DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO



Documenti analoghi
Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

13 maggio 2015 REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE PER LA LEGITTIMAZIONE AL BENEFICIO DEL VOTO MAGGIORATO DI HERA S.P.A.

REGOLAMENTO BORSE PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE PER L AMMISSIONE A SOCIO DEL BANCO POPOLARE E FATTISPECIE CONNESSE

ALL UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Servizio Intermediari finanziari ed altri Operatori Via delle Quattro Fontane ROMA

REGOLAMENTO BORSE PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI

L amministrazione ed il controllo nelle società quotate

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO PER LAUREE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI

Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento Società cooperativa CONFIDI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova

Come cambia l antiriciclaggio

OFFERTA IN OPZIONE DI N AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A.

Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento.

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL OFFERTA. Gara per prestito chirografario di CIG FA Appalto n.38

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

in qualità di legale rappresentante, autorizzato con delibera del C.d.A. / Assemblea dei soci del Chiede

Accesso ai dati personali

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA. I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31: ordine del giorno

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

AVVISO AGLI AZIONISTI DI BANCA DELL ARTIGIANATO E DELL INDUSTRIA S.p.A.

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

Ministero dell Interno

BANCA POPOLARE DI SONDRIO. Società cooperativa per azioni Fondata nel Iscritta all'albo delle Banche al n. 842, all Albo

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

Veneto Banca scpa SINTESI/ESTRATTO POLICY DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI EMESSE DA VENETO BANCA

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

Il/la sottoscritto 1 nato a ( ), il / /, residente in comune di ( ), CAP, Codice Fiscale telefono, tel. cell.,

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ALBO DELLE ASSOCIAZIONI : REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE SICILIANE S.C.P.A.

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

MODULO RS DOMANDA DI RINNOVO SEMPLIFICATA. Il/La sottoscritto/a. nato/a a, (prov. ), CHIEDE DI RINNOVARE

REGOLAMENTO "MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n Bologna

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

SEGNALA Ai sensi dell art.19 della L.241/90

Cognome e Nome. Luogo e data di nascita. Residenza e indirizzo. Codice Fiscale. in sostituzione del certificato della cancelleria del Tribunale di

Art. 1. (Oggetto) Art. 2. (Requisiti generali di iscrizione)

MODULO CONVALIDA ESAMI LAUREA MAGISTRALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Denominazione del progetto e/o delle attività di cui si chiede sostegno economico:

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI: REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI CON CONDUCENTE

NAPOLI, 12 giugno 2013

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE ACQUE POTABILI S.p.A.

1. Premessa e definizioni

MODULO A OGGETTO DELL APPALTO: SERVIZIO DI PULIZIA AREE ESTERNE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNI Il sottoscritto... nato il...

AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C.

Allegato 1 FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. (Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

L Intermediario Depositario

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE

DOMANDA DI AMMISSIONE La domanda di ammissione, in carta semplice, deve essere redatta secondo il seguente schema: D I C H I A R A :

Avviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE

CITTA di LISSONE (PROVINCIA DI MILANO)

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

COMUNE DI SPILIMBERGO

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

Marca da bollo (l eventuale esenzione va motivata)

residente a c.a.p. prov. n. MATRICOLA AZIENDALE QUALIFICA e CATEGORIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA BRA

CRITERI PER EROGAZIONE DI SUSSIDI IN DENARO PER ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL OBBLIGO Anno Scolastico 2011/2012

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (l Offerta Pubblica )

Transcript:

Spettabile Consiglio di Amministrazione del CREDITO VALTELLINESE s.c. Piazza Quadrivio, 8 23100 SONDRIO DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO Il/La sottoscritto/a (1) nato/a il a provincia nazionalità residente/con sede a CAP provincia via n. tel mail professione/attività C. Fiscale/ P.IVA Documento di identità Data e luogo rilascio Titolare di azioni della Banca depositate : nel Dossier titoli Banca Filiale Categoria Numero Dossier Sottodossier CDG presso altro intermediario (2) come attestato dall allegata certificazione della Banca depositaria rilasciata ai sensi dell art. 31del DLgs 213/98. Titolare o legali rappresentanti (3) C. Fiscale Vincoli eventuali (4) Usufrutto Pegno Potestà Curatela Tutela Altro Nominativo (4) C. Fiscale Chiede di essere iscritto nel Libro Soci del Credito Valtellinese e a tal fine dichiara: - di essere in possesso di n. azioni (L Assemblea dei Soci del 12/4/2014, ai sensi dell art.9 dello Statuto, di seguito riportato, ha fissato in 150 il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio); - di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nello Statuto sociale, consultabile anche via internet all indirizzo: www.creval.it; - di essere in possesso dei requisiti di ammissione a Socio previsti dallo Statuto sociale. Luogo e data Il Richiedente Per verifica firma del Richiedente:... 1) Cognome e nome per le persone fisiche; ragione sociale o denominazione per le persone giuridiche. 2) I titolari di azioni depositate presso altri Istituti dovranno provvedere ad allegare alla domanda di ammissione a socio fotocopia fronte e retro di un documento di identificazione valido (carta di identità, certificato anagrafico di nascita per i minori di 15 anni, passaporto, patente, porto d armi, libretto di pensione). 3) Per le Società o Enti produrre i documenti comprovanti la rappresentanza legale 4) Per i minori indicare i dati anagrafici completi di chi esercita la potestà genitoriale riportati nel documento d identificazione o nel relativo certificato anagrafico, in tutti gli altri casi indicare il nominativo del beneficiario del vincolo. Mod. 2581 FIL/ CV (ed.30/07/14) 29/07/2014 COPIA PER SERVIZIO SOCI

Estratto dello Statuto Sociale del Credito Valtellinese Art. 8 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13. I Dipendenti della Società possono essere Soci. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Art. 9 Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all Assemblea ordinaria dei Soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n. 150 azioni. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società. L eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall interessato all esame del Comitato dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell aspirante Socio. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci. La cessione dell intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni che sia stato fissato dall Assemblea ai sensi del comma 2 del presente articolo, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all interessato. In deroga al capoverso che precede, per coloro che siano iscritti a Libro Soci alla data in cui l Assemblea ordinaria introduca o incrementi il numero minimo di azioni di cui al comma 2 del presente articolo, la perdita della qualità di Socio e la conseguente cancellazione dal Libro Soci conseguiranno rispettivamente al venir meno dell intera partecipazione e al venir meno di un numero di azioni che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni stabilito dall Assemblea ordinaria alla data di iscrizione nel Libro Soci del Socio interessato. Art. 10 Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Art. 11 Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Art. 13 Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione. Art. 17 Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio. In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni del Socio medesimo, che si trovino depositate presso la Società. Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza. Art. 18 Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni in misura eccedente al limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge. La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società. Art. 19 Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte. Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purchè risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre cedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla Consob, d intesa con la Banca d Italia, con regolamento, la apposita comunicazione dell intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la le gittimazione all intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Spettabile Consiglio di Amministrazione del CREDITO VALTELLINESE s.c. Piazza Quadrivio, 8 23100 SONDRIO DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO Il/La sottoscritto/a (1) nato/a il a provincia nazionalità residente/con sede a CAP provincia via n. tel mail professione/attività C. Fiscale/ P.IVA Documento di identità Data e luogo rilascio Titolare di azioni della Banca depositate : nel Dossier titoli Banca Filiale Categoria Numero Dossier Sottodossier CDG presso altro intermediario (2) come attestato dall allegata certificazione della Banca depositaria rilasciata ai sensi dell art. 31del DLgs 213/98. Titolare o legali rappresentanti (3) C. Fiscale Vincoli eventuali (4) Usufrutto Pegno Potestà Curatela Tutela Altro Nominativo (4) C. Fiscale Chiede di essere iscritto nel Libro Soci del Credito Valtellinese e a tal fine dichiara: - di essere in possesso di n. azioni (L Assemblea dei Soci del 12/4/2014, ai sensi dell art.9 dello Statuto, di seguito riportato, ha fissato in 150 il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio); - di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nello Statuto sociale, consultabile anche via internet all indirizzo: www.creval.it; - di essere in possesso dei requisiti di ammissione a Socio previsti dallo Statuto sociale. Luogo e data Il Richiedente Per verifica firma del Richiedente:... 1) Cognome e nome per le persone fisiche; ragione sociale o denominazione per le persone giuridiche. 2) I titolari di azioni depositate presso altri Istituti dovranno provvedere ad allegare alla domanda di ammissione a socio fotocopia fronte e retro di un documento di identificazione valido (carta di identità, certificato anagrafico di nascita per i minori di 15 anni, passaporto, patente, porto d armi, libretto di pensione). 3) Per le Società o Enti produrre i documenti comprovanti la rappresentanza legale 4) Per i minori indicare i dati anagrafici completi di chi esercita la potestà genitoriale riportati nel documento d identificazione o nel relativo certificato anagrafico, in tutti gli altri casi indicare il nominativo del beneficiario del vincolo. Mod. 2581 FIL/ CV (ed.30/07/14) 29/07/2014 COPIA PER DIPENDENZA

Estratto dello Statuto Sociale del Credito Valtellinese Art. 8 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13. I Dipendenti della Società possono essere Soci. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Art. 9 Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all Assemblea ordinaria dei Soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n. 150 azioni. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società. L eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall interessato all esame del Comitato dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell aspirante Socio. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci. La cessione dell intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni che sia stato fissato dall Assemblea ai sensi del comma 2 del presente articolo, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all interessato. In deroga al capoverso che precede, per coloro che siano iscritti a Libro Soci alla data in cui l Assemblea ordinaria introduca o incrementi il numero minimo di azioni di cui al comma 2 del presente articolo, la perdita della qualità di Socio e la conseguente cancellazione dal Libro Soci conseguiranno rispettivamente al venir meno dell intera partecipazione e al venir meno di un numero di azioni che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni stabilito dall Assemblea ordinaria alla data di iscrizione nel Libro Soci del Socio interessato. Art. 10 Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Art. 11 Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Art. 13 Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione. Art. 17 Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio. In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni del Socio medesimo, che si trovino depositate presso la Società. Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza. Art. 18 Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni in misura eccedente al limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge. La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società. Art. 19 Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte. Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purchè risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre cedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla Consob, d intesa con la Banca d Italia, con regolamento, la apposita comunicazione dell intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la le gittimazione all intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Spettabile Consiglio di Amministrazione del CREDITO VALTELLINESE s.c. Piazza Quadrivio, 8 23100 SONDRIO DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO Il/La sottoscritto/a (1) nato/a il a provincia nazionalità residente/con sede a CAP provincia via n. tel mail professione/attività C. Fiscale/ P.IVA Documento di identità Data e luogo rilascio Titolare di azioni della Banca depositate : nel Dossier titoli Banca Filiale Categoria Numero Dossier Sottodossier CDG presso altro intermediario (2) come attestato dall allegata certificazione della Banca depositaria rilasciata ai sensi dell art. 31del DLgs 213/98. Titolare o legali rappresentanti (3) C. Fiscale Vincoli eventuali (4) Usufrutto Pegno Potestà Curatela Tutela Altro Nominativo (4) C. Fiscale Chiede di essere iscritto nel Libro Soci del Credito Valtellinese e a tal fine dichiara: - di essere in possesso di n. azioni (L Assemblea dei Soci del 12/4/2014, ai sensi dell art.9 dello Statuto, di seguito riportato, ha fissato in 150 il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio); - di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nello Statuto sociale, consultabile anche via internet all indirizzo: www.creval.it; - di essere in possesso dei requisiti di ammissione a Socio previsti dallo Statuto sociale. Luogo e data Il Richiedente Per verifica firma del Richiedente:... 1) Cognome e nome per le persone fisiche; ragione sociale o denominazione per le persone giuridiche. 2) I titolari di azioni depositate presso altri Istituti dovranno provvedere ad allegare alla domanda di ammissione a socio fotocopia fronte e retro di un documento di identificazione valido (carta di identità, certificato anagrafico di nascita per i minori di 15 anni, passaporto, patente, porto d armi, libretto di pensione). 3) Per le Società o Enti produrre i documenti comprovanti la rappresentanza legale 4) Per i minori indicare i dati anagrafici completi di chi esercita la potestà genitoriale riportati nel documento d identificazione o nel relativo certificato anagrafico, in tutti gli altri casi indicare il nominativo del beneficiario del vincolo. Mod. 2581 FIL/ CV (ed.30/07/14) 29/07/2014 COPIA PER IL RICHIEDENTE

Estratto dello Statuto Sociale del Credito Valtellinese Art. 8 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13. I Dipendenti della Società possono essere Soci. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Art. 9 Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all Assemblea ordinaria dei Soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n. 150 azioni. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società. L eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall interessato all esame del Comitato dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell aspirante Socio. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci. La cessione dell intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni che sia stato fissato dall Assemblea ai sensi del comma 2 del presente articolo, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all interessato. In deroga al capoverso che precede, per coloro che siano iscritti a Libro Soci alla data in cui l Assemblea ordinaria introduca o incrementi il numero minimo di azioni di cui al comma 2 del presente articolo, la perdita della qualità di Socio e la conseguente cancellazione dal Libro Soci conseguiranno rispettivamente al venir meno dell intera partecipazione e al venir meno di un numero di azioni che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni stabilito dall Assemblea ordinaria alla data di iscrizione nel Libro Soci del Socio interessato. Art. 10 Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Art. 11 Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Art. 13 Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione. Art. 17 Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio. In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni del Socio medesimo, che si trovino depositate presso la Società. Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza. Art. 18 Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni in misura eccedente al limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge. La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società. Art. 19 Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte. Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purchè risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre cedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla Consob, d intesa con la Banca d Italia, con regolamento, la apposita comunicazione dell intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la le gittimazione all intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.