ALLEGATO 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI



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ALLEGATO 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. ALLEGATO 7B ALLA POLIZZA 6SERENO COMPAGNIA AGA INTERNATIONAL S.A. INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 6sicuro S.p.A Via G. Sigieri, 14-20135 Milano Tel. 02.549252.1 - Fax 02.54010175 www.6sicuro.it - info@6sicuro.it Capitale sociale 149.784,00 i.v. R.E.A. 1912943 Reg. Impr. Milano/C.F./ P.IVA 06758350968 Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Sezione B - nr. 320357 del 23 Ottobre 2009 Iscritta al nr. 137260 dell Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso la Banca d Italia

PARTE I Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e che intermedia il contratto: Ragione Sociale 6sicuro S.p.A. Rappresentante legale Nicola Girelli Indirizzo via Sigieri 14 Numero iscrizione RUI B 13220 20135 Milano Numero iscrizione RUI B 320357 Data di iscrizione 01/02/2007 Data di iscrizione 23/10/2009 Sito internet www.6sicuro.it Telefono 800.007766 Autorità competente alla vigilanza dell attività svolta: ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, Via del Quirinale 21 00187 Roma. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell ISVAP (www.isvap.it). PARTE II Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi La Società ed i soggetti che operano per la stessa: a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione; b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell intermediario stesso; c) con riguardo al contratto proposto, l intermediario: - fornisce consulenze basate su un analisi imparziale; - propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l intermediario ha o potrebbe avere rapporti d affari. PARTE III Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente L intermediario informa che: a) la società agisce in conformità a quanto previsto dall art. 117 comma 3bis del D. Lgs. 209/05; b) l attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l intermediario deve rispondere a norma di legge; c) il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la CONSAP Via Yser 14 00198 Roma telefono 06/857961, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall esercizio dell attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lettera b); d) è autorizzato ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, ai sensi dell art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP n. 5/2006. 6SICURO S.p.A. 6sicuro S.p.A Via G. Sigieri, 14-20135 Milano Tel. 02.549252.1 - Fax 02.54010175 www.6sicuro.it - info@6sicuro.it Capitale sociale 149.784,00 i.v. R.E.A. 1912943 Reg. Impr. Milano/C.F./ P.IVA 06758350968 Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Sezione B - nr. 320357 del 23 Ottobre 2009 Iscritta al nr. 137260 dell Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso la Banca d Italia

GARANZIE DI ASSISTENZA 6SERENO (NORMATIVA DI POLIZZA CHE REGOLA IL RAPPORTO TRA ASSICURATO E MONDIAL ASSISTANCE) DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Abitazione: Assicurato/i: Assicurazione: Centrale Operativa: Contraente: Furto: Infortunio: Mondial Assistance: Premio: Rischio: Sinistro: Società: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo, residenza anagrafica dell Assicurato situato nel territorio comunale. tutti i Clienti di 6Sicuro, preventivamente comunicati dal Contraente. il Contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente. la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l anno, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 6Sicuro che sottoscrive la Polizza con Mondial Assistance e ne assume gli oneri. il reato, previsto dall Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. un marchio di Aga International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, che identifica la società stessa. la somma dovuta a Mondial Assistance. la probabilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi dell evento per il quale è prestata l assicurazione. Aga International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, P.le Lodi 3, 20137 Milano, di seguito denominata Mondial Assistance. GARANZIE ASSICURATIVE ART. 1 ASSISTENZA ALL ABITAZIONE 1.1. INVIO DI UN FABBRO E/O VETRAIO E/O FALEGNAME E/O SERRANDISTA PER INTERVENTI URGENTI Qualora l Assicurato necessiti di un fabbro e/o vetraio e/o falegname e/o serrandista in seguito a: furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della abitazione; atti vandalici causati alla abitazione; smarrimento delle chiavi; scippo delle chiavi dell abitazione dell Assicurato e regolarmente denunciato alle Autorità, rottura delle chiavi o guasto alla serratura che impediscano l ingresso nella abitazione; rottura accidentale di un vetro della abitazione; altri eventi che impediscano la agibilità dell abitazione; la Centrale Operativa di Mondial Assistance invierà un fabbro e/o vetraio e/o falegname e/o serrandista per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l intervento con un limite massimo di Euro 300,00 per evento. 1.2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI URGENTI Qualora l Assicurato necessiti di un idraulico in seguito ad otturazione, rottura o guasto delle tubature fisse o mobili dell impianto idraulico o igienico sanitario che provochino un allagamento, infiltrazione o mancanza di erogazione d acqua all abitazione, la Centrale Operativa di Mondial Assistance invierà un idraulico per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l intervento con un limite massimo di Euro 300,00 per evento. 1.3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI URGENTI Qualora l Assicurato necessiti di un elettricista in seguito a mancanza di corrente elettrica, guasti o corto circuiti che provochino mancanza di luce nell abitazione, la Centrale Operativa di Mondial Assistance invierà un elettricista per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l intervento con un limite massimo di Euro 300,00 per evento. 1.4. INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA

Qualora l Assicurato, a seguito di furto o tentato furto presso la propria abitazione, abbia la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa di Mondial Assistance reperirà ed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica tenendo a proprio carico le spese relative a tale prestazione con un massimo di 6 ore lavorative. Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, Mondial Assistance rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall Assicurato fino ad un massimale di Euro 300,00 per evento. 1.5. SPESE DI ALBERGO Qualora l Assicurato, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti o in caso di forza maggiore, debba, per obiettive ragioni di inagibilità, abbandonare la propria abitazione, la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà a prenotare l albergo per l Assicurato e i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi inerenti il pernottamento e prima colazione fino ad un massimale di Euro 300,00. 1.6. SPESE DI TRASLOCO Qualora l Assicurato, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti o in caso di forza maggiore, debba trasferire i beni contenuti nella propria abitazione/esercizio commerciale inagibile presso altro domicilio, la Centrale Operativa di Mondial Assistance, comprovata la gravità dell evento, provvederà a fornire all Assicurato una società di traslochi o autorizzerà l Assicurato a provvedere personalmente a reperirne una, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati fino ad un massimale di Euro 1.500,00. 1.7. INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA Qualora l Assicurato necessiti di una guardia giurata per salvaguardare i propri beni in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti, la Centrale Operativa di Mondial Assistance organizzerà la vigilanza dei beni medesimi per il tempo necessario al ripristino della sicurezza, attraverso società di vigilanza convenzionate, tenendo a proprio carico le spese per un periodo massimo di 10 ore. 1.8. RIENTRO DELL'ASSICURATO IN SEGUITO A SINISTRO AVVENUTO ALLA SUA ABITAZIONE (Prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell Assicurato) Quando l'assicurato in viaggio necessita del rientro immediato a causa di un sinistro alla sua abitazione di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco (furto, incendio, scoppio, allagamento); Mondial Assistance, provvede ad organizzare il rientro dell'assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 400,00 per evento e per anno assicurativo. Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. ART. 2 DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI (relative a tutte le prestazioni) - Avvertenza - Art. 2.1 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: a. danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b. atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; c. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; d. danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e. anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f. epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g. quarantene; h. calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo. i. cause di forza maggiore non imputabili alla Società; j. dolo e colpa grave dell Assicurato; k. di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; l. malattie neuropsichiatriche, mentali e psicosomatiche, forme maniacali e forme depressive; m. stati paranoidi, schizofrenia; n. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); o. delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; p. suicidio o tentato suicidio; q. pratica di sport aerei e dell aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente; r. guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; s. terrorismo o sabotaggio, a meno che l Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Art. 2.2 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

a. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Mondial Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza. b. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. c. Per qualsiasi controversia il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto. d. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. e. Ogni diritto dell Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell art. 2952 del c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.