Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale



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Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 125 data 16/12/2010 Classif. VI Oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICHE ALL ART. 97 AVENTE PER OGGETTO: FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE. L anno Duemiladieci, il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica. Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass. GIOVANNI GASPARI S LAZZARI PASQUALINA S ASSENTI ANDREA S LORENZETTI MARCO S BENIGNI CLAUDIO S MARINUCCI ANDREA S BOVARA LORELLA S MENZIETTI NAZZARENO S BRUNI FRANCESCO S NARCISI MARIO S CAPPELLI GIUSEPPE S NICO GIUSEPPE S CAPRIOTTI GIULIETTA S PALESTINI FERNANDO S CIPOLLONI LIBERO S PASQUALINI GIANLUCA S COSTANTINI EDIO S PEZZUOLI SERGIO S DE VECCHIS GIORGIO S PIUNTI PASQUALINO S DEL ZOMPO PALMA S POLI GIOVANNI S EVANGELISTI SILVANO S PRIMAVERA DANIELE S FELICETTI ANTONIO S TASSOTTI PIERLUIGI S FORLI PAOLO S URBINATI FABIO S GABRIELLI BRUNO S VIGNOLI LUCA S LAVERSA GIUSEPPE S risultano presenti n 21 ed assenti n 10. Assume la presidenza, CAPRIOTTI GIULIETTA. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICHE ALL ART. 97 AVENTE PER OGGETTO: FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE. VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata: DOCUMENTO ISTRUTTORIO E PROPOSTA DI DELIBERA Regolamento Edilizio Comunale. Modifiche all art. 97 avente per oggetto: Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie. PREMESSO CHE: - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/1991 veniva approvato il regolamento edilizio comunale, redatto in conformità al regolamento edilizio regionale tipo, approvato con decreto del Presidente della Regione Marche n. 23/1989; - con deliberazioni n. 79/99, n.120/99 e n. 15/2006 il Consiglio Comunale provvedeva ad integrare il regolamento edilizio comunale, in ragione dei mutamenti normativi medio tempore intervenuti; VISTO l articolo 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come modificato dal D.P.R. n. 551/99 - non toccato dalla parziale abrogazione disposta dall art. 16 co. 2 del D.Lgs. n. 192/05, come sostituito dall art. 7 del D.Lgs. n. 311/06 -, che così recita: Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati da appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, nei seguenti casi: nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. "Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: -singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; -nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. 10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell impianto termico, che comportino l installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della di

rettiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all interno di locali abitati devono essere muniti all origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati. POSTO CHE nell ambito della disciplina dei Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie, contemplata nell articolo 97 del Regolamento edilizio comunale, senza nulla disporre in merito alle novità sugli scarichi a parete introdotti dal DPR 551/99, è previsto semplicemente che: 1. Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n.1615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri. 2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra. 3. È vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze. 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto. 5. Se il fumaiolo dista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori. 7. I camini industriali e i locali nel quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. 8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. DATO ATTO CHE negli ultimi anni si sono moltiplicate presso lo Sportello Edilizia le richieste di chiarimento sulla portata dell articolo 97 del vigente regolamento edilizio comunale in ordine alla facoltà di scarico a parete concessa dall articolo 5 comma 9 DPR 412/1993, come modificato dal DPR 551/99; VISTO E CONSIDERATO CHE il comma 9 dell articolo 5 DPR 412/1993 prevede in determinati casi e nel rispetto di precise condizioni la possibilità di derogare all obbligo dello sbocco sopra il tetto dei sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione; CONSIDERATO il panorama legislativo nazionale (Finanziaria 2007-2008) volto a promuovere attraverso detrazioni fiscali ed IVA agevolata gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, al fine di favorire proprio la climatizzazione eco-compatibile ed il risparmio energetico; VISTI E CONSIDERATI inoltre gli interventi promossi a livello locale, da questa Amministrazione, diretti a promuovere l utilizzo proprio degli impianti di riscaldamento eco-compatibili, confluiti nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 164 e n. 165 dell anno 2008; RITENUTO, nel clima legislativo nazionale e locale complessivo, volto a favorire la promozione dell uso di impianti eco-compatibili, la necessità di avvalersi della possibilità di deroga concessa dall articolo 5 comma 9 DPR 412/93, come modificato dal DPR 551/99, attualmente in vigore; VISTO E CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 in tema di Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (G.U. 20 dicembre 1971, n. 320):

"I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato." VISTA la norma UNI EN 297; VISTA la norma UNI EN 483; VISTA la norma UNI 7129-2008 che disciplina, nella sua parte terza, il sistema di scarico dei prodotti della combustione asserviti ad impianti con portata termica nominale non superiore ai 35 kw; RITENUTA la necessità alla luce delle considerazioni dinanzi effettuate e anche della prescrittività della norme UNI ENI e CIG approvate dalla Comunità Europea, di dover adeguare il vigente regolamento edilizio nel suo articolo 97 alla norma sopra citata, in conformità delle previsioni dell articolo 5 comma 9 DPR 412/93, come modificato dal DPR 551/99; PRECISATO in merito alla portata della deroga concessa dall articolo 5 comma 9 Dpr 412/93, in relazione alla corrispondente modifica del testo dell articolo 97 regolamento edilizio comunale che si intende qui proporre, che: - IN ORDINE ALLA NOZIONE DI IMPIANTO TERMICO ED AGLI IMPIANTI INTERESSATI DALLA POSSIBILITA DI DEROGA ALLO SCARICO SUL COLMO DEL TETTO, l articolo 5 comma 9 DPR 412/1993 ha espressamente escluso stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. - IN ORDINE ALL INCISO CONTENUTO NELL ARTICOLO 5, COMMA 9 DPR 412/1993 ( QUA LORA SI ADOTTINO GENERATORI DI CALORE CHE, PER I VALORI DI EMISSIONI DEI PRO DOTTI DELLA COMBUSTIONE, APPARTENGANO ALLA CLASSE MENO INQUINANTE PRE VISTA DALLA NORMA TECNICA UNI EN 297), i livelli di emissione sono contenuti negli standard europei di prova EN 297 e EN 483. -IN ORDINE ALLE CONDIZIONI CHE CONSENTONO, AI SENSI DEL DPR 412/93 E SS.MM.II., LO SCARICO A PARETE DA CALDAIE A GAS DA RISCALDAMENTO, vale chiarire che lo scarico a parete costituisce certamente una facoltà, non un obbligo per i soggetti che possono beneficiare della deroga eccezionale alla regola di base. L esercizio di tale facoltà, inoltre, potrà ammettersi solo al verificarsi di alcune precise pre-condizioni molto stringenti: a meno di non effettuare una "mera sostituzione" di una singola caldaia a gas, occorrerà certamente adottare una caldaia appartenente alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 e EN 483, ma in più occorrerà anche dimostrare, nell ambito di interventi di singole ristrutturazioni e di nuove installazioni (in edifici assoggettati dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categoria d intervento di tipo conservativo e mai dotati di alcun impianto termico) di impianti termici individuali, che non era possibile utilizzare alcuna canna fumaria, camino o sistemi di evacuazione di fumi funzionali ed idonei o tecnicamente adeguabili; DATO ATTO, a conferma delle precisazioni qui effettuate che, come stabilito di recente da T.A.R. TO SCANA, Sez. II 12 aprile 2010, n. 953, la facoltà dello scarico a parete dei fumi di impianti termici di ultima generazione non può estendersi per analogia alla mera impossibilità tecnica di portare gli scarichi oltre la copertura degli edifici, il Tar ha infatti chiarito che: Ai fini dell integrazione dei presupposti per la deroga all obbligo di scarico a tetto prevista dall art. 5 co. 9, del D.P.R. n. 412/93, non è sufficiente l obiettiva mancanza di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto funzionali ed idonei, o comunque adeguabili: a tale mancanza è attribuito valore nell ambito esclusivo di situazioni tipicizzate (singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico). L impossibilità tecnica di portare gli scarichi oltre la copertura

degli edifici, pertanto, non giustifica di per sé l applicazione della deroga, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi contemplati dall art. 5 co. 9. PRECISATO che l installazione degli impianti termici in deroga alle prescrizioni sullo scarico in sommità del tetto non elimina la necessità del rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma UNI 7129 in tema di distanze dei terminali di scarico o, qualora al momento della progettazione dell opera (o della esecuzione nel caso in cui non sia previsto l obbligo del progetto) sia stata pubblicata una norma UNI sostitutiva, secondo quanto prescritto da detta norma; VISTI il DPR n. 412/93, il DPR n. 551/99, il DPR n. 380/01 ed il D.Lgs. n. 192/05, così come modificato dal D.Lgs. n. 311/06; VISTA la legge regionale Marche n. 34/1992 di disciplina dell attività urbanistica, e valutato con riferimento all articolo 26 comma 12 che la presente costituisce mera integrazione al Regolamento edilizio comunale, e quindi non rappresenta una variante allo strumento urbanistico comunale, né modifica degli indici e parametri edilizi e urbanistici, di cui all articolo 13 LR Marche n. 34/92, e, pertanto, è possibile procedere direttamente alla approvazione delle modifiche con deliberazione di Consiglio Comunale; VISTO l articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale in ordine all integrazione regolamentare proposta; PRESO ATTO dell allegato A) al presente testo, contenente il testo aggiornato dell articolo 97 del regolamento edilizio comunale, con riportate in grassetto le integrazioni aggiunte; RITENUTO il testo dell articolo 97 regolamento edilizio comunale così come proposto meritevole di approvazione, SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: di richiamare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandolo in tutti i suoi contenuti; di modificare l articolo 97 del Regolamento edilizio comunale in conformità dell allegato A) al presente atto, che deve considerarsi qui per integralmente riprodotto e trascritto; di demandare all Ufficio Relazioni con il Pubblico l aggiornamento dei testi dei regolamenti sul sito internet del Comune, nonché la pubblicazione del testo del nuovo articolo del regolamento comunale edilizio sul sito del Comune, all Albo pretorio, nel BUR Marche; di dichiarare, con separata ed unanime votazione, vista la necessità di rendere effetto alle disposizioni di tutela in argomento, ai sensi dell articolo 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Responsabile del procedimento-dott.ssa Sofia VAGNONI IL DIRIGENTE PROPONENTE per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell art.49 del D.lgs.n.267/2000. IL CONSIGLIO COMUNALE DATO ATTO che si assenta il Consigliere De Vecchis; Il Dirigente SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL ECONOMIA LOCALE ing. Germano Polidori

VISTA la proposta di deliberazione, in allegato al presente atto, recante Modifiche al Regolamento edilizio comunale-art. 97 ; ASCOLTATA la breve relazione del Sindaco; RITENUTO DI condividere le motivazioni di cui al documento istruttorio e di procedere in conformità; VISTO il T.U. Enti locali, il D.Lsg 18.08.2000 n 267; RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell articolo 42 del D.Lgs n 267/2000, in tema di adozione e di conseguente modificazione di Regolamenti comunali diversi da quelli di organizzazione dei servizi e degli uffici comunali; VISTO lo Statuto Comunale; DATO ATTO CHE l argomento è stato sottoposto all esame della Commissione Consiliare Urbanistica; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell Economia Locale ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; DATO ATTO CHE non comportando il presente atto una diminuzione di entrata o un diretto aumento di spesa non necessita del parere di regolarità contabile; Con voti favorevoli 17 e n. 3 astenuti (Gabrielli, Piunti e Poli) DELIBERA di richiamare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti; di modificare l articolo 97 Regolamento edilizio comunale in conformità dell allegato A) al presente atto, che deve considerarsi qui per integralmente riprodotto e trascritto; di demandare all Ufficio Relazioni con il Pubblico l aggiornamento dei testi dei regolamenti sul sito internet del Comune, nonché la pubblicazione del testo del nuovo articolo del regolamento comunale edilizio sul sito del Comune, all Albo pretorio, nel prossimo numero del BUM. Posta a votazione l immediata eseguibilità; Dato atto che non partecipano al voto Gabrielli, Piunti, Poli: Con voti favorevoli 17 DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell articolo 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE CAPRIOTTI GIULIETTA DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E La presente deliberazione è pubblicata all albo pretorio in data 29/12/2010 ed iscritta al n. 4120 del Registro di Pubblicazione. La presente deliberazione è rimasta affissa all albo pretorio dal 29/12/2010 al 13/01/2011 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 Il Direttore del Servizio di Staff Segreteria Generale C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000. La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all albo pretorio per 10 giorni consecutivi il 16/12/2010 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000. La presente deliberazione è divenuta esecutiva per conferma del Consiglio Comunale con deliberazione n. del su invito del Difensore Civico prot.n. del., ex art. 127 comma 2, del D.Lgs.n.267/2000. Il Direttore del Servizio di Staff Segreteria Generale

Allegato A) TESTO MODIFICATO DELL ART. 97 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 1. Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n. 615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri. 2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra. 3. È vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze. 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto. 5. Se il fumaiolo dista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori. 7. I camini industriali e i locali nel quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. 8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. 9. L obbligo dello sbocco dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione oltre la copertura può essere derogato, limitatamente agli impianti termici, esclusivamente nei casi di seguito elencati: mera sostituzione di generatori di calore individuali; singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo; a condizione che, in base alle normative vigenti al momento della installazione, vengano adottati unicamente generatori di calore che, per valori di emissione dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 e successive modificazioni ed integrazioni (genericamente definiti a bassa emissione di NOx) e venga comunque garantito il rigoroso rispetto delle norme UNI 7129 e successive modificazioni ed integrazioni. 10. La deroga contenuta nel comma 9 del presente articolo è inapplicabile agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.