Normativa di riferimento Relatore Dr. Domenico Acchiappati Direttore S.C. Fisica Sanitaria AUSL Modena 1
Comma 3 Art. 180 D.Lgs. 81/08 La Protezione dei lavoratori dalle radiazioni Ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n 230, e sue successive modificazioni.
D. Lgs. 230/95 Radioprotezione del Lavoratore e del Paziente D.P.R. 185/64 Radioprotezione del lavoratore D.Lgs. 230/95 + D.Lgs. 187/2000 Radioprotezione del Paziente D.Lgs. 241/2000 Radioprotezione del Lavoratore
La Radioprotezione del lavoratore e della popolazione
Attori della Radioprotezione del Lavoratore Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti Esperto Qualificato Medico addetto alla sorveglianza Lavoratore
Obblighi di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti
Art. 61 I Datori di Lavoro prima dell inizio dell attività debbono acquisire da un Esperto Qualificato una Relazione Scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. La Relazione costituisce il documento di cui all art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94 per gli aspetti concernenti il rischio da radiazioni ionizzanti.
Art. 61 Provvedere affinché: gli ambienti in cui sussiste il rischio da RX vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l accesso sia regolamentato; i lavoratori interessati siano classificati dall Esperto Qualificato. Predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio e curare che siano consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori in particolare nelle zone controllate
Art. 61 fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione in relazione ai rischi cui sono esposti; provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i mezzi di cui sopra ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro.
Art. 61 rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici; delle norme di protezione; delle conseguenze derivanti dalla mancata osservazione delle prescrizioni; delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne.
Art. 61 Provvede affinché siano indicate mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; fornire ai lavoratori i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente.
Per gli obblighi di cui sopra, escluso quelli relativi al comportamento degli operatori, i Datori di Lavoro i Dirigenti ed i Preposti devono avvalersi degli Esperti Qualificati e per gli aspetti medici dei Medici Autorizzati e Competenti Art. 61
L Esperto Qualificato in Radioprotezione
Art. 77 Il Datore di Lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati, comunicando all ispettorato provinciale del lavoro i nominativi degli esperti qualificati prescelti allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell incarico.
Art. 77 E consentito che mansioni strettamente esecutive siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell abilitazione scelto d intesa con l esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell Esperto Qualificato.
Abilitazione degli Esperti Qualificati art. 78 Primo grado solo apparecchiature generatrici di radiazione con tensione massima applicata inferiore ai 400 kv; Secondo grado macchine radiogene con energia degli elettroni inferiore ai 10 MeV o materie radioattive incluse quelle neutroniche con produzione media nel tempo su tutto l angolo solido inferiore ai 10 4 neutroni al secondo; Terzo grado tutti i tipi di impianti nucleari o sorgenti ivi comprese quelle indicate ai punti precedenti.
art. 79 Attribuzioni dell Esperto Qualificato L esperto qualificato nell esercizio dell attività per conto del datore di lavoro deve effettuare: le valutazioni di radioprotezione di cui all art. 61 l esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione ed in particolare l esame preventivo e rilascio benestare sui progetti di nuove istallazioni e di modifiche rilevanti dal punto di vista protezionistico.
art. 79 Effettuare: prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati; verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e dell efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; la sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; la valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti.
art. 79 La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita mediante apparecchi di misura individuale nonchè in base ai risultati della sorveglianza ambientale mentre quelli derivanti da esposizione interna deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. La valutazione della dose per i lavoratori non di categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica
art. 79 L Esperto Qualificato comunica per iscritto almeno ogni sei mesi al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute dai lavoratori di Categoria A mentre almeno annualmente al medico addetto alla sorveglianza medica quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizione accidentale o di emergenza la comunicazione deve essere immediata.
art. 79 L esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della popolazione ed in particolare effettuare la valutazione preventiva dell impegno di dose derivante dall attività e, in corso di esercizio delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali e d incidente.
art. 80 In base alle valutazioni relative all entità del rischio l esperto qualificato indica con apposita relazione scritta al datore di lavoro: l individuazione e la classificazione delle zone; la classificazione dei lavoratori, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
art. 80 Tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l adozione al fine di assicurare la sorveglianza fisica; La valutazione delle dosi ricevute per tutti i lavoratori esposti e per i gruppi di riferimento; Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui sopra e si assicura che l esperto qualificato trasmetta al medico addetto alla sorveglianza medica i risultati delle valutazioni relative ai lavoratori.
art. 80 Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione tra esperto qualificato e servizio di prevenzione e protezione. L esperto qualificato è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui all art. 11 del D.L. 626/94.
Obblighi del lavoratore
art. 68 Obblighi dei Lavoratori Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 msv durante il periodo della gravidanza.
Disposizioni particolari per le lavoratrici È fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. art. 69
Limiti di Dose Limiti per le persone del pubblico, individui della popolazione, lavoratori non esposti Limiti per i lavoratori Classificati Esposti
Sorgenti di irradiazione esterna Fonte Raggi cosmici Radiazione terrestre Fondo naturale Case e altri edifici Prodotti di consumo Ricadute da test nucleari Sorgenti varie Radiologia diagnostica Totale Equivalente di Dose Efficace pro capite (msv/anno) 0.35 0.56 0.91 0.05 0.02 0.02 < 0.09 0.8 1.80
Radioattività Naturale Le dosi da materiali radioattivi naturali varia fortemente sul territorio nazionale Aosta 0.02 msv/anno Viterbo 2 msv/anno
Limiti di Dose Persone del Pubblico e Lavoratori non esposti Dose efficace: 1 msv/anno Dose equivalente cristallino: pelle: 15 msv/anno 50 msv/anno
Limiti di Dose Lavoratori Esposti = persone sottoposte ad una esposizione che può comportare dosi superiori ai limiti fissati per le persone del pubblico
Limite di dose = Rischio massimo accettabile La I.C.R.P. ha proposto come rischio lavorativo massimo accettabile, da radiazioni ionizzanti, uno pari a quello che si ritrova in professioni considerate sicure (rischio annuale di morte inferiore a 10-4 ) Secondo l ICRP si può ipotizzare che irradiando un milione di persone con 10 msv sono attesi circa 100 casi di tumore.
Limite di dose Lavoratori classificati Esposti Dose efficace : 20 msv/anno Dose Equivalente Cristallino: Pelle e agli arti: 150 msv/anno 500 msv/anno
Classificazione dei Lavoratori Esposti di Categoria A Dose efficace Dose equivalente cristallino, pelle e estr.: > 6 msv/anno > 3/10 dei limiti Esposti di Categoria B 1 msv/anno < Dose efficace < 6mSv/anno
Classificazione delle Aree Zona Controllata possibile esp. superiore ai 6 msv /anno Zona Sorvegliata possibile esp.. compresa tra 1 e 6 msv/anno
Grazie per l attenzione