FORMAZIONE E INFORMAZIONE



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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il patrocinio di AICQ Sicilia Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Palermo, 8-11-2013 c/o Ordine Ingegneri Palermo FORMAZIONE E INFORMAZIONE

FORMAZIONE E INFORMAZIONE «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

FORMAZIONE E INFORMAZIONE «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Articolo 36 Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Articolo 36 Informazione ai lavoratori 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano... 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e di primo soccorso devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza e ad un aggiornamento periodico.

ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 73 Informazione, formazione e addestramento 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: alle condizioni di impiego delle attrezzature; alle situazioni anormali prevedibili.

ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 73 Informazione, formazione e addestramento 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 73 Informazione, formazione e addestramento 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 73 Informazione, formazione e addestramento 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro: h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; per i dispositivi di protezione dell'udito.

COORDINATORI CANTIERI Articolo 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: laurea, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; laurea, nonché attestazione, per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, per almeno tre anni.

COORDINATORI CANTIERI 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza. Fermo restando l obbligo di aggiornamento di cui all allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

PONTEGGI Articolo 136 Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

LAVORI IN ALTEZZA Articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche Formazione e addestramento specifici all uso dei DPI anticaduta.

ACCESSO MEDIANTE FUNI Articolo 116 Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare 4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

LAVORI IN PROSSIMITA PARTI ATTIVE Articolo 117 Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

LAVORI IN PROSSIMITA PARTI ATTIVE Articolo 117 Lavori in prossimità di parti attive 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all allegato IX o a quelli risultanti dall applicazione delle pertinenti norme tecniche.

LAVORI IN PROSSIMITA PARTI ATTIVE Articolo 83 Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma precedente le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

LAVORI ELETTICI Definizioni (riprese dalla Norma 11-27) lavoro elettrico intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. Esempi di intervento sono: prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi e ispezioni. Non sono lavori elettrici quelli di tipo edile, meccanico, agrario, anche se eseguiti in prossimità di parti attive. Le manovre di apparecchiature elettriche costruite ed installate a regola d arte non sono considerate lavori elettrici ai fini della presente Norma.

LAVORI ELETTICI La norma CEI 11-27 prevede che nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione ove per formazione si intende l insieme di iniziative che conducono il soggetto a possedere conoscenze, capacità e abilità sufficienti a permettergli di compiere in piena sicurezza le attività che gli sono affidate. L attribuzione della condizione di PES (persona esperta) e PAV (persona avvertita) per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del Datore di Lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell ambito aziendale.

ACCESSO MEDIANTE FUNI Riferimento normativo ALLEGATO XXI (Provvedimento 26 gennaio 2006 Accordo Stato Regioni) SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)

ACCESSO MEDIANTE FUNI Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: Regioni e Province Autonome Ministero del lavoro e delle politiche sociali ISPESL Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia Scuole edili Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F." Collegio nazionale delle guide alpine

ACCESSO MEDIANTE FUNI INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

ACCESSO MEDIANTE FUNI ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Modulo base di 12 ore (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, con test di accertamento delle conoscenze acquisite. Moduli specifici di 20 ore (A per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali) (B per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.

ACCESSO MEDIANTE FUNI Sono destinatari dei corsi: lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 116; eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi)

ACCESSO MEDIANTE FUNI MODULO DI AGGIORNAMENTO I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

ACCESSO MEDIANTE FUNI MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO- PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4) Modulo aggiuntivo specifico di 8 ore. Corso di aggiornamento ogni cinque anni, durata minima 4 ore.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI Riferimento normativo ALLEGATO XXI (Provvedimento 26 gennaio 2006 Accordo Stato Regioni) SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136 comma 8)

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: Regioni e Province Autonome Ministero del lavoro e delle politiche sociali ISPESL Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia Scuole edili Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale: Modulo giuridico - normativo della durata di 4 ore. Modulo tecnico della durata di 10 ore Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla) Modulo pratico della durata di 14 ore Prova di verifica finale (prova pratica).

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI MODULO DI AGGIORNAMENTO I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

COORDINATORI CANTIERI Riferimento normativo ALLEGATO XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98, comma 2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.

COORDINATORI CANTIERI Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: Regioni e Province Autonome ISPESL INAIL Istituto italiano di medicina sociale Ordini o collegi professionali Università Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia

COORDINATORI CANTIERI ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 120 ore complessive PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore Modulo tecnico per complessive 52 ore Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore PARTE PRATICA Modulo pratico per complessive 24 ore Con verifica finale di apprendimento.

COORDINATORI CANTIERI MODULO DI AGGIORNAMENTO E' inoltre previsto l obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell arco del quinquennio. L aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l attestato prima dell entrata in vigore del presente decreto, l obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15 maggio 2008).

COORDINATORI CANTIERI Consiglio Nazionale degli Ingegneri Circolare del 3/05/2013 U-rsp/2322/2013

COORDINATORI CANTIERI DECRETO 8 agosto 2012. Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti. 4. Precisazioni finali Si precisa, infine, che per la formazione e per l aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori, in mancanza di specifiche prescrizioni normative, non è prevista la modalità di formazione e-learning

COORDINATORI CANTIERI ISTANZA DI INTERPELLO TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI LAVORI CORSI ON LINE POSSIBILITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD, E-LEARNING) INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - RICHIESTA PARERE PROT. CNI N. 1650 Consiglio nazionale degli Ingegneri Circolare del 3/05/2013 U-rsp/2322/2013

ATTREZZATURE DI LAVORO Riferimento normativo Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (GURI n. 60 del 12/03/2012 S.O. n. 47)

ATTREZZATURE DI LAVORO Riferimento normativo Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GURI n. 60 del 12/03/2012 S.O. n. 47) 12 marzo 2013

ATTREZZATURE DI LAVORO Le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru a torre, Gru mobile, Gru per autocarro Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Carrelli semoventi a braccio telescopico, Carrelli industriali semoventi, Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi) Trattori agricoli forestali Macchine movimento terra (Escavatori idraulici, Escavatori a fune, Pale caricatrici frontali, Terne, Autoribaltabili a cingoli) Pompa per calcestruzzo

ATTREZZATURE DI LAVORO Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: Regioni e Province Autonome Ministero del lavoro e delle politiche sociali INAIL Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore di impiego delle attrezzature Ordini o collegi professionali cui afferiscono i CSP e CSE, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra %

ATTREZZATURE DI LAVORO Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) organizzate per la formazione e accreditate Soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditati Soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e accreditati %

ATTREZZATURE DI LAVORO Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: Enti bilaterali e Organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature Scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui sopra I soggetti formatori devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato l.

ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici, in possesso dei requisiti sopra richiamati.

ATTREZZATURE DI LAVORO RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Se non è stata effettuata nessuna formazione dalla data del 13 marzo 2013 i lavoratori non possono utilizzare le attrezzature di lavoro. Se è stato effettuato un corso della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento, devono effettuare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici, entro 5 anni a decorrere dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento. %

ATTREZZATURE DI LAVORO RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Se è stato effettuato un corso composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati, devono effettuare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici, entro 24 mesi dal 13 marzo 2013 (13 marzo 2015). Se è stato effettuato un corso di qualsiasi durata non completato da verifica finale dell apprendimento, devono effettuare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici e verifica finale dell apprendimento, entro 24 mesi dal 13 marzo 2013 (13 marzo 2015).

ATTREZZATURE DI LAVORO RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni, dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso dì attestato di partecipazione

ATTREZZATURE DI LAVORO RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo (12.03.2018). Nella circolare del Ministero del lavoro: m_lps.38.circolari.registrazione.0000012.11-03-2013 sono definite le modalità di documentazione dell esperienza pregressa.

ATTREZZATURE DI LAVORO ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Piattaforme di lavoro mobili elevabili (8, 10, 12 ore) Gru a torre (12, 14, 16 ore), Gru mobile (14, 22 ore), Gru per autocarro (12 ore) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Carrelli semoventi a braccio telescopico, Carrelli industriali semoventi, Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi) (12, 16, 20 ore)

ATTREZZATURE DI LAVORO ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO Trattori agricoli forestali (8, 13 ore) Macchine movimento terra (Escavatori idraulici, Escavatori a fune, Pale caricatrici frontali, Terne, Autoribaltabili a cingoli) (10, 16, 22, 28, 34 ore) Pompa per calcestruzzo (14 ore)

ATTREZZATURE DI LAVORO numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità; per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato l, al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;

ATTREZZATURE DI LAVORO MODULO DI AGGIORNAMENTO L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati. Circolare del Ministero del lavoro dell 11/03/2013 è riportato: Ai fini dell effettuazione del corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di 24 partecipanti

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Art. 37 comma 10 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Art. 37 comma 11 Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

ADDETTI ALL EMERGENZA ANTINCENDIO I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In attesa dell'emanazione del nuovo decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998.

ADDETTI ALL EMERGENZA ANTINCENDIO Le attività sono classificate in attività a rischio di incendio elevato, medio e basso. Gli addetti devono frequentare un corso di formazione della durata: rischio di incendio elevato 16 ore rischio di incendio medio 8 ore rischio di incendio basso 4 ore secondo i programmi riportati nel DM 10 marzo 1998. Per le attività riportate nell allegato X gli addetti devono conseguire anche l attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando provinciale dei VVF

ADDETTI ALL EMERGENZA ANTINCENDIO Con circolare prot. n. 0012653 del 23/02/2011 la Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato i programmi dei corsi di aggiornamento: Gli addetti devono frequentare un corso di aggiornamento della durata: rischio di incendio elevato 8 ore rischio di incendio medio 4 ore rischio di incendio basso 2 ore Nella circolare non è definita la periodicità dell aggiornamento

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Le modalità di classificazione delle aziende, la durata e i programmi dei corsi di formazione sono definiti nel Decreto 15 luglio 2003 n. 388.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Le aziende sono classificate in tre gruppi, A, B e C. Gli addetti devono frequentare un corso di formazione della durata: Gruppo A 16 ore Gruppo B e C 12 ore La formazione deve essere ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico: Gruppo A 6 ore Gruppo B e C 4 ore

DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 8 del 11/01/2012)

LAVORATORI PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Formazione Generale: 4 ore per tutti i settori. Formazione Specifica 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto. rischio basso: TOTALE 8 ore rischio medio: TOTALE 12 ore rischio alto: TOTALE 16 ore

DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI Rischio BASSO

DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI Rischio MEDIO

DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI Rischio ALTO TESEA s.r.l _

LAVORATORI

PREPOSTI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

PREPOSTI

DIRIGENTI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

DIRIGENTI

DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI REQUISITI DEI DOCENTI I corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-learning, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro. Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 35 unità.

DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI AGGIORNAMENTO Lavoratori: aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio individuati. Preposti: aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Dirigenti: aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

DATORI DI LAVORO CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 8 del 11/01/2012).

DATORI DI LAVORO Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: Regioni e Province Autonome (le Regioni possono autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in ogni Regione) L'Università e le scuole di dottorato INAIL I VVF la Scuola superiore della pubblica amministrazione %

DATORI DI LAVORO Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori Gli enti bilaterali I fondi interprofessionali di settore Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

DATORI DI LAVORO REQUISITI DEI DOCENTI I corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35

DATORI DI LAVORO ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: BASSO 16 ore MEDIO 32 ore ALTO 48 ore

DATORI DI LAVORO

DATORI DI LAVORO AGGIORNAMENTO L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore

DATORI DI LAVORO

DATORI DI LAVORO CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 25 luglio 2012 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (GU n. 192 del 18/08/2012). CHIARIMENTI INETRPRETATIVI

DATORI DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI REGIONE SICILIANA DECRETO 8 agosto 2012. Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti (GURS parte I n. 39 del 14/09/2012)

RSPP CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (GU n. 37 del 14/02/2006)

RSPP CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006 Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee-guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Statoregioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8 bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (G.U. n. 285 del 7/12/2006).

FORMAZIONE E INFORMAZIONE Regione Siciliana Circolare n.1248 del 25 settembre 2008 OGGETTO: Formazione degli addetti e dei responsabili SPP di cui al D. Lgs. 195/03, all accordo sancito nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 37 del 14 febbraio 2006 e) ed all art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE art. 27 comma 12 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento

FORMAZIONE E INFORMAZIONE art. 27 comma 13 Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.