della direttiva 77/504. Una siffatta normativa non costituisce neppure una limitazione all'importazione di sperma bovino entro i quantitativi necessari alla realizzazione di prove ufficiali da parte delle organizzazioni o associazioni autorizzate, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 87/328. 29. Con la quinta questione il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se un monopolio di prestazione di servizi come quello francese sia compatibile con il Trattato e, in particolare, con i suoi artt. 37 e 59. 30. Gli imputati nella causa principale hanno affermato che la normativa francese è in contrasto con gli artt. 37 e 59 del Trattato come pure con gli artt. 5, 86 e 90. La Commissione, il governo francese e la CPAEIA hanno per contro sostenuto che la questione è già stata risolta con la sentenza 28 giugno 1983, pronunciata nella causa 271/81, Mialocq e a. 12. Il governo francese e la CPAEIA hanno inoltre dedotto che la quinta questione si fonda su un'erronea convinzione circa la portata del diritto francese, poiché anche un lavoratore autonomo può ottenere un'autorizzazione da un centro per praticare la fecondazione artificiale. 28. Sulla base di quanto sopra suggerisco alla Corte di risolvere la terza e la quarta questione nel senso che la direttiva 77/504, relativa ai bovini riproduttori di razza pura, e la direttiva 87/328, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, non ostano ad una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo di praticare l'inseminazione a centri di fecondazione artificiale o alle persone cui viene rilasciata la licenza di operare come inseminatori e che non necessariamente sono in possesso della qualifica di dottore veterinario. 31. Non ritengo che la Corte possa astenersi dal rispondere alla quinta questione richiamandosi alle argomentazioni del governo francese o della CPAEIA. Nel procedimento pregiudiziale la Corte non è competente a prendere posizione sulla fondatezza di un'eccezione, secondo cui una questione pregiudi- 12 Racc. pag. 2057. I - 4364

GERVAIS E A. ziale non sarebbe rilevante perché basata su un'erronea interpretazione del diritto nazionale 13. ad un privato allevatore di rivolgersi direttamente ad un centro straniero per acquistare da esso del materiale seminale e di ottenere la licenza d'importazione a tal fine necessaria. 32. Per quanto riguarda la questione circa il rapporto con l'art. 59 del Trattato, posso fare rinvio alla soluzione da me fornita alla prima questione. 33. Secondo il mio punto di vista la Corte nella citata sentenza 28 giugno 1983, Mialocq e a., causa 271/81, si è già pronunciata circa il rapporto tra l'art. 37 del Trattato e una normativa nazionale come quella qui considerata. In detta causa, la Corte ha dichiarato che l'art. 37 contempla lo scambio di merci e non il monopolio di servizi. Non vi era alcuna base per statuire che la normativa francese sulla fecondazione artificiale di bovini implicasse un monopolio indiretto, che frapponesse ostacoli alla libera circolazione delle merci: «Da tali circostanze risulta infatti che, secondo la legge francese in materia, ogni privato allevatore è libero di chiedere al centro di inseminazione da cui dipende di fornirgli materiale seminale proveniente da un centro di produzione di sua scelta, in Francia o all'estero. Il governo francese ha precisato che, nella normativa francese, nulla impedisce ad un centro d'inseminazione o persino 13 V. sentenza 16 aprile 1991, causa C-347/89, Eurim-Pharm (Racc. pag. I-1747, punti 14-17). La prima questione va pertanto risolta nel senso che, in base all'interpretazione da dare all'art. 37, tale norma non si riferisce ad un monopolio di servizi, anche ove tale monopolio consenta allo Stato membro interessato di assumere il controllo di un settore dell'economia nazionale, a condizione ch'esso non violi il principio della libera circolazione delle merci discriminando i prodotti importati a beneficio di quelli di origine nazionale» (punti 12 e 13). 34. Nulla nella presente causa consente di pervenire ad un diverso risultato. Come deciso dalla Corte nella soprammenzionata causa 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, rientra nella competenza del giudice nazionale stabilire se la legislazione francese implichi in pratica disparità di trattamento per lo sperma importato. Dalla fattispecie in esame non emergono indicazioni quanto all'esistenza di discriminazioni a vantaggio dei prodotti nazionali. 35. A mio avviso la Corte non deve pronunciarsi su quanto sostenuto dagli imputati a proposito degli artt. 5, 86 e 90 del Trattato. Il desiderio di dare al giudice a quo una solu- I - 4365

CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELMER CAUSA C-17/94 zione utile ad una questione pregiudiziale può, è vero, indurre la Corte a prendere in considerazione norme di diritto comunitario che il giudice a quo non ha menzionato nella sua questione pregiudiziale, ma la Corte non può su richiesta di una delle parti trattare questioni non sottopostele dal giudice nazionale 14. 36. Considerato quanto sopra suggerisco alla Corte di risolvere la quinta questione nel senso che l'art. 37 non riguarda un monopolio di prestazione di servizi, a meno che detto monopolio violi il principio della libera circolazione delle merci discriminando le merci importate a vantaggio delle merci nazionali. Conclusioni 37. Suggerisco pertanto alla Corte di statuire come segue: «1) Le disposizioni del Trattato concernenti la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi non trovano applicazione in situazioni puramente interne ad uno Stato membro come, ad esempio, quella dei cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare nel territorio di detto Stato una libera professione senza poter provare di aver precedentemente acquisito la relativa formazione professionale né di aver precedentemente svolto tale professione in un altro Stato membro. 2) Il titolare di un diploma di veterinario non può avvalersi della direttiva 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario, né della direttiva 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nei confronti dello Stato membro che ha rilasciato il diploma di cui trattasi. 14 V. sentenza 14 novembre 1985, causa 299/84, Neumann (Racc. pag. 3663, punto 12). I - 4366

GERVAIS E A. 3) La direttiva 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e la direttiva 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, non ostano ad una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo di praticare l'inseminazione a centri di fecondazione artificiale o alle persone cui viene rilasciata la licenza di operare come inseminatori e che non necessariamente sono in possesso della qualifica di dottore veterinario. 4) L'art. 37 del Trattato non riguarda un monopolio di servizi, a meno che detto monopolio violi il principio della libera circolazione delle merci, discriminando le merci importate a vantaggio delle merci nazionali». I - 4367