ART 13 obblighi di pubblicazione concernenti l organizzazione delle pubbliche amministrazioni



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ART 13 obblighi di pubblicazione concernenti l organizzazione delle pubbliche amministrazioni Obbligo generale di pubblicare informazioni e dati sull organizzazione dell ente corredati con documenti anche normativi di riferimento( c.1) TEMPESTIVO ( art. 8) Riprende quanto già previsto nell art. 54, c.1, dlgs 82\05 sul contenuto necessario dei siti delle PA, SOSTITUITO DALL ART.52,C.3 DLGS.33\13 LINK DI COLLEGAMENTO A WWW.NORMATTIVA.IT ( art.12,c1) Sotto-sezione 1 livello Organizzazione Sotto-sezione 2 livello Organi di indirizzo politico : art. 13, c.1 lett.a) Dati su ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI AMMINISTRAZIONE (sindacoconsiglieri-assessori come previsto da art.14) E ORGANI DI GESTIONE (Segretario- responsabili) CON INDICAZIONE COMPETENZE + art.14 Sotto-sezione 2 livello Articolazione degli uffici :art. 13, c.1 lett.b) ARTICOLAZIONE UFFICI CON INDICAZIONE PER OGNI UFFICIO (ANCHE NON DIRIGENZIALE) DEI NOMI DEI RESPONSABILI, DELLE COMPETENZE, DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE( strumentali\ umane\ finanziarie).

SEGUE ART.13 art. 13, c.1 lett. c) ORGANIGRAMMA O ALTRA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. Sotto-sezione 2 livello Telefono e posta elettronica: art. 13, c.1 lett.d) NUMERI TELEFONO - POSTA ELETTRONICA - PEC PER OGNI UFFICIO (già previsto da art. 21, c.1,l.69\09, ABROGATO) COLLEGAMENTO: Art. 12 Commi 1, 2 Sotto sezione1 livello Disposizioni generali; sottosezione 2 livello Atti Generali: pubblicare anche ogni atto emanato dall ente che contenga direttive, circolari, programmi, istruzioni, che dispone sull organizzazione,sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, nel quale si interpretano norme giuridiche o si danno disposizioni per la loro applicazione, compresi codici di condotta. N.B. art.4,c.4: Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. SEGUE ART.13 Da subito per 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che producono effetti (art. 8 c. 3 dlgs 33\13) Disciplina generale Art 8 c.1: i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria omissis sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell amministrazione. art.8,c. 2: i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e mantenuti aggiornati. Art. 9 comma 2. Alla scadenza del termine sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalita' di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». Sanzioni : art. 46 elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,eventuale responsabilità per danno all immagine della P.A., valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio DIMOSTRAZIONE DI CAUSA NON IMPUTABILE NON COMPORTA RESPONSABILITA

ART.14. Componenti organi di indirizzo politico Sotto-sezione 1 LIVELLO Organizzazione Sottosezione 2 livello: Organi di indirizzo politico art.14 + art. 13, c.1 lett.a TEMPESTIVO Documenti e informazioni (LETT. A,B,C,D,E) entro 3 mesi elezioni e per i tre anni successivi alla cessazione ATTO DI NOMINA (assessori) O DI PROCLAMAZIONE CON DURATA DELL INCARICO O DEL MANDATO ELETTIVO CURRICULUM PER OGNI COMPONENTE IN FORMATO EUROPEO COMPENSI CONNESSI ALLA CARICA, RIMBORSI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI, ALTRE CARICHE RIVESTITE C\O ENTI PUBBLICI O PRIVATI E COMPENSI, ALTRI INCARICHI PUBBLICI E COMPENSI RELATIVI SEGUE ART.14. Componenti organi di indirizzo politico TEMPESTIVO (LETT. F) - SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO - SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE E DEI PARENTI FINO AL SECONDO GRADO, OVE VI CONSENTANO, INDICANDO SE NON ABBIANO ACCONSENTITO (NON SI APPLICA ART. 7) DUBBIO :Enti con popolazione SUPERIORE A 15 MILA ABITANTI ( art. 1,lett. 5, l. 441\82 come modificato da art.52 c. 1 lett. 4, dlgs 33\13) art. 41 bis dlgs 267\00, introdotto con dl 174\12, abrogato da art. 53 dlgs 33\13 informazioni concernenti la "situazione patrimoniale", pubblicate ENTRO TRE MESI ELEZIONE (ART. 14, C.2) fino alla cessazione del mandato, QUELLE DI CUI ALL ART. 2 L. 441\82 N. 1 (diritti reali su beni immobili ecc.) e n. 2 (dichiarazione dei redditi). Non trasferite nelle sezioni d archivio. PER I TRE ANNI SUCCESSIVI: la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (cioè quella finale, che deve essere presentata entro tre mesi dalla cessazione dall'ufficio) e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, previste dall'art. 4 della legge 441/1982 ( ANCI). art. 11 della legge 441/1982 : Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano secondo le modalita' stabilite dai rispettivi consigli : Art. 47 del d. lgs 33/2013: le sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, si applicano a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d. lgs. 33/2013.

segue art. 14 SANZIONI Art. 47,c.3 generico riferimento alla legge 689/1981, per l applicazione delle sanzioni. L'autorità amministrativa competente ad accertare l inadempienza è il responsabile della trasparenza, l autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il Prefetto. 3 comma art. 49, le sanzioni di cui all'articolo 4 7 (sanzioni per casi specifici) si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e pubblicazione provvedimento sul sito internet ( sottosezione 1 livello Organizzazione; sottosezione 2 livello Sanzioni per mancata comunicazione dei dati) dell'amministrazione in caso di mancata o incompleta informazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica Art. 45, c 4, ultimo periodo: La CIVIT controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione ex art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione. SEGUE ART.14 l.441\82 Per gli enti locali art.11: Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano secondo le modalita' stabilite dai rispettivi consigli : con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si disciplineranno le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione (ART.10, C2). OPPORTUNO PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO 180 GIORNI dall entrata in vigore del decreto. Obblighi di inizio mandato: ENTRO 3 MESI DA ELEZIONE O NOMINA fino alla cessazione del mandato. Alla scadenza no trasferimento nelle sezioni di archivio Presentare una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; possesso di azioni e quote di partecipazione di societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa. Apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. (Con questa formula non è necessaria un autocertificazione ai sensi del dpr 445\00) + copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti IRPEF, dichiarazione concernente le spese elettorali sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale o attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fa parte + formula. Idem coniuge non separato,figli,parenti fino II grado se consentono

SEGUE ART. 14 Obblighi contestuali allo svolgimento dell attività politico amministrativa: Entro un mese da scadenza termine per presentazione dichiarazione redditi IRPEF: dichiarazione annuale sulle variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Idem coniuge non separato, figli,parenti fino II grado che hanno consentito alla dichiarazione iniziale. Obblighi di fine mandato: Entro tre mesi dalla cessazione della carica: depositare una dichiarazione sulle variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese dalla scadenza del relativo termine, deposito di copia dichiarazione annuale IRPEF. Idem coniuge non separato, figli,parenti fino II grado che hanno consentito alla dichiarazione iniziale NON SI APPLICANO IN CASO DI RIELEZIONE Pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato (deroga ai 5 anni) Alla scadenza No sezioni di archivio Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari collaborazione o consulenza di incarichi dirigenziali e di TEMPESTIVO Obblighi di pubblicazione e aggiornamento informazioni Sotto Sezione 1 livello Personale; sotto sezione 2 livello incarichi amministrativi di vertice (segretario \dir.gen.) e dirigenti Sotto Sezione 1 livello Consulenti e Collaboratori Fermi gli obblighi di comunicazione ex art. 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 : Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. (l. 441\82 art.12. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano..omissis: comunicazione della SITUAZIONE PATRIMONIALE) estremi atto conferimento incarico curriculum in formato europeo dati informativi su incarichi o cariche ricoperti in enti di diritto privato finanziati o regolati da p.a; svolgimento attivita professionale; compenso attribuito con in evidenza componenti variabili \premiali per posizioni organizzative solo curriculum (in formato europeo) (art. 10 c.8 lett. d) sottosezione 2 livello posizioni organizzative elenco posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente da organo politico con titoli e curricula (c. 5)

SEGUE ART. 15 Soggetti estranei alla PA E SOGGETTI ESTERNI COLLEGAMENTO CON ART. 4, C. 2 La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi: a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, a dirigenti titolari degli organi amministrativi realizza la trasparenza pubblica, finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali PUBBLICAZIONI art. 15, c2 Estremi atto di conferimento incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni, con compenso Sezione 1 livello Consulenti e Collaboratori: estremi atto conferimento incarico con indicato soggetto percettore + ragione incarico + ammontare erogato Pubblicare sul sito elenchi consulenti aggiornati con oggetto, durata, compenso + attestazione responsabile che ha conferito l incarico dell avvenuta verifica dell insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Acquisire dichiarazione del soggetto incaricato che non vi sono situazioni di conflitto di interesse.( ex art. 53 C. 14 DLGS 165/01) Collegamento con art. 27, c.1, lett. f) link al. Omissis curriculum del soggetto incaricato Se persona fisica solo il nome, no i dati fiscali (lett.a). ESEMPI CIVIT

SEGUE ESEMPI SEGUE ART.15 Semestralmente inviare COMUNICAZIONE Al Dipartimento della funzione pubblica : elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con indicazione ragione incarico e ammontare compenso corrisposto, indipendentemente dall importo ( ART. 53 c.14 DLGS 165\01) PUBBLICAZIONE + COMUNICAZIONE Dipartimento funzione pubblica: condizione per l acquisizione dell efficacia dell atto e per la liquidazione dei relativi compensi I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell incarico, in deroga ai 5 anni.( art. 15, c.4) La sanzione per il pagamento senza pubblicazione è: responsabilita disciplinare + sanzione pecuniaria pari a compenso corrisposto + risarcimento danno al destinatario ( art. 15 c. 3). il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti entro il 31 dicembre di ciascun anno l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. SANZIONE: Le amministrazioni non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.( art. 53 c 14, 15 dlgs 165\01))

Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato Sezione 1 livello Personale, sottosezione 2 LIVELLO Dotazione Organica : Annualmente conto annuale personale ( contenuto: spese sostenute, dati dotazione organica, personale in servizio,costo complessivo, distribuzione per qualifica e area, anche con riguardo a personale di staff ) SEPARATAMENTE vanno evidenziati dati costo complessivo personale in servizio a tempo indeterminato, per aree, anche con riguardo a personale di staff Sottosezione 2 livello tassi di assenza (art. 21, c.1, l.69\09 ABROGATO) trimestralmente aggiornare i dati sui tassi di assenza del personale distinti per aree ESEMPI:

Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato Sezione 1 livello Personale; sottosezione 2 livello Personale Non a Tempo Indeterminato Annualmente in formato tabellare: dati personale con rapporto di lavoro flessibile, compreso staff, con indicato tipologia di rapporto + distribuzione tra qualifiche e aree + elenco nominativo dei titolari dei contratti a t.d. Trimestralmente in formato tabellare: dati sul costo complessivo personale con rapporto di lavoro flessibile articolato per area, compreso staff

Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici Tempestivo Sezione 1 livello Personale, Sottosezione 2 livello Incarichi Conferiti Ai Dipendenti Elenco incarichi conferiti o autorizzati a ogni dipendente (nominativo ) + durata + compenso per ogni incarico. ART. 53 c.11 DLGS 165\01 Amministrazione conferente entro quindici giorni da erogazione compenso comunica all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati al dipendente pubblico. La PA (che conferisce o che autorizza incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti) comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, anche a titolo gratuito,con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo( se previsto) + relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.( c.12) Segue art.18 CONTENUTI ART.53 dlgs165/01 I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisire dichiarazione del soggetto incaricato che non vi sono in essere, ai sensi di legge, situazione di conflitto di interesse) comma 7 Entro il 30 giugno di ciascun anno al Dipartimento della funzione pubblica : - comunicazione in via telematica di non aver conferito o autorizzato incarichi. - in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, erogati o comunicati dal amministrazione conferente. - in via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio.

SEGUE ART. 18 Art. 53 c 14, 15 dlgs 165\01 Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni omissis in formato digitale standard aperto. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. Art. 19 Bandi di concorso Sottosezione 1 livello Bandi di concorso richiama le previsioni dell art.54, comma 1,lett.g-bis) dlgs 82\2005 CAD Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, ABROGATO Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale : art. 35, c 3, dlgs 165\01; art. 4, c 1bis, dpr 487\94 introdotto da art. 4 dpr 693\96 BANDI DI CONCORSO (mobilità\110\..t.i.\ T.D.)) ELENCO BANDI ancora IN CORSO + QUELLI ESPLETATI NELL ULTIMO TRIENNIO E, PER OGNUNO, N. DIPENDENTI ASSUNTI E SPESE SOSTENUTE per l espletamento del concorso. Pubblicazione DA FARE tempestivamente ( art. 8 c.1 dlgs 33\13)

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale. riprende previsioni dell art.11 dlgs 150\2009, ABROGATO TEMPESTIVO Sottosezione 1 livello Performance; Sottosezione 2 livello Ammontare complessivo dei premi : Dati relativi AMMONTARE COMPLESSIVO PREMI PERFORMANCE stanziato per produttività + indennità risultato AMMONTARE PREMI COMPLESSIVO DISTRIBUITO Sottosezione 2 livello Dati relativi ai premi: Dati entità premio mediamente conseguibile per dirigenti e non dirigenti Dati distribuzione trattamento accessorio in forma aggregata Sia per i dirigenti \ posizioni organizzative che per il resto del personale : Dati relativi al grado di differenziazione nell utilizzo della premialità (art. 5,c.11 sexies DL 95\12 conv. in L.135\12 ABROGATO) (INDICARE FASCE DI VALUTAZIONE NELLE QUALI SONO RISULTATI INSERITI I DIPENDENTI IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE PER INFORMARE SUL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE. NON NOMINATIVI, MA AGGREGANDO QUALIFICHE) Principio generale: art. 4,c.5 Notizie su prestazioni di chiunque sia addetto a funzione pubblica e relativa valutazione: sempre accessibili. Non sono ostensibili le notizie su natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causano l'astensione dal lavoro, ne' le componenti della valutazione o le notizie relative al rapporto di lavoro che possono rivelare dati sensibili. Art.10, c 4 le P.A. garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance SEGUE ART. 20 BENESSERE ORGANIZZATIVO Sottosezione 2 livello Benessere organizzativo ( art.7,c.1 dlgs 165\01; art. 21, c,1 L. 183\2010;art. 14,c.5 dlgs 150\09): dati sui livelli di benessere organizzativo desunti per il momento da relazione RSPP su stress da lavoro ( rischio stress lavoro correllato: dlgs 81\08; decreto regione Lombardia n. 13559 del 10\012\2009; accordo quadro europeo dell 8\10\2004) Delibera CIVIT del 29 maggio 2013. Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150). Modelli che la Commissione deve fornire agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) per realizzare le indagini sul personale dipendente + questionario CIVIT

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva TEMPESTIVO Sottosezione 1 livello PERSONALE; Sottosezione 2 livello Contrattazione Collettiva: OGGETTO PUBBLICAZIONE: i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicati all ente nonche' le eventuali interpretazioni autentiche RESTA FERMO quanto già previsto nell art. 47,comma 8 DLGS. 165\01 SOSTITUITO DA ART. 59 DLGS.150\09 : 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che sul sito dell ARAN e delle Amministrazioni interessate CREARE LINK DI COLLEGAMENTO CON ARAN PER CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI NONCHE INTERPRETAZIONI AUTENTICHE Sottosezione 2 livello Contrattazione Integrativa: I CONTRATTI INTEGRATIVI STIPULATI E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA ( ART. 40 COMMA 3- SEXIES DLGS 165\01) GIA CERTIFICATA DAL REVISORE + LA TABELLA 15 E LA SCHEDA 2 DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE.( art. 40 bis, c.4 dlgs 165\01 ABROGATO) ART. 10 Flusso informazioni Art. 10 comma 2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. (ART. 43 comma 3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.) Art. 45 comma 4. In relazione alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. omissis

SEGUE Cenni obblighi ex art. 10 Segue comma 2. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Comma 3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Art. 169, c.3bis, dlgs267\00 Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. Comma 8. pubblicazioni obbligatorie : a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione sulle performance; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli OIV \ NUCLEO VALUTAZIONE; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1( titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, di collaborazione, di consulenza), nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo. collegamento ipertestuale ALLEGATO. Ultimo periodo: Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

BUSSOLA DELLA TRASPARENZA LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA: APPLICAZIONE SU WWW.MAGELLANOPA.IT. Strumento messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica Consente a PA e cittadini di analizzare e monitorare i siti web istituzionali per migliorare continuamente la qualità delle informazioni on line e dei servizi digitali SITO DI PROVA VERIFICA IN TEMPO REALE ART. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione L'organismo indipendente di valutazione ( o il nucleo di valutazione) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'oiv, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione Art. 43 Il responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza: il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'oiv ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. Art.45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). Anche in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni; puo' chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente; puo' avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione In relazione alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione.

ART. 46 SANZIONI Le sanzioni scattano in due casi: 1) inadempimento agli obblighi di pubblicazione e coinvolge tutti i dirigenti o responsabili di servizio; 2) mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l integrità, e coinvolge il responsabile della trasparenza Le responsabilità previste sono : a) responsabilità dirigenziale.( art. 21 d.lgs 165/2001: mancato rinnovo dell incarico dirigenziale / revoca anticipata /risoluzione del rapporto di lavoro) b) responsabilità per danno all immagine dell amministrazione(specifica tipologia di responsabilità amministrativa ed erariale). c) valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.