L INSIDIA STRADALE E LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AVV. S. VIRGILIO CORSO AVVOCATI MODULO FORMAZIONE GIOVANI AVVOCATI



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CORSO AVVOCATI MODULO FORMAZIONE GIOVANI AVVOCATI INSIDIA E TRABOCCHETTO QUADERNO N. 9 1

Il risarcimento dei danni da insidia e trabocchetto La questione in esame costituisce una nota e vexata quaestio in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati dai beni demaniali. Non può negarsi, invero, che sono numerosi gli utenti della strada che a seguito di un sinistro stradale intendono chiedere un risarcimento alla pubblica amministrazione per il danno subito, ritenendo la stessa responsabile anche solo parzialmente, dell incidente occorso. Per ottenere il giusto risarcimento dei danni sarà, ovviamente, necessario verificare il singolo caso concreto ed analizzare nello specifico la questione al fine di verificare le condizioni dell'azione e le relative prove. In ogni caso la domanda di risarcimento va sempre rivolta al comune, stato o ente gestore della strada, che potranno poi a loro volta chiamare in causa le ditte da loro designate per la custodia. Quanto alla disciplina applicabile in tema di responsabilità della P.A. per i danni riportati dagli utenti dei beni demaniali, in particolare dagli utenti delle strade, è noto che, secondo la giurisprudenza meno recente il referente normativo doveva essere esclusivamente l art. 2043 cc., escludendosi l applicazione del regime, di gran lunga più favorevole per il danneggiato quanto agli oneri probatori, previsto dall art. 2051 cc; doveva essere, pertanto, il danneggiato a dover provare la colpa della PA, dimostrando l insidiosità dei luoghi, la sua imprevedibilità ed inevitabilità. L insidia ed il trabocchetto costituiscono, a ben vedere, figure giuridiche di elaborazione giurisprudenziale non contemplate dalla norma dell art. 2043 cc., nate dall esigenza di limitare le ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione, ponendo la relativa prova in carico al danneggiato prova di cui, quand anche positiva, la pubblica amministrazione può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le cautele per evitare il danno, e quindi l insorgere di situazioni di pericolo occulto (insidia) e quindi, risolvendosi in un ingiustificato favor per la pubblica amministrazione. In particolare, la giurisprudenza ha dichiarato che costituisce insidia la presenza di una grossa chiazza d acqua sul manto stradale a causa della perdita di un impianto irriguo in prossimità di detta sede (Cass., civ., sez. III, 20 giugno 1997, n. 5539), la mancanza di una barriera protettiva al margine della strada (Cass., civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15710). Infatti, sin dall inizio degli anni Ottanta, la giurisprudenza cominciò a disquisire sul significato dei termini insidia e trabocchetto, prospettandone accezioni così ristrette da tendere ad aderire, di fatto, alla tesi dell inapplicabilità della disposizione di cui all articolo 2051 c.c. nei confronti della P.A. In tale ottica, infatti, i predetti concetti venivano valutati alla luce dell assoluta imprevedibilità ed invisibilità della situazione di pericolo (Cass. Pen., sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32970). Solo a partire dagli anni Novanta, a seguito dell intervento della Corte costituzionale con sentenza 10 maggio 1999, n. 156, si assisteva ad una vera e propria generalizzazione dell applicabilità dell articolo 2051 c.c. nelle ipotesi considerate che ha portato, a partire dal 2007, ad una stabilizzazione delle posizioni giurisprudenziali (ancorché con alcune, sporadiche, eccezioni) tese ad abbandonare il requisito della cd. insidia occulta, precedentemente posto quale elemento essenziale per la sussistenza della responsabilità della P.A.. La giurisprudenza più recente è invece nella direzione che non si debba escludere a priori l applicazione dell art. 2051 cc nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. civ., 15384/06, Cass. civ., 4962/07, Cass. civ., 5308/07, 20427/08), salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile l effettiva custodia del bene demaniale (Cass. civ., 20827/06). Sicchè l applicazione dell art. 2051 cc sarà, ad esempio, possibile nel caso in cui la strada 2

si trovi nel perimetro urbano del Comune o si tratti di strada aperta al pubblico transito. A carico della pubblica amministrazione graveranno quei rischi connessi all inosservanza dei doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili in base a criteri di corretta e diligente gestione, con esclusione della responsabilità della PA nelle ipotesi di pericolo imprevedibile ed inevitabile ascrivibile a terzi o allo stesso danneggiato (Cass. civ., 12449/08). Sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06, la pubblica amministrazione, in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all applicazione della c.d. responsabilità aggravata prevista all articolo 2051 cc. (configurabile tutte le volte in cui il danno sia cagionato da una cosa a causa della sua intrinseca natura, per l insorgere in essa di agenti dannosi o a causa del comportamento doloso o colposo di chi la detiene), anziché alla semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc.. Conseguentemente, è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell art. 2043 c.c.. Infatti, a seguito dell ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, una volta accertato il nesso di causalità, non sta più al danneggiato dimostrare l esistenza di una insidia caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza), ma alla P.A. fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse. Dunque, affinchè si possano avere buone chances di vincere il ricorso per risarcimento da danno da sinistro stradale, devono sicuramente sussistere due elementi fondamentali: l imprevedibilità della presenza di una buca o di una sostanziale anomalia nell asfalto e l inevitabilità dell impatto che ha causato il sinistro. Occorrerà, ad esempio, provare che è stata la cattiva condizione del manto stradale a provocare l incidente o, ancora, documentare adeguatamente l inevitabilità della buca, ad esempio dimostrando che la stessa poteva essere evitata solo effettuando brusche e pericolose manovre. Attenzione: i criteri di inevitabilità diventano più netti in casi di aumentata pericolosità del tratto stradale (ad esempio in curva o a scorrimento veloce). Inoltre, nel caso di mancata segnalazione del pericolo, la tempestività della segnalazione fa la differenza: se la buca è presente sulla strada da un mese e non è segnalata, saremo di fronte a negligenza, ma se è lì solo da pochi giorni, secondo la Cassazione, è verosimile che gli amministratori non ne siano a conoscenza. E, pertanto, evidente che ogni singolo caso si presta ad interpretazioni variabili e con alto grado di discrezionalità. Ciò porta spesso il giudice a rifarsi all art. 1227 comma 1 del cc. rilevando un concorso di colpa del danneggiato: in tal caso verrà riconosciuto un rimborso parziale. Occorrerà quindi documentare in maniera completa e dettagliata il sinistro: scattando foto sia alla strada, da varie angolazioni, che alle vetture danneggiate; chiamando le forze dell ordine affinchè verbalizzino quanto accaduto, quindi procedere con l inoltro di una formale richiesta di risarcimento al comune o alla provincia (vedi esempio di modulo tipo per richiesta di risarcimento danni da insidie stradali, all.1). Il danneggiato dovrà quindi inoltrare la richiesta di risarcimento al Sindaco, precisando la data, l ora ed il luogo del sinistro, le modalità dell accaduto, il numero civico di riferimento, nonché le foto evidenzianti sia il luogo del sinistro, sia i danni oltre che la fattura attestante i danni subiti. Attenzione: oltre alla documentazione fotografica e al verbale dei vigili o delle forze dell ordine attestanti lo svolgimento dei fatti, è consigliabile allegare anche la fattura del carrozziere/meccanico, e gli eventuali referti medici nonché eventuali la testimonianze di chi ha assistito al sinistro. 3

A seguito di quanto sopra, il competente ufficio dell Amministrazione comunale provvederà ad inoltrare la richiesta risarcimento danni alla Compagnia Assicurativa, richiedendo all Ufficio Tecnico e/o alla Polizia Locale di redigere i relativi rapporti in merito allo stato del luogo del sinistro. La citazione per il risarcimento dei danni Qualora la richiesta di risarcimento venga disattesa o non riscontrata, si potrà sempre ricorrere in giudizio per il riconoscimento dei danni subiti proponendo un atto di citazione per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro (vedi esempio di atto di citazione, all. 2). Da quanto sin qui esposto appare fondamentale innanzi tutto che il danneggiato (attore in giudizio) assolva pienamente l'onere probatorio sotteso all'art. 2697 c.c., sia in punto di an debeatur sia in punto di quantum debeatur. Il danneggiato sarà dunque tenuto a provare l'entità del danno subito, documentandolo dettagliatamente come sopra indicato. Sarà poi sempre l attore a dover fornire riscontro dell'insidia e/o trabocchetto che ha determinato l'evento dannoso. E sarà sempre l'attore a dovere controdedurre rispetto all'invocata eccezione (ex adverso formulata dall'ente pubblico convenuto in giudizio) di un eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro ai sensi dell art. 1227 c.c., trattandosi quest'ultimo di un elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso ed il danno che ne è conseguenza. Attenzione: non è inusuale che le pubbliche amministrazioni citate in giudizio per danni da insidia o trabocchetto stradale eccepiscano che il danneggiato potrebbe avere concorso a cagionare il sinistro, non avendo tenuto una condotta prudente e consona allo stato della sede stradale, al solo fine di ridurre se non addirittura escludere il diritto al risarcimento. Tuttavia, in tale ipotesi, la circostanza di abitare in un comune o in una località diversa da quella in cui si è verificato il sinistro, vale di per sé ad escludere che il danneggiato potesse conoscere ex ante lo stato della via pubblica. Questa circostanza di fatto, vale infatti ad escludere la cd. autoresponsabilità dell utente nell utilizzo del bene demaniale in relazione all art. 1227 c.c., proprio per il fatto che nel caso di specie l utente (che risiede altrove) non avrebbe potuto preventivamente conoscere le insidie o trabocchetti presenti sulla sede stradale, e quindi adottare le opportune cautele. Nell ipotesi in cui, invece, l'attore risieda nel medesimo comune teatro del sinistro, sarà sufficiente documentarne l'estensione territoriale delle vie pubbliche, per escludere - anche in questo caso - che il danneggiato potesse conoscerne ex ante lo stato di degrado dei luoghi, proprio in funzione delle loro caratteristiche e della loro estensione territoriale. Sul tema in esame, infine, si segnala la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione,, n. 3640 del 14 febbraio 2013, che ha ribadito un principio, oramai consolidato, secondo cui: agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. 4

ALLEGATI: All. 1) esempio di modulo di richiesta di risarcimento danni da insidia stradale Raccomandata a/r OGGETTO : Richiesta di risarcimento danni da insidia stradale Comune/Provincia di Il/La sottoscritt. CF.. Residente in.. CAP.. Via/P.zza.. n. Tel. E-mail.. formula la presente per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti nell incidente verificatosi il giorno..... alle ore. in. Via all altezza del n. civico. (indicare esattamente il punto in cui è avvenuto il sinistro allegando le fotografie del luogo e dell elemento che lo ha determinato in modo che sia inequivocabilmente individuato il sito) alla guida... (specificare il mezzo: autoveicolo, moto, ecc.) tipo.. targa assicurazione.. N polizza.... validità dal al. D I C H I A R A a tal fine sotto la propria responsabilità: (descrizione dell accaduto) Il sinistro si è verificato a causa di: Buca (specificare dimensioni ed ubicazione). Cordolo marciapiede Manto stradale dissestato per 5

(segnalare eventuali lavori in corso e ditta esecutrice) Avvallamento: (sulla carreggiata, sul marciapiede ).. Chiusino Caduta albero Caduta ramo/pigna Caduta intonaco Caduta segnale stradale Caduta cartellone pubblicitario Allagamento per.... Altro.. Sono intervenuti VIGILI URBANI CARABINIERI POLIZIA Sono stati testimoni dell accaduto i Sigg.ri Descrizione del danno subito: Allega i seguenti documenti : (allegare preventivi, fotografie, fatture, certificati medici, ecc.) lì, In fede 6

All. 2) esempio di Atto di citazione per il risarcimento dei danni da insidia stradale TRIBUNALE DI ATTO DI CITAZIONE Il sig., CF::, residente in, alla Via, rappresentato e difeso dall Avv. CF:: nonché elettivamente domiciliato in, alla Via, presso lo studio dell Avv. giusta delega in calce al presente atto, il quale dichiara, espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; PREMESSO CHE 1. in data, alle ore circa, in, l odierno attore si trovava a percorrere il marciapiede di Via ; 2. in detto frangente, giunta all altezza del numero civico, l istante cadeva improvvisamente in terra a causa del manto stradale dissestato e reso, inoltre, scivoloso dalla recente pioggia; 3. detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata; circostanza questa rilevata dagli agenti della Polizia Municipale di - Gruppo II che intervenivano sul luogo del sinistro redigendo verbale, in cui testualmente si legge ; 4. a seguito della rovinosa caduta, il sig., lamentava forti dolori al capo, al volto, alla spalla sinistra; lo stesso veniva, pertanto, trasportato tramite ambulanza presso il Pronto Soccorso dell Ospedale di ; 5. da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico-legale del Dr. ; 6. con racc. a/r del, l odierno attore chiedeva al Comune di l integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia; 7. malgrado quanto sin qui dedotto, il Comune di non ha provveduto, a tutt'oggi, a risarcire i danni causati al sig. ; 8. con riferimento ai suddetti danni fisici patiti dall istante, vertendosi in tema di lesioni colpose, si richiede la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico. Sul punto vale la pena precisare come nella quantificazione del danno "biologico" occorra far riferimento alle Tabelle elaborate dal tribunale di Milano come da sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408. RITENUTO IN DIRITTO Stante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi dell art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di, ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro de quo. La Suprema Corte assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l assunto in forza del quale: Allorquando invochi la responsabilità di cui all art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell esistenza di una 7

situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente come di regola per l invocazione della suddetta norma dell evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione (Corte di Cassazione Sezione III civile Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n.19653). Occorre, pertanto, evidenziare l evoluzione giurisprudenziale che ha contraddistinto la conclusione cui si è approdati riguardo la vexata quaestio riguardo tipo ed ambito di disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su una strada pubblica. (Indicare e riportare i precedenti giurisprudenziali favorevoli attinenti alla fattispecie concreta in esame e documentare e provare la sussistenza dell evento ed il suo rapporto di causalità con la cosa). Inoltre, in via del tutto subordinata, occorre rilevare come pur volendo negare, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario e sorpassato, l applicabilità al caso di specie del regime di responsabilità di cui all art. 2051 c.c., la pretesa risarcitoria avanzata dall istante è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell art. 2043 c.c.. Laddove, l ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di, posto per l appunto dall art. 2043 c.c., non può che ritenersi pienamente assolto da questa difesa. L odierno convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, altresì, colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato il sinistro; stato di pericolo pienamente confermato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro come da verbale versato agli atti di causa. E' consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo.(cass. civ. Sez. III, Sent., 18-11-2010, n. 23277) Tutto ciò premesso il sig., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato CITA il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di, Piazza del n. ( ); a comparire dinanzi al Tribunale di, nota sede, Sezione e Giudice designandi, all udienza del ore di rito con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall art. 166 c.p.c, e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia ai sensi dell art. 171 c.p.c per ivi sentir accogliere le 8

seguenti CONCLUSIONI Voglia l On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Nel merito, accertare e dichiarare l esclusiva responsabilità del Comune di in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall odierno attore per complessivi - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata; 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 della narrativa che precede, esclusa ogni valutazione. Si indica a testimone il sig. residente in, Via n.1; Si chiede inoltre ammettersi CTU medico legale sulla persona del sig. al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo. Con riserva di integrare la lista testi, nonché di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 183 c.p.c.. Si offrono in comunicazione, in copia, i seguenti documenti: 1) Verbale Corpo della Polizia Municipale II Gruppo Del Comune di ; 2) lettera raccomandata a.r. del di denuncia del sinistro; 3) relazione medica del dott. ; 4) documentazione medica; 5) documentazione fotografica; 6) documentazione spese mediche nonché quant'altro indicato nell'indice di cui al fascicolo di parte. Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a.. Luogo e Data Avv. 9

RIFERIMENTI NORMATIVI: Codice Civile, Libro IV, Delle obbligazioni, Titolo IX, Dei fatti illeciti (art. 2043-2059) Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga, colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art. 2051 c.c. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Codice Civile, Libro VI, Della tutela dei Diritti, Titolo IV, Della tutela giurisdizionale dei diritti Art. 2947 c.c. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 10