COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE TERZA IMMAGINE E COMUNE DI TREVIGLIO. L'anno duemiladodici, addì del mese di, in Treviglio, in una sala del Palazzo Municipale, tra le Parti:.BUGATTI SANTINA KATIUSCIA, nata a Brescia il 29 marzo 1968, (C.F. BGT STN 68C69B 157N), la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell interesse del Comune di Treviglio, C.F. e P.I. 00230810160, con sede in Treviglio (BG) Piazza L. Manara, n. 1, di seguito denominato anche Comune, che rappresenta in qualità di Dirigente del Settore Direzione Servizi al Cittadino, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, dell art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento Generale sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, del provvedimento di conferimento incarico dirigenziale del Sindaco prot. n. 37476 del 25/7/2012;.BIELLI PIERLUIGI, nato a Treviglio il 11 luglio 1957 (c.f. BLLPLG57L11L400I), che interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell ASSOCIAZIONE TERZA IMMAGINE, con sede legale a Treviglio in Via XXV Aprile n. 8 (C.F.93040340163), iscritta all Albo Comunale delle Associazioni al n. 9 CTL 29, di seguito denominata per brevità Associazione ; al fine di disciplinare i reciproci rapporti, si conviene e si stipula quanto di seguito.
ART. 1 OGGETTO La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti contraenti, come sopra rappresentate, in relazione alla realizzazione e documentazione, mediante supporto fotografico, di manifestazioni ed eventi di natura storica, sociale, culturale, ricreativa, didattica di interesse pubblico. ART. 2 - PATROCINIO Il Comune di Treviglio, come sopra rappresentato, concede all Associazione Terza Immagine che, nella persona del Suo Presidente, in atto generalizzato, accetta il patrocinio, come disciplinato dal vigente Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 6.3.2012, per la promozione e valorizzazione della propria attività nelle seguenti manifestazioni, già tassativamente prefissate nel corso dell anno: - la mostra nella ricorrenza della Festa del Miracolo (nel periodo concomitante alla Festa, generalmente il 28 febbraio); - la Mostra dei Soci (generalmente nel mese di ottobre); - l evento Fotogramma d oro (generalmente nel mese di dicembre); che godranno del supporto comunale nei termini indicati al successivo art. 3 ART. 3 ONERI A CARICO DEL COMUNE Il Comune si impegna nei confronti dell Associazione a fornire supporto mediante l ausilio delle proprie strutture e dei propri uffici, consentendo nello specifico: - l accesso al Centro Stampa Comunale per la stampa e la riproduzione di materiale pubblicitario delle manifestazioni dell Associazione patrocinate dal Comune stesso, ed elencate al precedente art. 2;
- la pubblicità delle medesime manifestazioni,mediante affissione negli spazi comunali, pubblicazione sul sito comunale e sui tabelloni informativi o con altro mezzo eventualmente a disposizione dell amministrazione - l invio, in via prioritaria mediante supporti informatici e,in subordine, anche per mezzo del servizio postale o di altro servizio di trasmissione equipollente, di materiale e di comunicazioni per conto dell Associazione avente ad oggetto le sopra elencate manifestazioni patrocinate dal Comune;in caso di invio a mezzo postale, si stabilisce in n. di 300 annue il numero massimo di buste da spedire a carico del comune; Il Comune si impegna altresì: - a fornire, sulla base delle disponibilità del momento, spazi idonei, eventuali gadget, premi e/o trofei per lo svolgimento delle manifestazioni di cui all art.4 della presente convenzione, su richiesta dell Associazione presentata entro un termine congruo di anticipo rispetto all evento; - concedere in uso gratuito, compatibilmente con le disponibilità del momento dell Amministrazione, idonei locali presso il Palazzetto Grossi di via XXV aprile, in attesa della definitiva assegnazione di una sede analoga, il cui utilizzo verrà disciplinato da apposito accordo. ART. 4 ONERI A CARICO DELL ASSOCIAZIONE L Associazione si impegna nei confronti del Comune di Treviglio a: - effettuare i servizi di documentazione fotografica delle manifestazioni annuali della Madonna delle Lacrime (generalmente il 28 febbraio), del 25 Aprile, del 2 Giugno, del 4 Novembre e del Concerto di Natale (secondo la programmazione annuale), secondo modalità da concordarsi di volta in volta fra le parti;
- su richiesta del Comune, a prestare la propria attività di supporto fotografico ad eventuali altre manifestazione che abbiano carattere di pubblico interesse, secondo modalità da concordarsi di volta in volta; - concordare, all inizio di ogni anno, un programma delle attività di rilevanza pubblica in collaborazione con l Ufficio Cultura; - Provvedere alla costituzione e tenuta di un archivio fotografico, avente ad oggetto la documentazione fotografica realizzata dall associazione per conto del Comune, garantendone l accesso, su richiesta, all Amministrazione comunale; - condurre i locali eventualmente concessi, ai sensi del precedente art.3, ultimo alinea, con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo cura in particolare, di tenerli puliti ed in ordine, utilizzandoli per il solo uso per il quale sono stati concessi; - ad eleggere domicilio presso la sede associativa, laddove definitivamente assegnata. ART. 5 DURATA. La presente convenzione ha la durata di anni due (2), con decorrenza dall odierna firma. Nei tre mesi antecedenti alla scadenza, le Parti avranno facoltà di concordare un eventuale rinnovazione contrattuale, purché formalmente approvata dai rispettivi organi di competenza. ART. 6 REFERENTI. L Associazione nomina quale referente nei confronti del Comune il Sig. Galimberti Angelo ed il Comune, dal canto suo, nomina referente il Responsabile del Settore Cultura, dott. Riccardo Riganti. Le Parti si riservano, inoltre, di designare altre
persone di riferimento per specifiche attività, iniziative o per settori. ART. 7 RISOLUZIONE. La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei contraenti nei seguenti casi: - inosservanza degli obblighi convenuti; - utilizzo improprio del patrocinio o per fini diversi da quelli dichiarati dall Associazione; - cancellazione, per qualsiasi motivo, dall albo comunale delle Associazioni; Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti, la Parte inadempiente non fornisca idonee giustificazioni, o non le fornisca affatto, oppure persista nelle inadempienze rilevate. ART. 8 SPESE CONTRATTUALI Le spese relative alle marche da bollo per la regolarità tributaria del presente contratto sono a carico dell Associazione, mentre le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte interessata, in caso d uso. La presente scrittura firmata, redatta in duplice esemplare, di cui una ciascuna per le Parti, viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come di seguito: IL COMUNE Dirigente Servizio al Cittadino Katiuscia S. Bugatti L ASSOCIAZIONE il Presidente Pierluigi Bielli