COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO Provincia di Trapani Ufficio Tecnico



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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO Provincia di Trapani Ufficio Tecnico Oggetto: Adeguamento Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.N. 28.1.1977, n.10 e L.R. 28.12.1978 n. 71. Determinazione dell adeguamento ai sensi dell art.34 della L.R. n.37 del 10.8.1985 modificato dall art.14 della L.R. n.19 del 7.6.1994, art. 24 della L.R. 24.7.1977, n.25, così come sostituito dall art.17, comma 12 della L.R. 16.4.2003, n.4.- ANNO 2015 R E L A Z I O N E L Amministrazione Comunale, tramite il suo Legale Rappresentante, ha dato incarico al sottoscritto, geom. Nicola De Marco, Responsabile dei Servizi Tecnici di procedere alla determinazione dell adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui in oggetto, tenendo in considerazione i costi unitari delle varie attrezzature, servizi ed opere pubbliche di recente realizzazione al fine di poter meglio valutare l odierna incidenza delle urbanizzazioni. Lo scrivente, ha preso atto di tale incarico, nonché di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1997, n.10, che, fra l altro, dispone che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione di opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco (ora da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici) e che tale concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. -Considerato che la L.R. 16/04/2003, n. 4 all'art. 17 comma 12, impone ai Comuni di adeguare gli oneri concessori di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 28/01/1977, n. 10, ogni anno; -Che con Circolare n. 4 del 28/10/2003 pubblicata nella GURS del 05/12/2003, sono state impartite direttive ai fini dell'adeguamento dei suddetti oneri e fra l'altro, è stato chiarito che il mancato adempimento costituisce danno erariale; -Che per gli anni passati e fino all'anno 2003 l'adeguamento predetto è stato effettuato aggiornando i costi iniziali in base a decreti della Regione Siciliana, mentre con la L. R. 16/04/2003, n. 4, l' adeguamento deve essere determinato in base ai costi reali da parte dei Comuni, in conformità alle tabelle parametriche approvate con D.A. del 31/05/1977, dall'assessorato Regionale per lo sviluppo economico; -Visto il D.A. del 31/05/1977 con cui sono state approvate le tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione (art. 5 Legge 28/01/1977, n. 10); -Vista la L.R. 71/78 ed il Decreto dell'assessorato del Territorio e dell'ambiente del 0/03/1980 con il quale sono state approvate le tabelle parametriche per gli insediamenti artigianali; Il sottoscritto, ha preso atto, altresì, di quanto previsto;

-Vista la relazione dell'ufficio Tecnico Comunale avente per oggetto "Calcolo importo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini degli artt. 3 e 5 della L. R. 28/01/1977 n. 10 e, L. R. 71/78 Anno 2015 " secondo la tabella parametrica di cui al decreto dell' Assessorato Regionale per lo sviluppo economico n. 90 del 31/05/1977; -Visto il calcolo degli oneri concessori per gli insediamenti artigianali redatto dall'ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27/12/1978, n. 71 e tabelle parametriche approvato con Decreto Assessoriale del Territorio del 10/03/1980; - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE: a) Rete stradale, parcheggi e verde attrezzato 2,33% b) Rete idrica 2,83% c) Rete fognaria 3,03% d) Rete elettrica 3,99% e) Rete pubblica illuminazione 4,65% - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 3,79% Alla luce delle normativa citata e delle tabelle parametriche di cui al D.A. del 31.5.1977, nonché delle vigenti leggi in materia, si riportano qui di seguito le nuove tariffe calcolate in base all allegato schema, secondo i costi correnti delle opere e manufatti relativi all urbanizzazione primaria e secondaria al 2013, scaturiti da accurate indagini tecniche con l applicazione dei prezzi del Nuovo Prezzario OO.PP. di cui al D.P.R.S. 17/02/2013 pubblicato sulla GURS n. 13 del 15/03/2013. DETERMINAZIONE DEI COSTI UNITARI DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI ELENCO COSTI UNITARI DELLE ATTEZZATURE E SERVIZI - Attrezzature scolastiche 355,98 - Attrezzature di interesse comunale. 124,45 - Impianti sportivi. 31,93. 38,63 - Verde di quartiere 24,29. 29,38 - Rete stradale e parcheggi 63,96. 77,39 - Fognatura 61,92. 74,92 - Rete idrica a contatore 373,52. 431,41 - Rete elettrica 23,16. 28,02 - Pubblica Illuminazione. 701,01. 817,38 ELENCO COSTI UNITARI DELLE ATTEZZATURE E SERVIZI AGGIORNATI DESCRIZIONE COSTO UNITARIO AGGIORNATO - Attrezzature scolastiche 355,98+( 355,98x3,75%)=. 369,33 - Attrezzature di interesse Comunale. 124,45+(124,45x3,75%) =. 129,12 - Impianti sportivi. 38,63+(38,63x 2,30%) =. 39,52 - Verde di quartiere. 29,38+(29,38x2,30%) =. 30,06 - Rete stradale e parcheggi. 77,39+(77,39x2,30) =. 79,86 - Fognatura. 74,92 (74,92x3,00)=. 77,17

- Rete idrica. 431,41+(431,41x2,80%)=. 443,49 - Rete elettrica. 28,02+(28,02x3,95%)=. 29,13 - Pubblica illuminazione. 817,38+(817,38x4,60%)=. 854,98 Rilevato che il Comune di Buseto Palizzolo è compreso fra i Comuni montani con popolazione al 1975 da 2.500 a 5.000 abitanti e con incremento demografico, il valore dell incidenza globale delle opere di urbanizzazione per ogni abitante da insediare e per mc. 100 di costruzione (vedi tabella parametrica approvata con D.A. n.90/1977 è il seguente: Descrizione Costo Totale unitario Coefficiente aggiornato - Attrezzature scolastiche. 369,33/mc. x 4,43 mc.. 1.636,13 - Attrezzature di interesse comunale. 129,12/mc. x 1,75 mc.. 225,96 - Impianti sportivi. 39,52/mc. x 3,00 mq.. 118,56 - Verde di quartiere. 30,06/mq. x 2,00 mq.. 60,12 - Rete stradale e parcheggi. 79,86/mq. x 9,00 mq.. 718,74 - Fognatura. 77,17/mq. x 0,80 mq.. 61,67 - Rete idrica. 443,49n. x 0,25 n.. 110,87 - Rete elettrica. 29,13Kw. x 1,00 Kw.. 29,13 - Pubblica illuminazione. 854,98n. x 0,052 n.. 44,46 Sommano. 3.005,64 In arrotondamento. 3.006,00 Il costo degli oneri di urbanizzazione per ogni m.c. viene così calcolato:. 3.006,00: 100 mc/ab. =. 30,06 CALCOLO DEL COSTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A CARICO DEI PRIVATI 1) INSEDIAMENTI A CARATTERE RESIDENZIALE ZONE OMOGENEE A,B Ai sensi dell art.41 della L.R. n.71/78, così come sostituito dall art.13 della L.R. n.70/1981, il costo di detti oneri viene determinato al 22,5% (nella precedente deliberazione era il 25%). Pertanto l incidenza degli oneri in questione, si ottiene come segue:

./mc. 30,06 x 22,5% =. / mc. 6,76 ZONE OMOGENEE C1 e C2 In queste zone omogenee il costo degli oneri di urbanizzazione ha una incidenza superiore alle zone omogenee A e B e pertanto il parametro riduttivo degli oneri già ottenuti viene così determinato al 26% (nella precedente deliberazione era il 30%). Pertanto l incidenza degli oneri in questione si ottiene come segue:./mc. 30,06 x 26% =./mc. 7,82 RIDUZIONI Per le zone A, B, C.1 e C.2 nei casi di risanamento e restauro conservativo, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti l incidenza del costo determinato è ridotto del 50%. Pertanto, si ha: ZONA A e B:./mc.6,76 x 50% = /mc. 3,38 ZONA C1 e C.2: /mc. 7,82 x 50% =./mc. 3,91 2) INSEDIAMENTI RESIDENZIALI A CARATTERE STAGIONALE, TURISTICI RICETTIVI ZONE OMOGENEE C.3 T (Art.13 lett. f. e h. L.R. 18.4.1981. n.70) In queste zone territoriali omogenee si intendono classificare le abitazioni di villeggiatura, aventi caratteristiche stagionali, ricadenti all interno della zona C.3 e gli insediamenti turistici e ricettive all interno della zona T. La determinazione degli oneri concessori di urbanizzazione, ai sensi dell art.13 lett. f. e h. della L.R. n.70/81 si sviluppa dai coefficienti previsti dalla medesima legge, di pari entità, per le suddette zone, il 35%. L incidenza degli oneri di urbanizzazione viene così calcolata./mc. 30,06 x 35% =./mc. 10,52 in arr. 11,00

3) INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AGEVOLATA, CONVENZIONATA O SOVVENZIONATA C.4 e C.5 In queste zone territoriali omogenee si intendono classificare gli insediamenti di edilizia pubblica economica e popolare ed è consentita esclusivamente la destinazione d uso residenziale. Eventuali interventi effettuati dall I.AC.P. possono realizzarsi limitatamente alle zone C.5 La determinazione degli oneri concessori di urbanizzazione ai sensi dell art.13 della L.R. 70/81 si sviluppa in analogia alle zone territoriali omogenee C.1 C.2 per le quali è stata determinata l incidenza degli oneri di urbanizzazione in. 30,45, applicando il parametro riduttivo del 30%, si ha:./mc. 30,06 x 30% =./mc.9,02 in arr. 9,00 In dette zone, gli oneri previsti dall art.5 della legge 28.1.1977, n.10 sono ridotti al 40% rispetto a quelli determinati dai Comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con D.A. 31.5.1977 ed in conformità a quanto disposto dall art.14 L.R. n.70/1981. 4) INSEDIAMENTI IN ZONE OMOGENEE E E - VERDE AGRICOLO La tabella parametrica per la determinazione degli oneri di urbanizzazione in zone omogenee E, fatti salvi i casi previsti dall art.9 della citata legge n.10/1977, stabilisce che l incidenza delle opere di urbanizzazione è limitata solo alle attrezzature scolastiche ed a quelle di interesse comune con un incidenza di area pari a mq. 6,00 per abitante da insediare e, quindi si ha: Descrizione Costo Unitario aggiornatox 6 mq./abitante Totale Attrezzature scolastiche.355,98+(100x3,79%) =. 359,77 x 6 mq. =. 2.158,00 Attrezzature di interesse comune. 124,45+(100x3,79%)=.128,24 x 6 mq. =. 769,44 Sommano. 2.927,44. 2.927,44 :100 mc./ab. =./mc. 29,27 Applicando l incidenza del 22,5% (art.13 L.R. n.70/81 lett.a), si ottiene./mc. 29,27 x 22,5% =./mc. 6,59 in arr. 7,00 (con la predente deliberazione l incidenza era del 25%) Tale aliquota di. 7,00 non si applica per le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell imprenditore agricolo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) dell art.9 della legge n.10/77.

Nel caso in specie il richiedente deve avere di requisiti di Imprenditore Agricolo a titolo principale, ai sensi dell art.12 della legge 9 maggio 1975, n.153. 5) INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI Questi insediamenti presenti in tutto il tessuto urbano, hanno caratteristiche similari agli edifici residenziali e ne evidenziano un carico urbanistico superiore, che determina un incremento degli oneri di urbanizzazione rispetto a quelli degli insediamenti residenziali. L art. 5 del D.M. 2.4.1968 stabilisce che a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici commerciali o direzionali deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all art.18 della legge n.765/1967), tale quantità per le zone A e B è ridotta della metà purchè siano previste adeguate attrezzature integrative. Della circolare esplicativa del Decreto 31.5.1977, concernente l approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell art.5 della legge statale 28.1.1977, n.10, si rileva che per detti insediamenti è previsto suddividere gli spazi pubblici a due usi diversi: il 50% a parcheggi ed il 50% a verde pubblico. Così la determinazione degli oneri di urbanizzazione viene calcolata su 100 mq. di superficie di pavimento lorda destinata a dette attività a cui corrispondono 80 mq. di spazio pubblico diviso a due usi diversi: il 50% a parcheggio ed il 50% a verde pubblico. Applicazione della tabella integrale ai sensi dell art.13 della legge 18.4.1981, n.70. Descrizione Costo Unitario aggiornato x 100 mq. pavimento lordo Totale Parcheggio. 79,86+(100x2,33%) =.82,19 x 40 mq=. 3.287,60 Verde pubblico. 29,38+ (100x2,33%)=.31,71 x 40 mq. =. 1.268,40 Sommano. 4.556,00. 4.556,00 :100 mq. =./mq.45,56 in arr. 46,00 (superficie pavimento lorda) Rilevato che le caratteristiche tipologiche della zona C.1 sono molto simili a quelle della zona B Si determina per la zone A, B e C.1 la riduzione al 50%:./mq. 45,56 x 50% =./mq. 22,78 in arr. 23,00 (superficie pavimento lorda)

6) INSEDIAMENTI ARTIGIANALI Per gli insediamenti artigianali il calcolo degli oneri di urbanizzazione è definito dal D.A. 10.3.1980, n.67, (Tabelle 1 2 3) pubblicato sulla G.U.R.S. n.17 del 26.4.1980. Il precitato decreto stabilisce che la concessione relativa a costruzione o impianti destinati ad attività artigianale è subordinata alla corresponsione di un solo contributo, rapportato all incidenza delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, acquedotti, fognature, illuminazione pubblica) e secondaria (verde pubblico, parcheggi ed edifici per attività collettive). L incidenza di tali oneri viene calcolata prendendo come riferimento gli spazi pubblici relativi a lotti aventi una superficie di mq. 1.000. A) TABELLA N.1 RIGUARDANTE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Descrizione Costo unitario Quantità Totale aggiornato Rete stradale. 82,19 x 250 mq.. 20.547,50 Fognatura. 77,10 x 45 ml.. 3.469,50 Rete idrica. 443,49 x 45 ml.. 19.957,05 Pubblica illuminazione.854,98 x 1,000mq.. 854,98 Sommano. 44.829,03 B) TABELLA N.2 RIGUARDANTE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Descrizione Costo unitario Quantità Totale aggiornato Parcheggi. 82,19 x 40 mq.. 3.287,60 Verde pubblico. 31,71 x 40 mq.. 1.268,40 Attività collettiva 485,25 x 20mq.. 9.705,00 Sommano. 14.261,00 L importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella n.1 e n.2 corrisponde a complessive. 59.090,03 quindi l incidenza per ogni mq. è il seguente./mq. 59.090,03 : 1.000 =./mq. 59,09 Rilevato che la tabella n.3 allegata al Decreto Assessoriale 67/80 prevede per i Comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti un coefficiente di riduzione pari a 0,60 moltiplicando tale coefficiente per l incidenza sopra riportata per ogni mq (. /mq. 59,09) si ottiene. 35,45.

La predetta somma di. 35,45 va ridotta al 24,70% ai sensi dell art.13 lettera I della L.R. n.70/81, e pertanto si ha:./mq. 35,45 x 24,70% =./mq. 8,76 in arr. 9,00 L aliquota calcolata si applica per la superficie coperta della costruzione o dell impianto proposto destinato ad attività artigianale nonché per l area di pertinenza e di servizio funzionalmente collegata alla medesima costruzione o impianto. Gli insediamenti artigianali all interno dei PIP (Piano di Insediamento Produttivo), ai sensi del precitato art.13 della L.R. n.70/81, sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, con la sola eccezione dei lotti all interno dei PIP in cui le opere di urbanizzazione sono state realizzate a cura del Comune. Sono a totale carico del concessionario gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi ove risultassero alterate le caratteristiche. Sono, inoltre, a carico dello stesso concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica sia per usi civili che industriali (D.A. n.67/80- Art.2 comma 3 ). Per gli edifici ed insediamenti a carattere artigianale, disciplinati dall art.22 della L.R. 27.12.1978, n.71, trovano applicazione le tabelle anzidette, ad eccezione del caso in cui tutti gli oneri di urbanizzazione sono posti a carico degli operatori economici. 7) INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMMERCIALI IN ZONA D.3 In queste zone territoriali omogenee si intendono classificare le aree interessate dagli insediamenti produttivi presenti ed il loro ampliamento. La determinazione degli oneri concessori di urbanizzazione, ai sensi dell art.13 della L.R. n.70/81, si sviluppa in analogia a quanto previsto per gli insediamenti artigianali, per i quali è stata determinata l incidenza degli oneri di urbanizzazione, in. 35,45 applicando il parametro riduttivo del 24,70%, si ha:./mq. 35,45 x 24,70% =./mq. 8,76 in arr. 9,00 L aliquota calcolata si applica per la superficie coperta della costruzione o dell impianto proposto destinato ad attività artigianale, nonché per l area di pertinenza e di servizio funzionalmente collegata alla medesima costruzione o impianto.

8) INSEDIAMENTI INDUSTRIALI Si premette che per costruzioni od impianti industriali si intendono tutti quei complessi destinati alla lavorazione o trasformazione della materia prima, nonché alla costruzione o trasformazione o produzione di determinati beni materiali ed, in particolare: Stabilimenti per la produzione di prodotti chimici; Molini; Conservifici; Caseifici; Oleifici; Pastifici; Fonderie; Mobilifici; Segherie, etc; Cave e torbiere; Centrali elettriche; Fabbriche per la costruzione di macchine ed attrezzi vari; Per gli insediamenti industriali di cui sopra il calcolo degli oneri di urbanizzazione è definito dal D.A. 10.3.1980, n.67, (tabelle 4 5 e 6) pubblicato sulla G.U.R.S. n.17 del 26.4.1980. Il precitato Decreto, in generale, stabilisce che la concessione relativa a costruzione od impianti destinati ad attività industriali è subordinato alla corresponsione di un contributo, rapportato all incidenza delle opere di urbanizzazione primaria ( viabilità, acquedotti, fognature, illuminazione pubblica) e secondaria (verde pubblico, parcheggi ed edifici destinati per attività collettive). L incidenza di tali oneri viene calcolata prendendo come riferimento spazi pubblici relativi a lotti aventi una superficie di mq. 10.000 A) TABELLA N.1 RIGUARDANTE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Descrizione Costo unitario Quantità Totale aggiornato Rete stradale. 82,19 x 3000 mq.. 246.570,00 Fognatura. 77,10 x 300 ml.. 23.130,00 Rete idrica. 443,49 x 300 ml.. 133.047,00 Pubblica illuminazione.854,98 x 10,00mq.. 8.549,80 Sommano. 411.296,80

B) TABELLA N.2 RIGUARDANTE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Descrizione Costo unitario Quantità Totale aggiornato Parcheggi. 82,19 x 500 mq.. 41.095,00 Verde pubblico. 31,71 x 250 mq.. 7.927,50 Attività collettiva. 485,25 x 250mq.. 121.312,50 Sommano. 170.335,00 L importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella n.1 e n.2 corrisponde a complessive. 582.576,00, quindi l incidenza per ogni mq. è la seguente:./mq. 581.631,80 :10.000 =./mq. 58,16 Dall allegata tabella del Decreto Assessoriale n.67/80 si rileva che nei Comuni montani con popolazione inferiore a 10.000/abitanti il coefficiente di riduzione è pari a 0,60; Moltiplicando tale coefficiente per la sopra riportata incidenza per ogni mq. (./mq. 58,16) si ottiene. 34,90. La predetta somma di. 34,90 ai sensi dell art.13 della L.R. n.70/81, va ridotta del 25% e, pertanto, l incidenza è la seguente:./mq. 34,90 x 25% =./mq. 8.73 in arr. 9,00 L aliquota sopra calcolata si applica per la superficie coperta della costruzione o dell impianto proposto destinato ad attività industriale, nonché per l area di pertinenza e/o di servizio funzionalmente collegata alla medesima costruzione o impianto. Sono a totale carico del concessionario gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi ove risultassero alterate le caratteristiche. Sono, inoltre, a carico dello stesso concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica sia per usi civili che industriali (D.A. n.67/80 art.3 comma 4 ). Per le attività industriali disciplinate dall art.22 della L.R. 27.12.1978, n.71 trovano applicazione le tabelle parametriche, ad eccezione del caso in cui tutti gli oneri di urbanizzazione sono posti a carico degli operatori economici.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA DETERMINAZIONE DELL ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE IN APPLICAZIONE DELL ART.17 L.R. 16.4.2003 N.4 ANNO 2015 TIPOLOGIA ZONA UNITA DI MISURA EURO NOTE Residenziale intensiva di completamento Residenziale di completamento esistente Residenziale di espansione Residenziale esistente: Risanamento, restauro, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione A- B al mc. 6,76 C.1 C.2 al mc. 7,82 A-B al mc. 3,38 C.1 C.2 al mc. 3,91 Edilizia stagionale di espansione C.3 al mc. 11,00 Edilizia stagionale di espansione Edilizia sovvenzionata C.4 C.5 al mc. 9,00 Insediamenti turistici ricettivi (Alberghiera e ricettiva T al mc. 11,00 Insediamenti commerciali e direzionali Insediamenti artigianali D.2 al mq. (sup. pavimento lorda) B- C1 al mq. (sup. pavimento lorda) al mq. (sup. coperta e pertinenza) 46,00 23,00 9,00 Insediamenti produttivi - commerciali D.3 al mq. (sup. coperta e pertinenza) 9,00 Insediamenti industriali al mq. (sup. coperta e pertinenza) 9,00 Verde Agricolo E al mc. 7,00

NORME GENERALI RIDUZIONE ED ESENZIONI PREVISTI DALL ART.14 DELLA LEGGE 18.4.1981, N.70. Il contributo di cui all art.6 della legge 28.1.1977 n.10 (costo di costruzione) non è dovuto da coloro i quali chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi ultimi hanno caratteristiche dell edilizia economia e popolare ed i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convezioni con il Comune, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all ultimo comma dell art.16 della legge 5.8.1978 n.457 ; Nei suddetti casi, gli oneri previsti dall art.5 della legge 28.1.1977, n.10 (oneri di urbanizzazione), sono ridotti al 40% rispetto a quelli determinati da comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, ed in conformità di quanto disposto dall art.14 della L.R. 18.4.1981, n.70. Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dall ultimo comma dell art.27 della legge 5.8.1977, n.457; In riferimento all atto di indirizzo del 29.12.2014, allegato B alla delibera del Consiglio Comunale n 60/2014 che così recita: Al fine di favorire lo sviluppo economico e l attività edile del ns. Comune sia nel campo dell edilizia residenziale che nel campo delle attività produttive, si propone di ridurre gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione del 30% o nei limiti minimi previstiper leggerispetto ai parametri ordinari nei seguenti casi: TIPOLOGIA: Residenziale intensiva e completamento- completamento esistente e residenziale di espansione- Risanamento, Restauro, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ampliamenti e sopraelevazioni- Edilizia stagionale di espansione- Edilizia residenziale rurale- Edilizia pubblica agevolata ecc... RIDUZIONE del 30% costo di costruzione e oneri di urbanizzazione rispetto ai parametri ordinari ecc..per le concessioni edilizie richieste da soggetti di età inferiore a 40 anni (quaranta) munito di titolo di proprietà dell immobile o altro titolo che ne consenta la richiesta; TIPOLOGIA:Insediamenti turistici ricettivi Commerciali Insediamenti produttivi Artigianali Commerciali Industrial; RIDUZIONE del 30% costo di costruzione e oneri di urbanizzazione rispetto ai parametri ordinari ecc..per le concessioni edilizie richieste da imprenditori individuali di età inferiore a 40 anni (quaranta ecc...) munito di titolo di proprietà dell immobile o altro titolo che ne consenta la richiesta della concessione. Sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione gli interventi edilizi descritti dall art.9 della legge n.10/77- lett. a, b, c, d, e, f, g. e quelli descritti dall art.6 del D.P.R. 6.6.2001, n.380 che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria; b) - interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe di accesso o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguiti in aree esterne al centro edificato. Sono altresì esonerati dal pagamento degli oneri concessori tutte le opere cimiteriali: cappelle, sarcofagi ecc. INSEDIAMENTI ARTIGIANALI - Gli insediamenti artigianali all interno dei PIP (Piano Insediamento Produttivo), ai sensi del precitato art.13 della L.R. n.70/81, sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, con la sola eccezione dei lotti all interno dei PIP in cui le opere di urbanizzazione sono state realizzate a cura del Comune. - Per gli edifici ed impianti a carattere artigianale, disciplinati dall art.22 della legge regionale 27.12.1978, n.71, non trovano applicazione le tabelle parametriche, per cui tutti gli oneri di urbanizzazione sono posti a carico degli operatori economici. INSEDIAMENTI INDUSTRIALI Gli insediamenti industriali all interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ai sensi del precitato art.13 della L.R. n.70/81, con la sola eccezione dei lotti all interno dei PIP in cui le opere di urbanizzazione sono state realizzate a cura del Comune. Per le attività industriali disciplinate dall art.22 della L.R. 27.12.1978, n.71 non trovano applicazione le tabelle parametriche, in quanto le spese di urbanizzazione sono a carico degli operatori economici. IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D USO Occorre evidenziare che in passato parlare di cambio di destinazione d uso appariva come un fatto indicativo di destinazione, con l entrata in vigore della legge n.10/1977 la destinazione d uso costituisce uno degli elementi che definiscono gli oneri di urbanizzazione e la quota del costo di costruzione che il rilascio della concessione comporta.

Al riguardo si ritiene necessario, prioritariamente, indicare la differenza, tra nuovo ed esistente destinazione d uso e cambio di destinazione d uso, infatti, è evidente che dette definizioni sono inerenti a soggetti strutturalmente diversi rispettivamente immobili solo progettati e immobili esistenti. Com è noto l art.20 della L.R. n.71/78 che ha recepito l art.31 della legge n.457/78 non definisce come intervento assestante il cambio di destinazione d uso ma si limita a vietarlo, condizionarlo o consentirlo in relazione alle tipologie di intervento che individua. E con l art.25 comma IV della legge n.47/85 che il legislatore mette, finalmente, un po d ordine a quella che fino ad ora era stata solo una definizione, affidando alle Regioni il compito di stabilire Criteri e modalità a cui dovranno attenersi i Comuni all atto della predisposizione di strumenti urbanistici per eventuale regolamentazione delle destinazioni d uso degli immobili, nonché dei casi in cui per la violazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco. In questo contesto si inserisce poi la Legge Regionale n.37/85 che all art.10 così recita: La variazione di destinazione d uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l immobile medesimo. La variazione di destinazione d uso ove consentita, è autorizzata dal Sindaco (ora dal Responsabile dei Servizi Tecnici) previo parere dello stesso tecnico comunale e dell Ufficiale Sanitario (ora Medico Delegato di Igiene Pubblica) e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto. Quindi, in definitiva, i principi fondamentali a cui la legislazione regionale citata si è conformata, sono i seguenti: Il mutamento di destinazione d uso può essere assoggettato a regime della concessione edilizia solo quando sia connesso a variazioni essenziali del progetto che comportino variazioni degli standards previsti dal D.M. 2.4.1968 art.8. Deve pertanto ritenersi esclusa del regime della concessione ogni ipotesi di mutamento di destinazione non connessa con modifiche strutturali dell immobile; Il mutamento di destinazione d uso che non abbia le caratteristiche sopra rammentate ma sia comunque accompagnato da qualsiasi intervento edilizio, anche se solo interno, è invece assoggettato al regime dell autorizzazione. Nel conguaglio del contributo di concessione, se dovuto, si ravvisa, pertanto, non tanto la discriminante nuovo/esistente mentono opere/senza opere. Per cui può essere concessa una autorizzazione gratuita od onerosa ed, in quest ultimo caso, quanto siano realizzati lavori atti al cambio di destinazione o anche in assenza di questi, quando il cambio di destinazione d uso modifica il carico urbanistico della zona. Il principio fissato dall art.10 comma 3 della legge n.10/77 vale per l ipotesi di mutamento di destinazione d uso intervenuto nei dieci anni successivi all ultimazione dei lavori in base alla quale

l interessato deve corrispondere il contributo nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione. Tale principio vale anche nell ipotesi in cui la precedente destinazione, essendo prevista in una licenza anteriore al 28.1.1977 non era stata sottoposta a nessun contributo. Nel caso in specie occorre fare riferimento alle aliquote vigenti al momento della domanda di mutamento della destinazione d uso (Consiglio di Stato Sez. V 4.4.1992- n.300). Detto principio vale anche per le concessioni edilizie rilasciate oltre i dieci anni. Nel caso in cui il contributo concessorio precedentemente corrisposto risulti maggiore rispetto alle aliquote vigenti al momento della domanda, l interessato deve corrispondere a conguaglio la differenza. Tanto si relaziona in base all incarico conferito, salvo diverso avviso da parte della Pubblica Amministrazione e del Consiglio Comunale. Buseto Palizzolo, lì 16.Ottobre.2015