Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria COMUNE DI RANCO. Provincia di Varese



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COMUNE DI RANCO Provincia di Varese Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria Allegato a delibera di C.C. n. 18 del 20.07.2012 1

TITOLO I NORME GENERALI CAPO I CAPO II CAPO III CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 Oggetto del Regolamento - Riferimenti normativi Competenze Responsabilità Presunzione di legittimazione Servizi gratuiti e a pagamento Atti a disposizione del pubblico Definizioni DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO art. 8 Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria FERETRI art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 Deposizione della salma nel feretro Verifica e chiusura feretri Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Fornitura gratuita dei feretri Piastrina di riconoscimento TRASPORTI FUNEBRI art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 Norme generali per il trasporto Modalità del trasporto e percorso all interno del territorio comunale Trasporti gratuiti e a pagamento Orario dei trasporti Riti religiosi Trasporto per e da altri Comuni Trasporti in luogo diverso dal Cimitero Trasporto all estero o dall estero Trasporto di ceneri e resti TITOLO II CIMITERO CAPO I CAPO II CIMITERO art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 Ubicazione Disposizioni generali - vigilanza Ammissione nel Cimitero Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE art. 27 art. 28 Disposizioni generali Piano Cimiteriale 2

CAPO III CAPO IV CAPO V CAPO VI INUMAZIONE E TUMULAZIONE art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 Inumazione Cippo Tumulazione Tumulazioni provvisorie ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 Esumazioni Esumazioni ordinarie Esumazioni straordinarie Estumulazioni Estumulazioni ordinarie Estumulazioni straordinarie Oggetti da recuperare Disponibilità dei materiali CREMAZIONE art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 Crematorio Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione Urne cinerarie Dispersione e affidamento delle ceneri NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 Giorni e orari di apertura del cimitero Disciplina dell ingresso Divieti speciali - sanzioni Riti funebri Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Fiori e piante ornamentali Materiale ornamentale TITOLO III CONCESSIONI CAPO I CAPO II CAPO III TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE art. 52 Sepolture private, Cappelle Gentilizie, Tombe di Famiglia DURATA E MANUTENZIONE art. 53 art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 Durata delle concessioni Modalità di concessione Uso delle sepolture private Uso di loculi, ossari e tombe Manutenzione delle sepolture MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLACONCESSIONE art. 58 Cause di cessazione della concessione 3

art. 59 art. 60 art. 61 art. 62 Rinuncia Decadenza Revoca Estinzione TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I CAPO II IMPRESE E LAVORI PRIVATI art. 63 art. 64 Accesso al cimitero Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri IMPRESE POMPE FUNEBRI art. 65 art. 66 Funzioni - licenza Divieti TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I CAPO II DISPOSIZIONI VARIE art. 67 Mappa delle sepolture art. 68 Annotazioni in mappa art. 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali art. 70 Scadenziario delle concessioni NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI art. 71 art. 72 art. 73 art. 74 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Concessioni pregresse Sepolture private pregresse - mutamento del rapporto concessorio Norme finali - entrata in vigore 4

TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Oggetto del Regolamento - Riferimenti normativi Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265 e s.m.i., al Libro Terzo Titolo I Capo II Codice Civile, al D.P.R. 10/09/1990 n.285, nonché alle Leggi e Regolamenti della Regione Lombardia, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. I riferimenti normativi cui fare riferimento sono: - D.P.R. 10/09/1999 n.285 - Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria - di seguito DPR n.285/1990; - Legge 30/03/2001 n.130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri - di seguito Legge n.130/2001; - Regione Lombardia - Legge Regionale 18/11/2003 n.22 - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali - di seguito L.R. n. 22/2003; - Regione Lombardia - Regolamento Regionale 09/11/2004 n.6 - Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali - di seguito R.R. n. 6/2004; - Regione Lombardia - Regolamento Regionale 06/02/2007 n.1 - Modifiche al Regolamento Regionale 09/11/2004 n.6. art. 2 Competenze Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l espletamento di detti compiti del Responsabile dell Ufficio di Stato Civile ai sensi dell art.107 del D.Lgs. n.267/2000. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all art.113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. In caso di gestione in economia, le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici Comunali, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell ambito delle rispettive competenze. 5

Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio. Ai fini del presente Regolamento: a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc. del Cimitero, per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali; per il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione e di estumulazione straordinarie; b) L Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione. Per effetto della vigente legislazione in materia di Ordinamento Comunale, di Igiene e Sanità pubblica, di Polizia Mortuaria, le attribuzioni specifiche di Enti ed Organi sovracomunali sono indicate, di volta in volta, dalle disposizioni di Legge, alle quali si fa richiamo nei casi non disciplinati dal presente Regolamento. art. 3 Responsabilità Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone non dipendenti o per danni causati dall uso di mezzi e strumenti di sua proprietà (o a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico) difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. I soggetti privati che operano all interno del Cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell autorizzazione ad operare all interno del Cimitero. art. 4 Presunzione di legittimazione Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombe, edicole, monumenti, ecc., s intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l Amministrazione Comunale estranea all azione che ne consegue. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato. 6

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l atto con cui risolve la controversa sottopostagli. art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento I Servizi afferenti l attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la Legislazione Nazionale e Regionale vigente e, per quelli di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall Amministrazione Comunale: a) inumazione; b) esumazione; c) tumulazione; d) estumulazione; e) dispersione ceneri; f) uso del deposito di osservazione su richiesta dei familiari ad eccezione del caso di cui al comma 3 dell art.41 del R.R. n.6/2004; g) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell art.9 del R.R. n.6/2004. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi: a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune; b) la raccolta e trasferimento all obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico; c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 del presente articolo se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Ranco che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai Servizi Sociali comunali. Per i non residenti in vita a Ranco deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l eventuale fornitura gratuita del feretro o l eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall avvio del procedimento conseguente all accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. Per familiari, ai fini dell applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di Legge e Regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 7

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell art.42, 2 comma, lettera f), del D.Lgs. n.267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l onere per l Amministrazione Comunale. art. 6 Atti a disposizione del pubblico Presso gli Uffici Comunali del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all art.52 del D.P.R. n.285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque. Sono esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d ingresso del Cimitero: a) l orario di apertura e chiusura del Cimitero; b) copia del presente Regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; d) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno; e) l elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte, in apposita bacheca, presso il Comune. Così pure, presso il Comune è sempre disponibile un depliant informativo contenente le norme essenziali del Regolamento e le tariffe per i servizi funerari. Tale depliant deve essere comunque consegnato a tutti gli utenti in occasione delle denunce di morte. art. 7 Definizioni Al fine di una migliore lettura del presente Regolamento, sono indicate di seguito le principali definizioni ricorrenti: a) salma: il corpo inanimato di una persona fino all accertamento della morte; b) cadavere: il corpo umano privo delle funzioni vitali di cui è stata accertata la morte; c) resti mortali (inconsunti): per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione; d) resti ossei: il prodotto della completa scheletrizzazione di un cadavere; e) feretri: contenitori di salme; f) inumazione: la sepoltura di feretro in terra; g) tumulazione: la sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; h) esumazione: il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato; i) estumulazione: il dissepellimento di un cadavere precedentemente tumulato. 8

art. 8 CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria Il Comune provvede al deposito di osservazione e al deposito mortuario, in locali idonei nell ambito del Cimitero o presso Ospedali ed altri Istituti Sanitari. L ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 7 art.41 del R.R. n.6/2004. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso al deposito di osservazione comunale, previa autorizzazione del Responsabile di Stato Civile del Comune e previo versamento della relativa tariffa. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'asl. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. L ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal Responsabile di Stato Civile del Comune previo versamento della tariffa, fatto salvo il caso in cui l uso sia determinato da necessità del Comune o del terzo affidatario. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni. art. 9 Deposizione della salma nel feretro CAPO III FERETRI Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.11 del presente Regolamento. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 9

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Ad integrazione di quanto previsto dall art.18, comma 1, del D.P.R. n.285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa. Se la salma risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. art. 10 Verifica e chiusura feretri La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n.6/2004 e suoi allegati. art. 11 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione; - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 (due) e superiore a cm. 3 (tre); - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art.75 del D.P.R. n.285/1990; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno (preferibilmente esterna), l altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all art.30 del D.P.R. n.285/1990 e dal R.R. n. 6/2004; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all estero o dall estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente, nonché agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/1990, se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 (venticinque), a norma dell art.30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a) precedente, per trasporti interni al Comune di decesso; 10

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d) precedente, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente in ogni altro caso. Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all uso di materiali diversi da quelli previsti dall art. 30 del D.P.R. n.285/1990. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente. Devono qui intendersi i trasporti entro l ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune (art.24 del D.P.R. n.285/1990). Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l operazione o dal personale tecnico ispettivo dell ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 (zero,seicentosessanta). Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art.75 del D.P.R. n.285/1990. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. È consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all art.30/11 del D.P.R. n.285/1990 (Circolare esplicativa Ministero della Sanità del 24/06/1993 n.24). art. 12 Fornitura gratuita dei feretri Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui al precedente art.11, 1 comma, lett. a) ed e), primo alinea, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale. art. 13 Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 11

art. 14 Norme generali per i trasporti CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, alla normativa Nazionale e Regionale in materia. art. 15 Modalità del trasporto e percorso all interno del territorio comunale Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi di cui al D.P.R. n.285/1990 come integrato dal R.R. n.6/2004 e s.m.i. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art.27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. In tutti i casi il Responsabile dello Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Per motivi di sicurezza viabilistica, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi. art. 16 Trasporti gratuiti e a pagamento Il Comune non esercita attività di trasporti funebri. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dall Ufficiale di Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l attività funebre su richiesta diretta degli interessati. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi: a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari; b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. Ai fini dell applicazione delle norme di cui alla precedente comma lett. a) si rimanda a quanto previsto all art.5 del presente Regolamento. Ai fini dell esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l attività funebre presenti sul territorio. 12

art. 17 Orario dei trasporti Con provvedimento amministrativo il Comune disciplina l orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Il Responsabile del Servizio di Stato Civile fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. Per il trasporto dall abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, ovvero dall abitazione al Cimitero qualora non sia prevista cerimonia religiosa, si deve eseguire la via più breve. art. 18 Riti religiosi I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all art.8 della Costituzione Italiana, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle dispositive relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in Chiesa, altro Edificio di Culto o nel Luogo dove si svolgono le esequie per il tempo necessario all ordinaria cerimonia religiosa. art. 19 Trasporto per e da altri Comuni Il trasporto di feretri per il Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati che deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile del Comune ricevente; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. All autorizzazione è successivamente allegato allegata l attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall art.24 del D.P.R. 10/09/1990 n.285. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art.10 del presente Regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l eventuale sosta in Chiesa o altro Luogo di Culto comunque denominato od altro Luogo per l effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il Cimitero od, eventualmente, per altro comune. Il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall art.14 del presente Regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n.6/2004 e s.m.i.). Per i motivi di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25, comma 1 e 2, del D.P.R. n.285/1990. art. 20 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero 13

Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati. art. 21 Trasporto all estero o dall estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art.27 del Regolamento di cui al D.P.R. n.285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art.25 del Regolamento precitato. art. 22 Trasporto di ceneri e resti Il trasporto fuori Comune da e per l estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente. 14

TITOLO II CAPO I CIMITERO CIMITERO art. 23 Ubicazione Ai sensi dell art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27/0/1934 n.1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero esistente sito in territorio comunale. L attuale Cimitero Comunale di Ranco è ubicato in via Castello. art. 24 Disposizioni generali - vigilanza È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all art.102 del D.P.R. n.285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004 e s.m.i. La manutenzione, l ordine, la vigilanza, l accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione, nei Cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita a mezzo degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all art.107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/1990. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. art. 25 Ammissione nel Cimitero Nel Cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di: a) deceduti nel territorio del Comune di Ranco; b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Ranco ovvero dei parenti ed affini fino al secondo grado; c) nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Ranco o i cui genitori siano residenti nel Comune di Ranco; d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Ranco e deceduti assimilati ai residenti in Ranco. Gli assimilati sono da intendersi: - le persone residenti presso Case di Riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Ranco; - le persone che abbiano trasferito la residenza da Ranco in altri Comuni da non più di cinque anni; - le persone non residenti ma domiciliati da almeno cinque anni a Ranco. 15

Ai fini del precedente comma 1 lett. d), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Ranco e sia acquisita l attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall Ufficio Anagrafe. La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui al successivo art.26 del presente Regolamento. art. 26 Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme Ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall art.12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE art. 27 Disposizioni generali Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine d impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il Cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art.90 e seguenti del D.P.R. n.285/1990. Il Comune determina per le sepolture private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. n.285/1990 e dai successivi articoli del presente Regolamento. art. 28 Piano Cimiteriale Il Consiglio Comunale adotta un Piano Cimiteriale che, ai sensi della normativa nazionale e regionale, recepisca le necessità del servizio nell arco di almeno 20 anni. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell A.S.L. 16

Nella elaborazione del piano occorre tener conto: a) dell andamento medio della mortalità nel Comune sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro; g) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali; h) della necessità di disporre di opportuni spazi e manufatti destinati a servizi igienici ed a servizi operativi per gli operatori cimiteriali; i) della necessità di garantire l accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del Cimitero; j) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale. Nel Cimitero sono individuati spazi, zone costruite ed edifici da destinare a: a) campi di inumazione; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; c) tumulazioni individuali (loculi); d) aree destinate alla dispersione delle ceneri; e) cellette ossario; f) nicchie cinerarie; g) ossario comune; h) cinerario comune; i) servizi cimiteriali (camera mortuaria, deposito attrezzi, ecc.); j) servizi igienici. La delimitazione degli spazi delle sepolture e degli edifici previste in essi, deve risultare nelle planimetrie di progetto. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. art. 29 Inumazione CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: 17

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l una dall altra e l ordine di impiego, sono stabiliti dal D.P.R. n.285/90 così come integrato dai vigenti R.R. n.6/2004 e R.R. n.1/2007. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. In nessun caso è ammesso la scelta del posto. art. 30 Cippo Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma del presente articolo, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà iscritto a cura del Comune o di chi per esso, una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei privati ed a loro spese, può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo, di soluzioni diverse, ad esempio croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ecc. Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le dimensioni indicate dal Comune, previo versamento della relativa tariffa. Nei primi sei mesi dall inumazione è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. È vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno. Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l installazione delle lapidi e dei copritomba, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa. È tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, ecc. Gli uffici comunali competenti potranno d ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni prescritte. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal Comune, in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n.285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta scritta dai parenti di ornamenti, fotografie porta fiori ecc. questi diverranno di proprietà del Comune. 18

art. 31 Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel Cimitero, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l attività richiesta. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente Regolamento comunale. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. n.285/1990 così come integrate dal R.R. n. 6/2004 e s.m.i. Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei a norma del comma 10 art.16 del R.R. n.6/2004. art. 32 Tumulazioni provvisorie È possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie allorquando si verifichino i seguenti casi: - i manufatti cimiteriali esistenti sono situati in posizioni che impediscono l accesso ai parenti più prossimi al defunto. Tali impedimenti devono essere rappresentati direttamente dal richiedente la concessione, all atto della richiesta, mediante istanza debitamente documentata. Si procederà, nel più breve tempo possibile, ad eseguire gli accertamenti del caso mediante il vaglio della documentazione fornita da parte di esperto competente. Nel caso di accoglimento di tale richiesta, si procederà all individuazione del manufatto idoneo tra quelli disponibili, fermo restando che la tumulazione della salma in tale spazio individuato avverrà solo ed unicamente ad avvenuto completamento del corpo in uso; - carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto. Nei casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto, si procederà all applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita tale tumulazione. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria. art. 33 Esumazioni CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 19

Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall art.20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie. art. 34 Esumazioni ordinarie Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell art.20 del R.R. n.6/2004 e s.m.i. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Settore Tecnico del Comune. L informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell art.20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. Contestualmente il Comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all art.26 secondo l ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni. I soggetti di cui all art.26 del presente Regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni. Spetta all incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell azienda unità sanitaria locale. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono: a) permanere nella fossa originaria / trasferimento in altra fossa (posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione): in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all impiego delle sostanze additive e precisamente: in cinque anni se non vi si ricorre ed in due in caso positivo; b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell art.20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.; c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all art.26 del presente Regolamento. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell art.20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla precedente lettera a) o avvio a cremazione. 20