COMUNE DI LIVIGNO Provincia di Sondrio



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COMUNE DI LIVIGNO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA COMUNALE. Art. 1 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di assegnazione degli immobili ad uso abitativo di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile, oltre a quelli realizzati ai sensi delle LL.RR. 17.12.1992 n. 179 e 04.12.1993 n. 493, ma esclusi dall applicazione della normativa regionale 91/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Destinazione degli alloggi e classificazione degli stessi Gli alloggi sono assegnati a personale svolgente attività, funzioni e/o professioni di pubblico interesse e/o di rilevanza pubblica quali dipendenti di ruolo e non del Comune di Livigno, personale in servizio c/o istituti scolastici, personale dipendente ASL o AOVV, statali in genere, purchè i richiedenti loro conviventi o componenti il nucleo familiare, non siano proprietari, comproprietari o usufruttuari di appartamenti in Comune di Livigno o distanti oltre 35 Km dalla sede lavorativa, e che gli stessi richiedenti non fruiscano già, nel medesimo Comune di Livigno, di alloggi forniti dalle Amministrazioni da cui dipendono. Possono utilizzare gli alloggi, oltre agli assegnatari, familiari conviventi con gli stessi. E fatto divieto agli assegnatari di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l utilizzo di quanto locato a chicchessia. Non è quindi consentito, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non siano assegnatari. In deroga a quanto sopra, al fine di ridurre le spese, ferme restando tutte le condizioni previste dal presente regolamento, è consentito all assegnatario, previa comunicazione e autorizzazione del Responsabile del competente Servizio, di estendere l utilizzo ad altri soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1. L inosservanza determina inadempimento contrattuale e consente al Comune di Livigno di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell articolo 1453 del c.c. Gli alloggi sono assegnati per essere adibiti ad uso esclusivo di abitazione. Art. 3 Condizioni per la riserva Possono essere riservati alloggi di proprietà comunale per l assegnazione a nuclei familiari o persone che siano privi o debbano rilasciare l alloggio e ricadenti in una delle seguenti situazioni: - destinatario di ordinanza di sgombro emessa dalle autorità competenti, residenti in alloggi la cui condizione statica o igienica presenti documentate e gravi e imminente rischio per l incolumità fisica dei componenti del nucleo familiare (nuclei oggetto di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco) - invalidi ovvero disabili con invalidità superiore al 74% - persone individuate dalla Giunta Comunale purché svolgenti funzioni di rilevanza pubblica per l Ente. La quota da riservare alle situazioni di cui al presente articolo, non può eccedere il 1%.

Art. 4 Domanda ed allegati Gli alloggi che si rendano disponibili sono assegnati, a seguito di istanza corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, in via prioritaria a dipendenti comunali, in via secondaria al personale in servizio c/o istituti scolastici, e residualmente agli altri richiedenti secondo l ordine di cui all articolo 2, comma 1, sulla base di specifica graduatoria e fino ad esaurimento degli alloggi. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della normativa vigente. Il Comune si riserva il diritto di richiedere agli interessati i documenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando a questo scopo un termine non superiore a 15 gg. Art. 5 Requisiti e criteri per l assegnazione degli alloggi 1) assegnazione alloggi a dipendenti comunali L assegnazione degli alloggi di servizio ai dipendenti comunali è disposta con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, in relazione agli alloggi disponibili. Quando si rende disponibile un alloggio di servizio, l organo competente all assegnazione dispone formalmente l avvio del relativo procedimento. L avvio del procedimento è comunicato al personale avente titolo a concorrere all assegnazione, unitamente al termine per la presentazione delle istanze. Qualora vi siano più aspiranti, all assegnazione degli alloggi si procederà mediante formazione di una graduatoria, predisposta sulla base dei punteggi attribuiti con i seguenti criteri: a) all anzianità di servizio (di ruolo e non) presso il Comune di Livigno: punti 0,5 per ogni trimestre di servizio ininterrotto; b) all anzianità di servizio (di ruolo e non) in altri Comuni: punti 0,25 per ogni trimestri di servizio ininterrotto 2) assegnazione alloggi a personale in servizio c/o istituti scolastici L assegnazione degli alloggi è disposta dal competente Responsabile del Servizio sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta: - dal competente Responsabile del Servizio o suo delegato con funzioni di presidente - dal Dirigente Scolastico o suo delegato - dal Responsabile dell Ufficio Servizi alla Persona - da un dipendente comunale con funzioni di Segretario La graduatoria sarà formulata non appena saranno ultimate le operazioni di assunzione di tutto il personale, previa comunicazione scritta del Dirigente scolastico. Gli alloggi disponibili saranno assegnati agli appartenenti ai diversi profili, proporzionalmente ai rispettivi organici (decurtati del numero dei residenti) comunicati dal Dirigente scolastico con atto formale. Esaminate le effettive richieste per ciascun profilo, eventuali disponibilità residue all interno di ogni profilo saranno ridistribuite proporzionalmente. Per il personale docente l assegnazione dell alloggio si intende fino al termine delle attività didattiche (massimo 30 giugno di ogni anno).

I dipendenti ATA che prestano effettivo servizio anche nei mesi estivi hanno diritto ad utilizzare l alloggio fino alla presa di servizio dell avente diritto e comunque fino alle nuove assegnazioni degli alloggi. La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti punteggi: a) anzianità di servizio effettivo e senza demerito prestato ininterrottamente presso gli Istituti Scolastici di Livigno: - punti 45 per ogni triennio - punti 10 per ogni anno - punti 1 per ogni mese per un massimo di 8 punti in un anno - b) anzianità di servizio effettivo e senza demerito prestato ininterrottamente in altri Istituti Scolastici: - punti 5 per ogni anno - 0,5 punti per ogni mese per un massimo di 4 punti in un anno Ai fini dell attribuzione del punteggio, verranno considerati gli ultimi 6 anni di servizio Gli alloggi non assegnati o resesi disponibili successivamente alla formulazione della graduatoria verranno riassegnati, agli aventi diritto, con i medesimi criteri di cui al presente articolo. 3) assegnazione alloggi a personale dipendente ASL o AOVV e statali in genere L assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del competente Responsabile del Servizio. Quando si rende disponibile un alloggio, l organo competente all assegnazione dispone formalmente l avvio del relativo procedimento. L avvio al procedimento è comunicato al personale avente titolo a concorrere all assegnazione, unitamente al termine per la presentazione delle istanze in conformità al modello predisposto dall Amministrazione, La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti con i seguenti criteri: a) servizio prestato ininterrottamente in Livigno - punti 45 per ogni triennio - punti 10 per ogni anno - punti 1 per ogni mese per un massimo di 8 punti in un anno b) servizio prestato ininterrottamente presso altre strutture o enti - punti 5 per ogni anno - 0,5 punti per ogni mese per un massimo di 4 punti in un anno Ai fini dell attribuzione del punteggio, verranno considerati gli ultimi 6 anni di servizio A parità di punteggio avranno la preferenza i candidati con maggiore anzianità di servizio. A parità di quest ultima, sarà favorita la minore età anagrafica. Non potrà essere assegnatario di alloggi il personale che ha o ha avuto contestazioni di qualsiasi genere con il Comune di Livigno. L alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria.

Nei casi di rinuncia: - l alloggio sarà offerto al richiedente che occupa il posto successivo; - il rinunciatario perderà il diritto a future eventuali assegnazioni Intervenuta l adesione dell interessato, l organo competente adotta il provvedimento di assegnazione. 4) Gli alloggi di riserva disponibili nella percentuale di cui all art. 3 vengono assegnati su indicazione dei competenti Organi. Art. 6 Rapporto di locazione L assegnazione dell alloggio avviene, previa determinazione del competente Responsabile del Servizio, con contratti di locazione avente natura transitoria e non continuativa, ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni. La locazione ha di norma durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi e potrà essere rinnovata purché gli assegnatari non abbiano perso i requisiti individuati nel presente regolamento. Art. 7 Canoni di locazione e deposito cauzionale I canoni di locazione sono definiti, previ appositi accordi territoriali, dalla Giunta Comunale. Al momento della stipulazione del contratto di locazione, l assegnatario dovrà provvedere a versare a titolo di deposito cauzionale una somma pari a tre mensilità. Tale somma verrà restituita solo dopo che il Comune di Livigno avrà verificato, tramite i propri incaricati, che nel corso della concessione non siano stati prodotti danni o deterioramenti non dipendenti dall uso. In quest ultimo caso la somma sarà decurtata delle spese necessarie alle riparazioni. Resta salvo il diritto al risarcimento delle spese eccedenti l importo della cauzione. Art. 8 Spese ed oneri accessori Gli importi inerenti al consumo dell acqua, dell energia elettrica, del riscaldamento, della tassa smaltimento rifiuti, ecc., sono a carico degli assegnatari. A tale scopo devono, laddove possibile, stipulare contratti di erogazione e fornitura a nome proprio. Qualora non sia possibile avere utenze separate, gli assegnatari prima della stipula del contratto di locazione, avranno diritto di ottenere l indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione. Il pagamento di dette spese dovrà avvenire da parte degli assegnatari entro due mesi dalla richiesta. Gli assegnatari, prima di effettuare il pagamento, avranno la possibilità di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese. Per gli edifici, privi del servizio di custodia, sono interamente a carico degli assegnatari, le pulizie delle parti comuni. Non provvedendovi gli assegnatari vi provvederà il Comune di Livigno addebitandone i costi gli assegnatari.

Art. 9 - Responsabilità nell uso degli alloggi Gli assegnatari devono servirsi dell alloggio e sue pertinenze con ogni cura e diligenza. Gli assegnatari rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all alloggio, al fabbricato e loro pertinenze per colpa loro o di persone da essi ammessi, anche temporaneamente, all uso dell alloggio. Ne sono esonerati, ai sensi dell art. 1588 c.c., solo nel caso in cui provino che i danni sono derivati da causa a loro non imputabile. Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d uso. Nel caso di ritardo nella riconsegna dell alloggio, l assegnatario è tenuto a titolo di risarcimento al pagamento del canone calcolato come al precedente articolo 7 per ogni mese o frazione di esso, salvo diversi e maggiori danni dovuti al ritardo stesso. Art. 10 Annullamento e decadenza dall assegnazione E disposta con provvedimento del competente Responsabile del Servizio l annullamento dell assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo, in caso di: a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell assegnazione medesima b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni d uso. E disposta con provvedimento del competente Responsabile del Servizio la decadenza dell assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo, nel caso in cui l assegnatario: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell alloggio assegnato o ne muti la destinazione d uso; c) abbia adibito l alloggio ad attività illecite; d) abbia perduto i requisiti prescritti per l assegnazione. Art. 11 Pagamenti risoluzione del contratto Il pagamento del canone o di quant altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dagli assegnatari, qualsiasi ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora l assegnatario, fatto salvo quanto previsto dall art. 55 della legge 27.07.1978 n. 392. Il Comune di Livigno determina le modalità di pagamento del canone e quote accessorie, cui l assegnatario dovrà uniformarsi. Art. 12 Divieti E fatto divieto agli assegnatari: a) destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali comuni, come corridoi, scale, giardini, terrazze, muri esterni e finestre; occuparli con mobili ed altri oggetti o comunque impedirne o limitarne l uso da parte di altri inquilini; b) fare lavori senza il consenso scritto del Comune; c) tenere animali o cose che rechino disturbo o danno dell alloggio o a terzi, e comunque in modo da pregiudicare l igiene e la salute pubblica; d) esercitare attività o mestieri che pur non violando l obbligo di cui all art. 10 comma 2, risultino rumorosi, pericolosi o che comunque rechino disturbo agli altri assegnatari o terzi in genere;

e) esporre senza efficace riparo vasi di fiori o altro sui davanzali delle finestre e sulle ringhiere dei balconi; f) gettare alcunché dalla porta e dalle finestre; g) mantenere l alloggio e le sue pertinenze in modo incompatibile con l igiene e/o la decenza; h) tenere comportamenti incompatibili con la tranquillità ed il decoro del fabbricato; i) tenere comportamenti contrari alle norme di legge o altri provvedimenti amministrativi in materia. Art. 13 Interventi strutturali a carico del Comune di Livigno Il conduttore dichiara di ricevere l alloggio in buono stato locativo e comunque idoneo all uso convenuto. Il conduttore è custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati da negligenze nell uso della cosa locata nonché quelle di piccola manutenzione di cui all art. 1576 c.c., meglio specificate al successivo art. 14. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore, quest ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore. In mancanza di tale comunicazione il locatore è esonerato da responsabilità per i danni eventualmente derivati dall omissione della riparazione. In conseguenza di ciò, successivamente alla consegna, gli assegnatari non avranno diritto di ottenere dal Comune installazioni, o integrazioni dei servizi e/o impianti esistenti nell alloggio o nel fabbricato, ovvero modifiche strutturali, coibentazioni o simili, salvi gli interventi programmati dal Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 14 Manutenzione ordinaria relativa al singolo alloggio Sono a carico e spese dei singoli assegnatari, oltre alla riparazione di tutti i danni in conformità all art. 9, i seguenti interventi riguardanti l alloggio e sue pertinenze: a) rifacimento di chiavi e serrature; b) sostituzione di materassi; c) sostituzione stoviglie in caso di rottura; d) tinteggiature di pareti; e) sostituzione di vetri; f) disotturazione e riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico sanitari fino alle colonne discendenti, compreso il raccordo dello scarico verticale, i pozzetti di ispezione e relative opere; g) riparazione, integrazione e manutenzione dell impianto elettrico, compresa sostituzione di conduttori, e terminali (interruttori, prese, suonerie, ecc.). Non provvedendovi l assegnatario, vi provvederà il Comune di Livigno prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Art. 15 Visite alloggio Il conduttore non può opporsi all'accesso nell'unità immobiliare dal locatore nonché ai suoi incaricati, verso semplice preavviso, né può impedire che nella sua proprietà vengano eseguiti lavori urgenti e necessari che interessino le parti comuni dell edificio, a norma dell art. 843 del C.C. Art. 16 - Responsabilità per danni Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di lavori da loro eseguiti.

Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante al Comune di Livigno, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi. In caso di omissione il Comune di Livigno, in relazione all entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal Comune di Livigno. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune di Livigno le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità del Comune di Livigno per eventuali danni. Art. 17 Interventi a carico del Comune di Livigno Il Comune di Livigno eseguirà le opere e manutenzioni di propria competenza nei limiti degli importi destinabili a tale finalità. Qualora negli alloggi o nei fabbricati si rendano necessari lavori per vizi originari di costruzione od installazione, il Comune di Livigno, ove ricorrano i presupposti di legge, si attiverà contro l impresa appaltatrice, per ottenere l esecuzione dei lavori ovvero affinché siano rimborsate agli assegnatari le spese sostenute dai medesimi. Art. 18 Modifiche Gli assegnatari non potranno apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli alloggi locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune di Livigno. L esecuzione degli interventi autorizzati dovrà avvenire conformemente alle condizioni e modalità che saranno di volta in volta stabilite con l Amministrazione Comunale. Art. 19 Revoca della concessione e preavviso L Amministrazione comunale, con provvedimento del competente organo, ha il diritto di revocare la concessione per sopravvenute esigenze istituzionali, con preavviso di mesi tre. In caso di morte, di cessazione del servizio e di trasferimento ad altra struttura dell assegnatario, l alloggio dovrà essere lasciato libero entro 15 giorni dall evento. L assegnatario può rinunciare in ogni tempo alla concessione comunicando il proprio intento con almeno un mese di preavviso. In caso di rinuncia anticipata l assegnatario è tenuto al pagamento del canone di locazione per l intera mensilità ed al pagamento dell imposta di registro per risoluzione del contratto. Art. 20 Esonero della Responsabilità Gli assegnatari sono costituiti custodi della cosa locata. Essi esonerano espressamente il Comune di Livigno da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero loro derivare da fatti dolosi o colposi di altri assegnatari o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità del Comune di Livigno per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell esercizio delle mansioni loro affidate. Gli assegnatari si obbligano a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che essi ammettono temporaneamente nei locali. Si obbligano inoltre a tenere sollevata ed

indenne il Comune di Livigno da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall uso dell acqua o dell elettricità. Art. 21 Imposte, tasse e spese di contratto Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico degli assegnatari. Il Comune di Livigno provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia agli assegnatari. Questi corrisponderanno la quota di loro spettanza, pari alla metà. Art. 22 Norme transitorie e finali Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa e alle leggi in materia di locazione. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, occupa alloggi di proprietà comunale, è tenuto ad adeguarsi per quanto di competenza alla presente normativa. Le richieste di assegnazione alloggi non ancora evase alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno soggette alle disposizioni dello stesso. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari in materia precedente deliberate.