Scheda D Analisi e valutazioni relative al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e altre norme in materia di cogenerazione e microgenerazione 1. Introduzione Prima dell approvazione del decreto legislativo n. 20/07, in Italia, sotto il profilo normativo, si intendeva per cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'autorità per l energia elettrica e il gas, e tali da garantire un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate (art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99). Condizioni che l Autorità ha definito con la deliberazione n. 42/02 e che prevedono che un impianto, per poter essere ritenuto cogenerativo ed accedere ai benefici che tale qualifica determina, deve soddisfare annualmente le seguenti due condizioni 1 : 1. una condizione di risparmio di energia primaria minimo del 10% rispetto alla produzione separata dei due vettori energetici; 2. una condizione di produzione minima di energia termica utile pari al 15%. Con l approvazione del decreto legislativo n. 20/07 di recepimento della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione, è stato previsto che per la definizione di cogenerazione ad alto rendimento, fino al 31 dicembre 2010, si continuino ad utilizzare in Italia i criteri già vigenti e che solo successivamente, a partire dal 2011, si applicheranno i criteri proposti dalla direttiva 2004/8/CE peraltro ancora in fase di discussione a livello europeo. Pertanto, ad oggi, è considerata cogenerazione ad alto rendimento (a cui spettano i benefici attualmente previsti per la cogenerazione) la cogenerazione che soddisfa i requisiti definiti dall Autorità per l energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 42/02. 2. Il quadro attuale La deliberazione n. 42/02 ponendo dei requisiti stringenti sui rendimenti di riferimento fa sì che il parco degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento italiano sia caratterizzato da elevati valori di rendimento elettrico e da un elevato livello di recupero termico. In particolare dai dati relativi al 2005 emerge che su un totale di 88,3 GW di potenza efficiente lorda installata in Italia, 18,3 GW sono dovuti ad impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore e di questi solo il 44% (8,1 GW) soddisfa i requisiti della deliberazione n. 42/02 (figura 1). Potenza efficiente Produzione lorda di lorda energia elettrica [GW] [TWh] Parco elettrico italiano 88,3 303,7 Impianti cogenerativi 18,3 94,4 Impianti cogenerativi ad alto rendimento (del. n. 42/02) 8,1 43 Figura 1: situazione degli impianti di cogenerazione nel 2005 (fonti GSE e Terna). 1 Ai fini della verifica delle suddette condizioni si adottano rendimenti di riferimento differenziati per taglia, per tipologia e per tipo di combustibile utilizzato. In questo modo ciascuna tecnologia viene confrontata con il miglio impianto realizzabile con quella tecnologia. 1
A questi ultimi è associata una produzione di energia elettrica di circa 43 TWh ed una produzione di energia termica di ben 37 TWh con un conseguente consumo di combustibile pari a 117 TWh ed un risparmio in termini di energia primaria di circa 37 TWh (fonte Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.). Dai dati del GSE emerge, inoltre, che di questa produzione elettrica ben l 85% (80,4 TWh) è ottenuta tramite l utilizzo di gas naturale, mentre con riferimento alle tipologie impiantistiche la più diffusa è il ciclo combinato. Inoltre confrontando i dati del 2005 con quelli del 2004 si registra un incremento del 21% della potenza installata da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Analizzando invece la situazione degli impianti di generazione distribuita e microgenerazione, i dati più aggiornati sono relativi al Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita e di microgenerazione in Italia ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico nazionale realizzato ed approvato dall Autorità con la deliberazione n. 160/06 e si riferiscono al 2004. Questi dati non permettono di poter effettuare una distinzione tra impianti cogenerativi ed impianti cogenerativi ad alto rendimento 2, tant è che l Autorità ha disposto l istituzione presso Terna di un sistema informativo dei dati e delle informazioni relative alla generazione distribuita e alla microgenerazione finalizzato a consentire all Autorità di espletare gli adempimenti di cui all articolo 1, comma 89, della legge n. 239/04 e a monitorare l efficienza di questi impianti. In particolare dal monitoraggio emerge che gli impianti di piccola cogenerazione e di microcogenerazione rappresentano il 14% della potenza complessiva installata (578 MW) e ben il 55,7% del totale termoelettrico da piccola cogenerazione (150 MW). Potenza efficiente Produzione lorda di lorda energia elettrica [MW] [GWh] Parco elettrico italiano di piccola generazione 578,1 2.151 Impianti termoelettrici 150 416,2 Impianti cogenerativi di piccola cogenerazione 83,6 208,9 Figura 2: situazione degli impianti di piccola cogenerazione nel 2004 (fonte AEEG) Inoltre dal monitoraggio emerge che la produzione da piccola cogenerazione è ottenuta quasi esclusivamente tramite motori a combustione interna alimentati a gas naturale ed è caratterizzata da un elevato livello di autoconsumo dell energia elettrica prodotta (più del 60% del totale) e da un elevato recupero termico. 3. Agevolazioni ed incentivi La legislazione vigente prima dell approvazione del decreto legislativo n. 20/07, riconosceva alla cogenerazione i seguenti benefici : a) l esonero dall obbligo di acquisto dei certificati verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GWh (art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99); b) la precedenza, nell ambito del dispacciamento, dell energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali (art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99); 2 Le agevolazioni previste dalla legislazione vigente fino al 2004 si riferivano ad impianti di grossa taglia ed erano quindi di scarso interesse per impianti di piccola e micro cogenerazione, pertanto i soggetti che esercivano questi impianti non avevano alcun interesse a richiedere la qualifica di impianto cogenerativo ad alto rendimento ai sensi della deliberazione n. 42/02. 2
c) la possibilità di poter richiedere il ritiro dell energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA da parte del gestore di rete cui l impianto è connesso secondo modalità stabilite dall Autorità, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato; d) la possibilità per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di accedere ai certificati verdi (comma 71 della legge n. 239/04); e) la possibilità di poter ottenere, nel caso in cui l impianto sia realizzato da società di servizi energetici o da distributori di energia elettrica e gas, i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) previsti dai provvedimenti attuativi dell articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 79/99 e dell articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 164/00; f) agevolazioni fiscali sull accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione (decreto legislativo n. 504/95. In particolare con riferimento alla lettera c) è opportuno rilevare che l Autorità, con la deliberazione n. 34/05, ha previsto che il prezzo di ritiro dell energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza inferiore a 10 MVA sia pari al prezzo di cessione dall Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall articolo 30, comma 30.1, lettere a), del Testo integrato. Inoltre con riferimento alla lettera e) si segnala che, al fine di ridurre i costi amministrativi connessi all attuazione del sistema dei certificati bianchi e, per questa via, di agevolarne il funzionamento, l Autorità ha sviluppato metodologie semplificate per calcolare l ammontare di certificati che possono essere rilasciati ad impianti di cogenerazione e teleriscaldamento nel settore civile (deliberazione 4 agosto 2005, n. 177/05); per quanto riguarda, invece, le applicazioni nel settore industriale, le cui specificità tecniche ed opportunità di utilizzo devono essere valutate caso per caso, la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti dagli interventi presentati nell ambito del meccanismo devono essere eseguiti secondo metodologie sviluppate ad hoc, proposte dall azienda nel rispetto dei criteri stabiliti dall Autorità (articolo 6 della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni) e da questa preventivamente approvate. Il decreto legislativo n. 20/07 fa salve le misure suddette, eliminando la possibilità per i futuri impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di accedere ai certificati verdi e limitando la validità del comma 71 della legge n. 239/04 ai soli impianti che, avendone acquisito il diritto, hanno ottenuto l autorizzazione alla costruzione e all esercizio in data successiva al 7 marzo 2007 (articolo 14, d. lgs. n. 20/07). Inoltre il decreto legislativo n. 20/07 prevede, tra l altro: g) la possibilità di accesso ai certificati bianchi per tutti gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e l estensione graduale del diritto d accesso ai medesimi certificati anche a soggetti diversi da quelli attualmente titolati, secondo criteri stabiliti tramite futuro decreto ministeriale, prevedendo inoltre che si equipari al risparmio di gas naturale il risparmio di forme di energia diverse dall energia elettrica e dal gas naturale (articolo 6, commi 1, 2,3,4 e 5); h) che l Autorità emani la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kw, tenendo conto della valorizzazione dell energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l accesso alle reti (articolo 6, comma 6); i) la definizione da parte dell Autorità delle condizioni tecnico-economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, prevedendo, previo parere conforme del Ministero dello Sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l accesso alla rete dell elettricità prodotta da unità di piccola o micro cogenerazione ad alto rendimento (articolo 7, commi 1 e 2); 3
j) che l Autorità tenga conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell energia elettrica di riserva o di integrazione (articolo 7, comma 4); k) semplificazioni delle procedure amministrative per l autorizzazione alla costruzione e alla gestione degli impianti di cogenerazione, con particolare riferimento alle unità di piccola e di micro-cogenerazione (articolo 8); 4. Oneri per il sistema Con riferimento all incidenza di queste agevolazioni sui costi e sui prezzi dell energia elettrica ai clienti finali, se si eccettuano i provvedimenti di cui alle lettere h), i) e j), si può sostenere che in generale le agevolazioni previste non determinano oneri diretti sul cliente finale. Infatti le suddette agevolazioni possono influenzare in qualche modo il prezzo di collocamento dell energia elettrica sul mercato elettrico da parte del produttore da fonti non rinnovabili e non cogenerative (ciò di pende dalla capacità del produttore di scaricare nel mercato i maggiori oneri derivanti dall obbligo di acquisto dei certificati verdi, ecc), ma non determinano costi che si scaricano direttamente in tariffa. Unica eccezione è dovuta ai costi amministrativi sostenuti da Terna, Acquirente Unico, CCSE, GSE e Autorità a vario titolo (fatture, controlli, monitoraggi, ecc) che però sono molto contenuti. Con riferimento alle agevolazioni di cui alla lettera g) si rimanda a quanto illustrato nella scheda E. Con riferimento invece alle agevolazioni di cui alle lettere h), i) e j), esse potrebbero generare degli oneri che dovrebbero essere scaricati in tariffa. La loro quantificazione però appare oggi molto difficile in quanto strettamente correlata alla futura diffusione degli impianti di cogenerazione, in particolare di piccola e micro cogenerazione. Si noti al riguardo che uno sviluppo molto ampio della piccola cogenerazione e, più in generale, della produzione diffusa, potrebbe comportare l esigenza di importanti investimenti nelle reti di distribuzione valutabili in alcuni miliardi di euro, in un arco temporale coerente con la progressiva diffusione degli impianti da connettere. 5. Conclusioni Dalla situazione descritta emerge un quadro del settore caratterizzato da un buon livello di efficienza e da un sistema di agevolazioni che si ritiene correttamente orientato a prevedere semplificazioni di carattere burocratico e normativo, con un impatto sul cliente finale molto limitato o nullo. In generale si ritiene che la cogenerazione ad alto rendimento presenti intrinsecamente delle caratteristiche tali da giustificare gli investimenti nella realizzazione di impianti di tale tipologia e da permettere un ritorno degli investimenti in tempi coerenti con la loro sostenibilità. D altronde le limitazioni sulle modalità di esercizio dell impianto che la cogenerazione determina rispetto ad un impianto per la sola produzione di energia elettrica rendono necessaria la priorità di dispacciamento. Sul piano delle incentivazioni economiche, invece, non si ritiene opportuno prevedere sistemi di incentivazione ad hoc per la cogenerazione; anche in relazione all applicazione del decreto legislativo n. 20/07, che prevede il rilascio di certificati bianchi secondo modalità diverse dalle attuali, si auspica che l applicazione dei criteri generali stabiliti dal decreto sia attenta ad evitare la sovra-incentivazione di impianti economicamente già convenienti. Più in particolare, sarà importante che l applicazione dei criteri generali per il rilascio dei certificati bianchi previsti dall articolo 6 del decreto legislativo non generi effetti distorsivi sul meccanismo di mercato introdotto dal legislatore, che ne ridurrebbero la capacità di selezionare gli interventi che presentano il miglior rapporto costo-efficiacia e che generano risparmi energetici realmente addizionali a 4
quelli che si verificherebbero anche in assenza dell incentivo economico derivante dal meccanismo dei certificati bianchi. Solo in tal modo sarà possibile contribuire ad assicurare che gli oneri derivanti dai certificati bianchi sul sistema elettrico (e su quello del gas naturale) siano realmente connessi alla promozione di interventi di risparmio energetico aggiuntivi a quelli che si sarebbero sviluppati comunque. Sempre in quest ottica si ritiene che particolare attenzione vada prestata allo sviluppo della piccola e della micro cogenerazione. Ad oggi, infatti, la mancanza di incentivi ha fatto sì che si siano sviluppati impianti con un recupero termico molto elevato e tale da rendere economicamente ed energeticamente convenienti questi impianti. La presenza di incentivi potrebbe invece determinare delle distorsioni tali da rendere economicamente vantaggiosi impianti che energeticamente non lo sono. D altro canto, nel settore industriale, si ha evidenza empirica del fatto che la cogenerazione sia già una scelta tecnologica consolidata per alcuni usi di processo. Questa considerazione è ancor più valida se si considera l impiego della cogenerazione nella climatizzazione. Con particolare riferimento a questo settore, infatti, si possono individuare tre diversi e concorrenti modelli energetici che mirano a rendere disponibili alle utenze energia elettrica, termica ed eventualmente frigorifera: 1. un modello basato su una produzione di energia elettrica, energia termica ed eventualmente frigorifera di tipo centralizzato tramite centrali di cogenerazione/trigenerazione (di taglia medio/grande) e con reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento per la distribuzione alle utenze dei fluidi termici; 2. un modello basato sulla generazione distribuita di energia elettrica, termica ed eventualmente frigorifera localizzata in corrispondenza dei siti di consumo attraverso la diffusione di impianti di piccola e micro cogenerazione/trigenerazione; 3. un modello misto con una produzione centralizzata di energia elettrica tramite centrali elettriche di grossa taglia (per lo più cicli combinati) ed una produzione distribuita di energia termica e frigorifera tramite l utilizzo di impianti a pompa di calore elettrica (sottovariante potrebbe essere quella di utilizzare pompe di calore laddove ci sia richiesta di energia termica e di energia frigorifera e caldaie a condensazione laddove ci sia richiesta di sola energia termica). A tal proposito vari studi hanno evidenziato che nel settore della climatizzazione e del riscaldamento il modello descritto al punto 3. è quello energeticamente più efficiente e che la tecnologia cogenerativa che può entrare in concorrenza con il predetto modello, basato sull utilizzo di pompe di calore per la produzione di energia termica, è il teleriscaldamento con impianti a ciclo combinato con un rendimento elettrico attorno al 45% 3. Se ne deduce pertanto che la piccola e la micro cogenerazione è, in tale settore, molto spesso meno efficiente da un punto di vista energetico rispetto alle altre tecnologie concorrenti 4. In tale contesto, al fine di evitare distorsioni, ha senso introdurre esclusivamente incentivazioni che si basano sul reale risparmio di energia primaria (cio è già assicurato dal meccanismo dei certificati bianchi) e che mettendo in concorrenza le diverse metodologie e tecnologie che permettono il raggiungimento del predetto risparmio di energia primaria, favoriscono lo sviluppo di quelle più efficienti. 3 Proprio in virtù di queste considerazioni l Autorità ha ritenuto opportuno avviare uno studio sull efficienza della cogenerazione nei contesti industriali ed urbano, con particolare attenzione ai possibili modelli energetici concorrenti. 4 Inoltre bisognerebbe tenere in debito conto le problematiche di impatto ambientale, soprattutto in contesti fortemente urbanizzati, che la rilocalizzazione della produzione elettrica nei centri abitati o nelle immediate adiacenze, conseguente allo sviluppo della piccola e micro cogenerazione per uso residenziale, potrebbe determinare sul microclima locale. 5