OGGETTO: La comunicazione al GSE



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Informativa per la clientela di studio N. 177 del 26.11.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La comunicazione al GSE I titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw devono comunicare al GSE (gestore servizi energetici), entro il 30.11.2014, la scelta della modalità di rimodulazione della tariffa incentivante con effetto dall 1.1.2015 (prevista dal Decreto competitività D.l. 91/2014). In caso di mancata comunicazione, il GSE applicherà la riduzione dell incentivo dal 6% all 8% a seconda della potenza dell impianto. Premessa Il Decreto competitività (art. 26 D.l. 91/2014) ha modificato le regole sugli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, sia per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'incentivo, sia per quanto riguarda le misure dell'incentivo, che sono state ridotte secondo tre piani di rimodulazione diversi, a scelta del contribuente. Il 30 novembre scade il termine entro cui i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 200kW devono comunicare al GSE (Gestore servizi energetici) la scelta del piano di rimodulazione della tariffa. In caso di mancata opzione il GSE applicherà il terzo piano di rimodulazione. Sul sito internet del GSE sono rese disponibili le Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici. 1

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti Per gli impianti fotovoltaici che beneficiano dei Conti Energia I, II, III, IV, e V, a partire dal secondo semestre 2014, le tariffe incentivanti sono erogate in rate costanti mensili in misura pari al 90% della produttività media annua stimata dell'impianto, con conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il D.M. 16.10.2014 ha stabilito che la producibilità media annua relativa all impianto fotovoltaico viene stimata facendo riferimento: al numero totale di ore di produzione dell impianto riferite all anno precedente, se sono disponibili misure valide per tutti i mesi dell anno; al numero di ore annue medie definite in base alla regione di localizzazione dell impianto, se non sono disponibili misure valide per tutti i mesi dell anno. Il GSE effettuerà controlli per la corretta erogazione delle tariffe incentivanti, raffrontando la produzione effettiva con la producibilità media annua stimata, al fine di rimodulare o sospendere, se necessario, gli acconti erogati. Qualora sia superata la soglia di 100, il GSE eroga i pagamenti in acconto, alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza. Per gli impianti di potenza superiore a 20kW la scadenza dei pagamenti coincide con l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza. Nel caso in cui la scadenza di pagamento cada in un giorno festivo, la valuta del pagamento coincide con il giorno lavorativo immediatamente successivo. Qualora: sia superata la soglia di 100, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, il GSE eroga il conguaglio entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (e comunque entro il 30.6 di ogni anno); non sia superata la soglia di 100, il GSE eroga il conguaglio contestualmente al successivo acconto qualora la somma degli importi spettanti sia superiore alla soglia prevista. Se il conguaglio è negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti. 2

I tre piani di rimodulazione delle tariffe Come anticipato prima dal 1 gennaio 2015 i titolari di tali impianti di potenza nominale superiore a 200 kw subiranno una riduzione modulata dell'incentivo, sulla base delle seguenti opzioni: erogazione della tariffa per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, e ricalcolata secondo la percentuale di riduzione di seguito evidenziata: Periodo residuo di Percentuale di riduzione incentivazione dell'incentivo (in anni) 12 25% 13 24% 14 22% 15 21% 16 20% 17 19% 18 18% Oltre 19 17% erogazione della tariffa per un periodo ventennale, con rimodulazione suddivisa in due periodi: un primo periodo con incentivo ridotto rispetto all'attuale; un secondo periodo con un incentivo incrementato di ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono state stabilite, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, con il Decreto del 17.10.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE, nell'allegato 1 del Documento Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ha fornito le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare alla tariffa incentivante, per il calcolo dell incentivo rimodulato in funzione del periodo residuo di diritto allo stesso; erogazione della tariffa per un periodo ventennale, con riduzione della tariffa di una quota percentuale dell'incentivo, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: 3

Riduzione del nominale Per gli impianti con potenza 6% superiore a 200 kw e fino a 500 kw 7% superiore a 500 kw e fino a 900 kw 8% superiore a 900 kw La riduzione, secondo la disposizione normativa, doveva operare sull incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ciò aveva portato a ritenere che la data di riferimento fosse il 25.6.20141. Invece, secondo quanto riportato nel Documento GSE, è necessario avere riguardo all incentivo spettante alla data del 1 gennaio 2015, corrispondente all entrata in vigore delle disposizioni in materia di tariffe incentivanti. L opzione per una delle suddette modalità alternative di riduzione della tariffa incentivante va comunicata al GSE entro il 30.11.2014, per ogni convenzione relativa a ciascuna sezione incentivata. È quindi consentito operare una scelta diversa per ciascuna sezione dello stesso impianto. Comunicazione dell opzione Per comunicare l'opzione il Soggetto Responsabile (ossia colui che ha la facoltà di richiedere e ottenere le tariffe incentivanti) deve: accedere al portale e utilizzare l'applicazione web FTV/SR; indicare l opzione desiderata; stampare la Dichiarazione per l esercizio del diritto di opzione e sottoscriverla; caricare sul predetto portale la dichiarazione e un documento d identità. La scelta effettuata può essere modificata esclusivamente entro il 30.11.2014, annullando la richiesta già trasmessa ed inviandone una nuova. In tal caso il soggetto interessato dovrà accedere di nuovo all'applicazione e ripetere le operazioni sopra descritte. La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata valida dal GSE ai fini dell esercizio del diritto di opzione. Le richieste/integrazioni/modifiche sono considerate: inammissibili se pervenute al GSE tramite modalità diverse dall utilizzo del portale (ad esempio, posta, fax, PEC); non valide se pervenute al GSE dopo il 30.11.2014. 4

Nel caso in cui il GSE individui delle anomalie formali (come mancata sottoscrizione della richiesta, mancato invio della copia del documento d identità, invio di un documento di identità non leggibile), richiederà l integrazione della documentazione trasmessa, che dovrà essere fornita entro 15 giorni. In tale sede non è comunque possibile variare l opzione selezionata. In caso di mancata integrazione delle informazioni richieste entro il termine previsto, il GSE applicherà la riduzione della tariffa incentivante secondo la terza opzione. Per ogni operazione effettuata dal soggetto interessato sul portale del GSE (primo invio, integrazione, annullamento e sostituzione), il GSE rilascia (sul portale stesso): una notifica di avvenuta ricezione della documentazione inviata ; successivamente all effettuazione dei controlli, l attestazione della scelta operata, ossia il c.d. addendum alla convenzione riportante l opzione selezionata. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 5