Statuto dell Associazione Insieme per la Vita



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Statuto dell Associazione Insieme per la Vita Titolo I Costituzione Sede Durata Oggetto Art. 1) Costituzione E costituita un Associazione denominata Insieme per la Vita, durata fino al 31 dicembre 2020. La durata dell Associazione potrà essere prorogata con deliberazione dell Assemblea straordinaria. Art. 2) Sede L Associazione ha sede in Livorno, Via Tito Speri 10. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con l Associazione, è quello risultante dal libro dei Soci. Art. 3) Scopi sociali L Associazione si propone di: - Raccogliere fondi per dotare i Reparti Pediatrici degli Ospedali e di altre strutture sanitarie analoghe, in particolare di Livorno, di attrezzature necessarie per la diagnosi, la terapia e la cura delle leucemie, nonché per gli ammalati di tumore e portatori di Handicap, in particolar modo nei bambini; - consigliare i familiari degli ammalati su eventuali possibilità di appoggi logistici in prossimità di Centri specializzati; - aiutare, anche finanziariamente, le famiglie più bisognose; - organizzare conferenze, simposi, convegni e quanto altro sia utile per una migliore conoscenza di queste malattie e dei più recenti progressi scientifici; - contribuire allo sviluppo della Ricerca, anche mediante la concessione di borse di studio a ricercatori/trici meritevoli; - promuovere la formazione di personale medico e paramedico specializzati; - contribuire, nei limiti delle possibilità dell Associazione, e dopo attenta valutazione, al potenziamento dei Centri specializzati per la cura delle leucemie; - istituire ambulatori per medici volontari - anche nelle proprie sedi - da mettere a disposizione dei cittadini meno abbienti; - sviluppare qualunque altra iniziativa, non compresa nei punti precedenti - indicati a solo titolo esemplificativo che sia ritenuta utile o indispensabile affinché i soggetti affetti da leucemia, tumori e gravi patologie raggiungano una giusta integrazione sociale. Art. 4) Raggiungimento degli scopi sociali Per il raggiungimento degli scopi sociali, l Associazione potrà: - aprire proprie sedi anche mediante l acquisto di immobili; - effettuare la vendita a terzi di prodotti acquistati appositamente o ricevuti in donazione; - organizzare pranzi e cene di beneficienza: - organizzare aste di beneficienza di prodotti acquistati appositamente o ricevuti in donazione; 1

- organizzare o partecipare a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e di qualunque altro genere purché compatibili con gli scopi prefissi; - ricevere lasciti e donazioni; - intraprendere qualunque altra iniziativa non compresa ai punti precedenti, purché ritenuta utile per gli scopi dell Associazione. Art. 5) Soci Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore a nove. Chi desidera essere ammesso come socio, deve presentare domanda scritta, sul cui accoglimento decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. Possono essere ammessi come Soci le persone fisiche e giuridiche. I soci sono suddivisi in: a) socio ordinario b) socio sostenitore c) socio onorario. Art. 6) I soci di cui ai punti a) del precedente art. 5 partecipano alle assemblee, con diritto di voto; quelli di cui ai punti b) e c) del medesimo art.5, possono essere invitati alle assemblee senza diritto di voto. Art. 7) Organi a) L Assemblea b) Il Presidente c) Il Segretario d) Il Consiglio Direttivo e) Il Tesoriere f) Il Collegio sindacale Art. 8) L Assemblea Titolo II Organi sociali L Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. L Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. Art. 9) L Assemblea Ordinaria L Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l anno entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio: a) per l approvazione del bilancio b) per la nomina delle cariche sociali c) per trattare ogni altro argomento compreso nell ordine del giorno, di pertinenza dell Assemblea Ordinaria. 2

Art.10) L Assemblea Straordinaria L Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o indispensabile, oppure su richiesta del Collegio Sindacale, nei casi stabiliti dalla Legge, con indicazione degli argomenti da trattare. Art.11) Convocazioni La convocazione dell Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere fatta nella sede sociale o altrove, a mezzo di avviso con elenco delle materie da trattare, da affiggersi in modo visibile nella sede dell Associazione oppure con altri mezzi deliberati dal Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data di convocazione. Nell avviso deve essere indicata la data di un eventuale seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello stesso giorno della prima. Art.12) Validità delle Assemblee Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti almeno il cinquanta per cento più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Ai fini del calcolo del quorum di cui al comma precedente, si tiene di conto solamente degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti e rappresentati. Nelle elezioni per le cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il numero maggiore di voti. Art.13) Partecipazione all Assemblea Possono intervenire all Assemblea tutti coloro che risultino iscritti all Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. In caso di impedimento l Associato assente può farsi rappresentare da altro Associato che non sia Consigliere, o dipendente dell Associazione, mediante delega scritta che può essere rilasciata in calce all avviso di convocazione. Ciascun Associato non può rappresentare più di cinque Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto. Art. 14) Elezione del Presidente Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l Assemblea all atto della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Art.15) Limiti di eleggibilità I candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) indiscutibili doti morali; b) fiducia nel Consiglio e nei fini che si prefigge c) accettazione di tutte le norme contenute nell atto costitutivo e nello Statuto; d) pagamento della quota annuale stabilita. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di ammettere nel Consiglio stesso fino a tre nuovi membri che, presentati da almeno tre consiglieri e dopo votazione sul loro inserimento, siano 3

ritenuti idonei al buon funzionamento dell Associazione. I nuovi membri acquisiscono quindi il diritto di voto e scadranno alla scadenza naturale delle cariche. Art. 16) Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri da eleggersi esclusivamente fra i propri Associati. L Assemblea ne determinerà il numero all atto della nomina. Gli amministratori rimarranno in carica per tre anni ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l esercizio della carica. Art. 17) Consiglio Direttivo - Poteri Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati all Assemblea. Il Consiglio Direttivo, in esecuzione dei compiti ad esso demandati, avrà fra le altre, facoltà quelle di acquistare e vendere cose, mobili e immobili, macchinari, attrezzature, merci e derrate, assumere e concedere in locazione cose mobili ed immobili, costituire pegni e privilegi sia attivi che passivi, consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce e postergazioni, assumere e licenziare il personale a livello anche Direttivo determinandone gli emolumenti, affidare a terzi incarichi professionali, delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, incassare e ritirare somme e titoli nonché svincolarli e tramutarli presso qualunque ufficio pubblico o privato, ed in specie presso le Tesorerie, Intendenze di Finanza, gli uffici postali, il debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di emissione e le banche, emettere e girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, cambiali, assegni di conto corrente, assegni circolari, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi Autorità e giurisdizione, rilasciare procure per il compimento dei singoli atti e categorie di atti determinandone i poteri relativi. Fisserà annualmente l importo della quota associativa. Potrà aderire ad Organizzazioni (Regionali o nazionali) purché costituite con finalità O.N.L.U.S. Art. 18) Validità delle deliberazioni Il Consiglio Direttivo può deliberare solo con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni del Consiglio sono inappellabili ed i voti degli assenti devono essere considerati a favore della maggioranza. Non sono ammesse deleghe. Art. 19) Estensione dei poteri Le decisioni di carattere finanziario sono di competenza del Consiglio ma, spese non superiori a 1500 Euro, ritenute urgenti o indispensabili, possono essere autorizzate direttamente dal Presidente, salvo ratifica da parte del primo Consiglio utile, successivo alla spesa. Art. 20) Tutto quanto viene espletato in ordine agli scopi che il Consiglio si è prefisso, (vds art.17) deve essere, sempre ed in ogni caso, ricondotto a leggi e regolamenti che disciplinano l ordine sociale italiano. 4

Art. 21) Il Presidente - Compiti Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario a ciò designato dal Consiglio, hanno la rappresentanza legale dell Associazione, curano l esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente; presiedono le riunioni del Consiglio e le assemblee dei soci in via alternativa. La firma sociale spetta al Presidente o, disgiuntamente da questi, al Segretario designato a norma del presente articolo. In questo caso la firma del Segretario dovrà essere congiunta a quella del Tesoriere. Art. 22) Collegio sindacale Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nominati e funzionanti a norma di legge, rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Titolo III Patrimonio sociale Art. 23) Il Patrimonio Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna delle quali non inferiore a 15,00, né superiore al limite massimo stabilito per legge; b) dai fondi riserva La riserva è destinata a coprire eventuali perdite ed alla eventuale reintegrazione del capitale sociale. Art. 24) Riserve La riserva non potrà essere ripartita fra i soci durante la vita dell Associazione. Nessun utile, in nessun caso, potrà essere ripartito fra gli associati. Art. 25) Le offerte o il ricavato delle varie iniziative intraprese, in ottemperanza degli scopi sociali, devono essere spontanee. Art. 26) Dimissioni Eventuali dimissioni dalle cariche suindicate devono essere esaminate dal Consiglio, approvate o respinte ma sempre verbalizzate e sottoscritte Art. 27) Decadenza Ognuno dei componenti il Consiglio può essere dimesso per i seguenti motivi: a) su richiesta dell interessato; b) per comportamento non consono alle direttive dello statuto; c) per appropriazione di beni in liquidi e in solido affidati alla gestione dell Associazione; d) quando rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive. 5

Art. 28) Scioglimento e liquidazione dell Associazione Qualora per ragioni di forza maggiore si dovesse procedere allo scioglimento dell Associazione Insieme per la Vita, l Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone i poteri, considerando che il capitale netto risultante dovrà essere devoluto ad uno o più Enti di beneficienza da indicarsi dall Assemblea medesima, su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 29) Destinazione dei beni Solo in caso di calamità, non restando in vita alcun membro del Consiglio Direttivo, di tutti i beni in liquido ed in solido viene eletta erede universale la Curia Vescovile di Livorno che si impegnerà ad usare il patrimonio netto, in opere di beneficienza. Approvato dall assemblea straordinaria degli Associati in data 14 Dicembre 2010. 6