04/01/2016Miranda Corradi novità acconciatori ed estetiste 1



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04/01/2016 novità acconciatori ed estetiste 1

Le ultime novità di rilievo per la polizia locale in materia di attività economiche: CONTROLLO DELLE ATTESTAZIONI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ACCONCIATORE ED ESTETISTA: ATTENZIONE AI FALSI! MIRANDA CORRADI

Contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina per le attività di acconciatore ed estetista. Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 novità acconciatori ed estetiste 3

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Potestà legislativa per le attività di acconciatore ed estetista La regolamentazione delle professioni di acconciatore e di estetista rientra nell ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell art. 117, terzo comma della Costituzione, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni che la esercitano nell ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato. novità acconciatori ed estetiste 4

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 attività di acconciatore ed estetista normativa statale di riferimento La Corte Costituzionale ha peraltro più volte chiarito che i requisiti di accesso a tutte le attività economiche, necessariamente identici su tutto il territorio nazionale, implicano aspetti di garanzia della concorrenza e di unità dell ordinamento e rientrano, pertanto, nell ambito delle materie di competenza esclusiva statale di cui all articolo 117, secondo comma della Costituzione. I suddetti principi fondamentali e la predetta disciplina unitaria dell accesso all attività, sono stabiliti: per l attività di acconciatore dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, per l attività di estetista è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni. novità acconciatori ed estetiste 5

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 affitto di poltrona o affitto di cabina: di cosa si tratta? affitto di poltrona : affitto di spazi per l esercizio dell attività di acconciatore affitto di cabina affitto di spazi per l esercizio dell attività di estetista in un unico locale, senza accessi separati per l utenza novità acconciatori ed estetiste 6

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 affitto di poltrona o affitto di cabina: quando si verifica? è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo. novità acconciatori ed estetiste 7

per affitto di poltrona e cabina: La forma contrattuale tipicamente applicabile a questa fattispecie è la gestione e godimento della cosa produttiva, così come prevista dall art.1615 del Codice Civile. contratto tra il concedente (titolare del salone/centro) e l affittuario (imprenditore in possesso dell abilitazione professionale) che prevede la cessione in uso di una postazione di lavoro già esistente, affinché quest ultimo possa esercitare autonomamente la propria attività. Il contratto deve contenere: - durata, - facoltà di recesso anticipato - cause di risoluzione anticipata, - specifici riferimenti relativi a: superficie data in uso, postazioni date in uso, eventuale uso di prodotti e attrezzature, rimborso delle utenze. Se i locali sono condotti in locazione, è necessario il consenso espresso del proprietario (se non compreso nel contratto originario). novità acconciatori ed estetiste 8

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 affitto di poltrona o affitto di cabina: chi lo può esercitare? Per l attività di acconciatore la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali. novità acconciatori ed estetiste 9

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per l attività di acconciatore L art. 2, comma 6 della legge. n. 174/2005 dispone infatti che per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista. E altresì disposto che a tale fine, le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. In tal modo risulterebbe quindi già consentito l affitto di poltrona per quanto riguarda l attività di acconciatore anche a non imprenditori. Ma chi si avvale lo fa nell esercizio della propria attività: questi soggetti devono avere il requisito professionale ma non sono imprenditori perché non si fanno pagare direttamente dai clienti novità acconciatori ed estetiste 10

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di acconciatore Inoltre, poiché ai sensi dell art. 9, comma 1 della legge n.1 del 1990, l attività di estetista può essere svolta anche unitamente all attività di barbiere o parrucchiere, purché in possesso dei relativi requisiti abilitativi, (L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività) l affitto di poltrona per l attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile anche da parte di un gestore di un centro estetico in possesso, oltre che dell abilitazione di estetista, anche dell abilitazione di acconciatore. novità acconciatori ed estetiste 11

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di acconciatore QUINDI: un gestore di un centro estetico in possesso, oltre che dell abilitazione di estetista, anche dell abilitazione di acconciatore (TITOLARE perciò di SCIA per l esercizio dell attività d impresa per entrambe le attività) può concedere l affitto di poltrona per l attività di acconciatore anche a non imprenditori. novità acconciatori ed estetiste 12

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di estetista La normativa prevede che l'attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l'esercizio ai soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese. Peraltro il citato art. 9, comma 1, della legge n. 1 del 1990, nell ammettere l esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella medesima sede, fa riferimento unicamente ai requisiti professionali da possedere per l esercizio delle rispettive attività e non anche all esercizio di impresa. novità acconciatori ed estetiste 13

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di estetista Ciò significa non solo che l attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore). Ne deriva che un impresa singola può esercitare l attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi. novità acconciatori ed estetiste 14

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di estetista L art. 9, co. 1 della legge n.1 del 1990 prevede: L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. l utilizzo, nell art. 9 citato, del termine soci, va necessariamente letto in senso atecnico, posto che la stessa normativa permette la prestazione anche da parte di soggetti preposti quali familiari, dipendenti o collaboratori, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti. novità acconciatori ed estetiste 15

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 affitto di poltrona o affitto di cabina: chi la può esercitare? Per l attività di estetista l attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche all interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore). novità acconciatori ed estetiste 16

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di acconciatore ed estetista Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l esercente dell attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi. Ma il titolo abilitativo è la SCIA, NON E il requisito professionale novità acconciatori ed estetiste 17

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di acconciatore ed estetista Infatti poco dopo si dice: Si fa riferimento, in particolare alle previsioni di cui al comma 2 dell art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale, nell ottica di un ampia liberalizzazione del settore, prevede che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività oggi SCIA e non possono essere subordinate al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti e dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, nonché alle successive disposizioni di cui all art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che riduce ulteriormente gli oneri amministrativi e gli ostacoli burocratici gravanti sulle imprese ed impone al comma 2 una interpretazione pro-concorrenziale delle norme vigenti. novità acconciatori ed estetiste 18

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di acconciatore ed estetista e ancora: Il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina sopra individuato, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d opera all interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale). novità acconciatori ed estetiste 19

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: casistica (*) Il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare 31 gennaio 2014, n. 16361 con il termine affitto di poltrona o di cabina ricomprende indistintamente tutti e i tre casi qui suddivisi in attività presso, affitto di poltrona e cabina vero e proprio e l avvalersi di soggetti non imprenditori per determinate prestazioni. Quest ultimo caso, pur essendo possibile per l attività di acconciatore, non può essere formalizzato come contratto di affitto di poltrona o cabina, stante che la tipologia contrattuale prevista dalla legge per questi casi è diversa (v. schema 2) tipologia contrattuale). novità acconciatori ed estetiste 20

Quindi: attività esercitata PRESSO altra attività Affitto di poltrona e di cabina: 1) casistica affitto poltrona /cabina Esercizio dell attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l attività di acconciatore è il caso di una impresa (iscritta al registro imprese) che esercita con propria partita IVA nello stesso locale dove è presente un altra, diversa, attività (acconciatore presso estetista estetista presso acconciatore; oppure attività esercitata presso attività commerciale o sportiva come palestre, profumerie Miranda ecc.) Corradi è il caso di: - libero professionista (non iscritto al Registro Imprese ma con partita IVA) che è il caso di svolge determinate prestazioni e che una impresa rilascia fattura all impresa che lo ospita. (iscritta al registro (Attenzione: verificare che non si configuri imprese) il caso della cosiddetta falsa partita IVA che esercita cioè di lavoro dipendente mascherato da con propria partita IVA attività professionale); nello stesso locale dove -collaboratore a progetto (**) per è presente analoga determinate prestazioni (non iscritto al attività Registro Imprese e senza partita IVA), che (acconciatore con stipula con l impresa un contratto nel acconciatore quale sono stabiliti durata, compenso, estetista con oggetto della prestazione, utilizzo dei estetista) locali e delle attrezzature (Attenzione: verificare che non si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione); spettacoli 2014 21

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: casistica (**) COLLABORATORE A PROGETTO Attenzione: l art. 61 del D.lgs 276/2003 dal 18 luglio 2012: non prevedeva la possibilità di ricorrere alle collaborazioni per la realizzazione di un programma di lavoro o di fasi dello stesso il progetto doveva essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, il progetto non poteva consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente e non poteva comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. a decorrere dal 25 giugno 2015 è stato abrogato dall art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, quindi: - i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, non possono essere più instaurati; - i contratti a progetto già in atto alla data di entrata in vigore del decreto 81/2015, possono continuare fino alla realizzazione del progetto se le parti non procedono ad una risoluzione consensuale. novità acconciatori ed estetiste 22

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: casistica Attenzione: la L. 14-1-2013 n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate all art. 2 co.6 prevede: Ai professionisti di cui all'art.1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale. novità acconciatori ed estetiste 23

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: arredi ed attrezzature Il Medico L' attività Medica "presso" il Laboratorio di Artigianato di Servizio è soggetta a specifica Autorizzazione ed è necessario: a) individuare locali ad uso esclusivo che devono possedere i requisiti previsti dalle norme igienicosanitarie b) richiedere al SUAP l'autorizzazione della Specialità Medica che deve essere "compatibile" con l'attività estetica ( ad es. Dermatologia - Chirurgia estetica) c) espletare l'istruttoria ai sensi delle norme regionali con la preliminare valutazione dei requisiti strutturali /impiantistici e gestionali dell'attività sanitaria. novità acconciatori ed estetiste 24

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: arredi ed attrezzature I Professionisti Sanitari ( Fisioterapisti, Massofisioterapisti, Podologi, Dietisti) non possono esercitare all'interno di Laboratori di Artigianato di Servizio La loro attività, ai sensi dei diversi Decreti Ministeriali che ne definiscono i profili professionali, può essere esercitata o nel loro personale Studio Professionale o in Strutture Sanitarie ( ad es. Poliambulatori) a supporto delle Specialità Mediche autorizzate La figura del Massaggiatore Sportivo non esercita nè in strutture sanitarie nè in strutture dedicate all'estetica; si colloca a supporto di Centri Sportivi o Associazioni Sportive ed opera non su utenti o pazienti ma su atleti nell'ambito della loro preparazione atletica novità acconciatori ed estetiste 25

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: 2) tipologia contrattuale attività esercitata PRESSO altra attività affitto poltrona /cabina Esercizio dell attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l attività di acconciatore - per il caso di affitto di una parte del locale: sublocazione di porzione del locale; - per il caso affitto di una parte del locale, degli arredi e dell attrezzatura: gestione e godimento della cosa produttiva, così come prevista dall art.1615 del Codice Civile. La forma contrattuale applicabile a questa fattispecie è la gestione e godimento della cosa produttiva, così come prevista dall art.1615 del Codice Civile. - nel caso di professionista: incarico libero professionale; - nel caso di collaboratore a progetto: contratto di collaborazione a progetto.

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: 3) gestione dell attività attività esercitata PRESSO altra attività affitto poltrona /cabina Esercizio dell attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l attività di acconciatore L impresa che esercita l attività presso incassa direttamente dai clienti e rilascia ricevuta per le proprie prestazioni L impresa che esercita in affitto di poltrona o di cabina incassa direttamente dai clienti e rilascia ricevuta per le proprie prestazioni. - nel caso di professionista, lo stesso professionista emette fatture a carico del titolare dell impresa che lo ospita. - nel caso di collaboratore a progetto (**), il committente/titolare dell impresa che lo ospita alle scadenze pattuite versa il compenso al collaboratore; Collaboratore e professionista non sono pagati direttamente dai clienti.

Quindi: attività esercitata PRESSO altra attività In un unico locale senza accessi separati per l utenza: affitto di una parte del locale ad un attività diversa da quella già esercitata nel locale, che allestisce tale porzione del locale con propri arredi ed attrezzature; affitto di una parte del locale, degli arredi e dell attrezzatura ad attività diversa da quella già esercitata nel locale. Affitto di poltrona e di cabina: 4) arredi ed attrezzature affitto poltrona /cabina In un unico locale senza accessi separati per l utenza: affitto di una parte del locale, degli arredi e dell attrezzatura ad attività uguale a quella già esercitata nel locale. Attenzione: l utilizzo dell area e delle attrezzature può anche non essere riservato ad una sola impresa (ad es. possiamo avere più imprese che stipulano più contratti di affitto di poltrona/cabina nello stesso locale ma per giornate diverse o l impresa ospitante che si riserva l uso della poltrona o della cabina nei giorni in cui non è utilizzata da altra impresa) Esercizio dell attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l attività di acconciatore In un unico locale senza accessi separati per l utenza: utilizzo di una parte del locale, degli arredi e dell attrezzatura per esercitare determinate prestazioni che rientrano nell ambito dell attività che è già svolta nel locale (acconciatore con acconciatore; centro estetico con SCIA e direttore tecnico anche per l attività di acconciatore, con altro acconciatore)

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: arredi ed attrezzature Le attrezzature, il locale e le diverse aree dello stesso che ospitano attività diverse (es. cabina per estetista presso acconciatore) devono sempre possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per l attività (dalla normativa regionale, dalle ASL e/o dal regolamento comunale). novità acconciatori ed estetiste 29

Circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014 Per attività di acconciatore ed estetista Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell affittuario di poltrona/cabina. novità acconciatori ed estetiste 30

Quindi: attività esercitata PRESSO altra attività Affitto di poltrona e di cabina: 5) requisito professionale affitto poltrona /cabina Esercizio dell attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l attività di acconciatore Necessario per l esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività presente per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata Necessario per l esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività e per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata Il collaboratore a progetto e il professionista devono essere in possesso del requisito professionale.

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: requisito professionale Il collaboratore a progetto e il professionista devono essere in possesso del requisito professionale. In base all art. 3 co.5 della L.174/2005 il collaboratore ed il professionista non possono essere nominati direttore tecnico per l attività di acconciatore che li ospita: Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo L art. 2 co. 6 della L.174/2005 prevede per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, (volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare) le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. novità acconciatori ed estetiste 32

Quindi: Affitto di poltrona e di cabina: requisito professionale La L. 1/1990 non prevede, invece, la possibilità di avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa: tutti i riferimenti di legge rimandano all esercizio di un attività imprenditoriale (art.9 co.1 prevede L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività e l art. 3 al co. 01 prevede: Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. ) novità acconciatori ed estetiste 33

Quindi: attività esercitata PRESSO altra attività Affitto di poltrona e di cabina: 6) titolo abilitativo: SCIA affitto poltrona /cabina Esercizio dell attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l attività di acconciatore Necessario per l esercizio di ogni attività di acconciatore ed estetista presente in un determinato locale. In caso svolgimento dell attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea. Necessario per l esercizio di entrambe le attività. In caso svolgimento dell attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea. Non è necessario per il professionista o per il collaboratore a progetto: deve esserci la SCIA per l attività che si avvale di loro

Quindi: attività esercitata PRESSO altra attività Entrambe le imprese sono responsabili, ognuna per le prestazioni effettuate e pagate dalla propria clientela Affitto di poltrona e di cabina: 7) responsabilità ai fini civilistici affitto poltrona /cabina Entrambe le imprese sono responsabili, ognuna per le prestazioni effettuate e pagate dalla propria clientela Esercizio dell attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) ammesso solo per l attività di acconciatore Il direttore tecnico è responsabile anche per le prestazioni tecnico professionali effettuate dal professionista e dal collaboratore a progetto (verso i quali potrà rivalersi civilmente). L impresa che si avvale del professionista o del collaboratore a progetto è responsabile: - per le attrezzature fornite; - per l eventuale mancata verifica del possesso del requisito professionale da parte del professionista; - per l eventuale mancata verifica che l attività svolta dal professionista possa essere compatibile con quella già esercitata nel locale.

Quindi: L affitto di poltrona e di cabina A UN NON IMPRENDITORE è l affitto di una parte del locale, degli arredi e dell attrezzatura per l esercizio di una attività per la quale l impresa che si avvale del professionista è già in possesso del requisito professionale e della SCIA per l esercizio dell attività che viene ospitata. Finchè non interviene la Regione, è il COMUNE che deve adeguare il proprio regolamento al fine rendere tale modalità individuabile facendo riferimento agli aspetti igienico sanitari (altri limiti o divieti sarebbero in contrasto con il D.lgs 59/2010 in quanto non ascrivibili a motivi imperativi di interesse generale). Collaboratore e professionista non sono pagati direttamente dai clienti. novità acconciatori ed estetiste 36

Quindi: In tutti i casi, invece, in cui chi prende in affitto una poltrona o una cabina si fa pagare direttamente dai clienti, oltre al requisito professionale deve risultare in possesso della SCIA (titolo abilitativo per l esercizio dell attività), quindi deve essere un impresa. In questi casi è necessaria : la presenza di un direttore tecnico per ciascuna attività e per tutto il tempo in cui ciascuna attività viene esercitata novità acconciatori ed estetiste 37

Qualificazione giuridica dei centri massaggi novità acconciatori ed estetiste 38

Ministero del Lavoro, Salute risoluzione prot.n.57896 del 06/11/2009 Risposta all AUSL di Modena Oggetto: quesito in merito al possesso obbligatorio del titolo professionale di estetista per l esercizio di massaggi bionaturali (Shiatsu Tuina) In merito, e preliminarmente, si rappresenta che quella di estetista non è una professione sanitaria e, pertanto, non rientra fra le attribuzioni dell estetista lo svolgimento di attività terapeutiche. novità acconciatori ed estetiste 39

Ministero del Lavoro, Salute risoluzione prot.n.57896 del 06/11/2009 Ciò posto si segnala altresì che pratiche quali lo shiatsu o il tuina non sono regolamentate dal nostro ordinamento, e che il Consiglio Superiore della sanità, con parere del 22 gennaio 1997, ha stabilito che le pratiche innovative o alternative che hanno caratteristiche terapeutiche possono eventualmente eseguite solo da chi abbia la specifica abilitazione in quanto, essendo in possesso di adeguati strumenti culturali ed interpretativi, sarà in grado di valutarne gli effetti assumendosi nel contempo la responsabilità sia penale che civile. novità acconciatori ed estetiste 40

Ministero del Lavoro, Salute risoluzione prot.n.57896 del 06/11/2009 Nel caso di specie, essendo lo shiatsu e il tuina delle pratiche con indubbia valenza terapeutica, si ritiene che l esercizio delle stesse debba essere consentito solo al medico e al fisioterapista. Per completezza d informazione, si fa presente che qualora un soggetto ponga in essere attività che hanno a che fare, a vario titolo, con la tutela della salute, lo stesso commetterà esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) ogniqualvolta svolgerà, in concreto, mansioni che per legge sono riservate a una professione sanitaria o ad altra professione normata e regolamentata. novità acconciatori ed estetiste 41

ma il Ministero dello Sviluppo Economico è di altra opinione risoluzione: n. 39544 del 07/03/2013 Richiesta di chiarimenti in merito all attività di Massaggio shiatsu si rileva che l attività in oggetto ove non venga considerata «professione sanitaria», ricade nell ambito applicativo della disciplina dettata di recente dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). Tale disciplina che detta regole generali, precisa in particolare all art. 1, commi 2 e soprattutto 5, che l attività piò essere svolta anche in forma di impresa. Orbene si riscontrerebbero nella fattispecie segnalata, gli elementi caratterizzanti l attività d impresa, dettati dall art. 2082 del Codice civile, e cioè l organizzazione, la professionalità e l economicità. pertanto si ravvisano nella fattispecie i criteri dell imprenditorialità e quindi appare necessaria l iscrizione al Miranda registro Corradiimprese. novità acconciatori ed estetiste 42

ma il Ministero dello Sviluppo Economico è di altra opinione risoluzione: n. 114579 del 8/07/2013 Si fa riferimento alla nota circa l eventuale applicabilità delle disposizioni di cui alla L.4-1-1990 n. 1 che disciplina l attività di estetista, alle attività dei centri massaggi che rogano agli utenti esclusivamente prestazioni di massaggi (shiatsu, thailandesi, ayurvedici ecc.). A parere della scrivente è opportuno utilizzare, quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui all art. 1 comma 2 del D.L. 24-1-2012 n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con la legge 24 marzo 2012 n. 27, secondo cui Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all accesso ed all esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari Miranda opportunità Corradi tra tutti i soggetti, novità acconciatori presenti ed estetiste e futuri, 43

Ministero della Salute nella nota del 07/08/2013 n. 36979 concorda con l interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico Oggetto: Applicabilità articolo 1 legge 4 gennaio 1990, n.1 recante disciplina dell attività di estetica Si fa riferimento alla nota di codesto dipartimento, di pari oggetto, concernente la problematica relativa all applicabilità della disciplina dell attività di estetica ai centri di massaggio thailandesi L attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica. Ciò premesso, si concorda con quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota dell 8/07/2013 prot. n. 0114579 relativamente alla non applicabilità della disciplina dell attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi. novità acconciatori ed estetiste 44

Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 194665 del 4/11/2014 chiede conferma del parere al Ministero della Salute Al Ministero della Salute Al Comune di Reggio Emilia Oggetto: attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona Quesito Si fa riferimento alla nota con la quale il comune chiede un parere in merito alle attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona, le quali non trovano una precisa corrispondenza con la normativa riguardante l attività di estetista di cui alla legge n.1 del 1990. Evidenzia che la citata legge n.1 del 1990 all articolo 1, comma 1, definisce l attività di estetista come quella attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti». Tale definizione, però, non comprenderebbe, con assoluta chiarezza, le prestazioni che utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche. novità acconciatori ed estetiste 45

Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 194665 del 4/11/2014 chiede conferma del parere al Ministero della Salute in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non debbano essere sottoposte a specifiche restrizioni all esercizio, quali ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente all idoneità dei locali). Richiama, altresì, la nota n. 36979 del 7-8.2013, che si allega (All.2), con la quale codesto Ministero della Salute ha concordato con quanto sostenuto dalla scrivente nella citata nota n. 114579, relativamente alla non applicabilità della disciplina dell attività di estetista ai centri di massaggio tailandesi. novità acconciatori ed estetiste 46

Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 194665 del 4/11/2014 chiede conferma del parere al Ministero della Salute Fermo quanto sopra, appare utile evidenziare che il Comune che legge per conoscenza ha riferito di aver chiesto l intervento della Regione Emilia Romagna e al riguardo, la Commissione Regionale per l Artigianato, con la nota n. 2567 del 2014 ha ribadito che I trattamenti comunque denominati, ma che a prescindere dalla tecnica di massaggio utilizzata siano trattamenti rilassanti finalizzati al benessere fisico, rientrano nella dizione dell art. 1 della legge sull estetica 1/1990. novità acconciatori ed estetiste 47

Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 194665 del 4/11/2014 chiede conferma del parere al Ministero della Salute riferisce, altresì, che il TAR Veneto, con sentenza n. 1379 del 2013, ha accolto un ricorso della F.I.S (Federazione Italiana Shiatsu) annullando il provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività di estetista riconoscendo la non sussunzione dell attività di operatore shiatsu in quella di estetista e quindi l esistenza di diverse tecniche di massaggio, non tutte confluenti nelle tipologie estetiche o terapeutiche. novità acconciatori ed estetiste 48

Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 194665 del 4/11/2014 chiede conferma del parere al Ministero della Salute riferisce, infine, che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5355 del 2008 ha accolto l appello contro un ordinanza TAR Veneto concernente un ordine di cessazione dell attività di estetica «Considerato che l attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l attività di riflessologia plantare». novità acconciatori ed estetiste 49

Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 194665 del 4/11/2014 massaggi per il benessere della persona Ferme le diverse posizioni assunte al riguardo, alcune peraltro non in linea con quanto precisato dalla scrivente Direzione e da codesto Ministero della Salute, il Comune (di Reggio Emilia) ha ritenuto applicabile a tutte le attività di massaggio la disposizione di cui alla citata L.1/1990, ritenendo legittima la possibilità di intervenire con ordinanza di cessazione dell attività nei casi in cui non vi sia il possesso della specifica qualifica. pertanto inoltra la presente nota e il relativo quesito con la preghiera di chiarire se quanto precisato con nota 36979 del 7-8.2013 sia ancora da ritenersi valido, soprattutto in considerazione della posizione assunta dal Consiglio di Stato con l ordinanza innanzi citata novità acconciatori ed estetiste 50

Ministero dello Sviluppo Economico circolare n. 85939 del 8/06/2015 conferma la non applicabilità della disciplina dell attività di estetista ai massaggi per il benessere della persona Si fa seguito alla nota n.194665 del 4 novembre 2014, con la quale la scrivente direzione, in relazione alle attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona, le quali non trovano precisa corrispondenza con la normativa riguardante l attività di estetista di cui alla L.1/1990, ha chiesto al Ministero della Salute di confermare quanto precedentemente sostenuto dal medesimo con la nota n. 36979 del 7 agosto 2013, ovvero la non applicabilità della disciplina dell attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi. novità acconciatori ed estetiste 51

Ministero dello Sviluppo Economico circolare n. 85939 del 8/06/2015 conferma la non applicabilità della disciplina dell attività di estetista ai massaggi per il benessere della persona Con nota 22 maggio 2015, n. 26448, il Ministero della salute, nel confermare quanto comunicato con la nota del 2013 innanzi citata, ha altresì, precisato che l attività professionale di massaggi di tipo rilassante, rivolta principalmente al benessere della persona, non può essere considerata sanitaria. novità acconciatori ed estetiste 52

Ministero dello Sviluppo Economico circolare n. 85939 del 8/06/2015 conferma la non applicabilità della disciplina dell attività di estetista ai massaggi per il benessere della persona le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizione regionali o comunali. novità acconciatori ed estetiste 53

Ministero dello Sviluppo Economico circolare n. 85939 del 8/06/2015 conferma la non applicabilità della disciplina dell attività di estetista ai massaggi per il benessere della persona Del resto è la L.1/1990 che esplicita espressamente che, solo ove sussistano le predette finalità estetiche, le prestazioni ed i trattamenti possono essere eseguiti unicamente da soggetti in possesso della qualifica professionale (cfr. combinato disposto art.1 e 3 della L.1/1990). 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale novità acconciatori ed estetiste 54

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all estero novità acconciatori ed estetiste 55

Attività di acconciatore In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9/11/2007, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero competente per materia. Per ulteriori informazioni v. il sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ nella sezione: CITTADINO E CONSUMATORI - Titoli professionali esteri (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/citt adino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri) novità acconciatori ed estetiste 56

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Attività di estetista In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9/11/2007, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero competente per materia. Per ulteriori informazioni v. il sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione «SERVIZIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI» http://europalavoro.lavoro.gov.it/europalavoro/l avoro/qualifica-professionale-di-estetista novità acconciatori ed estetiste 58

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Attestati di qualificazione professionale: attenti ai falsi! novità acconciatori ed estetiste 60

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non è abilitazione professionale per l'estetica ai sensi della L.1/90, ma certificato di OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE previsto dalla legge del diritto/dovere all'istruzione. E' rilasciato a quei soggetti minorenni che hanno frequentato un istituto professionale Non è abilitante all'esercizio della professone. novità acconciatori ed estetiste 64

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