DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA AMBITO RIETI 2 Ente capofila: COMUNE DI POGGIO MIRTETO Tel. 0765-410068 Sito web: bassasabinasociale.it lì Ottobre 2013 Capitolato speciale per l affidamento a cottimo fiduciario del Servizio di Assistenza Domiciliare distrettuale Art. 1 Oggetto del cottimo fiduciario La presente procedura di affidamento ha per oggetto il Servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone in condizioni di autonomia ridotta e compromessa per motivi legati all età, a malattia o a disagio psico-sociale, residenti nei comuni del Distretto sociale Rieti 2. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato all erogazione a domicilio delle prestazioni di sostegno alla persona e alla famiglia, che attraversa orizzontalmente tutte le fasce di età e categorie di bisogno riconoscendo un maggior peso alla popolazione anziana in genere e ai cittadini (di minore età, disabili, adulti) che, a causa dell insorgere di una condizione di compromessa autonomia o di grave disagio sociale risultino a rischio di istituzionalizzazione. Il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività rivolte alle persone anziane o con disabilità in condizione di parziale e totale non autosufficienza:.a Attività di aiuto personale nelle attività quotidiane quali:...a.1. alzarsi dal letto,...a.2. igiene personale,...a.3. bagno,...a.4. vestizione/svestizione,...a.5. preparazione dei pasti e alimentazione;.b Attività di aiuto nella gestione dell ambiente domestico e nel governo della casa consistente secondo un elenco esemplificativo ma non esaustivo in:...b.1. Riordino, pulizia e cura delle condizioni igieniche dell alloggio, dei mobili, dei pavimenti e dei servizi igienici....b.2. Riordino del letto e della stanza, cambio biancheria, del letto e del bagno, lavaggio e stiratura della stessa...b.3. Acquisto di generi alimentari e capi di vestiario, preparazione pasti caldi....b.4. Disbrigo di pratiche e commissioni (ufficio postale, comune, ASL)..c Attività di promozione e sviluppo della vita sociale e di relazione degli assistiti quali:...c.1. Organizzazione di visite da parte di parenti ed amici;...c.2. Accompagnamento per visite e passeggiate;...c.3. attività ricreative e di socializzazione;...c.4. coinvolgimento della rete sociale e familiare (parenti non conviventi, amici, vicini di casa, ecc.) anche al fine di favorire l inserimento e la partecipazione degli utenti nelle strutture ricreative, culturali, assistenziali, ecc. Più in generale gli interventi sono caratterizzati dall adozione di una metodologia finalizzata al mantenimento e allo sviluppo dell autonomia funzionale, affettivo - relazionale e sociale. L Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il servizio anche a coloro che sono compresi in categorie ad alto rischio sanitario e/o sociale (persone con disabilità, invalidi, persone debilitate a causa di patologie rilevanti, ecc.), Inoltre il prestatore di servizi dovrà provvedere alla promozione del servizio, anche con la cura dei collegamenti funzionali ed istituzionali del territorio. 1
Art.2 Carattere del servizio I servizi oggetto della presente procedura di affidamento sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l amministrazione potrà senz altro sostituirsi all appaltatore per l esecuzione di ufficio a danno e spese dell inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. Art.3 Durata dell appalto La durata dell appalto è stabilita in anni uno, nel periodo indicato nel Disciplinare di gara. Alla scadenza l appalto stesso si intende risolto di diritto senza alcuna formalità. Art. 4 Oneri dell appaltatore Per l esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l appaltatore si impegna a provvedere a sue spese: ad impegnare, per il servizio di assistenza domiciliare, sufficiente personale con l ausilio anche di idonee attrezzature; a fornire all ente appaltante, su richiesta, la certificazione di ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili prevista all art. 17 della stessa legge. a fornire all ente appaltante, su richiesta, attestazione concernente i costi relativi alla sicurezza ai sensi del 3 comma dell art. 1 della legge 7 novembre 2000, n.327; al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che graveranno o potranno gravare in qualsiasi modo sull appaltatore, per tutti i servizi previsti nel presente capitolato; alle assicurazioni di ogni specie, anche per i danni e cose o persone; a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati. Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte dell amministrazione, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. Art. 5 Mezzi, strumenti, materiali e abiti da lavoro L appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio. Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato. L amministrazione dell ente appaltante avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate. Art. 6 Modalità di esecuzione del servizio Lo svolgimento del servizio deve avvenire nel rispetto del regolamento e secondo tempi, modalità e quantità preventivamente approvati dalla stazione appaltante, che, in ogni caso, si riserva la facoltà di aumentare, diminuire o sospendere il numero delle prestazioni in relazione alle proprie capacità finanziarie ed in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: 1. Gli utenti del servizio saranno indicati all impresa dall équipe psicosociale del Distretto Rieti 2 come previsto dal Regolamento del Servizio. 2. L impresa è tenuta a nominare un referente con funzioni di coordinamento tecnico e organizzativo che faccia da tramite per tutte le comunicazioni relative all organizzazione del Servizio con l incaricato indicato dal Distretto. 3. Per ogni utente sarà stilato dall ente appaltante un progetto globale di intervento contenente le modalità, le prestazioni e le indicazioni specifiche relative all intervento degli operatori dell impresa. 2
4. Tale progetto verrà riformulato assieme al referente tecnico e all assistente domiciliare alla luce di quanto emerge dai periodici incontri di supervisione e programmazione. 5. L impresa è tenuta a: concordare preliminarmente con l incaricato del Distretto eventuali cambi nell orario o nel giorno di servizio predefiniti. garantire e provvedere alla sostituzione dell operatore eventualmente impossibilitato a svolgere il servizio; comunicare tempestivamente ogni non conformità relativa alla programmazione del servizio concordata. 6. L operatore è tenuto a: partecipare alle periodiche riunioni di supervisione e di coordinamento indette dall équipe psico-sociale al fine di definire e condividere i progetti di intervento individuali; realizzare i progetti di intervento definiti rispettandone le indicazioni; utilizzare gli strumenti di monitoraggio del Servizio; utilizzare gli strumenti di auto-valutazione periodica. partecipare alle periodiche iniziative di aggiornamento e formazione continua; 7. L impresa aggiudicataria produce con cadenza mensile una relazione sull andamento del servizio espletato con allegato il registro delle non conformità e il piano delle azioni correttive intraprese, evidenziando eventuali problemi emersi nel servizio stesso al fine di studiare di concerto con l équipe psicosociale le soluzioni migliori. Art. 7 Personale L appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo. L ente appaltante si riserva di controllare l idoneità fisica del personale in servizio, il cui accertamento è demandato ai competenti servizi A.S.L. Il personale utilizzato dovrà possedere la qualifica professionale di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari o Operatore socio sanitario o Assistente familiare o altro titolo equipollente. Qualora l impresa documenti l indisponibilità di operatori in possesso delle qualifiche citate, possono essere impiegati operatori in possesso di attestati di formazione di almeno 120 ore nell ambito dei servizi alla persona o con esperienza professionale certificata di assistente alla persona di almeno anni 2 continuativi; In servizio, il personale dovrà osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti sia della cittadinanza sia dell amministrazione. L appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio od usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. L appaltatore s impegna altresì a sanzionare il personale che abbia commesso scorrettezze su segnalazioni dell ente appaltante. Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell appaltatore è quello stabilito per il personale dipendente dal comune di Poggio Mirteto ed indicato nel regolamento organico vigente. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, devono essere sempre salvaguardati nel migliore dei modi l igiene ed il decoro. Il personale è tenuto all osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati dal comune di Poggio Mirteto o dal Distretto Rieti 2 e di quelle impartite dall appaltatore. L appaltatore è tenuto al rispetto del Contratto nazionale di lavoro della categoria e delle disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell integrità fisica del personale. Per quanto non previsto dal presente capitolato, relativamente alla conservazione del posto di lavoro, saranno applicate le norme di legge dei contratti di categoria vigenti in materia e di tutte le condizioni di miglior favore in godimento. Art. 8 Svolgimento, controllo del servizio. Sanzioni Il responsabile del servizio, o persona da lui delegata, assume funzioni di direttore dei servizi, così come previsto dalla normativa in materia. 3
L accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al servizio sociale sotto un duplice profilo: 1. verifica e controllo dell effettiva prestazione svolta dall appaltatore; 2. controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato. Il controllo avviene mediante compilazione da parte degli assistiti di apposito modulo nel quale si attesta la prestazione ricevuta e la qualità percepita. Per l anziano impossibilitato e per gli utenti di minore età, la compilazione viene fatta dal coniuge o dal parente più prossimo che ne ha cura, dal convivente o dal rappresentante legale. La compilazione del modulo ha cadenza mensile e fa parte, insieme alla relazione mensile, della documentazione da presentare all Ufficio di Piano del distretto Rieti 2 per la liquidazione del corrispettivo. L ente appaltante si riserva ogni altra forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna. Si riserva altresì indagini domiciliari da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile. L indagine domiciliare avverrà senza preavviso da parte dell amministrazione il cui funzionario, laddove accerti irregolarità o inadempienza, redigerà un verbale nel quale saranno inseriti ogni elemento utile ed eventuali testimonianze. Il predetto verbale verrà notificato al prestatore appaltatore nei cui confronti verrà aperto dall amministrazione un procedimento di contestazione. Il prestatore ha diritto a presentare giustificazioni ed osservazioni che saranno valutate dal Responsabile dell Ufficio di Piano. In caso di riconosciuta inadempienza, ovvero qualora le modalità di esecuzione del servizio ed i mezzi usati non dessero sicuro affidamento, o nel caso in cui il prestatore si rendesse responsabile di abituale trascuratezza, verrà comminata come sanzione la risoluzione di diritto del contratto con obbligo di risarcimento dei danni che l ente subisce per il disservizio e per l espletamento di una nuova gara che verrà fatta in danno della ditta inadempiente. Si considera abituale trascuratezza la inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obiettivi contemplati nel presente capitolato. Nell ipotesi di risoluzione per inadempimento, al prestatore verrà accordato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con riduzione del 5% a titolo di penale, salvo il risarcimento di cui innanzi. Art. 9 Responsabilità dell appaltatore - Infortuni e danni L appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio, e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. A tale scopo, l appaltatore deve provvedere a prestare un apposita polizza fidejussoria assicurativa di cui all art. 9 comma 2. Art. 10 Collaborazione L appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente all ente appaltante tutte quelle circostanze e fatti rilevati, nell espletamento del loro compito, che possono impedire il regolare svolgimento del servizio. L appaltatore dovrà provvedere affinché un responsabile si rechi presso la sede dell ente appaltante per eventuali comunicazioni inerenti il servizio ogniqualvolta sia opportuno o necessario. Art. 11 Vigilanza e controllo L ente appaltante provvederà, a mezzo di propri agenti, ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi di cui in precedenza. Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli agenti dell ente appaltante e comunicata all appaltatore. L appaltatore, entro due giorni dalla data della notifica dell inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, l amministrazione adotterà i provvedimenti del caso. 4
Art. 12 Penalità In caso di inadempimento agli obblighi dell appalto, l appaltatore, oltre ad ovviare all infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00, da applicarsi con provvedimento del funzionario responsabile. L applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell inadempienza. L appaltatore, nei sette giorni dalla data di notifica dell inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario responsabile del servizio. L ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all appaltatore ed all occorrenza sarà prelevato dalla cauzione. Art. 13 Esecuzione d ufficio Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell espletamento del servizio, l amministrazione potrà far eseguire d ufficio i lavori e quant altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito. L ammontare delle spese per l esecuzione d ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all appaltatore ed all occorrenza sarà prelevato dalla cauzione. Art. 14 Controversie - Arbitrato Contro l operato dei dipendenti dell appaltatore gli utenti possono ricorrere al Responsabile dell Ufficio di Piano, il quale decide secondo equità. La decisione sarà accettata dall appaltatore, rinunciando al ricorso all autorità giudiziaria salvo che non si rilevino evidenti violazioni di legge. E fatto salvo il ricorso all autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non venga accettato dal privato utente. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l ente appaltante e l appaltatore, così durante l appalto come al suo termine, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri designati: uno dall ente appaltante, uno dall appaltatore, entrambi entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, ed un terzo, con le funzioni di presidente, scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del competente tribunale. Il collegio arbitrale giudicherà, come amichevole compositore, senza le forme di procedure per gli atti di istruzione. Il giudizio della commissione arbitrale sarà inappellabile e vincolante per le parti, le quali rinunciano espressamente al ricorso all autorità giudiziaria. Le spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a carico della parte soccombente. Art. 15 Risoluzione del contratto L ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l appaltatore, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento a giudizio dell amministrazione, qualora il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In tal caso, all appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato con deduzione, però, dell ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione di rivalsa di danni in conseguenza dell inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali. Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. 5
Art. 16 Osservanza di leggi e regolamenti L appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità di Stato, di cui ai RR.DD 18/11/23, n. 2440 e 23/05/24, n. 827 e successive modificazioni e dalle clausole e condizioni riportate nel nuovo capitolato d oneri generali vigente per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato, dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento del comune di Poggio Mirteto per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (ex art. 125 Decreto Legislativo n. 163/2006).. La partecipazione all appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra. Oltre all osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, l appaltatore avrà l obbligo di osservare e far osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell appalto. L ente appaltante potrà, in circostanze eccezionali, sentito il responsabile del competente servizio e su proposta di questi, emanare norme speciali sulle modalità di espletamento del servizio. Art. 17 Rispetto D.Lgs. 81/2008 L impresa è tenuta all osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e integrazioni. L impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza. Art. 18 Rispetto D. Lgs. 30/06/03 n. 196 L impresa è tenuta all osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 /06/2002 n. 196), nonchè ad indicare il Responsabile della Privacy. Art. 19 Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 6