Guida alla sicurezza sul posto di lavoro 1 MAGGIO 2016

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Guida alla sicurezza sul posto di lavoro 1 MAGGIO 2016 www.adhocash.it

Adhoc, il cash&carry su misura per te! In occasione della Festa dei Lavoratori Adhoc ha voluto realizzare il presente opuscolo per fornire a tutti i clienti un vademecum contenente le principali informazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Si tratta di una guida rapida e di facile consultazione che non ha la pretesa di esaurire un argomento così vasto. E un omaggio ai clienti Adhoc per porre l attenzione sul tema della sicurezza affinché non sia solo un argomento di dibattito, ma un impegno quotidiano.

Guida alla sicurezza sul posto di lavoro Il presente opuscolo vuole essere un utile guida per lavoratori, lavoratrici, datori di lavoro e i soggetti collegati al mondo del lavoro. Le informazioni contenute tracciano una linea guida sintetica ed essenziale sulla base del contenuto del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (noto anche come TUSL). Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è l insieme delle norme contenute nel Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 che, in attuazione dell articolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, ha riunito tutte le svariate disposizioni e normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cercando di ricavarne un testo unico ed armonizzato. indice Il datore di lavoro...4 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale...5 I lavoratori...6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza...8 Il preposto...9 Il processo di realizzazione della prevenzione e protezione...10 Informazione, formazione e addestramento...11 Le relazioni...12 SGSL organizzazione e gestione...13 Pianificazione...16 Vigilanza e controllo...18 Testi a cura di SI.GE.CO. Service www.sigecoservice.it Impaginazione e grafica avcommunication www.avcommunication.it

Il datore di lavoro (Art. 2 comma b D.Lgs. 81/08 e smi ) E il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità dell organizzazione dell impresa ed esercita i poteri decisionali e di spesa. Gli obblighi (art. 17-18 D.Lgs. 81/08 smi) Deve garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori; Verifica che vengano osservate le misure generali di tutela e rispettate le norme sull igiene e la sicurezza dell ambiente; Istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, designa il suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto dall art. 28 D.Lgs. 81/08 e smi; Designa i lavoratori incaricati del primo soccorso, dell antincendio e gestione dell emergenza tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e si adopera per una loro adeguata formazione; Fornisce idonei e necessari dispositivi di protezione ai lavoratori; Nomina il medico competente ed invia i lavoratori a visita medica entro la scadenza prevista; Informa e forma i preposti, i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e smi; Consulta il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti nelle ipotesi di cui all articolo 50 D.Lgs. 81/08 e smi; Effettua la valutazione globale di tutti i rischi presenti in azienda compresa l analisi del carico di lavoro;

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (Art. 33 D.Lgs. 81/08 e smi) È la persona scelta dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali in azienda. Gli Obblighi Elabora il documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e il programma per la loro attuazione considerando anche i rischi riguardanti le lavoratrici madri, le differenze di genere, di età, di nazionalità, secondo quanto previsto dall art. 28 D.Lgs. 81/08 e smi; Convoca la riunione periodica; Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Aggiorna le misure di prevenzione; adotta le misure adeguate per controllare le situazioni di rischio e tutelare anche la salute della popolazione e dell ambiente esterno; adotta le misure per la prevenzione incendi e la gestione dell emergenza; permette ai lavoratori, tramite il loro Rappresentante, di verificare l applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute; tiene un registro degli infortuni. Individua e valuta i fattori di rischio; Individua ed elabora le misure di prevenzione e protezione, le procedure di sicurezza e i sistemi di controllo relativi; Informa i lavoratori sui rischi generici dell azienda, sui rischi specifici relativi alla loro mansione, sulle misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose utilizzate, sulle procedure riguardanti l antincendio, l emergenza, il pronto soccorso e sull organizzazione della sicurezza in Azienda; Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Nelle aziende di piccole dimensioni e con i rischi ridotti, il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere assunto direttamente dal datore di lavoro, previo specifico corso di formazione, secondo l art. 34 del D.Lgs.81/08 e smi. Nello specifico, secondo l allegato II, può svolgere i compiti di RSPP nei seguenti casi: Aziende artigiane e industriali (1): fino a 30 lavoratori - tranne i casi previsti dall art. 31 D.Lgs 81/08 e smi; Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori; Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori; Altre aziende: fino a 200 lavoratori; 5

Il medico competente ( Art. 25 D.Lgs.81/08 e smi) Collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. I Compiti Informa i lavoratori sul significato e sull esito delle visite mediche; Istituisce le cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; Informa il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei risultati degli accertamenti effettuati, in forma anonima e collettiva; Collabora con il datore di lavoro alla definizione ed all applicazione delle misure di prevenzione e protezione; Riceve dal datore di lavoro tutte le informazioni inerenti i processi produttivi e i rischi connessi all attvità produttiva lavorativa; Esprime giudizi di idoneità dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Contro tale giudizio il lavoratore può ricorrere, entro 30 giorni, alle strutture del servizio sanitario nazionale; Effettua sopralluoghi negli ambienti di lavoro. La presenza del Medico Competente è obbligatoria solo in presenza di rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria. I lavoratori (Art. 20 D.Lgs. 81/08 e smi) Persone che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione. Devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei posti di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni.

Gli Obblighi I Diritti Osservano le disposizioni e le istruzioni ricevute; Utilizzano, in maniera corretta: macchine, impianti, attrezzature, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione; Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi di protezione ed eventuali situazioni di pericolo; Partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza; Non compiono operazioni o manovre che non sono di loro competenza; Si sottopongono ai controlli sanitari; Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi posti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono formati ed informati in merito ai rischi generali e specifici, alle norme di tutela, alle misure di prevenzione e protezione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 smi; Eleggono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo l art. 47 del D.Lgs. 81/08 e smi; Hanno il diritto di lasciare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato o di prendere le misure più idonee per evitarne le conseguenze. 7

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 47 del D.Lgs. 81/08 e smi) E eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive per rappresentare lavoratori in merito ad aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. I Diritti secondo le attribuzioni dell art. 50 D.Lgs. 81/08 e smi: Ha libero accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione aziendale relativa all igiene ed alla sicurezza, su precisa richiesta al datore di lavoro; Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione; Avverte il responsabile aziendale dei rischi da lui individuati; È consultato preventivamente su: Programma di prevenzione e protezione; Designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; Designazione del medico competente; Riceve informazioni provenienti dagli organi di vigilanza; Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive; Riceve una formazione adeguata; Dispone dei permessi e degli strumenti necessari per svolgere la sua attività; Riceve copia del documento di valutazione del rischio su richiesta. Il numero dei delegati, i permessi, gli strumenti, le modalità ed i tempi della sua formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In alcuni contratti nazionali è prevista la figura del RLSSA (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente) che sostituisce il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle funzioni sopra indicate. Oltre alle funzioni del RLS, il RLSSA interviene sulle seguenti tematiche, rispetto alle quali l azienda dovrà fornirgli apposita formazione/informazione: Tutela dell ambiente; Programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali; Sviluppo dei sistemi di gestione.

Il preposto (Art. 19 D.Lgs. 81/08 e smi) Gli Obblighi I preposti devono: a) Sovrintendere e vigilare sull osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) Richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza, e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37 D.Lgs.81/08 e smi. 9

Il processo di realizzazione della prevenzione e protezione L elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale del D.Igs 81/08 è l obbligo della valutazione del rischio a carico del datore di lavoro. Il Datore di lavoro, ha doppia responsabilità: 1.Processo di valutazione del rischio 2.Elaborazione del documento di Valutazione del rischio (DVR) Analisi dei rischi a matrice (i rischi tradizionali es. chimico, fisico, ecc. si intersecano con l età, il genere, lo stress lavoro-correlato, l appartenenza ad altri paesi) 1.Elaborazione del DVR; 2.Misure di tutela (procedure per l attuazione del DVR e ruoli di chi deve provvedere); 3.Programmazione o attuazione di migliorie dei dispositivi di protezione individuali.

Informazione, formazione e addestramento Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori incaricati del pronto soccorso, antincendio ed evacuazione e i preposti hanno diritto ad una formazione specifica. Ogni lavoratore deve essere informato su: I rischi presenti nei luoghi di lavoro e quelli specifici a cui è esposto; Le misure di prevenzione; La normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali; I pericoli connessi all uso di sostanze e preparati pericolosi; I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente e degli addetti ai servizi di emergenza, pronto soccorso ed antincendio. Ogni lavoratore dev essere formato in maniera adeguata e sufficiente su: Il sistema di prevenzione e protezione aziendale; le procedure utili all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti (le procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori) in azienda e per l identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi. Ogni lavoratore deve essere adeguatamente addestrato su: L uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale e procedure di lavoro. La formazione, che va ripetuta periodicamente, deve avvenire all atto dell assunzione, in caso di trasferimento o cambio di mansioni o d introduzione di nuove tecnologie o cicli di lavoro. La formazione dei lavoratori, degli addetti e del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è un obbligo in capo al Datore di lavoro e deve essere effettuata in orario di lavoro, senza oneri per i lavoratori. La formazione dei lavoratori e quella del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro) durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. l art. 37 comma 12 11

Le relazioni L intera procedura di prevenzione si basa su delle relazioni costanti fra i diversi soggetti. DATORE DI LAVORO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE ASL VVFF ISP.LAV. ORGANISMI PARITETICI RLS LAVORATORI Gli Organismi Paritetici costituiscono la prima istanza di conciliazione in merito alle controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, che sorgono sui luoghi di lavoro. Hanno funzioni di orientamento e di promozione della formazione per i lavoratori e di assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia. Comunicano alle aziende private di RLS aziendale i nominativi dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Aiutano le piccole e medie aziende a migliorare la prevenzione e assicurare agli RLS un riferimento certo territoriale di supporto per la loro attività. Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei Datori di lavoro.

SGSL organizzazione e gestione Premesso che un SGSL (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l impresa/organizzazione si è data in un efficace prospettiva costi/benefici, sistema predisposto dalla ditta, si propone di: Ridurre progressivamente i costi complessivi della SSL (Sicurezza e salute sul lavoro) compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.) Aumentare l efficienza e le prestazioni dell impresa/organizzazione Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro Migliorare l immagine interna ed esterna dell impresa/organizzazione. Il SGSL previsto opera sulla base della sequenza clinica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico. 13

La capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e soprattutto del livello più elevato. Le sequenze esemplificative e generalmente applicabili delle fasi, quando l SGSL è a regime, sono: Stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; Identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili; Identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i casi particolari, associati ai processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.; Identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad es. i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali); Fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica; Elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse; Stabilire le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi; Sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati; Attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni; Avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio; Effettuare un periodico riesame per valutare l efficacia e l efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e della sicurezza, tenendo conto dell impegno finalizzato al miglioramento continuo. Il SGSL attuato dal SPP (Servizio di prevenzione e protezione) della ditta può essere rappresentato, ad esempio, secondo lo schema generale riportato. Riesame miglioramento Monitoraggio Sensibilizzazione azione Pianificazione e organizzazione Politica Esame finale

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro (in seguito siglata SSL) sarà definita e documentata dal vertice aziendale nell ambito della politica generale dell azienda. La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell azienda sul tema della SSL e serve a definire la direzione, i principi d azione e i risultati a cui tendere. Esprime l impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l accettazione delle responsabilità e le motivazioni. La politica aiuta a dimostrare verso l interno: l impegno dell azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori verso l esterno, che: Esiste un impegno concreto dell azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro; Si privilegiano le azioni preventive; L organizzazione aziendale tende all obiettivo del miglioramento continuo. La politica adottata per la SSL include tra l altro: L impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL; L affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; L impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale; L impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione; L impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; L impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL; L impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza; L impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; L impegno a definire e diffondere all interno dell azienda gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di attuazione; Nel definire o aggiornare la politica di SSL si è tenuto conto: Dell attività svolta e della dimensione aziendale; Della natura ed il livello dei rischi presenti; Della tipologia dei contratti di lavoro; Dei risultati dell analisi iniziale o del monitoraggio successivo. 15

Pianificazione La concretizzazione della politica passa attraverso un processo di pianificazione che porta alla formulazione di uno specifico piano nell ambito del SGSL. La pianificazione per la SSL è coerente con il sistema generale di gestione aziendale adottato. I metodi utilizzati per pianificare il raggiungimento degli obiettivi di SSL coincidono con quelli utilizzati per pianificare il raggiungimento degli altri obiettivi dell azienda (per es. commerciali, tecnologici, opportunità di mercato, costi aziendali, gestione del personale, ecc.). In questo ambito si dovrebbe tendere a che le procedure organizzative/operative necessarie alla gestione dell attività dell azienda vengano integrate dalle componenti di salute e sicurezza necessarie senza creare duplicazioni e parallelismi. I requisiti chiave del processo di pianificazione che si tengono presenti sono i seguenti:

Definizione e graduazione degli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento del sistema; Determinazione, preferibilmente al momento della definizione degli obiettivi, dei criteri di valutazione idonei a dimostrare l effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi; Predisposizione di un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo contenente anche le mete intermedie, ove necessarie, individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del piano stesso e l attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative; Definizione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche; Previsione delle modalità di verifica dell effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi; Questa pianificazione tiene conto: Delle attività lavorative ordinarie e straordinarie, comprese le situazioni di emergenza; Delle attività di tutto il personale (inclusi lavoratori con contratto atipico, fornitori, visitatori, ecc.) che ha accesso al luogo di lavoro e/o ha interferenza con le attività lavorative svolte; Delle strutture, dei luoghi e dei metodi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze utilizzate, sia che siano quelle proprie dell azienda sia che vengano fornite da terzi; Delle modalità più adeguate per presidiare i processi aziendali così da prevenire le inefficienze nonché individuare e pianificare le attività di modifica organizzativa, strutturale, procedurale, produttiva, tecnologica, tenendo conto delle esigenze di tutela della SSL. 17

Vigilanza e controllo ASL Provvede all igiene e medicina del lavoro, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.ha la competenza di effettuare le visite ispettive nei locali di lavoro, le indagini sugli infortuni e le malattie professionali, gli interventi su richiesta dell Autorità giudiziaria, le verifiche tecniche e periodiche di impianti ed apparecchi. Vigili del Fuoco Provvedono agli accertamenti e ai sopralluoghi negli insediamenti industriali e presso gli impianti per valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri di prevenzione incendi e l attuazione degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo. Ispettorato del Lavoro Gli ispettori hanno le funzioni di polizia giudiziaria, possono adottare provvedimenti di sospensione di un attività, es. in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ex ISPESL incorporato nell INAIL Ha funzioni tecnico-scientifiche di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione, formazione ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. INAIL Oltre ad assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, effettua controlli sanitari sul personale infortunato o affetto da malattia professionale e raccoglie ed elabora le informazioni relative ai rischi e ai danni denunciati da infortuni durante l attività lavorativa.

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