[CIRCOLARE MENSILE ] [Febbraio 2012]



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A tutti i clienti loro indirizzi [CIRCOLARE MENSILE ] [Febbraio 2012] AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER L ANNO 2012 (Ministero del Lavoro, Decreto 24.01.2012 - INPS, circolari nn. 16 del 03.02.2012, 17 del 03.02.2012, 20 del 08.02.2012 e 21 del 09.02.2012) Per l anno 2012: a) vengono rivalutate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all estero. b) vengono aggiornati i seguenti valori di calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale: MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA. 45,70 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE. 25,39 (per i lavoratori a domicilio l importo è comunque da ragguagliare agli. 45,70) MINIMALE ORARIO DEI LAVORATORI PART-TIME. 6,86 PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE IMPORTO ANNUO:. 44.204,00 IMPORTO MENSILE:. 3.684,00 MASSIMALE ANNUO BASE CONTRIBUTIVA PENSIONABILE. 96.149,00 Pag. 1

MASSIMALE GIORNALIERO PER I CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. 67,14 Particolari disposizioni sono altresì dettate dall INPS con la circolare n. 21 per gli equipaggi delle navi da pesca, per le cooperative sociali, relativamente al limite per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi ed infine in merito all importo a carico del bilancio dello Stato per le prestazioni di maternità obbligatoria. c) vengono aggiornati gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell assegno per attività socialmente utili. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Retribuzione fino ad. 2.014,77 Massimale lordo.931,28.876,89 Retribuzione oltre ad. 2.014,77 Massimale lordo.1.119,32.1.053,95 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI settore edile Retribuzione fino ad. 2.014,77 Massimale lordo.1.117,54.1.052,28 Retribuzione oltre ad. 2.014,77 Massimale lordo.1.343,18.1.264,74 INDENNITA DI MOBILITA Retribuzione oltre ad. 2.014,77 Massimale lordo.931,28.876,89 Retribuzione oltre ad. 2.014,77 Massimale lordo.1.119,32.1.053,95 INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE Retribuzione fino ad. 2.014,77. 931,28 Pag. 2

Retribuzione oltre ad. 2.014,77. 1.119,32 ASSEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI. 556,00 ASSEGNO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA. 413,16 d) vengono rideterminate le nuove fasce retributive su cui calcolare i contributi dovuti per l anno 2012 relativamente ai lavoratori domestici (la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore): RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF fino a 7,54 6,68 1,40 (0,34) 1,41 (0,34) da 7,55 a 9,19 7,54 1,58 (0,38) 1,59 (0,38) oltre 9,19 9,19 1,93 (0,46) 1,94 (0,46) Orari di lavoro superiore a 24 ore settimanali 4,85 1,02 (0,24) 1,02 (0,24) e) viene aggiornata l aliquota contributiva da applicare ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, amministratori, associati in partecipazione, lavoratore autonomo occasionale e professionisti iscritti alla gestione separata, ecc.. Resta inteso che i lavoratori autonomi occasionali continuano a versare il contributo alla gestione separata per i compensi che eccedano la soglia di imponibile di. 5.000,00 al lordo della ritenuta d acconto. Pag. 3

ALIQUOTA 2011 ALIQUOTA 2012 Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza (dipendenti, 17,00% 18,00% artigiani, commercianti, ecc.) Soggetti privi di copertura previdenziale 26,72% 27,72% Si rammenta, infine, che le aliquote del 18,00% e del 27,72% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l anno 2012, è fissato in. 96.149,00. ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L ANNO 2012 (INPS, circolare n. 14 del 03.02.2012) Con la circolare in esame l INPS chiarisce che: le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS, per il corrente anno 2012, sono aumentate al 21,30%; continua a trovare applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell Istituto; per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale; per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni è confermata la riduzione del 3% dell aliquota contributiva. Pag. 4

Pertanto: REDDITO MINIMO ANNUO. 14.930,00 CONTRIBUZIONE ANNUA SUL MINIMALE DI REDDITO - ARTIGIANI IMPORTO ANNUO:. 3.187,53 (. 2.739,63 se di età inferiore a 21 anni) IMPORTO MENSILE:. 265,63 (. 228,30 se di età inferiore a 21 anni) CONTRIBUZIONE ANNUA SUL MINIMALE DI REDDITO - COMMERCIANTI IMPORTO ANNUO:. 3.200,96 (. 2.753,07 se di età inferiore a 21 anni) IMPORTO MENSILE:. 266,75 (. 229,42 se di età inferiore a 21 anni) CONTRIBUZIONE ANNUA ECCEDENTE IL MINIMALE - ARTIGIANI 21,30% del reddito da. 14.930,01 e fino. 44.204,00 22,30% del reddito da. 44.204,01 e fino al massimale di. 73.673,00 Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 18,30% e al 19,30%. CONTRIBUZIONE ANNUA ECCEDENTE IL MINIMALE - COMMERCIANTI 21,39% del reddito da. 14.930,01 e fino. 44.204,00 22,39% del reddito da. 44.204,01 e fino al massimale di. 73.673,00 Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 18,39% e al 19,39%. MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO. 73.673,00 Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed iscritti con decorrenza successiva a tale data il massimale imponibile annuo è elevato ad. 96.149,00 Pag. 5

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: RATEAZIONE DEI PREMI (INAIL, Istruzioni Operative del 20.01.2012 - INAIL, Nota n. 421 del 20.01.2012) L Istituto Assicuratore ha fissato al 3,61% il tasso di rateazione ex art. 59, comma 19, L. 449/1997 così come modificato dall art. 55, comma 5, della L. 144/1999 (c.d. 4 rate) dell autoliquidazione 2011/2012 in scadenza il 16 febbraio. Pertanto: Scadenza rate Coefficienti 16 maggio 2012 0,0089014 16 agosto 2012 0,0180005 16 novembre 2012 0,0270997 Nei confronti di coloro che opteranno per la rateazione dell autoliquidazione 2011/2012 in scadenza il prossimo 16 giugno (fermo restando il pagamento iniziale del 50%): Scadenza rate Coefficienti 16 agosto 2012 0,0060332 16 novembre 2012 0,0151323 Si ritiene opportuno ricordare che, dal 14.12.2011, il tasso applicato alle ordinarie istanze di rateizzo è pari al 7,00%. Pag. 6

NOVITA LAVORO E PREVIDENZA (Ministero del Lavoro, Note nn. 619 e 621 del 16.01.2012 - INPS, Circolare n. 3 del 13.01.2012 INPS, Messaggi nn. 24705 del 30.12.2011 e 1405 del 25.01.2012 INAIL, Circolari nn. 1 del 10.01.2012 e 3 del 12.01.2012 INAIL, Nota n. 434 del 23.01.2012 Regione Lombardia, Delibera n. 2933 del 25.01.2012) Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi: Il Ministero del Lavoro ha: - aggiornato sul proprio sito internet le FAQ relativamente ai Tirocini Formativi e di Orientamento; - precisato che, nonostante le novità introdotte dalla L. 183/2011 (Legge di stabilità) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è autocertificabile; - ribadito che nei Contratti di Solidarietà Difensivi le prestazioni eccedenti l orario ridotto concordato, oltre a costituire un risparmio per la finanza pubblica, devono essere effettuate nel rispetto delle modalità determinate nel contratto di solidarietà e devono essere comunque motivate da temporanee esigenze di maggior lavoro senza dover avere necessariamente il requisito della tempestività e dell urgenza. Questi ultimi requisiti (tempestività e urgenza) sono infatti richiesti solamente nell ipotesi di utilizzo di prestazioni di lavoro straordinario. l INPS ha fornito: - chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi disabili (permessi mensili e congedo straordinario) nell eventualità che il soggetto disabile svolga attività di lavoro subordinato; Pag. 7

- le prime istruzioni operative relativamente alla soppressione dell Inpdap e dell Enpals; - istruzioni operative relativamente alle nuove disposizione in materia di trattamenti pensionistici. l INAIL ha: - ricordato che dall anno 2012 saranno effettuate esclusivamente attraverso il canale telematico: l autoliquidazione annuale dei premi (continuerà ad essere effettuata su modello cartaceo l autoliquidazione per cessazione avvenuta in corso d anno), la comunicazione per il pagamento in 4 rate del premio assicurativo, la domanda di riduzione del premio per gli artigiani, la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte e l elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini; - fornito istruzioni per la riscossione agevolata dei premi (120 rate mensili con riduzione del 40% al netto dei versamenti eseguiti) da parte delle aziende coinvolte in Abruzzo nel Sisma del 6 aprile 2009; - fornito istruzioni operative sul nuovo impianto sanzionatorio a seguito dell entrata in vigore del Testo Unico dell Apprendistato. La Regione Lombardia ha definito gli standard formativi per l apprendistato professionalizzante stipulati, a decorrere dal prossimo 25 aprile, nel rispetto di quanto contenuto nel Testo Unico sull Apprendistato. Pag. 8

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI (Corte Costituzionale sentenza n. 15 del 26-01-2012 - Corte di Cassazione, sentenze nn. 24477 del 21-11-2011, 24899 del 25-11- 2011, 28967 del 27-12-2011 e 29237 del 28-12-2011) Analogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro. In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: è costituzionalmente legittimo l obbligo di contemporanea iscrizione alla gestione commercianti ed gestione separata da parte dei soci amministratori di Srl che svolgono attività commerciale. la configurabilità delle dimissioni per giusta causa, pur potendo sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano e la giusta causa sia addotta solo successivamente al recesso, è tuttavia da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l'attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto. Ferma restando la facoltà dell'imprenditore di intimare il licenziamento non appena il lavoratore abbia esaurito il periodo di comporto per malattia e, quindi, anche prima del suo rientro in servizio, nondimeno Pag. 9

il datore di lavoro ha altresì facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuano o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno del - se del caso mutato - assetto organizzativo dell'azienda; per l'effetto, solo a partire dal rientro in servizio del lavoratore l'eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatico della volontà di rinuncia al potere di licenziamento per superamento del periodo di comporto e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente. le garanzie procedimentali dettate dall art. 7 dello Statuto dei Lavoratori devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente anche a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa (da ultimo, nello stesso senso, v. Cass. Sez. Lav. 17.1.2011 n. 897), sia quando il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del recesso siano poste condotte tali da recidere il necessario vincolo fiduciario. L INPS viene esonerato dal pagamento dell'indennità di disoccupazione, e conseguentemente anche dell'indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui "all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso". Pag. 10

INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 2 e 3) Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta ad interpelli: Nolo a caldo e responsabilità solidale del committente: premesso che per nolo a caldo si intende, in estrema sintesi, la locazione di un macchinario accompagnata dall utilizzo dello stesso da parte di un dipendente del fornitore dello stesso, viene precisato che in questa fattispecie contrattuale non trova applicazione il regime di solidarietà dell appaltante e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi relativamente ai dipendenti impegnati nell esecuzione dei lavori. Tirocini formativi e sanzioni amministrative in materia di collocamento: nell eventualità che l organo ispettivo qualifichi come rapporto di lavoro subordinato un contratto di tirocinio comunicato regolarmente al competente Centro per l Impiego trovano comunque applicazione, analogamente a come avviene per ogni altro caso di riqualificazione del rapporto di lavoro, le sanzioni amministrative da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato così come prevista dall art. 19, 3 comma del D.Lgs. 276/2003 in tema di comunicazioni obbligatorie ai Centri per l Impiego. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.12.2011 al 14.01.2012. Il coefficiente è pari a 3,880058%. Pag. 11