Le soluzioni di mitigazione del rischio incendio per le strutture sanitarie alla luce del nuovo disposto normativo Evoluzione Normativa: dal DM 18.09.2002 al DM 19.03.2015 «UTILITA SOCIALE DEL NUOVO DECRETO MINISTERIALE» Relatore: Ing. Luigi Abate Viterbo
L ospedale (e le strutture sanitarie assimilabili) è, forse, l unico edificio abitativo pubblico che non vede mai cessare la propria attività. In esso c è una continua presenza di persone per tutte le ore del giorno e per tutto l anno Decreto Ministeriale del 18/09/2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Il decreto prevedeva che gli adeguamenti dovevano essere attuati entro il 2007
Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno chiarimento: sono strutture sanitarie ospedaliere a ciclo continuativo - ospedali e case di cura - ospedali di rilievo nazionale o di alta specializzazione - aziende ospedaliere regionali - presidi ospedalieri delle ASL - policlinici universitari - istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - ospedali militari chiarimento: sono strutture sanitarie ospedaliere a tempo parziale o diurno - day-hospital - day-surgery
Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno si intendono tali: chiarimento: i presidi che erogano prestazioni sanitarie specialistiche e sanitario assistenziali, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non erogabili in ambito ambulatoriale o domiciliare per situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero: residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) presidi di riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali strutture di riabilitazione dei tossicodipendenti presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica centro diurno psichiatrico day-hospital psichiatrico
Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. chiarimento: per laboratorio di assistenza specialistica si intende la struttura o luogo fisico, intra o extra ospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero, neanche a ciclo diurno servizi di medicina di laboratorio attività di diagnostica per immagini presidi di recupero e riabilitazione funzionale centri ambulatoriali di riabilitazione centri di salute mentale consultori familiari centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti
DPR.151/2011
Riscontrare però che pochissime sono le strutture sanitarie in Italia dotate di certificato di prevenzione incendi, dimostra come, al di là dei costi e della limitatezza dei finanziamenti a disposizione, il più delle volte i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco non siano stati in grado di rilasciare il certificato (oggi SCIA) per mancata rispondenza dei requisiti di prevenzione incendi necessari per collocare il «Rischio Incendio» nell area della residualita sociale dello stesso.
Numero di Ospedali / case di cura ed assimilabili registrati presso i Comandi VV.F. della regione Lazio
Il nuovo indirizzo normativo integra e sostituisce il D.M. Interno del 18/9/2002 relativamente alle attività sanitarie esistenti. LE NOVITA Fornisce una accresciuta Sicurezza partecipata e responsabile ; Introduce nuove procedure di lavoro tramite il «Sistema di gestione per la sicurezza antincendio»; Introduce una «nuova figura professionale» Responsabile della Sicurezza Antincendio (RSA); Precisa numericamente la Squadra Antincendio di comparto Introduce quantificandono il numero la Squadra antincendio dedicata; Distribuzione nel tempo degli Impegni economici; Nuovo profilo giuridico-amministrativo, sulla responsabilità in materia di sicurezza antincendio tramite la «SCIA AD EFFICACIA TEMPORALE COSTANTE»;
L assunto Assicurare gli stessi livelli di tutela per l incolumità del cittadino; Comportare un minor costo imprenditoriale per l attuazione delle misure di mitigazione; La legge 8/11/2012, n. 189 all art. 6 stabilisce: «che le norme che disciplinano, sotto il profilo della prevenzione incendi, le strutture sanitarie esistenti debbono essere riviste stabilendo: scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo nel contempo semplificazioni e soluzioni di minor costo, parità di sicurezza.
Cin. Cfin. MISURE COMPENSATIVE Dfin.
Il campo di applicazione del Decreto 19-03-2015 Alle strutture ospedaliere o assimilabili esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. Interno 18/9/2002, prive di CPI, (ALLEGATO 1) Alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti pre DM2002 (ALLEGATO 2 PARTE PRIMA) Alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, esistenti pre DM 2002alla data di entrata in vigore del presente (ALLEGATO 2 PARTE SECONDA) Alle strutture che abbiano un progetto approvato dai VV.F. prima del 2002 (a seguito di emananda circolare esplicativa). ATTENZIONE E interessante chiedersi se il DM potrà trovare applicazione anche per le «CASE DI RIPOSO PER ANZIANI»
Case di riposo per anziani Chiarimento:Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002 Si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002. Le case di riposo, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 68 del DPR. 151/2011. Per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare, anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti. (Non si esclude che si possano applicare le norme per le strutture alberghiere del 1996)
Il nuovo D.M. Ufficializza l esercizio sanitario, ai fini della sicurezza antincendio, da subito, in forza dell ottenimento della: «SCIA AD EFFICACIA TEMPORALE COSTANTE». Consente di ottenere gli: «ACCREDITI REGIONALI». Annulla i procedimenti penali in corso promossi dall Organo di vigilanza con le procedure del Dlgs758 del 19 dicembre 1994 Blocca futuri atti di P.G. per l esercizio di attività sanitarie prive di titolo autorizzativo
Sintesi comparativa tra DM 2002 e DM 19-03-2015 SCIA A FINE ADEGUAMENTO CINQUE ANNI Strutt. Ospedaliere Ambulatori 1000mq > 1000 mq. 12 mesi 6 mesi 12 mesi 3 anni 3 anni 3 anni 6 anni 6 anni 6 anni 9 anni
Sintesi comparativa tra DM 2002 e DM 19-03-2015 ATTENZIONE
CONFRONTO NUOVO DECRETO CON NORMATIVA VIGENTE DM 2002 Definizione delle aree e loro adeguamento D.M.Interno 18.09.2002 tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori limitati spazi commerciali). NUOVA NORMATIVA Tipo D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale; Tipo D2 - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D1 e D2.
CONFRONTO NUOVO DECRETO CON NORMATIVA VIGENTE DM 2002 Definizione delle aree e loro adeguamento D.M.Interno 18.09.2002 NUOVA NORMATIVA Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree.
CONFRONTO NUOVO DECRETO CON NORMATIVA VIGENTE DM 2002 Definizione delle aree e loro adeguamento Oltre alla modifica di alcune definizioni e all introduzione di nuove aree, il D.M. 19.03.2015 introduce tempi nuovi di adeguamento per le aree di tipo A, aree di tipo E ed aree di tipo F
CONFRONTO NUOVO DECRETO CON NORMATIVA VIGENTE DM 2002 Definizione delle aree e loro adeguamento D.M.Interno 18.09.2002 Per le aree di tipo A(1) ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577(2) (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982). (1) Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettro-geni, autorimesse, ecc.); (2) Ad oggi si faccia riferimento ai criteri tecnici di cui all art. 15 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006. NUOVA NORMATIVA Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. ENTRO TRE ANNI!!! Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell interno del 7 agosto 2012 (modalità di presentazione dei progetti) ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni ENTRO TRE ANNI!!!
CONFRONTO NUOVO DECRETO CON NORMATIVA VIGENTE DM 2002 Resistenza al fuoco delle strutture ATTENZIONE D.M. 2002 valori di R/REI da attribuire alle strutture D.M. 2015 - valori minimi con obbligo di verificare i carichi specifici di progetto con i metodi previsti dal D.M. 9 marzo 2007
Reazione al fuoco dei materiali
Compartimentazione Fino a 2000 mq + F
Corridoi ciechi ammissibili
Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, etc.). (AREE DI TIPO «B») Strutture di separazione e comunicazioni con dispositivo di autochiusura. Resistenza congruente con il carico di incendio specifico, e almeno REI/EI 60
Larghezza totale delle uscite verticali
Larghezza totale delle uscite verticali D.M.Interno 18.09.2002 Ascensori e montacarichi 1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1. 2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1. 3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi. NUOVA NORMATIVA Impianti di sollevamento 1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/CE, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa. 2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 15.7. 3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi. 3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60; 15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio 1. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2, devono disporre di almeno un montalettighe antincendio. L uscita dal montalettighe deve immettere in luogo sicuro posto all esterno dell edifico, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero 30 m alle condizioni previste al punto 16.5, comma 3. Il montalettighe antincendio deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni vigenti ad eccezione dell area dedicata, di cui al punto 7 della regola tecnica emanata con decreto del Ministro dell interno del 15 settembre 2005, che può essere realizzata nelle immediate vicinanze del vano montalettighe, anche se non comunicante direttamente.
Larghezza totale delle uscite verticali D.M.Interno 18.09.2002 NUOVA NORMATIVA 3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio 15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio AREA DEDICATA AREA DEDICATA VALIDA ANCHE PER ESODO PROGRESSIVO
GRAZIE PER L ATTENZIONE Ing. Luigi Abate
L Iter temporale a «blocchi»
ENTRO 12 MESI
COLLEGAMENTO TEMPISTICA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ATTIVITA OSPEDALIERE AMBULATORI DA 500-1000 mq AMBULATORI OLTRE I 1000 mq PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE AMBULATORIALI da 500mq. A 1000mq. ALLEGATO II (Titolo IV parte II) Categoria B del 151/11 ENTRO 6 MESI------- POI ENTRO 3 ANNI -------POI ENTRO 6 ANNI NON SI APPLICA IL TITOLO V DEL DM 2002 (ALLEGATO 3) oltre i 1000 mq. ALLEGATO II (Titolo IV parte III) ENTRO 12 MESI------- POI ENTRO 3 ANNI -------POI ENTRO 6 ANNI SI APPLICA IL TITOLO V DEL DM 2002 (ALLEGATO 3) CON ESCLUSIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO, FERMO RESTANDO L OBBLIGO DI GARANTIRE GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL EMERGENZA AI SENSI DEL DM 10.03.1998 E D.LGS. 81/08
è stato chiarito che deve intendersi: - Il valore massimo dei due o tre parametri
Determinazione dei componenti della squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell intervento in caso di incendio (ALGORITMO) [ A + B + C ] x D
Valori di A (superficie del compartimento) La superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell edificio, che può corrispondere anche all intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc. I valori di A sono riportati in: Tabella 2:
Valori di B (altezza antincendio) L altezza antincendio è quella dell edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale. I valori di B per scale non protette sono riportati in: Tabella 3 In caso di scale e relativi percorsi di uscita all esterno almeno protetti i valori di B da adottare sono i seguenti: per altezza antincendio fino a 24 m: 0.0 per altezza antincendio tra 24 e 32 m: 0.3 per altezza antincendio superiore a 32 m: 1.0
Valori di C (funzione del numero di posti letto) I valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni. Tabella 4
Valori di D In caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all intero edificio il valore D da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.