Foglio Patti e Condizioni PER LA FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE DI ORIGINE BOVINA, AVICUNICOLA, SUINA



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Foglio Patti e Condizioni PER LA FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE DI ORIGINE BOVINA, AVICUNICOLA, SUINA Il presente Foglio patti e condizioni si riferisce alla fornitura di Carni Refrigerate, di origine bovina, avicunicola, suina, per 12 mesi. ART.1 ORIGINE DEL PRODOTTO Le carni e tutte le preparazioni a base di carne dovranno provenire da animali allevati sul territorio nazionale, o sui territori dei Paesi membri dell'unione Europea e da stabilimenti di macellazione, laboratori di sezionamento e laboratori di produzione in possesso, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della fornitura, dei bolli sanitari CE a norma della legislazione nazionale e dei regolamenti CE 853/2004, 854/2004, 2074/2005, 2076/2005 e disposizioni collegate e di applicazione. La carne fresca oggetto della presente fornitura non deve aver subito alcun trattamento diverso da quello del freddo, al fine di assicurarne la conservazione. Le carni dovranno essere consegnate confezionate nell'assoluto rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia. I singoli tagli anatomici confezionati dovranno corrispondere a quanto dichiarato in etichetta; il prodotto dovrà essere consegnato presso il Settore Mensa-Magazzino dell'ersu di Sassari. All'interno dell'involucro non dovranno essere presenti sierosità di colore rosa superiori all'1% del peso del prodotto. Verranno respinti tutti i tagli anatomici che non rispettino gli standard di peso e la percentuale di grasso esterno di copertura indicati nel successivo art.5 -caratteristiche dei prodotti-; similmente non verranno accettate quelle confezioni che presenteranno rotture manifeste, scollamento parziale o totale dell'involucro. Relativamente allo stato di conservazione, le carni fresche, al momento della consegna non dovranno presentare imbrunimenti in corrispondenza dei tessuti muscolari scoperti, i grassi in superficie non dovranno essere flaccidi, le superfici dei tagli anatomici non dovranno presentare "patine" o "untuosità", o altri elementi che conferiscano l'aspetto di carni "vecchie" o comunque con modificazioni dei caratteri organolettici. Dovranno essere prive di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei loro prodotti di trasformazione. Dovranno presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine. Le singole confezioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: involucro integro, ben aderente alla carne. 1

ART. 2 TRASPORTO E CONSEGNA Le carni fresche e le preparazioni di carne, oggetto della fornitura, devono essere trasportate con automezzi idonei ed alle temperature previste dalla normativa vigente e dalle altre norme relative al mantenimento della catena del freddo. Tutte le merci dovranno essere consegnate agli operatori dell'ente direttamente a terra, nell'area riconosciuta dal responsabile del procedimento idonea al ricevimento dei prodotti. La consegna della merce dovrà avvenire al netto di ogni tara. ART. 3 ETICHETTATURA L'etichetta dovrà essere conforme a quanto indicato nel D.L. 109/92 e norme relative alla rintracciabilità. Le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sottovuoto) o su un'etichetta inseritavi o appostavi in forma inamovibile riportante le seguenti diciture: a) denominazione del prodotto; b) stato fisico: fresco; c) categoria commerciale da cui provengono le carni; d) termine minimo di conservazione, indicato chiaramente con la menzione"da consumarsi preferibilmente entro" seguito dalla data composta di giorno, mese ed anno; tutti i prodotti dovranno essere consegnati nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal momento della consegna alla scadenza, la quale non dovrà essere inferiore al 75%; e) modalità e temperatura di conservazione; f) data di confezionamento, quest ultima non deve essere superiore a 7 (sette) giorni da quella di consegna. g) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del macellatoreconfezionatore; h) la sede dello stabilimento di macellazione e di confezionamento; i) la riproduzione del bollo sanitario ai sensi del regolamento CE 854/2004; j) numero di lotto e data di produzione espressa in giorno, mese e anno; k) peso netto; l) indicazione sulla rintracciabilità del prodotto, ove previsto dalla normativa. Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le indicazioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, del punto precedente. I materiali impiegati per il confezionamento delle carni devono essere perfettamente conformi alla vigente normativa per i materiali a contatto con gli alimenti (D.Lgs. n. 108 del 25 gennaio 1992). 2

ART. 4 REQUISITI ANALITICI ESAME BATTERIOLOGICO: La Ditta fornitrice, su richiesta dell'ente, deve essere in grado di produrre la certificazione comprovante l'esecuzione di analisi di autocontrollo in fase di produzione, dalla quale risultino parametri microbiologici compresi nei limiti di legge, ferma restando la possibilità dell'ente di far effettuare analisi riguardo al rispetto di tali limiti. ART. 5 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI CARNI SUINE 1. Carni di magrone: tali carni dovranno provenire esclusivamente da suini di età non superiore a 8 mesi in ottimo stato di nutrizione, di razza o ibridi specializzati per la produzione di carne magra con un peso complessivo delle due mezzene con testa variabile da 75/85 Kg. Aspetto: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne suina fresca (colore rosa chiaro, consistenza pastosa, tessitura compatta, grana fina), senza segni di invecchiamento o di cattiva conservazione o di alterazioni patologiche. I grassi presenti devono avere colorito bianco e consistenza soda. Saranno respinti all'origine i tagli che presentino sierosità esterna unitamente a flaccidità del tessuto muscolare, segni di imbrunimento della sezione, colorito giallo rosa slavato con evidente sierosità. Caratteristiche: tutte le carni fresche devono provenire da allevamenti comunitari, macellati e lavorati in stabilimenti riconosciuti idonei CEE. I tagli devono presentare una percentuale di carne magra non inferiore al 50% (classi E ed U della classificazione CEE) e devono essere privi di osso (ad eccezione del carrè) e senza grassi solidi in superficie (mondatura zero). Il peso della singola confezione (cartone) non dovrà superare i kg. 25 2. Porcetto da latte: (possibilmente da allevamenti sardi) di età non superiore a 40 giorni (da 30 a 40 gg.), di razza o ibridi selezionati per la produzione di carne magra, di colorito roseo e grana fina. 3

CARNI BOVINE Carni bovine fresche in tagli anatomici confezionati sottovuoto, ottenuti dal sezionamento del vitellone R/2 secondo le griglie CEE. Saranno respinti all'origine i tagli che presentano eccessiva sierosità esterna unitamente a flaccidità del tessuto muscolare, segni di imbrunimento della sezione, colorito non proprio della carne con evidente sierosità, tracce anche lievi di muffe sulle superfici, odori e sapori anomali o impropri, perdita anche parziale del sottovuoto per difetto di materiale o per lacerazioni dell'involucro preesistenti alla consegna. 1. Carne di bovino adulto: dovrà provenire da animali giovani in ottimo stato di nutrizione. Aspetto: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne di bovino adulto giovane (vitellone) senza segni di invecchiamento, di cattiva conservazione e di alterazioni patologiche. CARNI OVINE Le carni, di colore rosso-rosa, o rosso-vivo, non dovranno presentare colorito rossocupo o rosso-scuro e dovranno avere consistenza compatta. Non dovranno presentare tagli in superficie, dovranno essere ben sgrassate e toelettate; il grasso su ogni singolo pezzo non dovrà essere superiore al 7%, di colore bianco o gialliccio e quello di infiltrazione deve produrre una "venatura" delle masse muscolari. Agnello da latte: agnello sardo da latte con riconoscimento IGP, alimentato con esclusivo latte materno, macellato all età di 30-40 giorni; il peso della carcassa con testa e senza corata deve essere di 5-7 Kg. La carne deve essere di colore rosa chiaro, con masse muscolari solide, prive di sierosità, e moderata presenza di grasso bianco sulla superficie esterna. CARNI DI VOLATILI E CONIGLI ALLEVATI Le carni non dovranno essere trattate con acque ossigenate o con altre sostanze decoloranti o con coloranti naturali o artificiali, conservativi o qualunque sostanza che renda tenera la carne ed essere priva di acqua aggiunta. a) Cosce di pollo - provenienti da animali di classe A, di regolare sviluppo, di buona conformazione, ed in ottimo stato di salute, di età non superiore a 10 mesi; - di recente macellazione (non oltre i 3 giorni), raffreddati a secco, senza aggiunta di acqua durante il raffreddamento; - essere ben pulite e pronte per l'ultima lavorazione e per la cottura; - devono essere ricoperti da pelle pulita e non disseccata, senza soluzioni di continuità, ecchimosi e macchie verdastre; - devono avere carne di colorito tendente al giallo, di buona consistenza, non flaccida; 4

b) Conigli nazionali Conigli macellati e completamente eviscerati, senza frattaglie, senza pelle e con zampe prive della parte distale che non può essere spellata. Gli animali macellati devono avere un'età non superiore a 3 mesi, non possono appartenere alla categoria dei riproduttori maschi e femmine, devono essere in buono stato di nutrizione e con buono sviluppo delle masse muscolari, devono presentare solo nella cavità del bacino ed attorno al rene i tessuti adiposi di deposito naturale che saranno di colorito bianco latte, di consistenza soda e di dimensioni ridotte. I tessuti muscolari devono essere ben scolpiti e mostrare profili rotondeggianti con carni dal colorito roseo chiaro lucente. c) Fesa di Tacchino : Carni derivanti da maschi del peso di 5-6 kg corrispondenti ai muscoli pettorali senza pelle e senza struttura ossea; in corrispondenza della carena dello sterno può residuare una lamina fibrocartilaginea tenacemente connessa al tessuto muscolare. ART. 6 Le carni refrigerate all arrivo ai locali dell Ente dovranno avere in ogni punto una temperatura non superiore a + 6. ART. 7 Le carni devono essere accompagnate, in ogni caso, dal certificato sanitario rilasciato dal veterinario della A.S.L., responsabile del servizio di Ispezione e controllo. Tale certificato non potrà, in nessun caso, essere intestato all Amm.ne dell E.R.S.U., fermo restando che le carni rimangono di proprietà del fornitore fino al momento della consegna e della accettazione da parte dell E.R.S.U. Le carni che dopo gli adempimenti di legge verranno inviate all E.R.S.U., dovranno portare bene impressi e leggibili i bolli sanitari di visita e di categoria. Le carni trovate sprovviste di bolli verranno rifiutate dall Amm.ne dell E.R.S.U.. ART.8 L ERSU ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi: inadempimento e ritardo contestato per due volte consecutive; mancato inizio dell esecuzione della fornitura nei termini previsti dal presente foglio patti e condizioni e/o dai suoi allegati;interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella fornitura oggetto del presente contratto, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta;gravi violazioni degli obblighi contrattuali,non eliminate in seguito alla diffida formale da parte dell ERSU; impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente preparato e/o mezzi non idonei a garantire la corretta esecuzione della fornitura;violazione delle norme di sicurezza e di igiene;fallimento, concordato fallimentare 5

o liquidazione amministrativa; per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell appalto, ai sensi dell art. 1453 del codice civile;per ogni altra causa risolutiva prevista da norme di legge. In tali casi l ERSU sarà tenuto a corrispondere all appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. L appaltatore inoltre corrisponderà all ERSU una somma pari all eventuale differenza di prezzo tra quello previsto nel presente contratto e quello che la stessa riuscirà ad ottenere per la fornitura, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale della fornitura. Nel caso di risoluzione del contratto l appaltatore è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all attivazione del medesimo da parte del nuovo gestore. L ERSU si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi di cui, per cause di forza maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della fornitura così come originariamente previste.=== ART. 9 Le partite dei prodotti che, a giudizio dell Amm.ne dell E.R.S.U, non risultassero conformi alle caratteristiche precedentemente indicate, saranno rifiutate e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. La contestazione della partita sarà comunicata al Responsabile dell azienda aggiudicataria, che dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In caso di impossibilità del fornitore a provvedere alla sostituzione delle merci non conformi, o in caso di ritardo, inadempienza o impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, l Amm.ne dell E.R.S.U. potrà procedere all acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando le spese sostenute alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito. ART. 10 Per ogni fornitura dovrà essere prodotta la bolla di consegna con specificato il prezzo, il peso effettivo che verranno di volta in volta controllati al momento della consegna. ART. 11 La carne dovrà essere fornita nelle quantità e nei giorni ed ora fissati di volta in volta dall Amm.ne; il trasporto dovrà effettuarsi con automezzi ben puliti, riservandosi l Amm.ne di richiedere, se del caso, documentazione relativa alla disinfezione periodica dell automezzo. Nel caso in cui nel mezzo di trasporto siano presenti altre carni, quelle destinate all Ente dovranno essere contrassegnate con un cartellino inamovibile le cui caratteristiche dovranno essere accertate dall Ente stesso. 6

ART. 12 L Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, tutte le prove ed esami che riterrà necessari per controllare la rispondenza della fornitura ai requisiti stabiliti nel presente Capitolato e dalle norme vigenti, la partita interessata verrà resa al fornitore che avrà l obbligo di provvedere al suo immediato ritiro. Del risultato delle analisi ed esami attuati farà fede il referto dell Istituto incaricato dall Amm.ne. ART. 13 La quantità dei prodotti da fornire, descritta a puro titolo indicativo nel presente Capitolato è meramente presunta. L Ente si riserva la facoltà di estendere o diminuire la fornitura in oggetto fino alla concorrenza di 1/5 quinto dell importo contrattuale, restando ferme le altre condizioni previste dal contratto e, particolarmente, escluso ogni aumento dei prezzi unitari. 7

ART. 14 Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro sessanta giorni dalla presentazione, all E.R.S.U., di regolare fattura, mediante mandato presso il Banco di Sardegna Agenzia N 1 Sassari previa verifica della regolarità. L appaltatore si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi variazione riguardante la riscossione dei mandati di pagamento. In difetto di tale comunicazione, l Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti. ART. 15 Per quanto non disposto, si farà riferimento a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di commercio e vendita dei prodotti descritti nel presente Atto. ART. 16 L appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l ERSU sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L appaltatore che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all ERSU ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo. L appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell ERSU sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all appalto. L appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell appaltatore entro 7 (sette) giorni dall accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. 8

Ai fini dell art.3, co.7, della L.136/2010 l appaltatore è tenuto altresì a comunicare all ERSU gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG):. L appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi. Il Direttore del Servizio Utenze Ing. Ines Lai 9