ISTRUZIONI. Gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti soggetti e non soggetti all'eia. Rifiuti. Ambiente - Esecuzione



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Ambiente - Esecuzione ISTRUZIONI Gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti soggetti e non soggetti all'eia Rifiuti Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP

Ambiente - Esecuzione ISTRUZIONI Gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti soggetti e non soggetti all'eia Rifiuti Pubblicato a cura dell Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP Berna, 2003

Valenza giuridica della presente pubblicazione La presente pubblicazione è uno strumento d aiuto all esecuzione proposto dall UFAFP in veste di autorità di vigilanza e destinato in primo luogo alle autorità esecutive. Nel testo viene data concretezza a concetti giuridici indeterminati, inclusi in leggi e ordinanze, nell intento di uniformarne l esecuzione nella prassi. L UFAFP pubblica i testi d aiuto all esecuzione, spesso designati con il nome di direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici, ecc., nella sua collana «Ambiente-Esecuzione». Da un lato dette pubblicazioni assicurano in notevole misura l uguaglianza giuridica e la certezza del diritto; dall altro permettono l adozione, se del caso, di soluzioni flessibili e adeguate. Quando le autorità esecutive tengono conto di un simile testo, si può partire dal presupposto che esse applicano la legislazione in modo conforme al diritto federale. Soluzioni alternative non sono escluse, purché in ossequio alla prassi giudiziaria ne venga dimostrata la conformità al diritto federale. Editore Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) L UFAFP è un ufficio del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) Autrice Dott.ssa Kaarina Schenk Foto di copertina Alp Transit Scavo della caverna di montaggio est (per la fresa meccanica) Ottenibile presso Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio, Documentazione CH 3003 Berna Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: docu@buwal.admin.ch Internet: www.buwalshop.ch Numero di ordinazione VU-3009-I UFAFP 2003

Sommario 1 Introduzione 5 2 Scopo 5 3 Basi giuridiche 5 4 Campo d'applicazione 6 5 Piano di gestione dei rifiuti e dei materiali 6 5.1 Tipo di rifiuti 7 5.2 Quantità 7 5.3 Qualità dei rifiuti 7 5.4 Smaltimento 7 5.5 Costi 8 5.6 Controllo 8 5.7 Gestione dei materiali 8 6 Forma e struttura del rapporto d'impatto ambientale 9 7 Documentazione e bibliografia 10

1 Introduzione Nel quadro dell'esame d'impatto ambientale (EIA), l'ufafp, quale autorità specializzata, deve prendere posizione sui progetti d infrastrutture della Confederazione. In tal ambito, la procedura a cui la Confederazione è soggetta impone alla divisione Rifiuti di valutare, ai fini della stesura del rapporto d'impatto ambientale (RIA), la gestione dei rifiuti e dei materiali prodotti segnatamente nel corso di grandi progetti ferroviari, stradali, aeroportuali e idroelettrici. Infatti, tali progetti generano notevoli quantità di rifiuti edili che devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente. Sinora, mancavano indicazioni dettagliate sui contenuti da includere nel capitolo del RIA Gestione dei rifiuti e dei materiali e sui termini in cui tale capitolo doveva essere redatto. Le presenti istruzioni si rivolgono sia agli studi d'ingegneria e di consulenza che alle autorità competenti, per facilitare loro la stesura del capitolo e per rendere più efficiente la valutazione dei progetti. 2 Scopo Le istruzioni contengono requisiti minimi che i contenuti del capitolo del RIA Gestione dei rifiuti e dei materiali devono soddisfare, ne descrivono il grado di dettaglio necessario e la struttura. In tal modo si vuole garantire che la valutazione della gestione dei rifiuti e dei materiali avvenga in tutti i progetti, secondo criteri possibilmente uniformi ed efficienti, con conseguente vantaggio per tutte le parti interessate. 3 Basi giuridiche La legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge sulla protezione delle acque (LPAc), nonché l'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) contengono le prescrizioni di principio per una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente. Esigenze ecologiche concrete, in particolare per la valutazione e lo smaltimento dei rifiuti edili, sono stabilite dalla direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo (direttiva sul materiale di scavo), nelle prescrizioni sul riciclaggio di rifiuti edili minerali e nella direttiva sul materiale di scavo dei binari. Nel contesto più immediato vanno inoltre citate anche l'ordinanza sui siti contaminati (OSiti) con le relative direttive e l'ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS). 5

4 Campo d applicazione Il campo d'applicazione delle presenti istruzioni comprende a) la gestione nel rispetto dell'ambiente di tutti i tipi di rifiuti che possono essere prodotti nel quadro di grandi progetti edili. Fra questi va annoverato segnatamente lo smaltimento di: rifiuti edili minerali pietrisco da massicciata materiale di scavo, di sgombero e di demolizione di roccia rifiuti speciali rifiuti urbani residui di trattamento b) la gestione di materiali di scavo secondo principi rispettosi dell'ambiente (p.es. l'estrazione di ghiaia), quando entra in linea di conto lo smaltimento di rifiuti edili, in particolare del riciclaggio di rifiuti edili minerali. 5 Piano di gestione dei rifiuti e dei materiali Il piano di gestione dei rifiuti contiene le indicazioni necessarie allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della realizzazione di un progetto e, nel limite del possibile, deve essere redatto tempestivamente nel quadro della sua pianificazione. È evidente che nel corso di progetti che generano quantità esigue di rifiuti poco problematici (p. es alcune tonnellate di rifiuti urbani o alcune centinaia di tonnellate di materiale di scavo non inquinato), il piano di gestione dei rifiuti può essere stilato in maniera sommaria. Per contro, nel caso di progetti che prevedono alcune decine di migliaia di tonnellate di materiale di scavo e di demolizione di roccia, o nel caso di progetti in cui sono inclusi siti contaminati giusta l'ositi che lasciano presumere notevoli quantità di materiale di scavo inquinato, è necessario fornire informazioni più dettagliate. In casi simili, la stesura del piano di gestione dei rifiuti avverrà nel corso della pianificazione progettuale e conterrà almeno: 1. indicazioni sul tipo e sulla quantità dei rifiuti previsti; 2. indicazioni sul periodo di produzione dei rifiuti; 3. nel caso di lavori di traforo indicazioni sulla procedura di scavo (nella misura in cui è stata stabilita); 4. indicazioni sullo smaltimento previsto per i vari tipi di rifiuti; 5. indicazioni sulle capacità disponibili negli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (p.es. discariche, impianti per la cernita, ecc.); 6. basi per l'autorizzazione di nuovi impianti di trattamento, p.es. discariche o depositi intermedi; 7. nella misura in cui è necessaria, la prova della conformità al piano cantonale di gestione dei rifiuti; 8. i costi di smaltimento stimati, se sono determinanti per la scelta dei metodi di smaltimento; 9. le misure di controllo previste nel settore dello smaltimento. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere aggiornato prima dell'inizio dei lavori edili. 6

5.1 Tipo di rifiuti Vanno elencati tutti i rifiuti che saranno prodotti nel quadro della realizzazione di un progetto. Le categorie di rifiuti si rifanno alle denominazioni contemplate nell'otr, nell'ositi e nelle direttive della Confederazione. Le categorie di rifiuti più importanti sono: materiale di scavo, di sgombero e di demolizione di roccia rifiuti edili minerali altri rifiuti edili materiale di scavo nei binari materiale di scavo rifiuti generati nell'ambito del risanamento di siti contaminati rifiuti speciali residui di trattamento (p. es. fanghi provenienti dal trattamento di materiale di demolizione) rifiuti urbani metalli e altro 5.2 Quantità Le quantità di rifiuti generate devono essere indicate in tonnellate o m 3. Se le quantità di rifiuti previste non possono essere definite con precisione, è possibile indicare una stima: p. es. tra un minimo di 150'000 e un massimo di 200'000 tonnellate di materiale di scavo non inquinato. Se possibile, deve essere indicato il periodo in cui i rifiuti saranno prodotti, in particolare per il materiale di scavo e di demolizione di roccia. 5.3 Qualità dei rifiuti Le indicazioni concernenti la qualità della composizione devono essere dettagliate in maniera tale, che sia possibile assegnare con certezza i rifiuti al metodo di smaltimento previsto. I valori limite e indicativi della quantità dei rifiuti sono stabiliti nell'otr, nella direttiva sul materiale di scavo, nella direttiva sul riciclaggio di rifiuti edili minerali e in altre prescrizioni. In via di principio, i metodi di analisi vanno scelti secondo l'otr, l'ositi e l'aiuto all'esecuzione Analysenmethoden für Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aushubmaterial. 5.4 Smaltimento Il piano di gestione dei rifiuti descrive tutte le misure necessarie per garantire uno smaltimento di tutti i rifiuti conforme alle prescrizioni. Vale il principio secondo cui lo smaltimento dei rifiuti deve essere ragionevole dal profilo ecologico, tecnicamente fattibile ed economicamente sopportabile. Vanno osservati i seguenti punti: 7

1. I rifiuti generati devono essere separati nella misura del possibile nelle diverse categorie di rifiuti (p.es. un sistema a più cassoni, come introdotto dalla Società Svizzera Impresari Costruttori SSIC). 2. Ogni categoria di rifiuti deve essere assegnata al tipo di smaltimento previsto dalle prescrizioni. Se necessario, deve essere trattata in maniera tale da permetterne il riciclaggio. Nel caso in cui si deroghi da tale priorità devono essere indicate le ragioni. Per riciclaggio si intende in particolare il riempimento di luoghi d'estrazione con materiale di scavo e di sgombero non inquinato ai sensi dell'otr e della direttiva sul materiale di scavo. 3. Definizione degli impianti di smaltimento previsti, con indicazioni sull'ubicazione, sul tipo di impianto, sulle capacità a disposizione e sulla conferma di presa in consegna dei gestori dell'impianto. 4. Tutti i dati necessari alla valutazione e all'autorizzazione per la costruzione di eventuali nuovi impianti (p. es. discarica, deposito intermedio), quali la prova del fabbisogno, l'ubicazione vincolata, la conformità con la legislazione ambientale (p.es. requisiti posti all'ubicazione delle discariche). 5. Coordinamento dello smaltimento con i piani regionali e cantonali, quali il piano di gestione dei rifiuti cantonale, i piani di discarica cantonali, il piano direttore, la pianificazione settoriale, i piani d estrazione, i piani di riempimento relativi ai luoghi di estrazione. 5.5 Costi Se per determinate categorie di rifiuti lo smaltimento può avvenire secondo modalità diverse, la proporzionalità dei costi delle varianti deve essere valutata in base criteri realistici e comprensibili. Le indicazioni sui costi sono importanti, nel caso in cui p. es. del materiale di scavo inquinato deve essere depositato direttamente in discarica senza alcun trattamento precedente. 5.6 Controllo Lo smaltimento deve essere controllato. Per i grandi cantieri dovreble essere designato un servizio indipendente, soggetto a un apposito capitolato d'oneri, che lo sorvegli e lo controlli. Deve essere assodato che al termine dei lavori il committente compila la prova dello smaltimento. 5.7 Gestione dei materiali Nel RIA va specificato che, al momento dell'assegnazione di concessioni d estrazione, nel quadro di una gestione dei materiali rispettosa dell'ambiente, ai fini della prova del fabbisogno deve essere esaminata la possibilità che materiali di costruzione riciclati possano essere utilizzati al posto di p.es. ghiaia. 8

6 Forma e struttura del rapporto d'impatto ambientale (RIA) I contenuti del capitolo Gestione dei rifiuti e dei materiali" devono essere raffigurati nel RIA in maniera tale da permettere alle autorità una valutazione non troppo onerosa. Le basi decisionali devono essere chiare, esaurienti e devono soddisfare le seguenti esigenze: 1. Il RIA deve contenere un capitolo specifico dedicato alla gestione dei rifiuti e dei materiali. La dispersione dei dati, p. es. nei capitoli Suolo, Siti contaminati, Protezione del paesaggio ecc. rende più difficile valutare se sono state rispettate le norme giuridiche vigenti nel settore della gestione dei rifiuti. 2. Il capitolo deve essere strutturato con chiarezza e comprendere le parti seguenti: il tipo di rifiuti, la quantità e la qualità, lo smaltimento, i costi e il controllo. 3. AI fini di una chiarezza espositiva, è opportuno presentare dati in tabelle e diagrammi. Possono essere raccomandati i formulari proposti sotto www.abfall.ch, www.déchets.ch, e www.rifiuti.ch. 4. La presentazione dei punti salienti deve essere breve, chiara e univoca, affinché possano essere oggetto di una valutazione tempestiva. 9

7 Documentazione e bibliografia Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque; legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR; RS 814.600) Ordinanza del 12 novembre 1986 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS; RS 814.610). Ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti contaminati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680) Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011) Ordinanza del 1 luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo, RS 814.12). Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali, luglio 1997 (UFAFP; Ambiente- Esecuzione) Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo (direttiva sul materiale di scavo), 1999 (UFAFP; Ambiente-Esecuzione) Direttiva sul materiale di scavo dei binari, settembre 2002 (UFT) Analysenmethoden für Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aushubmaterial, 2000 (BUWAL, Vollzug Umwelt) Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Bodenaushub), Dezember 2001 (BUWAL, Vollzug Umwelt) Richtlinie Entsorgung von Abfällen in Zementwerken, 1998 (BUWAL; Vollzug Umwelt) Abfälle auf Inertstoffdeponien, Juli 2000 (BUWAL) Guida allo smaltimento: www.abfall.ch; www.déchets.ch; www.rifiuti.ch Entsorgung von Bauabfällen, November 1993 (SIA-Empfehlung 430) 10