Obiettivi strategici 2016 2020 del Consiglio federale per la fondazione Pro Helvetia



Documenti analoghi
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

Legge federale sulla politica regionale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Strategia della Fondazione svizzera per la promozione dell allattamento al seno

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Europa Creativa

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)

Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute. (Legge sulla prevenzione, LPrev)

Linee direttive dell Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca - Bolzano

PROTOCOLLO D INTESA. tra. MIUR USR Sicilia. Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

MODELLO ORGANIZZATIVO DI PUGLIAPROMOZIONE

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Allegato alla DGR n. del

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Profilo di qualificazione per impiegata / impiegato di commercio

COME SVILUPPARE UN EFFICACE PIANO DI INTERNET MARKETING

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Regolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE)

Europa per i cittadini

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA DELLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH TRIENNIO

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Sistema di gestione della Sicurezza

Policy. Le nostre persone

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Ruolo e attività del punto nuova impresa

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

Ordinanza sull assicurazione malattie

II.11 LA BANCA D ITALIA

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Decisioni del Consiglio degli Stati dell Legge federale sugli stranieri

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

IL LAVORO IN RETE NEI SERVIZI EDUCATIVI SPECIALISTICI

La Dichiarazione di Verona sugli investimenti in salute (The Verona Declaration on Investment for Healt)

Gruppo Helvetia. Politica di gestione delle risorse umane

POLITICA DI COESIONE

D.Lgs. 231/01 Normativa e Modello di organizzazione Sispi Codice Etico

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Settore Istruzione, Educazione Formazione

DIRETTORE AREA. Promocommercializzazione

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Protocollo di intesa tra il Comune di Rimini e le Associazioni e Organizzazioni non Governative per

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA PREMESSO

WORLD DUTY FREE S.P.A.

Sezione Industria del Turismo e del Tempo Libero

Comune di San Martino Buon Albergo

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ

Transcript:

Obiettivi strategici 2016 2020 del Consiglio federale per la fondazione Pro Helvetia 1 Situazione iniziale 1.1 Basi Pro Helvetia è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica e contabilità proprie con sede a Berna. Sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. In virtù dell articolo 45 della legge sulla promozione della cultura (LPCu 1 ), il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della fondazione. Per un migliore coordinamento temporale e materiale con i decreti finanziari pluriennali relativi al messaggio sulla cultura per il periodo di finanziamento 2016 2020, i presenti obiettivi strategici sono fissati anch essi, eccezionalmente, per un periodo di cinque anni. Nel definire i propri obiettivi, il Consiglio federale tiene conto della libertà operativa e artistica della fondazione. 1.2 Mandato e contesto Per il tramite della fondazione Pro Helvetia, la Confederazione assicura una parte della promozione della cultura come stabilito nella LPCu. La fondazione sostiene in particolare: gli scambi culturali all interno del Paese e con l estero (art. 21 LPCu); la creazione artistica (art. 20 LPCu); la promozione delle nuove leve (art. 11 LPCu); la mediazione culturale (art. 19 LPCu); progetti che sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali (art. 16 cpv. 2 lett. b LPCu). Pro Helvetia è un istituzione di promozione della cultura attiva sul piano nazionale e internazionale. Sostiene progetti che spaziano dalle belle arti alla fotografia, al design, all architettura, alla letteratura, alla musica, al teatro, passando per i media digitali interattivi, i fumetti e la cultura popolare. Gestisce una rete di sedi all estero, attua misure di promozione internazionale della cultura e presta consulenza e sostegno agli attori, alle autorità e agli organizzatori culturali svizzeri nel mondo. 2 Priorità strategiche Il Consiglio federale esige da Pro Helvetia che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi degli assi d azione «Creazione e innovazione», «Coesione sociale» e «Partecipazione culturale» definiti nel messaggio sulla cultura 2016 2020 2. 1 RS 442.1 2 FF 2015 447 2015 3057 1

sostenga la creazione artistica in Svizzera mediante contributi alla realizzazione di opere e progetti e la rafforzi promuovendo sistematicamente le nuove leve e, in particolare, introducendo contributi per opere nel settore delle arti visive; istituisca una promozione coordinata del design e dei media digitali interattivi («Cultura ed economia») e faccia valere il potenziale innovativo della Svizzera nei settori del design e dei media digitali interattivi instaurando una collaborazione sistematica con i settori dell industria, della promozione dell innovazione e della promozione economica; consolidi la presenza internazionale della cultura svizzera: intensificandone la diffusione e la visibilità, segnatamente in Europa, offrendo agli artisti svizzeri la possibilità di accedere a nuove regioni e nuovi mercati, in particolare in America latina, e rafforzando la partecipazione regolare di artisti svizzeri alle piattaforme e manifestazioni culturali internazionali più importanti; rafforzi la coesione sociale e la comprensione reciproca tra i diversi gruppi sociali, linguistici e culturali della Svizzera: intensificando gli scambi culturali all interno del Paese, anche nelle regioni periferiche, incoraggiando maggiormente le traduzioni, in particolare con il consolidamento delle competenze traduttive e puntando in modo mirato sulla promozione delle opere tradotte, sia in Svizzera che all estero, e traducendo nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) le istruzioni e il portale elettronico per la presentazione delle domande di sostegno; rafforzi la partecipazione culturale sostenendo progetti di mediazione culturale che permettano di avvicinare il pubblico alle opere e alle rappresentazioni artistiche; disponga di una procedura adeguata di gestione dei rischi e notifichi al Collegio governativo (per il tramite del Dipartimento federale dell interno DFI) i rischi che, eventualmente, potrebbero avere conseguenze per la Confederazione. 3 Obiettivi finanziari nel fornire le sue prestazioni, operi nel rispetto dei principi dell economia aziendale, si assuma la responsabilità dei risultati, adotti meccanismi di controllo e gestione strategica adeguati e riduca il rischio di danni applicando rigorosamente il suo sistema di controllo interno; 2

metta a disposizione gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici e assicuri che le prestazioni siano fornite nella qualità richiesta, in modo durevole e nel rispetto dei termini; mantenga i costi amministrativi al 15 per cento al massimo del suo budget, conformemente alle norme ZEWO; pianifichi a lungo termine la sua politica d investimento e sottoponga per tempo le sue richieste alla Segreteria generale del DFI; presenti un risultato equilibrato sull intero periodo di validità degli obiettivi strategici. 4 Obiettivi in materia di politica del personale pratichi una politica del personale lungimirante e socialmente responsabile e offra condizioni di lavoro non discriminanti e concorrenziali in un ambiente favorevole alla crescita, alle prestazioni personali e alla conciliabilità tra famiglia e lavoro; crei un clima di fiducia offrendo misure di sviluppo del personale (p. es. comunicazione interna e offerte di formazione continua on-the-job e off-thejob) e consolidi così la sua attrattiva come datore di lavoro; attribuisca grande importanza al plurilinguismo del personale e dei membri della sua commissione di esperti, nel rispetto delle fasce percentuali vigenti per l Amministrazione federale (art. 7 ordinanza sulle lingue; RS 441.11); attribuisca grande importanza anche a un equa rappresentanza dei sessi; pratichi una politica del personale atta a preservare e promuovere le elevate competenze specialistiche richieste per lo svolgimento dei compiti che le incombono; offra almeno un posto di tirocinio e 4 5 posti di praticantato all anno; s impegni a mettere a disposizione, in seno al suo Segretariato, posti di lavoro accessibili destinati a persone con disabilità; orienti il livello delle prestazioni dei suoi piani previdenziali a quello dell Amministrazione federale e ripartisca equamente gli oneri fra gli assicurati e il datore di lavoro. 5 Cooperazioni abbia un regolare scambio di opinioni con l Ufficio federale della cultura (UFC) su temi comuni di politica culturale; pratichi una politica di promozione cooperativa e sussidiaria, in altre parole che, per quanto riguarda le attività sul piano nazionale, si accordi con la 3

Confederazione (segnatamente con l UFC), i Cantoni e le Città, e che si coordini con tutti i livelli dello Stato, in particolare nell ambito del «dialogo culturale nazionale»; per le sue attività all estero, si accordi in modo opportuno e, ove siano possibili sinergie, collabori con il Dipartimento federale degli affari esteri; sfrutti le sinergie e, ove ciò sia utile, collabori con gli attori della Confederazione, segnatamente con l UFC e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (compresa la rete Swissnex); partecipi ad altri progetti nazionali e internazionali, a condizione che possano contribuire all adempimento dei compiti previsti dalla legge. 6 Rapporti al Consiglio federale oltre al rapporto d attività e al conto annuale, gli sottoponga un rapporto scritto sul grado di raggiungimento degli obiettivi nell anno appena trascorso e rilevi statisticamente i fatti e le cifre necessari a tal fine; conformemente all articolo 4 dell ordinanza quadro LPers 3, gli sottoponga un rapporto annuale sul personale; il suo presidente e la sua direzione abbiano uno scambio di informazioni con il DFI almeno due volte all anno. 7 Modifiche durante il periodo di validità degli obiettivi Se necessario, il Consiglio federale può adeguare i presenti obiettivi strategici durante il loro periodo di validità. Decide sugli adeguamenti dopo avere consultato la fondazione Pro Helvetia. Le richieste di modifica da parte della fondazione devono essere sottoposte alla Segreteria generale del DFI, all attenzione del Consiglio federale. Le ripercussioni finanziarie di eventuali adeguamenti o modifiche sono esaminate caso per caso. In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 3 RS 172.220.11 4

Allegato Obiettivi strategici 2016 2020 del Consiglio federale per la fondazione Pro Helvetia Indicatori relativi alle priorità strategiche Priorità strategiche 1. Promozione della creazione artistica: Pro Helvetia concede contributi per la creazione artistica nei settori seguenti: musica, letteratura, danza, teatro, progetti interdisciplinari, arti visive inclusa la fotografia. Pro Helvetia promuove le nuove leve mediante misure specifiche quali programmi di residenza e di coaching, provvedimenti promozionali mirati, presentazioni pubbliche e piattaforme. 2. Promozione del design e dei media digitali interattivi: Pro Helvetia avvia progetti pilota. Pro Helvetia collabora con attori pubblici e privati dell industria, della promozione dell innovazione e della promozione economica. 3. Presenza internazionale: Pro Helvetia sviluppa strutture di promozione semplici e flessibili nelle metropoli europee, per esempio a Londra e Berlino. Pro Helvetia avvia un programma di scambio con l America latina. Pro Helvetia sostiene la partecipazione culturale della Svizzera a eventi internazionali significativi quali festival e fiere. 4. Coesione sociale e comprensione reciproca: Pro Helvetia sostiene festival e manifestazioni che presentano le opere della creazione artistica sovraregionale e che si svolgono al di fuori dei centri urbani diventando così, nei loro contesti, dei «punti di riferimento». Pro Helvetia rafforza le competenze di traduzione, in particolare delle nuove leve, mediante offerte di qualificazione e contatti e promuove, con partenariati esterni, la traduzione di opere letterarie in Svizzera e all estero. Le domande di sostegno possono essere presentate in una delle tre lingue ufficiali. Le istruzioni sulla presentazione di tali domande sono pubblicate nelle tre lingue ufficiali. 5. Partecipazione culturale: 5

Pro Helvetia sostiene, fra l altro, progetti di mediazione artistica organizzati al di fuori delle istituzioni culturali «classiche» (p. es. nello spazio pubblico o nel quadro di festival artistici affermati). 6. Gestione dei rischi: Pro Helvetia notifica ogni anno al Consiglio federale (DFI) i rischi che, eventualmente, potrebbero avere conseguenze per la Confederazione. 6