Newsletter Marzo 2016



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Rag. Dott. Adriano Sorci Federico Sorci Commercialisti e Revisori Legali Avv. Alessandro Matteo Schippa Sorci Patrocinante in Cassazione adrianosorci@integraassociati.it federicosorci@integraassociati.it Valeria Tocchio Patrocinante in Cassazione Avvocati alessandrosorci@integraassociati.it Dott. Elisa Eracli matteoschippa@integraassociati.it Paola Viviana Lucertini Morozzi valeriatocchio@integraassociati.it Consulenti del Lavoro elisaeracli@integraassociati.it Collaboratori Segreteria segreteria@integraassociati.it Newsletter Marzo 2016 Area tributi e società Studio Integra Associazione professionale Strada Pian della Genna n. 19 06128 Perugia Tel.075 500.47.95 075 501.89.00 Fax 075 501.89.00 Via Sacco e Vanzetti n. 25/B 06063 Magione (PG) Tel. 075 84.31.04 Fax 075 84.17.80 www.integraassociati.it info@integraassociati.it Servizi per l infanzia La legge 28 giugno 2012, n. 92, alla lett. b) del comma c. 24 dell art. 4, ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2013 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale: i) dei voucher per l acquisto di servizi di baby sitting, ovvero; ii) un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. La legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha prorogato l agevolazione anche per l anno 2016. L INPS ha nato notizia che è disponibile la procedura telematica per la presentazione delle domande in esame. I benefici in parola sono riconosciuti per l anno di sperimentazione 2016 nei limiti delle risorse economiche stanziate pari ad euro 20 milioni di euro e sono erogati nei limiti delle suddette risorse secondo l ordine di presentazione delle domande. Possono accedere al beneficio le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio. Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese. C.F. e P. IVA 02710510542 Rete Integra Contabilità e gestione del personale Area Consulting s.r.l.

Polizze vita: le regole per la detraibilità dei premi per il 2016 I premi relativi a polizze infortuni, morte o invalidità permanente o per la polizza LCT che verranno versati nel 2016 sono previsti due limiti di detraibilità: - i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; - i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. In presenza di entrambe le polizze si deve utilizzare: i) per prima, la detrazione relativa ai premi versati per le polizze vita, infortuni, morte o invalidità permanente (sempre con il massimo di euro 530 ); ii) successivamente, la detrazione relativa ai premi versati per la polizza LTC. In ogni caso, le detrazioni nel loro complesso non potranno comunque superare euro 1.291,14. Sistema SPID Dal 15.3.2016 è stato attivato il sistema SPID che consente alle imprese ed ai cittadini di dialogare con tutte le pubbliche amministrazioni attraverso una sola ed unica profilazione. A regime, con una sola identità digitale (dotata di più livelli di sicurezza a seconda delle operazioni che devono essere effettuate), sarà possibile accedere ai servizi resi da almeno 600 amministrazioni pubbliche (ed entro due anni dall introduzione i servizi di tutte le pubbliche amministrazioni). Il cittadino o l impresa che necessita di un servizio online da parte dell amministrazione pubblica, anziché registrarsi ed identificarsi nei confronti di ogni singolo ente, potrà utilizzare la nuova identità digitale per fruire di tutti i servizi resi da tutte le PA tramite un solo nome utente e password. Le prime amministrazioni che aderiranno a tale sistema (entro il prossimo 30.6.2016) sono: i) l Agenzia delle Entrate; ii) l INPS; iii) l INAIL; iv) Comune di Firenze, Venezia, Lecce; v) Regione Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte. Il sistema consente tre livelli di sicurezza a seconda delle operazioni che l utente intende svolgere: mentre per le più semplici i servizi saranno disponibili tramite nome e password, per le più complesse verrà messa a disposizione una smart card. Per ottenere un identità SPID gli interessati dovranno rivolgersi ai fornitori abilitati (al momento Poste Italiane, Tim e Infocert). Comunicazione annuale black list L Agenzia delle Entrate ha differito al 20.9.2016 il termine per l invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l invio dei dati. La proroga ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Indice dei prezzi al consumo Nel mese di febbraio 2016, l indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% rispetto a gennaio e dello 0,3% nei confronti di febbraio 2015. Area lavoro Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato La Legge di Stabilità 2016 ripropone, apportando modifiche, l agevolazione dell esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato poste in essere nel 2016. Rispetto all incentivo 2015, la nuova misura ha una durata biennale, anziché triennale, e l importo massimo annuo di cui si potrà beneficiare è ridotto ad euro 3.250,00 (rispetto aa euro 8.060,00). L esonero riguarda, comunque, il 40% dei complessivi contributi previdenziali, ad esclusione dei contributi e premi Inail. Le modalità di fruizione dell agevolazione saranno definite dall Inps, cui spetta anche il monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive. Il Ministero del Lavoro ha precisato, in riferimento all esonero triennale, che non è possibile fruire dello sgravio nell ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita IVA o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo. Diversamente, è possibile avvalersi del beneficio nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico. Pause e soste del lavoratore La normativa vigente obbliga il datore alla concessione di un intervallo per pausa di almeno 10 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Si definisce pausa qualsiasi momento di inattività presente nell intero arco lavorativo giornaliero, che sia tale da consentire l effettivo recupero delle energie, la consumazione del pasto e/o l attenuazione di mansioni monotone e ripetitive, la collocazione temporale della pausa è stabilita dal datore di lavoro, nel rispetto delle esigenze tecniche del processo produttivo. Qualora l organizzazione del lavoro preveda la pausa pranzo, l obbligo di fruizione della pausa può essere assolto in corrispondenza del momento stesso di sospensione dell attività. Esistono inoltre delle previsioni specifiche ed integrative a tutela di determinate categorie di lavoratori: - gli addetti ai videoterminali con orario di lavoro pari ad almeno 20 ore settimanali hanno diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al video; - gli adolescenti, al superamento delle quattro ore e mezza di lavoro senza interruzione, devo osservare una pausa di almeno un ora; - il lavoratore domestico ha diritto ad un congruo periodo di riposo giornalieri e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno; L orario di lavoro del personale addetto al trasporto di merci o persone deve prevedere dei riposi intermedi di 30 minuti, in caso di orario compreso tra le sei e le

nove ore giornaliere; di 45 minuti se superiore. In assenza di specifiche previsioni dettate dalla contrattazione di categoria o aziendale, la legge prevede la non retribuibilità delle pause lavorative relative a: riposi intermedi, trascorsi sia all esterno che all interno dell azienda; il tempo di viaggio necessario a raggiungere il posto di lavoro; le soste di lavoro di durata superiore ai dieci minuti, durante le quale non sia richiesta alcuna prestazione di lavoro. Le soste, in particolare, costituiscono delle pause interne alla prestazione, non predeterminate e connesse allo svolgimento e all organizzazione del processo produttivo; soste per causa di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. In questo caso, qualora la durata superi i 30 minuti, il diritto alla retribuzione è previsto soltanto nel caso in cui il datore trattenga comunque il lavoratore presso il luogo di lavoro. Area legale Il nuovo prestito vitalizio ipotecario L art. 1, Legge n. 44/2015 ha modificato la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, contenuta nell art. 11-quaterdecies, comma 12, DL n. 203/2005. In particolare il Legislatore, oltre a riscrivere il citato comma 12, ha inserito i nuovi commi da 12-bis a 12-sexies, che disciplinano in maniera più compiuta tale istituto consistente nella concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 [TUB] di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali. In sostanza il prestito vitalizio ipotecario costituisce una forma di finanziamento alternativa alla nuda proprietà che consente ai proprietari di immobili residenziali di convertire in denaro parte del valore teorico della propria abitazione senza perderne la proprietà né dover rimborsare a rate tale prestito, salvo diverso accordo. Si tratta di uno strumento rivolto alla fascia di popolazione over 60, che si delinea come un volano finanziario più duttile e trasparente rispetto allo strumento della nuda proprietà. Tali soggetti devono essere proprietari di immobili residenziali. Il finanziamento in esame: è collegato al valore di mercato dell abitazione, stimato da un perito; è a medio/lungo termine; prevede la capitalizzazione annuale di interessi e spese, salvo opzione per il rimborso graduale da parte del soggetto finanziato; è subordinato all iscrizione di un ipoteca di primo grado su immobili residenziali che non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del soggetto finanziato. Il rimborso del prestito in esame può avvenire: in un unica soluzione alla morte del soggetto finanziato o al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

morte del soggetto finanziato. Nel caso in cui il finanziamento sia cointestato, tale condizione si realizza al momento della morte del soggetto più longevo; trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà altro diritto reale/di godimento sull immobile dato in garanzia. In particolare tale condizione si verifica nel caso in cui: la proprietà dell immobile (o sua quota) è ceduta/trasferita a qualsiasi titolo, salvo il caso di trasferimento mortis causa; è concesso un diritto di usufrutto/uso/abitazione/superficie in relazione all immobile salvo quanto diversamente previsto dal contratto; sono concesse sull immobile servitù non presenti al momento della stipula del finanziamento; imputabilità al soggetto finanziato/terzo datore di ipoteca del compimento, con dolo o colpa grave, di atti che riducono significativamente il valore dell immobile; costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi gravanti sull'immobile; modifiche all immobile rispetto allo stato originale come risultante in sede di perizia e dalla documentazione catastale, apportate senza accordo con la banca/intermediario finanziario anche se in regola con le autorizzazioni/notificazioni richieste. Rientrano in tale ipotesi di decadenza anche le modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell immobile ; revoca dell abitabilità dell immobile dovuta a incuria o mancanza di adeguata manutenzione da parte del soggetto finanziato; ingresso nell immobile come residenti, dopo la stipula del contratto, di soggetti diversi dai familiari del soggetto finanziato. A tal fine è precisato che per familiari si intendono i figli il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi ; presenza di procedimenti conservativi o esecutivi (di importo pari o superiore al 20% del valore dell immobile concesso in garanzia) o ipoteche giudiziali sull immobile dato in garanzia; in maniera graduale e periodicamente da parte del soggetto finanziato. Tale modalità alternativa di rimborso va concordata al momento della stipula del contratto e comunque prima del verificarsi degli eventi di cui al citato art. 3 (morte del soggetto finanziatore, trasferimento della proprietà/altro diritto reale o di godimento sull'immobile dato in garanzia, ecc.).