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Città Travagliato, 01.10.2015 Spett.le cliente ANTINCENDIO E PREVENZIONE La norma UNI 9994-1:2013 si applica in tutte quelle attività, inpendentemente dalla presenza o obbligo del CPI o meno. La stessa norma UNI 9994-1:2013 non ha applicazione volontaria ma viene obbligo per quanto concerne il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 art. 4. MODIFICHE ALLA NORMA UNI 9994-1:2013 Nel lontano 20 giugno 2013 è stata pubblicata la norma UNI 9994-1:2013 che fornisce alcune importanti variazioni e precisazioni rispetto alla precedente versione del 2003. Di seguito, pur non essendo esperti del settore fornitura e manutenzione materiale antinceno, cercheremo nel nostro piccolo chiarire alcuni aspetti sulle mofiche introdotte. NORMA UNI 9994-1:2013 - APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI (ESTINTORI PARTE 1) La nuova versione della norma UNI 9994-1:2013 prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo perioco, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori portatili e carrellati (inclusi estintori classe D), al fine garantirne I'efficienza introducendo inoltre i concetti : persona addetta alla sorveglianza: persona responsabile che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato degli estintori; persona competente (manutentore): persona dotata adeguata esperienza, formazione che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed in grado eseguire le procedure manutenzione raccomandate dal produttore; persona responsabile (3.3): persona responsabile presporre le misure sicurezza antinceno appropriate per I'eficio o supervisionarne il rispetto.

L'attività manutenzione rispetto alla precedente norma è strutturata in attività stinte come da elenco e deve essere effettuata con periocità massima come da prospetto incato. Le attività manutenzione sono così denominate: controllo iniziale (nuova attività); sorveglianza perioca; controllo perioco; revisione programmata; collaudo; manutenzione straornaria (nuova attività). ATTIVITÀ PUNTO NORMA PERIODICITÀ CIRCOSTANZA DOCUMENTI OPERAZIONI MINIME CONTROLLO INIZIALE 4.3 non applicabile nel controllo iniziale estintori registrazione della presa in carico controlli visivi e documentali SORVEGLIANZA 4.4 raccomandata 1 mese secondo piano manutenzione programmato registrazione dell'avvenuta sorveglianza registro su controllo visivo CONTROLLO PERIODICO 4.5 6 mesi entro la fine competenza durante la visita manutenzione compilazione rapporto intervento aggiornamento cartellino e interventi tecnici REVISIONE PROGRAMMATA 4.6 vedere prospetto 2 durante la visita manutenzione compilazione rapporto intervento aggiornamento cartellino e interventi tecnici COLLAUDO 4.7 vedere prospetto 2 durante la visita manutenzione compilazione rapporto intervento aggiornamento cartellino e interventi tecnici MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4.8 non applicabile in caso utilizzo e/o non conformità rilevata compilazione rapporto intervento interventi tecnici

4.3 CONTROLLO INIZIALE II controllo iniziale consiste in un esame eseguito anche contemporaneamente alle fasi controllo perioco, a cura dell'azienda manutenzione subentrante; questo controllo deve prevedere i seguenti accertamenti: a) verifica che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 6 b) verifica che i contrassegni stintivi (etichetta e marcatura sul serbatoio) siano chiaramente leggibili; c) verifica dell'esistenza delle registrazione (registro attrezzature, cartellini) della precedente attività manutenzione; d) verifica la presenza del libretto d'uso e manutenzione (estintori omologati EN3-7 D.M.7.1.200S). Qualora i documenti non siano sponibili il manutentore deve comunicare alla persona responsabile le non conformità rilevate. 4.4 SORVEGLIANZA La sorveglianza consiste in una misura prevenzione che deve essere effettuata dalla persona responsabile che abbia ricevuto adeguata informazione. La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell'estintore tramite I'effettuazione dei seguenti accertamenti: a) l'estintore e il suo supporto siano integri; b) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello; c) ii cartello sia visibile, I'estintore sia immeatamente utilizzabile e I'accesso allo stesso sia libero da ostacoli; d) l'estintore non sia state manomesso e in particolare risulti sigillata la spina sicurezza; e) l'etichetta sia leggibile; f) l'incatore pressione se presente, inchi un valore pressione compreso nel campo verde; g) il cartellino manutenzione sia presente; h) l estintore non sia collocato a pavimento. L'esito dell'attività sorveglianza effettuata deve essere registrato sul registro manutenzione. 4.5 CONTROLLO PERIODICO II controllo perioco deve essere eseguito dalla persona competente. Consiste in un attività atta a verificare con periocità massima 6 mesi (entro la fine del mese competenza) I'efficienza degli estintori portatili e carrellati meante: - verifiche cui alla fase sorveglianza; - per gli estintori pressurizzati a pressione permanente il controllo della pressione interna con un manometro inpendente; - per gli estintori a biossido carbonio il controllo della stato carica meante pesatura; - per gli estintori con gas ausiliario (bombolina interna e/o esterna) controllo della carica delle bombole meante pesata; - l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perte pressione, tracce corrosione sconnessione o incrinature dei tubi flessibili;

- il supporto sia esente da danni e la maniglia trasporto in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti; - sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio; - gli strumenti utilizzati per i controlli (manometri e bilance) devono essere tarati e/o verificati in modo perioco o, prima del loro utilizzo, a fronte strumenti misura campione come ad esempio strumenti certificati SIT. Tutta la strumentazione deve avere un proprio registro verifica periocamente compilato. Le anomalie riscontrate devono essere immeatamente eliminate, in caso contrario I'estintore deve essere chiarato non idoneo, collocando sull'apparecchio un etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO" informare inoltre la persona responsabile e riportare la zione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino manutenzione. 4.6 REVISIONE PROGRAMMATA La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente. Consiste in una serie interventi tecnici effettuata con periocità come da prospetto 2 (entro la fine del mese competenza) atti a mantenere costante nel tempo I'efficienza dell'estintore tramite i seguenti accertamenti: - esame interne dell'estintore per la verifica dello stato conservazione; - esame e controllo funzionale tutte le parti; - controllo tutte le sezioni passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare del tubo pescante, le manichette, i raccor e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sementazioni; - controllo dell'assale e ruote per estintori carrellati; - ripristino delle protezioni superficiali se danneggiate; - sostituzione della valvola sicurezza se presente; - sostituzione dell'agente estinguente; - sostituzione delle guarnizioni; - sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido carbonio; - rimontaggio dell'estintore in perfetto stato efficienza; Tutte le parti ricambio e gli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri chiarati equivalenti dal produttore dell'estintore. La sostituzione dell'agente estinguente deve essere effettuata con la periocità chiarata dal produttore e, in ogni caso, non maggiore quella cui al prospetto 2. La data della revisione (mese, anno) e denominazione dell azienda manutentrice devono essere riportati in maniera indelebile sia all interno che all esterno dell estintore. È vietato punzonare su serbatoi o parti in pressione.

4.7 COLLAUDO II collaudo deve essere eseguito da persona competente. Consiste in una misura atta a verificare, con periocità sotto specificata, la stabilita del serbatoio 0 della bombola dell'estintore, in quanta componenti dell'apparecchiatura a pressione. L'attività collaudo deve comportare I'attività revisione. II collaudo degli estintori a biossido carbonio e delle bombole gas ausiliario, deve essere svolto in conformità alla legislazione vigente in materia riqualificazione perioca delle attrezzature a pressione. Gli estintori costruiti in conformità alla Direttiva PED 97/23/CE (marchio CE) devono essere collaudati secondo periocità prevista nel prospetto 2 nella colonna "COLLAUDO CE-PED" meante prova idraulica della durata 30 secon e alla pressione prova (PT) incata sui serbatoi. Gli estintori costruiti prima Maggio 2002 (SENZA MARCATURA CE) e conformi al D.M. 20.12.82 devono essere collaudati secondo la periocità prevista nel prospetto 2 nella colonna "COLLAUDO PRE-PED" meante una prova idraulica della durata 1 min. a una pressione 35 BAR 0 come da valore PT punzonato sui serbatoi. Non possono essere collaudati serbatoi che presentano ammaccature o segni corrosione interna ed esterna. Gli estintori con serbatoi/bombola che non hanno superato il collaudo devono essere messi fuori servizio. In occasione del collaudo dell estintore a polvere o biossido carbonio, la valvola erogatrice deve essere sostituita per garantire l efficienza e la sicurezza dell estintore. La data del collaudo mese ed hanno oltre alla denominazione della azienda manutentrice, devono essere riportati in maniera indelebile sia all interno che all esterno dell estintore. È vietato punzonare il serbatoio e i componenti soggetti a pressione. Le bombole ad azoto e a biossido carbonio devono essere punzonate secondo le sposizioni legislative vigenti.

PROSPETTO 2 PERIODICITÀ MASSIMA DI REVISIONE E COLLAUDO ESTINGUENTE TIPO DI ESTINTORE REVISIONE MESI COLLAUDO MESI CE-PED 97/23 PRE-PED POLVERE 36 144 72 BIOSSIDO DI CARBONIO 60 120 120 A BASE D ACQUA serbatoio in acciaio al carbonio (plastificato internamente) con agente estinguente premiscelato serbatoio in acciaio al carbonio (plastificato internamente) contenente solo acqua e adtivi in cartuccia serbatoio in acciaio INOX o lega alluminio 24 72 72 48 96 72 48 144 72 IDROCARBURI ALOGENATI tutti 72 144 72 4.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA La manutenzione straornaria deve essere effettuata da persona competente. La manutenzione straornaria si attua, durante la vita dell'estintore, ogni volta che le operazioni manutenzione ornaria non sono sufficienti a ripristinare le conzioni efficienza dell'estintore. In questa fase si passa da attività esclusivamente verifica ad un effettivo mantenimento dello state fatto in cui l'estintore è stato consegnato alla persona responsabile. Durante tale attività possono emergere problemi entità versa che non sono risolvibili solo con la sostituzione alcune parti componenti dell'apparecchio. La mancanza ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell'intervento oltre il normale tempo controllo stesso obbliga il manutentore a chiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause alla persona responsabile. In caso utilizzo anche parziale dell'estintore è necessario sostituire integralmente I'agente estinguente eseguendo i controlli previsti al punto 4.6.1 ad eccezione dei comma f) e i).

6. ESTINTORI D'INCENDIO PER CUI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE 6.1 GENERALITÀ Tutti gli estintori d'inceno per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immeatamente messi fuori servizio e smessi secondo la legislazione vigente. Sull'estintore deve essere apposta un etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO" si deve informare la persona responsabile e riportare la zione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino manutenzione. 6.2 ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO - estintori tipo non approvato ad esclusione degli estintori sola classe D; - estintori che presentino segni corrosione; - estintori che presentino ammaccature sul serbatoio; - estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili; - estintori le cui parti ricambio e degli agenti estinguenti non sono più sponibili; - estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili; - estintori non dotati del libretto uso e manutenzione rilasciato dal produttore e non più reperibile sul mercato; - estintori che abbiano superato i 18 anni vita. 8 CARTELLINO DI MANUTENZIONE E DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE Ogni estintore in esercizio deve essere dotato del cartellino manutenzione; questo quando viene posto per la prima volta (primo controllo o controllo iniziale) deve sostituire il cartellino del precedente manutentore che verrà rimosso e sostituito. II cartellino può essere strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e per più anni. Sui cartellini dovranno essere riportati: - numero matricola o altri estremi identificazione dell'estintore; - ragione sociale e inrizzo completo ed estremi identificazione dell'azienda incaricata della manutenzione/persona responsabile; - tipo estintore; - massa lorda dell'estintore; - carica effettiva; - tipo fase effettuata; - data dell intervento (mese/anno); - scadenza del prossimo controllo ove previsto da specifiche normative (es. ADR); - sigla o coce del manutentore.

8.3 REGISTRO La persona responsabile deve presporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile per: a) i lavori svolti; b) lo stato in cui si lasciano gli estintori. II registro deve essere sempre presente presso I'attività, tenuto a sposizione dell autorità competente e del manutentore. L'accertamento avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell apposito registro allegando la copia del documento manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate. 8.4 DOCUMENTO DI MANUTENZIONE A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione eventuali operazioni da eseguire. Il documento deve inoltre contenere: - i dati dell azienda manutenzione; - i dati identificativi del manutentore; - i dati dell azienda cliente e della persona responsabile. Una copia del documento può essere allegata al registro, ove dalle sposizioni legislative vigenti. SANZIONI Difese contro gli incen registri dei controlli; omessa adozione misure prevenzione incen per la tutela dell incolumità dei lavoratori (misura generale) art. 46 comma 2 D.Lgs. 81 del 2008 Euro 1250; art. 55 comma 4 lettera b D.Lgs. 81/08 arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2000 a 5000 Euro.