Prestito Giovani
REGOLAMENTO PARROCCHIALE Pre.gio. Prestito Giovani Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 2 DESTINATARI E REQUISITI Articolo 3 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO Articolo 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Articolo 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Articolo 6 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO Articolo 7 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI Articolo 8 - VERIFICHE Articolo 9 - NON ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO Articolo 1O FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO Articolo 11 - ENTRATA IN VIGORE.
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO La Parrocchia di San Francesco da Paola, in occasione dell Anno Giubilare della Misericordia, volendo esercitare le Opere di Misericordia che il Santo Padre sollecita, stanzia, in modo non abituale ma sulla base delle disponibilità, un apposito fondo per l'anticipazione di somme destinate a PRESTITO D'ONORE, a favore di giovani conosciuti dal Parroco e meritevoli di aiuto che, essendo all'inizio della loro attività lavorativa, versino in una temporanea e contingente difficoltà economica, e che ne facciano domanda. Il presente regolamento disciplina la concessione e la gestione di somme erogate dalla Parrocchia di San Francesco da Paola di Massafra in modo non professionale, in forma occasionale e a titolo caritatevole. ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI I giovani aspiranti all'assegnazione del prestito d'onore devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: a. cittadinanza italiana; b. residenza anagrafica da almeno due anni nel Comune di Massafra; d. compimento del diciottesimo anno di età; d. avere un ISEE complessivo del nucleo familiare non superiore ad 11.000,00 ed un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad 18.000,00; e. condizione socio-economica tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti dall'art. 6 comunque verificabile mediante garanzie di ordine etico-morale; f. assenza di situazione debitoria che evidenzi l'assoluta incapacità di rimborso del prestito offerto con microcredito;
g. impossibilità di accedere al prestito ordinario per mancanza di garanzie reali; h. età inferiore ai domanda; 35 anni alla data di presentazione della i. relazione scritta dell attività da realizzare o sostenere con relativo piano economico. ART. 3 ENTITÀ DEL PRESTITO Il contributo verrà accordato per un importo discrezionalmente dal Parroco e dal CPAE. stabilito La somma verrà erogataa a conclusione dell'istruttoria, a seguito di determinazione del Parroco e del Consiglio Pastorale Affari Economici, nei limiti dello stanziamento nell'apposita risorsa di bilancio. ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDAA La domanda di accesso al prestito d'onore deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, che sarà in distribuzione presso l'ufficio Parrocchiale. Il richiedente deve dichiarare il possesso dei ammissibilità sopra richiamati. requisiti di ART. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE LE SOMME 1. All'interessato verrà data comunicazione scritta, anche in caso di parere negativo, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Pastorale Affari Economici; 2. L'erogazione del PRESTITO D ONORE avverrà attraverso emissione di bonifico dalla Parrocchia direttamente al richiedente; 3. Il beneficiario del PRESTITO D'ONORE s'impegna alla restituzione della somma ricevuta senza interessi,, sottoscrivendo il piano di rimborso rateale nel quale è indicata la frequenza con la quale provvederà rà a versare le rate di rimborso. Sarà cura del beneficiario stesso trasmettere all'ufficio Parrocchiale copia delle ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
4. Ai sensi dell art. 9, Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972, l accordo di concessione delle somme sarà soggetto a registrazione e all imposta di bollo. ART. 6 - RESTITUZIONE DEL PRESTITO 1. Le somme erogate dovranno essere restituite con versamenti mensili nel periodo limite di 24 mesi, secondo le modalità che saranno concordate caso per caso, prima dell'erogazione, in base alle esigenze e alle possibilità del beneficiario sulla base del piano personalizzato. 2. Il periodo per la restituzione avrà come decorrenza il giorno 10 del terzo mese successivo alla data di erogazione. 3. La concessione delle somme non prevede alcun tipo di interesse, è a tasso zero, senza alcuna spesa od onere e a carico del beneficiario. 4. Le rate di rimborsoo devono essere versate entro il giorno 10 del mese tramite bollettino postale sul c/c della Parrocchia senza necessità di preavviso o bonifico bancario. I ritardi nei versamenti devono essere comunicati in forma scritta al Parroco. E considerato ritardo il mancato versamento alla data fissata, fino ad un. massimo di 1 0 giorni. 5. In caso di mancato versamento delle rate di rimborso per un periodo superiore a 60 giorni, si darà avvio o alla procedura per la riscossione coattiva salvo concessione del Parroco e del CPAE di una ulteriore dilazione nella rateizzazione. 6. La mancata restituzione del prestito da parte del beneficiario, in caso di accertato utilizzo improprio della somma concessa, comporterà la perdita totale del beneficio e l avvio alla procedura per la riscossione coattiva. ART. 7 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI 1. Il CPAE si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche per accertare la veridicità delle
dichiarazioni e della documentazione presentata dai soggetti richiedenti il contributo economico. 2. In caso di mancata ata ottemperanza a quanto previsto nel progetto, con particolare riferimento ai mancati pagamenti entro le scadenze previste, nonostante un periodo di tolleranza di tre mesi, il CPAE porrà in essere gli accertamenti ti sulle cause dell'insolvenza. 3. Se dalla verifica effettuata l'inadempienza è riconducibile a subentrati, giustificati e dimostrabili motivi, che e comportano al beneficiario l'impossibilità sibilità di restituire il prestito, il CPAE potrà valutare se astenersi dal procedere al recupero coattivo della somma erogata. 4. Se, invece, viene e accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione da parte del beneficiario, ovvero l'assenza di condizioni oggettive di impedimento, il CPAE procederà al recupero coattivo e il beneficiario non potrà accedere a ulteriori prestiti o altri benefici di natura economica. ART. 8 - VERIFICHE 1. Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito dovrà essere sostenuto da un'azione di verifica volta ad accertare: - la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto; - l'origine delle eventuali criticità legate al piano di restituzione (cause dei mancati pagamenti); ART. 9 - NON ASSEGNAZIONE DEL PRESTITO Il CPAE si riserva il diritto di non concedere il PRESTITO D'ONORE qualora il richiedente non si trovi nella condizione di poter restituire le somme ricevute, o abbia già un debito nei confronti della Parrocchia o non sia in possesso dei requisiti etico- delle morali. ART.10 - FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO Il contributo viene concesso dalla Parrocchia nell'ambito disponibilità finanziarie messe annualmente a bilancio per tale scopo. Le somme restituite dai beneficiari del contributo saranno
destinate ad incrementare la disponibilità del fondo e rese quindi immediatamente disponibiliili per lo stesso scopo. ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento, entrerà in vigore, non appena acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Vescovo Diocesano e il parere non vincolante del Consiglio Pastorale Parrocchiale.