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D,L gs. 30 aprile 1997, n. 182 - R egime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo P r eambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, T abella A, T abella B, T abella C, T abella D, Note, P r eambolo I L PRESIDENTE DELLA REPUBB LI CA Vis ti gli articoli 76 e87 della Cos tituzione; Vis to l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335; Vis to l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; Vis ta la pr eliminar e deliber azione del Consiglio dei Ministri, adottata nella r iunione del 12 dicembre 1996; Acquis to il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del S enato della Repubblica; Vis ta la deliber az ione del Consiglio dei Ministri, adottata nella r iunione del 30 aprile 1997; S ulla pr opos ta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza s ociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della pr ogr ammazione economica; EMANA il seguente decr eto legis lativo: Ar t icolo 1 Contributi 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscr itto al Fondo pens ioni per i lavoratori dello s pettacolo, istituito pr es s o l'ente naz ionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello s pettacolo (ENPALS ) - di seguito denominato Fondo - s ucces s ivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è s tabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pens ioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione gener ale obbligator ia. 2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale già is cr itto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a car ico dei lavoratori è s tabilito nella medes ima mis ur a in vigore nell'as s icur azione generale obbligator ia. 3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contr ibutiva dovuta per il personale già iscr itto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appar tenente alle categor ie dalla numer o 1 alla numer o 14 dell'articolo 3 del decreto legis lativo del Capo provvisorio dello S tato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e s ucces s ive modificazioni e integr azioni, è confer mata nella mis ur a del 10,10 per cento per la par te a car ico dei lavoratori. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono des tinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente r iguar danti il finanziamento delle pr es tazioni temporanee a car ico della ges tione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite mas s imo della misur a pr evista dal decreto del Ministro del lavoro e della pr evidenza s ociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbr aio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - s erie gener ale - n. 83 in data 9 aprile 1996. 5. L'eventuale oner e r es iduo der ivante dalla differ enza fra l'aliquota in vigore nell'as s icur azione generale obbligator ia e quella r is ultante dalla s omma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione des tinate al Fondo ai sensi del comma 4, è pos to a car ico dei

datori di lavoro e l aliquota levata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell aliquota in vigore nell assicurazione generale obbligator ia. 6. A par tir e dal 1 gennaio dell anno s ucces s ivo a quello nel quale s i verificata la parificazione dell aliquota contr ibutiva comples s iva a quella in vigore nell assicurazione generale obbligator ia, le aliquote contributive a car ico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medes ima mis ura della corrispondente aliquota in vigore nell assicurazione generale obbligator ia. 7. Nei confronti dei lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione gior nalier a s uper ior e a lir e 300.000, le impr es e potranno es er citar e r ivals a per un ammontare par i al 40 per cento dei contributi dovuti sulla par te di retribuzione eccedente il predetto impor to. A decorrere dal 1 gennaio 1998, la pr edetta per centual r idotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla s ua completa s oppr essione. L articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, abrogato. 8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente s ulla r etr ibuzione giornaliera non eccedente il limite mas s imo di lire 1.000.000. Fermo r es tando il disposto di cui all articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la r etr ibuz ione gior nalier a s ia s uper ior e a lir e 1.000.000 l aliquota contr ibutiva dovuta s ul massimale di retribuzione gior nalier a imponibile corrispondente a cias cuna fas cia ed accr editato un numero di giorni di contribuzione, con un mas simo di otto, secondo l allegata T abella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la pr evigente nor mativa. Sulla par te di retribuzione eccedente il mas simale di retribuzione imponibile r elativo a cias cuna fas cia, si applica un contributo di solidarietà nella mis ur a del 5 per cento d i cui 2,50 per cento a car ico del datore di lavoro e 2,50 per cento a car ico del lavoratore. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fas ce di retribuzione gior naliera e del mas simale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente r ivalutati sulla bas e dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall I S T AT. 1 0. I l settimo comma dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo della r etr ibuz ione gior nalier a pensionabile non si prendono in considerazione, per la par te eccedente, le r etribuz ioni giornaliere s uper ior i al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite rivalutato annualmente s ulla bas e dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall I STAT.". 1 1. Per il personale di cui al comma 1, nonché a color o che es er citano la facoltà di opzione ai sens i dell articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appar tenente al gruppo di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), stabilita una r etr ibuzione gior naliera di riferimento par i al massimale annuo di retribuzione pens ionabile vigente tempo per tempo nell as s icurazione generale obbligator ia ai sensi dell articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, divis o per 312. 1 2. I n caso di retribuzioni giornaliere s uper ior i a quella di riferimento di cui al comma 11, accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione par i alla r etr ibuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall articolo 6, comma 2, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503. La fraz ione di retribuzione infer ior e a quella di riferimento cons ider ata utile al fine dell accr editamento di una gior nata contr ibutiva. 1 3. I l numero delle gior nate di contribuzione che pos s ono es s er e accr editate in ogni anno non deve s uper ar e le 312.

1 4. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che es ercitano la facoltà di opzione ai sensi dell articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a par tir e dal 1 gennaio 1997 le dispos izioni di cui all articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale r etributivo e pens ionabile s i applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo r is petto a quanto pr evis to nell articolo 1, comma 5, lettera a) e b), del decreto legis lativo 14 dicembre 1995, n. 579, da ver s ar e al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a car ico del datore di lavoro e 2,50 per cento a car ico del lavoratore. 1 5. Ai soli fini dell acquisizione del diritto alla cor r es pons ione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), che pos s ano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figur ativi versati o accr editati nel Fondo, accr editato, dufficio, negli anni in cui la r etr ibuzione globale per cepita dal lavoratore non superi quattro volte l impor to del trattamento minimo in vigore nell assicurazione gener ale obbligatoria, un numero mas s imo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accr editamento cons entito per un numero di anni non superiore a 10. (2) Ar t icolo 2 S oggetti assicurati al Fondo pens ioni per i lavoratori dello s pettacolo is tituito pr es s o l ENPALS 1. Nell ambito delle categor ie di cui all articolo 3 del decreto legis lativo del Capo pr ovvisorio dello S tato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integr az ioni, ai fini dell individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle pr es tazioni, i lavoratori vengono dis tinti in tre gr uppi, indipendentemente dalla natur a autonoma o s ubordinata del rappor to di lavoro e individuati con successivo decr eto del Ministro del lavoro e della pr evidenza s ociale da emanarsi entro s es s anta gior ni dalla data di entrata in vigore del presente decr eto, a s econda che: a) prestino a tempo determinato, attività ar tis tica o tecnica, direttamente connessa con la pr oduz ione e la r ealiz z az ione di spettacoli; b) prestino a tempo deter minato attività al di fuori delle ipotes i di cui alla lettera a); c) prestino attività a tempo indeter minato (3). 2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell annualità di contribuzione r ichies to per il sorgere del diritto alle pr es tazioni si considera s oddis fatto con riferimento a: a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appar tenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appar tenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1; c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1. 3. Per la deter minaz ione del numero comples s ivo di giornate accr editate, per l acquisizione del diritto alle pr es taz ioni, nel caso di passaggio fr a i diversi gruppi, quelle r elative al gruppo di

provenienza s ono ripr opor zionate in base al rappor to es is tente tr a i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione pr evisti per il diritto alle pr es tazioni. 4. Ai fini del diritto alle pr es tazioni e dell individuaz ione dell età pens ionabile, gli assicurati sono cons iderati appar tenenti alla categoria, tra quelle indicate all articolo 3 del decreto legis lativo del Capo pr ovvisorio dello S tato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e s ucces s ive modificazioni e integr azioni, nella quale hanno acquis ito maggior e anzianità contr ibutiva. Il medesimo cr iter io s i applica anche ai fini della r ipar tiz ione di cui al comma 1. 5. L articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, abrogato. Ar t icolo 3 Regime pens ionistico degli iscritti al Fondo pens ioni per i lavoratori dello s pettacolo is tituito presso l ENPALS 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un anzianità as s icur ativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pens ion inter amente liquidata s econdo il sistema r etr ibutivo pr evis to dalla nor mativa vigente. 2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un anzianità as s icur ativa e contributiva infer ior e a 18 anni interi, la pens ion deter minata in base al criterio del pro-quota di cui all articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Per il calcolo della quota di pensione r elativa alle anzianità contr ibutive matur ate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della r etr ibuz ione pens ionabil incr ementato secondo l allegata T abella B. 4. Per i lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), la r etr ibuzione gior nalier a pensionabile di cui all articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, costituita dalla media delle r etribuzioni giornaliere più elevate as s oggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la r etr ibuzione giornaliera pens ionabil cos tituita dalla media delle ultime r etribuz ioni giornaliere assoggettate a contr ibuzione. Il numero delle gior nate di retribuzione deter minato s econdo quanto dis pos to al comma 3. 5. La r etr ibuzione gior naliera pens ionabile di cui ai commi 3 e 4 indicizzata s econdo il dispos to dell articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se r ifer ite a per iodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell articolo 7, comma 4, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503, se r iferite a per iodi successivi alla predetta data. 6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le dis pos izioni in tema di opzione di cui all articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 7. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e pr ivi di anzianità contr ibutiva alla pr edetta data, in luogo delle pens ioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medes imo er oga un unica pr es taz ione denominata " pens ione di vecchiaia".

Ar t icolo 4 Modalità di calcolo e r equis iti d accesso delle pr es taz ioni pensionistiche 1. A par tir e dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello s pettacolo di cui all articolo 5, comma 2, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503, già is cr itti alla data del 31 dicembre 1995, l età pens ionabil gradualmente elevata in ragione di un anno anagr afico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell età pr evista dall as s icur az ione gener ale obbligatoria, salvo quanto dis pos to dal comma 2. 2. I l diritto alla pens ione di vecchiaia s ubor dinato al compimento dell età indicata nell allegata tabella C per i lavoratori già iscr itti alla data del 31 dicembre 1995 ed appar tenenti alle s eguenti categorie: a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e discj ockey; b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematogr afico; c) direttori dorchestra e s os tituti; d) figuranti e indos s ator i. 3. Per i lavoratori dello s pettacolo già iscr itti alla data del 31 dicembre 1995, appar tenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica legger a, continuano a tr ovar e applicazione i limiti di età s tabiliti dalle dispos izioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decr eto. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello s pettacolo appar tenenti alle categor ie dei tersicorei e ballerini già iscr itti alla data del 31 dicembre 1995 l età pens ionabil gradualmente elevata in ragione di un anno anagr afico ogni diciotto mes i fino a r aggiunger e l età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne (4). 5. Ai fini dell accesso al diritto alle pr es taz ioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pens ione quando s iano tr as cor s i almeno venti anni dalla data iniz iale dell assicurazione al Fondo e r isultino ver s ati in loro favor e un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accr editati ai sensi dell articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o baller ino, secondo l allegata tabella D. 6. Per le pens ioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cui all articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità pr evisti dall articolo 8, comma 3, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503, l importo del relativo tr attamento pens ionis tico r idotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le per centuali indicate nella tabella A di cui all articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Ai fini dell accesso al diritto alle pr es taz ioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integr az ioni, devono r iferirs i esclusivamente ad effettive pr es tazioni lavorative s volte nel settore dello s pettacolo. L articolo 6, secondo comma, e le par ole: "di cui almeno due ter zi riferiti ad effettive pr es tazioni lavorative s volte nel settore dello s pettacolo" dell articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abr ogati.

8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza s ucces s iva alla data di entrata in vigore del presente decr eto, per la quota di pensione r elativa alle anz ianità matur ate successivamente al 31 dicembre 1992, l aliquota di rendimento annuo del 2 per cento applicata s ino alla quota di retribuzione gior naliera pens ionabile cor r ispondente al limite mas simo della r etr ibuzione annua pens ionabile in vigore tempo per tempo nell assicurazione generale obbligator ia divis o per 312. Le quote di retribuzione gior nalier a pens ionabile eccedenti il suddetto limite s ono computate s econdo le aliquote di rendimento pr evis te dall articolo 12 del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503. 9. Per i lavoratori di cui all articolo 3, comma 7, l importo della pens ione annua deter minato sulla bas e di quanto dis pos to dall articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 1 0. L aliquota di computo per il calcolo delle pr es tazioni di cui al comma 9 fissata al 33 per cento. La contr ibuzione cos ì ottenuta r ivalutata in base ai criteri di cui allarticolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995. 1 1. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altr es ì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995. 1 2. Ai lavoratori di cui all articolo 3, comma 7, si applica l articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. 1 3. Per i lavoratori appartenenti alle categor ie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la s pecificità dell attività lavor ativa s volta, in deroga a quanto pr evis to dall articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, consentito aggiunger e alla pr opr ia età anagr afica, ai fini del conseguimento dell età pens ionabile pr evis ta dall articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente s volto nelle s uddette qualifiche, fino ad un mas simo di cinque anni. 1 4. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell anticipo dell età pens ionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un aliquota contr ibutiva aggiuntiva di finanziamento par i, rispettivamente all 1 per cento e al 2 per cento. Ar t icolo 5 Pensioni di invalidità s pecifica 1. Gli iscritti al Fondo: appartenenti alle categor ie indicate all articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se is cr itti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pens ione di invalidità s pecifica alle s eguenti condizioni: a) abbiano r aggiunto il trentesimo anno di età; b) abbiano per duto la capacità di lavoro s pecifica n ell es ercizio dell attività professionale abituale o pr evalente per infermità, difetto fis ico o mentale, in modo tale e per manente; c) siano tr as cor s i almeno cinque anni dalla data di inizio dell as s icur azione;

d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accr editati, dei quali almeno 120 nel triennio pr ecedente la data di presentazione della domanda di pensione; e) i contributi di cui alla lettera d) devono r is ultar e ver s ati per lavoro s volto nella sola attività pr ofes s ionale abitua le e pr evalente per la qual r ichies to il riconoscimento dell invalidità s pecifica. 2. I l primo, secondo e ter zo comma dell articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abr ogati. Ar t icolo 6 Prosecuzione volontar ia 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le dis pos izioni che r egolano la dis ciplina della pr os ecuz ione volontaria pr es s o l assicurazione gener ale obbligator ia ges tita dall I stituto naz ionale della previdenza s ociale s ono es tes e all as s icur azione obbligator ia per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo. 2. L importo del contributo volontario minimo determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie gior nalier e delle s ingole classi di retribuzioni da individuar s i, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decr eto, con appos ite tabella adottate dal Consiglio di amministrazione dell Ente e appr ovate dal Ministero del lavoro e della previdenza s ociale. 3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggior nate per iodicamente in base ai medes imi criteri in vigore nell assicurazione gener ale obbligatoria. 4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle var iazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l assicurazione gener ale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo. 5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, abrogata. Ar t icolo 7 Norme trans itor ie e finali 1. Per quanto non disciplinato dalla nor mativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicaz ione le dis pos izioni in vigore nell as s icur az ione gener ale obbligatoria. 2. Le nor me del presente decr eto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Il presente decr eto, munito del sigillo dello S tato, sarà ins er ito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque s petti di osservarlo e di farlo os s er vare.

T abella A (ar t. 1, co. 8) Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile Giorni di contribuzione accreditati 1.000.001-2.000.000 1.000.000 1 2.000.001-5.000.000 2.000.000 2 5.000.001-8.000.000 3.000.000 3 8.000.001-11.000.000 4.000.000 4 11.000.001-14.000.000 5.000.000 5 14.000.001-18.000.000 6.000.000 6 18.000.001-22.000.000 7.000.000 7 Oltre 22.000.000 8.000.000 8 T abella B (art. 3, co. 3) Anni Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) Lavoratori di cui all')art. 2, comma 1, lettera b Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) 1.1.1997 1.492 1.492 1.492 1.1.1998 1.900 1.900 1.900 1.1.1999 1.900 2.250 2.250 1.1.2000 1.900 2.600 2.600 1.1.2001 1.900 2.600 2.860 1.1.2002 1.900 2.600 3.120 T abella C ( Ar t. 4, comma 2 ) ( 5 ) Decorrenza della pensione Uomini Donne Dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999 61 56 Dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000 62 57 Dal 1 gennaio 2001 63 58 T abella D (art. 4, co. 5) - 1 gennaio 1997: 1.200-1 luglio 1998: 1.440-1 gennaio 2000: 1.680-1 luglio 2001: 1.920-1 gennaio 2003: 2.160-1 luglio 2004: 2.400

Not e (1)Per il regime pens ionistico degli iscritti al Fondo pens ioni per gli sportivi professionisti, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166. (2)Comma modificato dall art. 43, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1 gennaio 2003. (3)Per la dis tinzione, in tre gr uppi, delle categor ie dei soggetti assicurati al fondo pens ioni dei lavoratori dello s pettacolo is tituito pr es s o l ENPALS, vedi il D.M. 10 novembre 1997. (4)Comma modificato dall art. 59, comma 12, lett. e), L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 1998. (5)T abella s os tituita dall art. 59, comma 12, lett. d), L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 1998. I ndiet r o