REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone Settore Vigilanza Corpo di Polizia Locale



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REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone Settore Vigilanza Corpo di Polizia Locale ALLEGATO AL BANDO DI GARA: Affidamento del servizio di gestione del Centro unico di recupero per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà e/o sequestrata, compreso il relativo recupero della stessa (viva e/o morta) sull intero territorio provinciale, tutti i giorni dell anno, compresi i festivi, 24 ore su 24. Anno 2016. SCHEMA DI CONTRATTO contenente le norme e le condizioni per la gestione, per l anno 2016, con decorrenza dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, del Centro unico di recupero per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà e/o sequestrata, nonché del servizio di recupero della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà e/o morta, sull intero territorio provinciale, nell arco delle ventiquattro ore, tutti i giorni dell anno, festivi compresi. INTERVENGONO l Amministrazione Provinciale di Pordenone (di seguito denominata Provincia), con sede in Pordenone, Largo San Giorgio n. 12 C.F. 00137050936 nella persona del dott. Sergio Cristante, nella sua qualità di Dirigente del Settore Vigilanza Corpo di Polizia Locale (di seguito denominato Corpo di P.L.), il quale agisce in nome, conto ed interesse della Provincia; la Ditta/Società, con sede a ( ), in via, P.I., nella persona del suo titolare, sig., nato a ( ) il e residente a, in via ; PREMESSO che, in ottemperanza alla: o direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02/04/1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, o direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 1

selvatiche e relativo decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o legge 11/02/1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, o legge regionale 23/04//2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali e relativo D.P.Reg. 20 marzo 2009, n. 074/Pres. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), o legge regionale n. 6/2008 Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria, la Provincia intende garantire la sopravvivenza e la reimmissione in libertà di esemplari di fauna selvatica, raccolti e tenuti temporaneamente in cattività perché feriti, malati, sequestrati, debilitati o comunque esposti a grave pericolo, in quanto non autosufficienti, tramite: un Centro unico di recupero per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà e/o sequestrata (di seguito denominato Centro); un servizio di recupero e di soccorso degli esemplari di fauna selvatica ritrovati in difficoltà, affinché vengano raccolti e tenuti temporaneamente, se necessario, in cattività presso il Centro che provvederà alla loro riabilitazione e, ove possibile, alla loro successiva liberazione (di seguito denominato Centro); un servizio di recupero degli esemplari di fauna selvatica morta per cause naturali e/o accidentali, quali investimenti, malattie, vecchiaia, predazioni, abbandono da parte dei genitori, ecc., al fine di poter destinare le carcasse nei modi consentiti, ovvero: consegna all Istituto Sperimentale Zooprofilattico delle Venezie di Cordenons (PN), nell ambito del monitoraggio sanitario della fauna selvatica; consegna presso la Riserva Naturale Lago di Cornino - Centro Visite Grifoni di Forgaria nel Friuli (UD); deposito presso apposite celle frigo, per la successiva destinazione finale; che per tali ragioni, con determinazione dirigenziale n del, la Provincia ha disposto di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, alla Ditta/Società, con sede a ( ) in via, il servizio di gestione del Centro, nell ambito di una struttura di primo accoglimento, cura e riabilitazione, nelle disponibilità della medesima Ditta/Società 2

, nonché il servizio di recupero della fauna selvatica in difficoltà e/o morta, sull intero territorio provinciale, nell arco delle ventiquattro ore, tutti i giorni dell anno, festivi compresi; che alla data del 01/01/2016 tutti gli esemplari di fauna selvatica in carico alla Provincia di Pordenone dovranno essere trasferiti presso le strutture della Ditta appaltatrice. Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, quanto segue: Articolo 1 GENERALITA CONVENGONO E STIPULANO La Provincia, come sopra rappresentata, affida, mediante procedura ad evidenza pubblica, il servizio di gestione del Centro, citato in epigrafe, alla Ditta/Società, con sede a ( ) in via, (di seguito denominata Ditta incaricata). La Ditta accetta di svolgere il servizio in argomento secondo le clausole e condizioni previste dal presente contratto. Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO Il servizio è assegnato per l anno 2016, con decorrenza dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e si svolge su tutto il territorio della Provincia di Pordenone, nell arco delle ventiquattro ore, tutti i giorni dell anno, festivi compresi. Articolo 3 PRESTAZIONI E MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO Per tutte le specie di fauna selvatica in difficoltà e per tutte le classi di età, nonché per le uova di covata, la Ditta incaricata è tenuta a fornire, avvalendosi anche di propri collaboratori, le seguenti prestazioni: ACCETTAZIONE: Gli esemplari di fauna selvatica, rinvenuti in difficoltà e/o sottoposti a sequestro penale e/o amministrativo, potranno essere recapitati direttamente al Centro da personale del Corpo di P.L., del Corpo Forestale Regionale o delle Forze dell Ordine, oppure, nel rispetto della normativa vigente, da parte di terze persone, con l esclusione delle specie oggetto di provvedimenti di prelievi straordinari e/o in deroga, quando in essere. La fauna selvatica sottoposta a sequestro sarà consegnata alla Polizia Giudiziaria con apposito verbale di affidamento, che dovrà essere conservato dalla Ditta incarica per comprovarne la legittima detenzione della stessa. Dal momento dell affidamento suddetto, il gestore del Centro sarà responsabile, penalmente, amministrativamente e civilmente, degli esemplari posti sotto sequestro. Dal momento del ricevimento dei soggetti, la Ditta incaricata o, in sua assenza, un collaboratore sostituto, avrà cura di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché la fauna selvatica affidata non corra pericolo di fuga, di furto e/o di danneggiamento. All atto dell accettazione degli esemplari selvatici in difficoltà, sarà rilasciata apposita ricevuta di avvenuta consegna, che dovrà in seguito comunque pervenire in copia al Corpo di P.L.. CUSTODIA E CURA: La Ditta incaricata è tenuta a custodire, curare gli esemplari recapitati al Centro e deve inoltre garantire la presenza di collaboratori presso la struttura, al fine di evitare il rischio di fuga, di furto, di disturbo o di danneggiamento di qualsiasi tipo, comunicando in 3

forma scritta al Corpo di P.L. eventuali fughe, furti o danneggiamenti subiti, da effettuarsi entro 48 ore dall evento. La Ditta incaricata avrà cura di tenere gli esemplari bisognosi di cure in strutture idonee per le specie e per le lesioni riscontrate. La Ditta incaricata, inoltre, dovrà adottare metodi di cura e di riabilitazione tali da evitare che gli esemplari ricoverati, acquisiscano un eccessiva dimestichezza alla presenza umana e, quindi, non siano più liberabili in natura. In nessun caso gli esemplari di fauna selvatica recapitati presso le strutture del Centro potranno essere stabulati assieme ad esemplari detenuti, a qualsiasi altro titolo, dalla Ditta incaricata. Gli esemplari posti sotto sequestro dovranno inoltre essere tenuti separati da quelli in difficoltà. ALIMENTAZIONE: La Ditta incaricata, a seconda delle specie interessate, dovrà provvedere all alimentazione di tutti gli esemplari ricoverati, in particolare utilizzando dei prodotti specifici, eventualmente indicati dal Corpo di P.L., necessari per l alimentazione e l allevamento dei nidiacei abbandonati, lo svezzamento dei piccoli di mammiferi e per la riabilitazione di quelli feriti. VETERINARIO: Nel caso in cui gli animali ricoverati abbiano bisogno di particolari cure mediche, la Ditta incaricata è tenuta a collaborare, con spese a proprio carico, con un veterinario dalla stessa incaricato, il cui nominativo deve essere comunicato, nelle vie brevi, al Corpo di P.L.. La Provincia rimarrà comunque esonerata da ogni e qualsiasi altra responsabilità per i rapporti tra la Ditta incaricata ed il veterinario individuato, riconoscendo come unica controparte il gestore del Centro. Qualora per l effettuazione di tali attività di accertamento ed analisi, gli esemplari ricoverati presso il Centro debbano essere temporaneamente trasportati altrove, sarà necessaria la preventiva autorizzazione, anche verbale, del Corpo di P.L.. DESTINAZIONE DEI SOGGETTI SEQUESTRATI A SEGUITO DI APPOSITO PROVVEDIMENTO: A seguito di provvedimento di dissequestro disposto dall Autorità competente, i soggetti sottoposti a sequestro saranno consegnati dalla Ditta incaricata al personale della Polizia Giudiziaria interessata, la quale provvederà alla loro successiva destinazione, ovvero, a seconda dei casi: alla liberazione della fauna selvatica in habitat idonei; alla restituzione della fauna selvatica all avente diritto; all eventuale affidamento della fauna selvatica ad altre strutture idonee da individuarsi, nel caso di esemplari inabili al volo, previo provvedimento di assegnazione dell autorità competente. All atto del ritiro degli esemplari dissequestrati, il personale della Polizia Giudiziaria interessata rilascerà al gestore del Centro apposito verbale. DESTINAZIONE DELLE SPOGLIE DEI SOGGETTI SEQUESTRATI: In caso di decesso dei soggetti custoditi, sottoposti a sequestro, la Ditta incaricata provvederà, a seconda dei casi, al deposito delle spoglie presso la Polizia Giudiziaria che ha effettuato il sequestro, la quale, in base alle disposizioni delle Autorità competenti, si attiverà per la definitiva destinazione delle stesse e per i successivi adempimenti del caso. CATTURA ESEMPLARI: La cattura degli esemplari da sottoporre a visite veterinarie, da trasferire o da liberare, sarà effettuata, se necessario, in collaborazione con il personale del Corpo di P.L., il quale eventualmente metterà a disposizione le proprie attrezzature, nonché i propri mezzi. RIABILITAZIONE: L eventuale attività di riabilitazione è finalizzata, ove possibile, alla reintroduzione in libertà dei soggetti malati, feriti, debilitati o anche temporaneamente in difficoltà a seguito della cattività. La Ditta incaricata provvederà secondo le tecniche ed i criteri che la stessa riterrà idonei per ciascuna specie, o su specifiche indicazioni del Corpo di P.L.. REIMMISSIONE IN LIBERTA DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTA RIABILITATI: I soggetti custoditi presso il Centro, che siano stati riabilitati, dovranno essere liberati in habitat idonei, alla presenza di personale del Corpo di P.L.. Della liberazione sarà dato atto sull apposito spazio previsto sul registro di carico e scarico. DESTINAZIONE DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' NON LIBERABILI IN NATURA: I soggetti curati, ma non più liberabili in natura, in quanto non più abili al volo o quelli imprintati, saranno affidati a strutture idonee che verranno preventivamente individuate con apposito provvedimento della Provincia. DESTINAZIONE DELLE SPOGLIE DEI SOGGETTI DECEDUTI: In caso di decesso dei 4

soggetti custoditi, la Ditta incaricata provvederà ad informare il Corpo di P.L. che si attiverà per la distruzione o per la formale diversa destinazione delle spoglie. DOCUMENTAZIONE: Il conferimento ed il successivo prelievo degli esemplari di fauna selvatica presso il Centro dovranno essere sempre accompagnati da idonea documentazione, contenente i seguenti dati: Ente che esegue o dispone il conferimento od il prelievo; persona che materialmente esegue il conferimento od il prelievo; persona che materialmente riceve o consegna l esemplare; numero e specie dei soggetti conferiti o prelevati; motivazioni del conferimento o del prelievo; riferimenti di tempo e luogo; firma del custode e del consegnatario; altre indicazioni eventualmente richieste dalla Provincia. La Ditta incaricata dovrà quanto prima far pervenire al Corpo di P.L. le matrici dei registri di carico e scarico e le eventuali ricevute di consegna da parte di terzi. I registri relativi ai movimenti della fauna selvatica, predisposti a cura e spese della Provincia, dovranno essere custoditi presso il Centro ed essere esibiti ad ogni richiesta del personale del Corpo di P.L.. VERIFICHE SULLA GESTIONE DEL CENTRO: La Provincia può, a sua discrezione e senza preavviso, eseguire verifiche presso il Centro, al fine di accertare il regolare svolgimento della prestazione e verificare le condizioni di stabulazione e di salute degli esemplari ivi ricoverati. STRUTTURE: Per l espletamento della prestazione o per motivi di studio, la Provincia può richiedere, a proprie spese, l installazione, all interno delle strutture di proprietà della Ditta incaricata, di costruzioni quali mangiatoie, voliere, trappole, box di contenimento, o quant altro necessario. L eventuale costruzione di attrezzature aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata dalla Ditta incaricata. RICHIESTE PER IL RECUPERO FAUNA SELVATICA: Accettazione ed evasione di tutte le richieste di intervento di recupero di fauna selvatica in difficoltà e/o morta. Tali richieste potranno pervenire dal Corpo di P.L., da Forze di Polizia e/o da altri Enti, nonché da privati cittadini. Gli interventi dovranno essere garantiti sull intero territorio provinciale, nell arco delle ventiquattro ore, tutti i giorni dell anno, festivi compresi. RECUPERO DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA : Il recupero della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà deve avvenire con le seguenti modalità: Gli esemplari ritrovati in difficoltà devono essere maneggiati in modo tale da evitare stress od arrecare loro ulteriori lesioni. Ove possibile e se le condizioni lo permettono, dovrà essere effettuata la liberazione immediata sul posto degli esemplari comunque autosufficienti, che non necessitano di cure od altro. Ove possibile e se le condizioni lo permettono, dovrà essere effettuata la reintroduzione dei nidiacei o dei piccoli di mammiferi, apparentemente abbandonati dai genitori, al fine di garantire loro una maggior probabilità di sopravvivenza. Nel caso di animali in difficoltà, che non arrecano problemi alla viabilità ed all incolumità pubblica, la soppressione eutanasica degli animali non è consentita, a meno che l operatore non si avvalga del parere e del supporto di un veterinario, ivi presente che, valutata la situazione, ritenga che gli stessi risultino essere in condizioni irrecuperabili e, al fine di evitare loro inutili sofferenze, vi provveda autonomamente. Nel caso di animali in difficoltà, che arrecano problemi alla viabilità ed all incolumità pubblica, la soppressione eutanasica degli animali non è consentita, a meno che non vi siano presenti operatori delle Forze di Polizia che vi provvedano autonomamente. RECUPERO DI FAUNA SELVATICA MORTA: Il recupero della fauna selvatica, rinvenuta morta per cause naturali e/o accidentali, deve avvenire con le seguenti modalità: Consegna delle spoglie degli esemplari selvatici di mammiferi e di avifauna, preventivamente individuati, all Istituto Sperimentale Zooprofilattico delle Venezie di Cordenons (PN), nell ambito del monitoraggio sanitario della fauna selvatica. Per ogni esemplare consegnato dovranno essere compilate, a seconda dei casi, le apposite schede a disposizione, le quali dovranno essere lasciate all Istituto suddetto. 5

Ove non sia possibile una diversa altra destinazione, il conferimento delle spoglie di grossi ungulati, preventivamente individuati, potrà avvenire presso la Riserva Naturale Lago di Cornino - Centro Visite Grifoni di Forgaria nel Friuli (UD). Per ogni esemplare consegnato dovrà essere compilata l apposita bolla a disposizione presso il Centro suddetto. La bolla originale compilata dovrà essere trattenuta ed allegata all apposita scheda di recupero (di cui al successivo paragrafo) e consegnata al Corpo di P.L., secondo le modalità indicate. Ove, per ragioni igienico-sanitarie, non sia possibile il trasporto, le carcasse degli esemplari possono essere lasciate sul posto per eventuali predatori, sempre che la loro presenza non arrechi pericolo o crei rischio alcuno per l incolumità o la salute pubblica, seppellite e/o eventualmente coperte con della calce. Deposito, presso apposite celle frigo, di tutte le spoglie recuperate e non destinate in altro modo, previa apposizione di apposita marcatura identificativa su ogni singolo esemplare, secondo le modalità indicate dal Corpo di P.L.. SCHEDE DI RECUPERO: Per ogni esemplare recuperato, in difficoltà o morto, dovranno essere compilate le apposite schede di recupero predisposte dal Corpo di P.L.. CONSEGNA SPOGLIE: La consegna delle spoglie recuperate e non destinate in altro modo dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal Corpo di P.L. suddetto, unitamente agli ulteriori originali in possesso e relativi a quel determinato recupero (bolle di consegna rilasciate ai privati, bolle del Centro Grifoni, ecc.). REGISTRI: L annotazione di tutti i soggetti recuperati, su appositi registri di carico e scarico, predisposti dal Corpo di P.L. e distinti tra fauna selvatica in difficoltà e morta, dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal Corpo di P.L.. VERIFICHE SULL ATTIVITA DI RECUPERO: Il personale del Corpo di P.L. si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, eventuali verifiche sull attività di recupero svolta. NUMERO DI REPERIBILITA : E consentito l uso esclusivo, per le finalità di cui al presente contratto, dell utenza telefonica n. 335/5636378, messa a disposizione dalla Provincia, la quale dovrà essere sempre mantenuta attiva (ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell anno, festivi compresi) ed usata secondo le modalità indicate dall Amministrazione Provinciale. A questo recapito verranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti i recuperi di fauna selvatica da effettuare. RESPONSABILITA : Il gestore del Centro è il responsabile di tutti gli esemplari di fauna selvatica consegnati. Articolo 4 Elaborati Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7, alla fine dell anno solare, comunque entro il 15 febbraio dell anno 2017, la Ditta incaricata consegnerà una relazione finale riguardante i movimenti dei soggetti custoditi durante il periodo di riferimento. Articolo 5 Sede di espletamento dell incarico Il Centro e le relative strutture sono ubicate in Provincia di Pordenone. Per i servizi e le attività di cui sopra la Ditta incaricata utilizzerà le strutture di contenimento, le attrezzature e gli immobili di sua proprietà, o di cui disponga a qualsiasi titolo, i quali comunque dovranno essere idonei allo scopo, nel rispetto dei necessari requisiti igienico-sanitari. In particolare i box, le gabbie, le voliere e/o le altre strutture di contenimento dovranno essere costituiti con materiali idonei, tali da evitare che gli esemplari, sbattendo sulle pareti, si provochino lesioni e/o danni. Allo scopo, la Ditta incaricata dovrà adottare adeguati sistemi di prevenzione, anche su indicazione del Corpo di P.L., utilizzando strutture adatte alle dimensioni degli esemplari ricoverati, al numero degli stessi ed alle eventuali lesioni riscontrate. Qualora le strutture di contenimento del Centro siano insufficienti, la Ditta incaricata potrà avvalersi di altre strutture idonee, ubicate anche in sedi diverse, previa segnalazione al Corpo di P.L. dell ubicazione delle stesse. L utilizzo delle nuove strutture potrà avvenire solo dopo l assenso del Corpo di P.L.. Il gestore del Centro resta comunque responsabile della custodia di tutti gli animali. Articolo 6 Risoluzione del contratto ed eventi imprevisti La Provincia si riserva di risolvere il presente contratto nelle ipotesi di ingiustificate e gravi inadempienze relative all attuazione degli interventi ed al rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli. In tali casi la risoluzione del contratto avrà luogo qualora decorra inutilmente il termine assegnato sull apposita diffida ad adempiere che l Amministrazione trasmetterà alla Ditta incaricata. In 6

ogni caso la Ditta incaricata è tenuta a risarcire gli eventuali danni cagionati all Amministrazione Provinciale. Nel caso in cui la prestazione debba essere interrotta per ragioni di forza maggiore o per fatto imprevedibile e non evitabile, né la Provincia, né la Ditta incaricata saranno ritenute responsabili del mancato adempimento del presente contratto dipendente dal manifestarsi di tali cause. La parte impossibilitata all adempimento dei propri obblighi per una delle cause sopraccitate dovrà darne comunicazione scritta all altra parte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di tali cause. Qualora l interruzione dovesse superare i 30 (trenta) giorni, ciascuna parte potrà risolvere il presente contratto a partire dal trentunesimo giorno, rimanendo stabilito che, qualora la risoluzione sia richiesta dalla Provincia, alla Ditta incaricata sarà comunque riconosciuta la liquidazione di cui al successivo articolo 7 delle prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, in misura proporzionata al numero di mesi nei quali il contratto suddetto ha avuto regolare svolgimento. La Ditta dichiara che la propria attività è svolta nel rispetto delle norme di legalità e d integrità. In caso di inosservanza di quanto riportato al precedente capoverso, ovvero anche in caso di conflitti potenziali sui medesimi aspetti, si applica la pena della risoluzione del contratto. Articolo 7 Corrispettivo Le parti concordano che, per le prestazioni di cui agli articoli precedenti, la Provincia riconosce alla Ditta incaricata un compenso per l anno 2016 (dal 01 gennaio al 31 dicembre 2016), di ( ), omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, I.V.A. inclusa se ed in quanto dovuta. La liquidazione del compenso per l anno 2016 avverrà in due distinti momenti, ovvero: saranno liquidati dopo il 30/06/2016 ed i restanti saranno liquidati dopo il 31/12/2016, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture e di apposite relazioni riguardanti i movimenti dei soggetti custoditi durante il periodo di riferimento. Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari La Ditta incaricata dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, dovrà comunicare alla Provincia, prima che maturino le condizioni per l effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all incasso, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Ditta incaricata provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Articolo 9 Rapporti La Provincia manterrà i collegamenti e le comunicazioni con la Ditta incaricata attraverso il Corpo di P.L.. Articolo 10 Ricorso a collaborazioni Per tutte le parti speciali di analisi e reperimento dati o consulenze specifiche, la Ditta incaricata potrà avvalersi della consulenza di altri professionisti specialisti, a sua cura e spese. La Provincia rimarrà comunque esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per i rapporti di cui sopra, riconoscendo come unica controparte la Ditta incaricata. Articolo 11 Assicurazione La Ditta incaricata provvederà autonomamente alla stipula di idonea assicurazione a copertura di eventuali infortuni alla propria persona e a collaboratori che dovessero incorrere nell esecuzione di quanto concordato nel presente contratto. Il premio assicurativo rimane a carico della Ditta incaricata. Articolo 12 Responsabilità La Provincia si esime da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall eventuale inosservanza da parte della Ditta incaricata delle vigenti leggi e delle procedure previste dal presente contratto. Articolo 13 Impegnativa Il presente contratto è impegnativo per la Ditta incaricata e per la Provincia dal momento della firma. Articolo 14 Penalità In caso di comprovata irregolarità o di non grave inadempienza nell esecuzione della prestazione, verrà applicata una penale giornaliera di 25,82 (venticinque/82), qualora non sia dovuta a motivi oggettivi o di forza maggiore. Qualora l importo complessivo delle penali da applicare superi 1.500,00 (millecinquecento/00), la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Il provvedimento sarà adottato ad insindacabile giudizio della Provincia, sentita la Ditta incaricata. Il relativo importo sarà trattenuto dalla quota prevista a saldo finale. Articolo 15 Foro competente 7

Il Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti nell applicazione del presente contratto è quello di Pordenone. Articolo 16 Informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente dello stesso saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le stesse si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, come previsto dall articolo 7 del suddetto Codice. Articolo 17 Registrazione Sono a carico della Ditta incaricata le spese di segreteria. Il presente contratto sarà registrato in caso d uso e le relative spese saranno a carico della parte inadempiente. Letto, approvato e sottoscritto. Pordenone, Provincia di Pordenone Il Dirigente (dott. Sergio Cristante) Il titolare della Ditta/Società incaricata ( ) 8