Comune di Cesano Maderno Provincia di Milano REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI approvato con deliberazione del C.C. N. 82 dell 11.9.1997 modificato con deliberazione del C.C. N. 33 del 27.4.1999
Art. 1 (Centri Sociali Anziani) Il Centro Sociale Anziani di Via Marconi (Villaggio SNIA) e il Centro Sociale Anziani di Via Torrazzo, di proprietà comunale, sono luoghi finalizzati all aggregazione degli anziani per lo svolgimento di attività ricreative e di socializzazione. Art. 2 (Gestione del Centro Sociale Anziani) La Gestione del Centro Sociale Anziani è affidata dall Amministrazione Comunale ad un apposito Comitato di Gestione eletto dall Assemblea degli utenti nelle forme previste dal presente Regolamento. L elezione nelle forme previste dal Regolamento La gestione riguarda le attività del Centro, la loro programmazione e la loro amministrazione. In particolare compete al Comitato di gestione: 1) Stabilire, previo assenso dell Amministrazione Comunale, gli orari di apertura del Centro; 2) Sovrintendere al corretto utilizzo delle strutture del Centro e in particolare alla salvaguardia del patrimonio e degli arredi, segnalando tempestivamente all Amministrazione Comunale, ogni inconveniente che possa pregiudicare il buon funzionamento del Centro stesso, e assicurando altresì l apertura e la chiusura di porte e ingressi, l accensione e lo spegnimento di luci e impianti, la custodia della struttura negli orari di funzionamento; 3) Tenere ogni rapporto con i fornitori delle attrezzature di ristoro e con ogni altro interlocutore necessario per le attività del Centro; 4) Curare l utilizzo degli impianti elettrici e termoidraulici secondo necessità, evitando sprechi e abusi; 5) Tenere i rapporti con l Amministrazione Comunale; 6) Gestire la piccola cassa di cui all art. 11, utilizzando eventuali fondi disponibili per effettuare spese utili all attività del Centro; 7) Occuparsi, con la cura derivante da una oculata e sana osservanza all economicità gestionale di quanto non espressamente previsto ai punti precedenti.
Art. 3 (Manutenzione) Gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti, siano essi ordinari o straordinari, sono a carico dell Amministrazione Comunale, che se ne assume per intero l onere. L Amministrazione Comunale si fa carico delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e gas, e della pulizia. Per quanto riguarda le eventuali spese telefoniche saranno a carico degli utenti quelle di utilizzo mentre a carico dell Amministrazione Comunale rimangono le spese di installazione dell apparecchio e quelle accessorie. Art. 4 (Organi) Sono organi del Centro Sociale Anziani il Comitato di Gestione e il Garante. L Assemblea degli utenti interviene solamente nell elezione del Comitato di Gestione. Art. 5 (L Assemblea degli utenti) L Assemblea degli utenti del Centro Sociale Anziani di Via Marconi si compone di tutti i cittadini residenti nel quartiere Villaggio SNIA che abbiano compiuto il 55 anno di età alla data delle elezioni del Comitato di Gestione, secondo quanto risulta dall anagrafe della popolazione residente. L Assemblea degli utenti del Centro Sociale Anziani di Via Torrazzo si compone di tutti i cittadini residenti nei restanti quartieri del territorio comunale che abbiano compiuto il 55 anno di età alla data delle elezioni del Comitato di Gestione, secondo quanto risulta dall anagrafe della popolazione residente. Possono far parte dell Assemblea degli utenti, e quindi essere elettori ed eleggibili nel Comitato di Gestione i cittadini che pur non avendo compiuto il 55 anno di età alla data suddetta siano pensionati e abbiano compiuto i 50 anni di età, purché ne facciano richiesta esplicita nelle forme previste dal bando che indice le elezioni. Art. 6 (Comitato di Gestione) Il Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani è eletto dall Assemblea degli utenti ogni due anni e dura in carica fino all insediamento del successivo; se entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato l Assemblea non è in grado di proporre il rinnovo del Comitato di Gestione l Amministrazione Comunale provvede a indire nei sessanta giorni successivi nuove elezioni e a nominare una Commissione Straordinaria che assumerà nel frattempo le funzioni del Comitato di Gestione.Con l insediamento del nuovo Comitato di Gestione la Commissione cessa le sue funzioni. Il Comitato di Gestione si compone di nove membri. Il Comitato è convocato dal Garante quando ne ravvisa la necessità o su richiesta di un terzo dei componenti. Delle convocazioni viene dato avviso almeno tre giorni prima mediante affissione in apposito spazio all interno del Centro Sociale.
Il Comitato di Gestione nomina al suo interno un Garante, un Segretario e un Tesoriere per la gestione della piccola cassa. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Art. 7 (Elezioni del Comitato di Gestione) Le elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione sono indette dal Sindaco o dall Assessore competente mediante avviso da affiggersi negli spazi pubblici oltre che all interno del Centro Sociale, almeno un mese prima del loro svolgimento. L organizzazione e lo svolgimento delle stesse compete, di concerto e congiuntamente, al Servizio Sociale e al Comitato di Gestione uscente. L avviso delle elezioni deve riportare ogni informazione utile per il loro regolare svolgimento e in particolare: la data, l orario e il luogo delle operazioni di voto; le modalità per esercitare il diritto di voto e per candidarsi a componente il Comitato di Gestione; le modalità per iscriversi nell elenco degli elettori da parte dei cittadini che pur non avendo compiuto ancora il 55 anno di età sono pensionati; il numero delle preferenze che è possibile esprimere; le modalità di proclamazione dei risultati. Almeno sette giorni prima dello svolgimento delle elezioni deve essere affisso nei locali del Centro Sociale l elenco dei candidati. Entro lo stesso termine, con provvedimento del Sindaco o dell Assessore competente, viene insediato apposito Seggio Elettorale che provvede a tutte le operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati. Il Seggio Elettorale può essere composto anche di cittadini non utenti e di dipendenti dell Amministrazione Comunale e decide in modo insindacabile su ogni controversia inerente alle operazioni di voto. Il provvedimento di insediamento indica la persona che funge da presidente del Seggio. Le elezioni si svolgono sulla base di libere candidature individuali. Le candidature devono essere presentate al Servizio Sociale entro quindici giorni dalla data delle elezioni e devono essere sottoscritte dai candidati davanti a un dipendente di Servizio. Il voto è personale e segreto. Non è ammessa delega per la votazione. Si possono esprimere tre preferenze. Lo scrutinio dei voti ha svolgimento subito dopo il termine della votazione. Il Seggio Elettorale proclama eletti i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti ha precedenza il candidato più anziano di età. Il Seggio Elettorale stabilisce, sentiti gli eletti presenti alla proclamazione, la data di prima convocazione del Comitato di Gestione in un giorno fra il decimo e il ventesimo dopo le elezioni. Fino alla nomina del Garante la seduta del Comitato di Gestione è presieduta dal candidato che ha ottenuto più voti. Il presidente del seggio elettorale trasmette all Amministrazione Comunale apposito verbale delle operazioni di voto e di proclamazione degli eletti, comunicando altresì la data di convocazione del nuovo Comitato di Gestione. Art. 8 (Il Garante) Il Garante, eletto in seno al Comitato di Gestione nella prima seduta, rappresenta il Comitato di Gestione e tiene i rapporti con l Amministrazione Comunale e con i terzi. Il Garante convoca le sedute del Comitato di Gestione e ne presiede i lavori.
Art. 9 (Regolamento interno) Il Comitato di Gestione può, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, stabilire con regolamento interno, da portarsi a conoscenza dell Amministrazione Comunale, gli orari e le modalità di utilizzo della struttura, le norme di comportamento da tenere all interno della struttura e fra gli utenti, l utilizzo e la destinazione degli spazi, degli arredi e delle eventuali attrezzature, oltre agli aspetti legati alla gestione economica. Il Comitato potrà comunque regolamentare la vita del Centro Sociale Anziani anche attraverso singoli provvedimenti che, come per il regolamento interno, dovranno essere portati a conoscenza degli utenti mediante affissione in apposito spazio. Il Comitato di Gestione dovrà in ogni caso assicurare a tutti gli utenti l accesso e l utilizzo della struttura e dei servizi a parità di condizione. E fatto obbligo al Comitato di Gestione di tenere un registro dei verbali delle riunioni, in cui vengono annotate, a firma del Garante e del Segretario, le assenze e le decisioni prese. Art. 10 (Decadenza) Il Garante e i componenti del Comitato di Gestione decadono dalla loro carica per decesso o a seguito di dimissioni. Essi decadono dalla carica anche nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, alle riunioni del Comitato di Gestione per tre volte consecutive. Sulla giustificazione dell assenza decide di volta in volta il Comitato di Gestione a maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni di un singolo componente si procede, se possibile, a surroga con il primo dei non eletti. In caso di mancanza di aventi diritto non si procede a surroga né a nuove elezioni fin tanto che rimangono regolarmente in carica cinque componenti il Comitato di Gestione, compreso il Garante. In caso di dimissioni del Garante dalla carica o da componente il Comitato di Gestione si procede in seno ad esso all elezione di un nuovo Garante. Art. 11 (Gestione economica) Il Comitato di Gestione può tenere una piccola cassa, destinata alla gestione economica per spese minute a fronte di piccole entrate derivanti da avanzi di attività interne e volontarie offerte degli utenti. Entrate e uscite dovranno essere registrate su apposito libro tenuto da un tesoriere nominato all interno del Comitato di Gestione. Art. 12 (Responsabilità) L organizzazione delle attività da parte del Comitato di Gestione deve essere rispettosa di tutte le norme di legge e del presente regolamento. La responsabilità di chi agisce per conto del Comitato di Gestione è personale. L Amministrazione Comunale non risponde di quanto è oggetto di attività del Comitato di Gestione e la sua responsabilità è limitata agli atti o fatti riguardanti i Centri Sociali Anziani di propria competenza.
Art. 13 (Comitato di Gestione Centro Sociale Villaggio Snia) Il Comitato di Gestione in carica presso il Centro Sociale SNIA, eletto in modo informale già prima dell adozione del presente regolamento, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato. Il Comitato di Gestione può utilizzare senza oneri la Sala Riunioni attigua al Centro previo avviso all Amministrazione Comunale, se non diversamente occupata. Art. 14 (Norma finale) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti. In caso di impossibilità a farvi ricorso l Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco o dell Assessore competente, decide in merito a eventuali controversie o a questioni che dovessero insorgere.