Gli impianti termici nell edilizia Sei lezioni per saperne di più



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FORMAZIONE Gli impianti termici nell edilizia Sei lezioni per saperne di più di Mauro Cappello A partire da questo numero la rubrica Formazione ospiterà un nuovo corso curato dall Ingegnere Mauro Cappello, sul tema degli Impianti termici nell edilizia. Il corso ha l obiettivo di fornire gli elementi utili ai tecnici che lavorano nel settore dell edilizia (in particolar modo nella Direzione Lavori) e si articolerà in sei lezioni la prima delle quali, qui di seguito, illustra l analisi della normativa. Mauro Cappello attualmente ispettore presso l Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dello Sviluppo economico è stato consulente del Ministro dei lavori pubblici e del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e ha organizzato la 1ª Conferenza Nazionale sui lavori pubblici. È autore di diverse pubblicazioni specialistiche. Involucro edilizio ed impianti tecnologici: una inscindibile relazione Il tema generale degli impianti tecnologici individua un settore molto importante dell edilizia, costituendo parte integrante dell organismo edilizio che in nessun modo può essere scissa dall involucro edilizio propriamente detto. Basti pensare alla definizione di edificio che viene fornita dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia. L art. 2 reca la seguente definizione di edificio: «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti. La citata definizione relativa al termine edificio pone in evidenza l inscindibile relazione che lega ogni struttura edilizia agli impianti che in essa trovano collocazione, ne consegue che non si può dire di conoscere a fondo un organismo edilizio se, accanto alla conoscenza degli elementi edilizi classici (muri, solai, coperture, ecc), non si accompagna una adeguata conoscenza dei sistemi tecnologici in esso residenti. Il Geometra italiano è una figura che si caratterizza per www.shutterstock.com/archman 80

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: la normativa di riferimento La norma che governa il settore degli impianti tecnologici è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 rubricato come Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici., pubblicato sulla Gazzetta. Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61. Il D.M. 37/2008 è entrato in vigore il 27 marzo 2008, nella stessa giornata è stata quindi ufficialmente abrogata la celeberrima Legge 46/1990, che per prima aveva introdotto importanti novità nel settore impiantistico. una spiccata preparazione e predilezione verso lo studio, la progettazione e la realizzazione degli involucri edilizi, per contro, ha storicamente riservato una minore attenzione all aspetto impiantistico in generale. Tuttavia la realizzazione degli impianti è uno degli aspetti che il tecnico deve affrontare quando ricopre il ruolo di Direttore dei Lavori. A prescindere dalla dimensione delle opere da realizzare, il Geometra viene frequentemente chiamato a svolgere l attività professionale di direzione lavori e deve quindi confrontarsi spesso con le disposizioni normative che dettano le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni impiantistiche. Insieme alla Direzione di Geocentro Magazine, si è deciso di rivolgere l attenzione della rubrica Formazione verso il tema dell impiantistica, cominciando ad illustrare ed analizzare il settore termico. Si è scelto di cominciare lo studio degli impianti partendo dai sistemi termici, ciò al fine di determinare la naturale prosecuzione del mini corso sull efficienza energetica degli edifici svolto nel corso dell anno 2009 su questa rivista e che ha incontrato il vasto gradimento della categoria. La classificazione degli impianti L ambito di applicazione del D.M. 37/2008, definito all art.1, coincide con la classificazione degli impianti, che sono suddivisi in sette categorie a seconda della tipologia di impiego. E interessante notare che la normativa recata dal DM 37/2008 viene applicata a tutte le tipologie di impianto, senza alcuna distinzione tra impianti civili e non, inoltre viene definita come origine dell impianto medesimo, il cosiddetto punto di consegna. Per quanto riguarda l attività dei Geometri, chiamati ad operare quasi esclusivamente su edifici civili, è opportuno chiarire che il punto di consegna segna il confine tra l ENTE ed il PRIVATO e normalmente coincide con il contatore dell ente esercente il servizio di fornitura (dell energia elettrica, del gas). Figura 1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI D.M. 37/2008 a. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barrierae; b. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g. impianti di protezione antincendio. Il progetto degli impianti: necessità e prescrizioni Il tema della progettazione degli impianti ha generato sempre forti dibattiti tra i professionisti ma anche nello 81

ANNO II n. 7 GENNAIO - FEBBRAIO 2010 stesso mondo degli installatori. L origine di queste discussioni derivava, a nostro parere, dalla ambigua formulazione che, in merito all obbligo della progettazione, veniva data all interno della Legge 46/1990. Le nuove disposizioni, pur non cambiando la sostanza di quanto era previsto all interno dalla Legge 46/1990, ha comunque fatto chiarezza sul tema. L art. 5 del DM 37/2008 afferma che per tutte le tipologie di impianto deve essere redatto uno specifico progetto. L art. 5 inoltre afferma che per tutte le categorie di impianto, ad eccezione di quelli idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie, in determinate situazioni è obbligatorio che la progettazione sia redatta da un professionista iscritto negli albi professionali. La firma di un tecnico abilitato sull elaborato progettuale, viene obbligatoriamente richiesta solo quando l impianto presenta particolari caratteristiche di complessità, che la norma individua in modo preciso e che sono schematizzate nella tabella 1. L obbligo di progetto redatto da tecnico abilitato in passato veniva erroneamente confuso con l obbligo di progetto in genere, pensando che, al di fuori delle situazioni richiamate dalla norma, il progetto non fosse necessario. Tabella 1 CASISTICHE IN CUI SI RICHIEDE OBBLIGO DI PROGETTO REDATTO DA UN TECNICO ABILITATO (art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq. (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto redatto da parte di professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori. (art. 5.2.c) Impianti di cui all art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/08, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq. (art. 5.2.d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. (art. 5.2.e) Impianti di cui all art. 1 comma 2) lettera b) del DM n. 37/08, relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato. (art. 5.2.f) Impianti di riscaldamento di cui all art. 1 comma 2) lettera c) del DM n. 37/08, dotati di canne fumarie collettive ramificate. (art. 5.2.f) Impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. (art. 5.2.g) Impianti di cui all art. 1 comma 2 lettera e) del DM n. 37/08, relativi alla distribuzione e l utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. (art. 5.2.h) Impianti di cui all art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/08, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. La dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità dell impianto, viene trattata all interno dell articolo 7 e trova illustrazione, tramite due particolari modelli (cui fare riferimento), riportati negli allegati I e II della norma. La novità che riguarda questo argomento è legata, oltre che alla sostituzione del precedente modello (recata dalla Legge 46/1990), alla predisposizione di un secondo modello presentato nell allegato II. Il modello dell allegato I è ad uso delle ditte installatrici propriamente dette e viene riportato nella figura 2, mentre l allegato II riguarda ditte, non installatrici, quando eseguono lavori, ampliamenti e manutenzione. Per chiarire meglio il concetto, è necessario richiamare la definizione di Uffici tecnici interni dettata dall art. 2, comma 1 lettera c) che recita uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall articolo 4. Gli uffici tecnici interni sono particolari strutture, normalmente presenti all interno di grandi stabilimenti www.shutterstock.com/thor Jorgen Udvang 82

Figura 2 - Dichiarazione di Conformità dell Impianto alla Regola dell arte (Allegato I) Il Sottoscritto... titolare o legale rappresentante dell impresa (ragione sociale)... operante nel settore... con sede in via...n...comune...(prov...)tel... Partita IVA n.... iscritta nel registro delle imprese (d.p.r. 7/12/1995, n. 581) della CCIAA di...n... iscritta all albo provinciale delle imprese artigiane (L.8/8/1985, n.443) di...n... esecutrice dell impianto (descrizione schematica)... inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro(1):... commissionato da:... installato nei locali siti nel comune di... (prov)...via...n... scala...piano... interno... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale ed indirizzo)... in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell arte, secondo quanto previsto dall articolo 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l ufficio, avendo in particolare: rispettato il progetto redatto ai sensi dell art. 5 da (2)... seguito la norma tecnica applicabile all impiego (3)... installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (articoli 5 e 6) controllato l impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) schema di impianto realizzato (6) riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali Allegati facoltativi:(8)... DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. Data... Il responsabile tecnico (timbro e firma) Il dichiarante (timbro e firma) Legenda 1. Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso; 2. Indicare: nome, cognome, qualifica e quando ne ricorra l obbligo ai sensi dell art. 5 comma 2 estremi di iscrizione nell albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto; 3. Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all esecuzione ed alle verifiche 4. Qualora l impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove prevista) 5. la relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norma, la dichiarazione di rispondenza alle stesse, completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti da elencare il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l idoneità rispetto agli ambienti di installazione. 6. per schema di i mpianto realizzato si intende la descrizione dell opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quanto questo è stato realizzato da un tecnico abilitato e non sono state apportate varianti in corso d opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell impianto preesistente. 7. riferimenti sono costituiti dal nome dell impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione, 8. esempio: eventuali certificati delle risultanze delle verifiche eseguite sull impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc 83

ANNO II n. 7 GENNAIO - FEBBRAIO 2010 industriali, che sono deputate allo svolgimento delle lavorazioni necessarie per la manutenzione degli impianti interni all azienda. E bene precisare, onde evitare incresciosi fraintendimenti, che dette strutture non debbono essere confuse con gli uffici tecnici (anch essi interni alle aziende) delle aziende non installatrici. Per esempio, se pensiamo ad una ditta di costruzioni (ditta non installatrice) al cui interno sia presente un ufficio tecnico che svolge la progettazione (strutturale, architettonica ed impiantistica) necessaria all attività dell azienda, esso non rientra nella citata definizione di ufficio tecnico interno (art. 2 c.1 c). Quindi per le imprese non installatrici e solamente nell ipotesi che abbiano all interno uffici tecnici e responsabile tecnico in possesso dei necessari requisiti, è sancito che sono autorizzate all installazione, alla trasformazione, all ampliamento e alla manutenzione degli impianti, residenti esclusivamente nelle proprie strutture. Infine giova chiarire che dette operazioni possono essere svolte solamente nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti, rimanendo escluse altre tipologie di impianto. La dichiarazione di rispondenza Ulteriore elemento di novità è quello che ha introdotto la Dichiarazione di Rispondenza relativa agli impianti per i quali non sia presente la Dichiarazione di Conformità. Per quanto riguarda gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito, da una Dichiarazione di Rispondenza, resa da un professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, a fronte dell esito di uno specifico sopralluogo e puntuali accertamenti. Nel caso di impianti per i quali la progettazione non debba essere obbligatoriamente redatta da un professionista, la Dichiarazione di Rispondenza può essere resa anche dal responsabile tecnico di un impresa abilitata all installazione, ma solamente se il soggetto ricopre tale ruolo da almeno 5 anni. Per maggiori informazioni visitare il sito www.filotecna.it Per segnalazioni: info@filotecna.it