QUESITO 2 - si prevede che i disabili ospitati resteranno all'interno della struttura per 12 mesi o possono essere ospitati per periodi più brevi?



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Transcript:

QUESITO 1 - i disabili gravi che verranno ospitati all'interno delle case che verranno finanziate sono individuati dal soggetto proponente o dalla Regione Abruzzo/Comune di riferimento? : In base all art. 22 comma 3 dell Avviso pubblico :«Con la comunicazione di affidamento il Responsabile del Procedimento invita ciascuna Comunità affidataria a procedere alla individuazione degli utenti ai sensi dell art. 5, commi 1 e 8». L art. 5, comma 8 stabilisce che «L individuazione degli utenti di cui al comma 1 è effettuata direttamente dalla Comunità affidataria, dopo l affidamento dei servizi di cui all art. 22 e prima della stipulazione della convenzione di affidamento di cui all art. 23, nel rispetto dei criteri riportati nel medesimo comma 1». QUESITO 2 - si prevede che i disabili ospitati resteranno all'interno della struttura per 12 mesi o possono essere ospitati per periodi più brevi? : In base all art. 9 comma 3 dell Avviso pubblico : «Qualora si verifichino assenze per periodi superiori a dieci giorni, in carenza di adeguata motivazione e giustificazione, la Comunità è tenuta ad attivare una verifica con la struttura regionale competente per valutare l opportunità di procedere alla dimissione e dar modo di attivare una nuova ammissione». Il comma 5 dell art. 9 stabilisce: «Le assenze devono essere motivate e giustificate dall interessato e/o dai suoi familiari, pena la dimissione dal servizio». QUESITO 3 - che cosa si intende con disabili che sono in procinto di perdere il contesto familiare? In base all art. 5 comma 1 dell Avviso pubblico «I servizi di cui all art. 4, comma 1, lettera a), consistono in un complesso di servizi sperimentali di residenzialità che ciascun concorrente si impegna, in caso di affidamento, a erogare, nella struttura di cui all art. 12, comma 1, a 8 (otto) persone adulte con disabilità grave, residenti in Abruzzo, in possesso della certificazione di cui all art. 3, comma 3, legge 104/92, prive di un contesto abitativo familiare o in procinto di perderlo o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con le esigenze di assistenza. QUESITO 4 - nel caso in cui la struttura che vuole richiedere un finanziamento non potesse ospitare 8 persone, è possibile prevedere un progetto in collaborazione con un'altra realtà simile fino al raggiungimento del numero di 8 persone? In base all art. 12, commi 1 e 2. dell Avviso pubblico «È ammesso a partecipare alla procedura di selezione di cui al presente Avviso qualsiasi soggetto pubblico o privato tra quelli indicati nell art. 1 comma 5 della legge 328/2000, che sia titolare di uno dei servizi residenziali per le persone disabili di cui all art. 8, comma 1,

lettera i) della legge 5.2.1992, n. 104, e disponga di adeguata struttura autorizzata al funzionamento, per almeno otto ospiti e non più di venti, ai sensi del D.M. 308/2001, della DGR n. 1230 del 12/12/2001 e della L.R. 2/2005, ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, e conforme a quanto stabilito dagli art. 5 e 6 del D.M. 470/2001». «In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, a pena di inammissibilità dell istanza, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti almeno dal mandatario capofila». Inoltre, l art. 30, comma 1, dell Avviso dispone espressamente che «E fatto divieto di subappaltare sotto qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i servizi oggetto del presente Avviso». QUESITO 5 - sarebbe possibile prevedere e realizzare PIR (piani individualizzati di residenzialità) che non impegnino le stesse persone per 365 giorni, ma che impegnino, ad esempio, un gruppo di 8 persone che si alternano settimanalmente o quindicinalmente? No. L art. 4, comma 1, lettera a) dell Avviso pubblico dispone: «Il presente Avviso ha per oggetto: l affidamento a 4 (quattro) Comunità di servizi sociali a carattere sperimentale destinati, per la durata di un anno, a 32 (trentadue) persone adulte con disabilità grave, prive di un contesto abitativo familiare o in procinto di perderlo o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con le esigenze di assistenza, 8 (otto) per ciascuna Comunità affidataria, mediante la realizzazione di Percorsi Individualizzati di Residenzialità». Si veda anche la al QUESITO 2. QUESITO 6 - sarebbe possibile partecipare al bando mettendo a disposizione due diverse abitazioni, fornite di regolare autorizzazione comunale alla residenzialità, appartenenti a due diverse associazioni, che accoglierebbero 4 disabili ciascuno? Si veda la al QUESITO 4. QUESITO 7 - Il gruppo di lavoro deve essere costituito tassativamente dalle professionalità indicate? Gli operatori socio-assistenziali non possono essere anche persone con laurea in scienze dell'educazione o in psicologia che non hanno frequentato corsi professionali specifici, ma che hanno già esperienza con i disabili per aver lavorato con loro nei centri diurni, in percorsi di autonomia e di avvio alla residenzialità? L art. 15, comma 1, lettera b), dell Avviso Pubblico dispone che alla proposta progettuale, a pena di esclusione, deve essere allegata: «una dichiarazione in autocertificazione descrittiva del coordinatore responsabile di progetto e del gruppo di lavoro, con i requisiti e la composizione minima previsti dall art. 6» QUESITO 8

- L Avviso all art. 2 comma 9, stabilisce che può partecipare qualsiasi soggetto pubblico o privato di cui all art. 1 c.5 Legge 328/2000, titolare di uno dei servizi residenziali per le persone disabili e disponga di adeguata struttura autorizzata al funzionamento per almeno otto sospiti e non più di venti 1) che si intende per ESSERE TITOLARE dei servizi? 2) a che titolo il soggetto che risponde all avviso debba DISPORRE della struttura. Deve essere proprietario o può disporre della struttura attraverso altro titolo di godimento (es. affitto)? In base all art. 14, comma 2, lettera b) dell Avviso Pubblico l istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione «che il concorrente è titolare di uno dei servizi residenziali per persone disabili di cui all art. 8, comma 1, lettera i) della legge 5.2.1992, n. 104 e che dispone (specificando il titolo di tale disponibilità) di adeguata struttura autorizzata al funzionamento, per almeno otto ospiti e non più di venti, ai sensi del D.M. 308/2001, della L.R. n. 2/2005 e della DGR n. 1230 del 12/12/2001 (specificando gli estremi dell atto di autorizzazione), e che detta struttura è ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, e conforme a quanto stabilito dagli art. 5 e 6 del D.M. 470/2001 (in caso di raggruppamento o consorzio, tale dichiarazione va resa almeno dal mandatario capofila)». Pertanto: 1) la titolarità del servizio è dimostrata dall atto di autorizzazione comunale di cui al D.M. 308/2001, alla L.R. n. 2/2005 e alla DGR n. 1230 del 12/12/2001; 2) la disponibilità della struttura è dimostrata da qualsiasi titolo giuridicamente idoneo, purché sia riferibile a un periodo di tempo che possa coprire tutta la durata del progetto. QUESITO 9: Nella griglia di valutazione, in merito alla "qualità del concorrente" viene richiesto di indicare l'esperienza pregressa nella prestazione di servizi residenziali alle persone con disabilità. La comunità che intende presentare la proposta progettuale ha appena finito di realizzare la struttura residenziale del dopo di noi, ma fino ad oggi ha gestito un centro diurno. L'esperienza come centro diurno può essere considerata e valutata come "prestazione di servizi residenziali"? : Si. Si vedano l art. 14, comma 2 lettera e) e l art. 20, comma 4 lettera c) dell Avviso pubblico; si veda inoltre la lettera e) dell Allegato C). La griglia di valutazione contiene sul punto un mero errore materiale che si è provveduto a correggere. QUESITO 10: Le figure professionali previste dal bando all'art. 6 "Coordinatore e gruppo di lavoro" già individuate con curriculum adeguato, devono essere già dipendenti e/o collaboratori dei soggetti che compongono il raggruppamento o potranno essere contrattualizzate anche successivamente all'eventuale finanziamento del progetto? : L art.6 non richiede che le figure professionali ivi previste devono essere contrattualizzate al momento della presentazione dell istanza. QUESITO 11

Nel caso una Istituzione abbia complessivamente 32 posti disponibili è possibile presentare un'unica istanza di partecipazione che descrive le attività progettuali per le 4 comunità o è necessario inviare quattro istanze distinte?. Si rinvia all art. 4, comma 1 lettera a) dell Avviso pubblico, il quale dispone: Il presente Avviso ha per oggetto: a) l affidamento a 4 (quattro) Comunità di servizi sociali a carattere sperimentale destinati, per la durata di un anno, a 32 (trentadue) persone adulte con disabilità grave, prive di un contesto abitativo familiare o in procinto di perderlo o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con le esigenze di assistenza, 8 (otto) per ciascuna Comunità affidataria, mediante la realizzazione di Percorsi Individualizzati di Residenzialità. QUESITO 12 La postazione informatica indicata nella scheda progettuale può essere costituita anche da un dispositivo di tipo tablet (ad es. Apple ipad)? L art. 20, comma 3, lettera a), punto 3, non specifica tipi particolari di postazione informatica ma richiede comunque la connessione internet a banda larga per ciascuna di esse. QUESITO 13 Cosa si intende per "allegato IIB al Codice" citato nell'art. 2 comma 8? Si intende l allegato IIB al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», definito nell Avviso pubblico Codice (art. 1, comma 4, lettera b dell Avviso pubblico). QUESITO 14 In una struttura autorizzata per n. 20 posti distinta in due moduli da 10 posti ciascuno, è possibile ospitare due comunità da n. 8 ospiti cadauno? Si veda la risposta al Quesito 1. QUESITO 15 Quali sono le modalità e le coordinate da utilizzare per il pagamento dell'importo previsto nel punto 5 dell'allegato B? Si rinvia al sito internet dell AVCP (Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici): http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011 QUESITO 16 -

In allegato C cosa si intende per : a) che il concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, da cui consegua che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, e pertanto dichiara: che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, ed ha formulato l istanza autonomamente; che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato l istanza autonomamente; che il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile (o in relazione, anche di fatto) e, tuttavia, ha formulato l istanza autonomamente. La dichiarazione richiesta dal richiamato Allegato C), lettera n), deriva da una disposizione del codice dei contratti pubblici (D. lgs. 163/2006), l art. 34, comma, in base alla quale Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all art. 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. QUESITO 17 Il personale OSS può essere previsto al posto del personale OSA? L art. 6, comma 3, lettera d) dell Avviso pubblico dispone che Relativamente alla gestione dei percorsi sperimentali di residenzialità devono almeno essere previste le seguenti figure: quattro operatori socio-assistenziali in possesso di diploma di qualifica, riconosciuto da una regione italiana, conseguito al termine di un corso di formazione della durata di almeno seicento ore. Va peraltro considerato che l art. 7 comma 3 dell Avviso medesimo prevede che Qualora, durante lo svolgimento del servizio, una Comunità affidataria dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiederne l autorizzazione alla Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate nella istanza di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso. il comma 4 del medesimo articolo dispone che L eventuale sostituzione è ammessa, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, solo se i sostituti presentano requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto a quelli delle persone sostituite. Pertanto, considerato che la qualifica di OSS è sicuramente superiore a quella di OSA, e che l OSS è comunque professionalmente abilitato anche allo svolgimento dei compiti tipici dell OSA, è evidente che l art. 6, comma 4, lettera d) nel disporre che del GDL debbano far parte quattro OSA, prevede un contenuto minimo, che determinerebbe l inadeguatezza del GDL qualora in luogo di uno o più OSA fossero effettivamente offerte professionalità con requisiti e curricula di valore inferiore, ma che non osta alla ammissibilità e validità di una offerta nella quale, in luogo di uno o più OSA, fossero previste professionalità con requisiti e curricula di valore superiore, quali sono effettivamente gli OSS.

QUESITO 18 Per "servizi socioassistenziali a persone con disabilità effettivamente prestati" si può intendere anche volontariato, stage e tirocinio? I servizi socioassistenziali valutabili ai fini dell art. 20 comma 4 lettera a) dell Avviso devono essere dichiarati secondo le indicazioni di cui all art. 14, comma 2, lettera e) dell Avviso medesimo: servizi socio-assistenziali per persone disabili effettivamente prestati dal concorrente nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2011, con l indicazione dei committenti, dell oggetto, di una breve descrizione, degli importi, delle rispettive date di inizio e conclusione e della durata dei periodi di effettiva prestazione. La durata dei suddetti servizi sarà presa in considerazione ai fini della valutazione di cui all art. 20, comma 4, lettera a). In caso di raggruppamento i periodi dichiarati da ciascun componente sono cumulabili ai fini della valutazione. QUESITO 19 «in relazione al progetto RADAR e alle professionalità richieste all'art 6 vorrei sapere se gli operatori socio assistenziali richiesti possono essere considerati idonei anche se in possesso dei seguenti titoli: - Diploma di operatore Socio Sanitario rilasciato da Azienda Sanitaria Locale N4 U.O. Controllo Qualità - Ausiliario di Assistenza agli anziani rilasciato dalla Provincia dell'aquila. Questi titoli possono essere ritenuti equipollenti a quello richiesto?» 19 L art. 6 comma 3, lettera d) dell Avviso prevede ai fini dell ammissibilità una composizione minima di quattro operatori socio-assistenziali in possesso di specifico attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza di corsi autorizzati dalla Regione, o equivalenti. Si rinvia anche alla risposta al quesito 17. Si richiama inoltre la seguente giurisprudenza amministrativa: «Sebbene l Amministrazione sia titolare dell ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all errore, ma tenendo conto dell evoluzione dell ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (Cons. Stato, V, 21.9.2005, n.4941). La portata delle singole clausole che comminano l esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor partecipationis (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, I, 27.7.2006, n.6583; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1.12.2005, n.2088; 10.5.2005, n.399; Cons. Stato, V, 10.11.2003, n.7134; 4.4.2002, n.1857; 16.1.2002, n.226). D altra parte la stessa Amministrazione ha un precipuo interesse allo specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti Pertanto, ove il bando condizioni l'ammissione al possesso di un determinato diploma di laurea o titolo equipollente, può procedersi in via amministrativa ad una valutazione di equivalenza sostanziale; qualora invece la lex specialis esiga come requisito un determinato titolo di studio, si è in presenza di una clausola che può essere eterointegrata solamente dall'equipollenza ex lege (T.A.R. Lazio, Roma, III, 2.7.2008, n.6364).» (TAR Campania, n. 5369/2011).

QUESITO 20 «Si chiedono chiarimenti relativi alla risposta data al quesito 17 Il personale OSS può essere previsto al posto del personale OSA? Dalla risposta della Regione si lascia ad intendere che possano essere previste ambedue le figure ad invarianza dell Avviso pubblico. Essendo un requisito di ammissibilità, ai sensi dell art 6 comma 3 del suddetto Avviso, si chiede come ciò possa essere possibile e come si concili con quanto previsto dall art. 15, comma 1, lettera b), dell Avviso Pubblico che dispone che alla proposta progettuale, a pena di esclusione, deve essere allegata: «una dichiarazione in autocertificazione descrittiva del coordinatore responsabile di progetto e del gruppo di lavoro, con i requisiti e la composizione minima previsti dall art. 6». Come indicato nella risposta al quesito la qualifica di OSS è sicuramente superiore a quella di OSA, ma lo è sicuramente anche quella dell educatore, dell assistente sociale, dell infermiere professionale o dello psicologo. Si evidenzia che per conseguire le qualifiche di OSA o di OSS, seppur entrambe riconducibili ad ambiti assistenziali contigui, sono previsti percorsi formativi diversi sia nella durata che nei contenuti. Inoltre non tutti i contratti collettivi prevedono lo stesso inquadramento per le due figure. Si specifica che nelle varie Regioni italiane esistono, tra gli altri, corsi riconosciuti per: assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, addetto all assistenza di base, operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, ausiliario socio assistenziale, assistente familiare. Ad esempio, la Regione Lombardia prevede per la figura dell OSS, un percorso formativo di almeno 1000 ore, per l ASA di almeno 800 ore e per l AF di 160 ore. Tali figure sono tutte in parte riconducibili per mansioni e contenuti al profilo di Operatore Socio Assistenziale indicato nell Avviso pubblico, ma implicano percorsi formativi ed inquadramenti contrattuali non sempre conciliabili tra loro. Si chiede infine, come l indicazione che la qualifica di OSS è sicuramente superiore a quella di OSA si concili con quanto previsto all art. 6 comma 8: Una composizione più ampia del gruppo di lavoro, rispetto a quella minima indicata nel comma 1, purché ottenuta con professionalità, coerenti con il Progetto ed equivalenti o superiori rispetto a quelle previste, e impegnate per almeno dieci ore al mese, costituisce requisito valutabile ai fini del punteggio complessivo, con le modalità di cui all art. 20, comma 4, lettera b)., ed all art. 20 comma 4, paragrafo b): Qualità del Gruppo di lavoro: il punteggio massimo attribuibile è pari a 7 (sette) punti (3,5 punti per ogni unità di personale aggiuntiva rispetto a quello indicato nell art. 6, comma 3, con caratteristiche di professionalità ed esperienza coerenti con il progetto, ed equivalenti o superiori alle professionalità ivi richieste, documentate ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera c), e impegnata per almeno dieci ore al mese.» 20 Si veda la risposta al quesito n. 19. Si consideri inoltre che l art. 6 comma 8 e l art. 20 riguardano esclusivamente personale aggiuntivo con requisiti equivalenti o superiori, cioè una composizione più ampia, vale a dire numericamente maggiore di quella minima. QUESITO 21 «vorremmo sapere cosa accade al termine del progetto sperimentale di un anno: c è un vincolo per la struttura di ospitare oltre il tempo previsto gli ospiti disabili? Quale sarà il loro destino al termine del progetto sperimentale? Quali sono i requisiti del disabile (tipo di disabilità a cui ci si rivolge: Psichica, fisica, psicofisica.).? Una volta presi in carico manterranno l assistenza sanitaria dei medici di base?»

21 Non sono previsti nell Avviso pubblico vincoli per la struttura di ospitare oltre il tempo previsto gli ospiti disabili. L Avviso pubblico richiede che gli ospiti siano persone adulte con disabilità grave, residenti in Abruzzo, in possesso della certificazione di cui all art. 3, comma 3, legge 104/92 (art. 5, comma 1). In base all art. 7, comma 1, della Convenzione di affidamento Allegato D, Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, e il loro stato di salute viene seguito, ai fini terapeutici, dai medici convenzionati scelti dagli ospiti.