Servizio di documentazione tributaria Corte di Giustizia CEE Sezione V Sentenza del 05/02/2004 Massima: L'art.5, punto 1, della Convenzione 27



Documenti analoghi
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007

Normativa comunitaria. La direttiva 75/442

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 21/7/2005 n. C- 231/03

6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (*)

Ordinanza. Contesto normativo. 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Settima Sezione) 25 settembre 2008 (*)

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 settembre 2014

RISOLUZIONE N. 90 /E

Roma, 30 ottobre 2008

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della sesta sezione, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

RISOLUZIONE N. 450/E

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

RISOLUZIONE N. 102/E

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 settembre 2015 (*)

RISOLUZIONE N. 195/E

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Raccolta della giurisprudenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

RISOLUZIONE N. 230/E. Roma, 21 agosto 2007

RISOLUZIONE N. 119 /E

INDICE. Premessa Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

SENTENZA DELLA CORTE. 14 maggio 2002 (1) «Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104/CEE -

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 (*)

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

RISOLUZIONE N. 110/E

ORDINANZA DELLA CORTE. (Quinta Sezione) 14 novembre Nella causa C-394/14. contro. LA CORTE (Quinta Sezione),

CORTE DI GIUSTIZIA UE. Sentenza nel procedimento 397/09

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 OTTOBRE FOTO-FROST CONTRO HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL

Roma, 11 agosto 2009

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 17 dicembre 2015 (*)

RISOLUZIONE N. 323/E

L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMMISSIONE PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato.

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 febbraio 2015 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2013 (*)

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Compravendita internazionale : quale legge si applica? Qual è il giudice competente a giudicare?

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 70 /E

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

Indagini bancarie aperte a tutti.

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Roma,28 dicembre 2007

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Fiscal News N Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale


RISOLUZIONE N. 160/E

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 26 marzo 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 4 giugno 2015 (*)

Risoluzione n. 343/E

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali

Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 ottobre 2013 (*)

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (*)

Roma, 09 settembre 2003

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 dicembre 2015 (*)

ATTO DI FIDEJUSSIONE N

RISOLUZIONE N. 105/E

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 2 luglio 2015

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

RISOLUZIONE N. 129/E

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

C.C. Sentenza N del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

Transcript:

Servizio di documentazione tributaria Corte di Giustizia CEE Sezione V Sentenza del 05/02/2004 Massima: L'art.5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di "materia contrattuale" non e' ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest'ultimo, che non e' parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto. c-265/02 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 5 febbraio 2004 (1) "Convenzione di Bruxelles - Competenze speciali - Art.5, punto1 - Nozione di "materia contrattuale" - Contratto fideiussorio stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole - Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore - Azione di regresso contro il debitore principale" Nel procedimento C-265/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente tra xxx SA e xxx SpA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art.5, punto1, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU1972, L299, pag.32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GUL304, pag.1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GUL388, pag.1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GUL285, pag.1), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. xxx (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. xxx e xxx, giudici, avvocato generale: sig.xxx cancelliere: sig. xxx viste le osservazioni scritte presentate: - per la Commissione delle Comunita' europee, dal sig. xxx e dalla sig.ra xxx, in qualita' di agenti, vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1. Con ordinanza 11 aprile 2002, pervenuta in cancelleria il 18 luglio seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art.5, punto 1, di tale Convenzione (GU1972, L299, pag.32), come

modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GUL304, pag.1, e - testo modificato - pag.77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GUL388, pag.1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GUL285, pag.1; in prosieguo: la "Convenzione"). 2. Tale questione e' stata sollevata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un'azione in via di regresso intentata dall'xxx SpA (in prosieguo: l'"xxx"), societa' di diritto italiano, contro la xxx SA (in prosieguo: la "xxx"), societa' di diritto francese, al fine di ottenere il rimborso dei dazi doganali pagati dall'xxx in qualita' di fideiussore dello spedizioniere xxx s.r.l. (in prosieguo: la "xxx"), in relazione ad un'importazione effettuata dalla xxx. Contesto normativo La Convenzione 3 Ai sensi del suo art.1, primo comma, la Convenzione "si applica in materia civile e commerciale (...). Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa". 4. L'art.2, primo comma, della Convenzione dispone quanto segue: "Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato". 5. L'art.5, punto 1, della Convenzione prevede quanto segue: "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita; (...)". 6. L'art.53, primo comma, della Convenzione recita cosi': "Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle societa' e delle persone giuridiche e' assimilata al domicilio. (...)". Il diritto nazionale 7. In materia di fideiussione, l'art.1949 del codice civile italiano (in prosieguo: il "codice civile"), intitolato "Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore", dispone in particolare quanto segue: "Il fideiussore che ha pagato il debito e' surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore". 8. L'art.1950, primo comma, del codice civile, intitolato "Regresso contro il debitore principale", e' formulato come segue: "Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche' questi non fosse consapevole della prestata fideiussione". Causa principale e questione pregiudiziale 9. La xxx, con sede a Marsiglia (Francia), ha importato in Italia merci provenienti da paesi terzi. Essa ha incaricato la xxx di procedere alle pratiche di sdoganamento e afferma di averle anticipato, a tal fine, le somme corrispondenti ai dazi doganali dovuti. 10. La xxx non ha pagato i dazi in questione, ma si e' avvalsa della facolta' di differirne il pagamento dietro prestazione di una cauzione, conformemente agli artt.78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 (GURI, Supplemento ordinario n.80 del 28 marzo 1973). 11. La cauzione e' stata costituita per mezzo di una polizza fideiussoria stipulata tra la xxx e l'xxx, con sede a Roma, all'insaputa della xxx. Con detta polizza, l'xxx si e' resa garante della xxx nei confronti delle autorita' doganali italiane. 12. L'xxx ha pagato i dazi doganali dovuti per l'importazione effettuata dalla xxx. 13. L'xxx ha citato in giudizio la xxx dinanzi al Tribunale di Roma al fine

di ottenere il rimborso delle somme che la prima aveva versato all'amministrazione doganale. Tale azione era fondata sulla surrogazione nei diritti del creditore e sul regresso contro il debitore, previsti a beneficio del fideiussore dagli artt.1949 e 1950 del codice civile. 14. La xxx ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto, ai sensi dell'art.2 della Convenzione, essa sarebbe dovuta comparire dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha la propria sede, ossia dinanzi ai giudici francesi. 15. Con sentenza 20 giugno e 15 settembre 1995 il Tribunale di Roma ha ritenuto la propria giurisdizione. In sede d'appello, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 24 ottobre e 12 novembre 1997, ha confermato la decisione. La Corte d'appello ha ritenuto che i giudici italiani fossero competenti ai sensi dell'art.5, punto 1, della Convenzione. L'obbligazione di regresso che incombe alla xxx a favore dell'xxx deriverebbe dal contratto di garanzia che, secondo le disposizioni del codice civile, sarebbe valido anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza. 16. La xxx proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Essa ha affermato, in sostanza, che la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e l'azione di regresso avviata contro il debitore principale hanno la propria fonte non nel contratto fideiussorio, ma nella legge, in particolare negli artt.1949 e 1950 del codice civile. L'xxx ha sostenuto che l'azione intentata ha natura contrattuale in quanto, conformemente alle disposizioni del codice civile, essa si configura come effetto naturale del contratto fideiussorio. 17. Nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione dell'art.5, punto 1, della Convenzione, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte la seguente questione: "Se l'art.5(, punto 1,) della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nella versione modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, debba o meno essere interpretato nel senso che nella nozione di "materia contrattuale" sia ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione dell'amministrazione finanziaria ed in via di regresso nei confronti del terzo debitore proprietario della merce importata, rimasto estraneo al contratto fideiussorio". Sulla questione pregiudiziale Sull'applicabilita' della Convenzione 18. Poiche' la controversia principale riguarda il rimborso di somme versate per pagare tributi doganali, occorre esaminare, in via preliminare, se essa rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione. 19. Nel caso di specie, il ricorso e' stato proposto contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali tributi presso le autorita' doganali. Il fideiussore ha pagato in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorita' a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito. 20. In una fattispecie come quella di cui e' causa, che riguarda una pluralita' di rapporti instauratisi, di volta in volta, tra un ente pubblico ed un soggetto di diritto privato, ovvero unicamente tra soggetti di diritto privato, occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra

le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalita' d'esercizio dell'azione intentata (sentenze 14 novembre 2002, causa C- 271/00, xxx, Racc. pag.i-10489, punto 31, e 15 maggio 2003, causa C-266/01, xxx, Racc. pag.i-4867, punto 23). 21. Orbene, il rapporto giuridico tra la xxx e l'xxx, i due soggetti di diritto privato in lite nell'ambito della causa principale, e' un rapporto di diritto privato. Infatti, come risulta dall'ordinanza di rinvio, la parte che ha proposto il ricorso esercita un'azione che le spetta in forza di una surrogazione legale prevista da una disposizione di diritto civile. Detta azione non corrisponde all'esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati e dev'essere pertanto considerata compresa nella nozione di "materia civile e commerciale" ai sensi dell'art.1, primo comma, della Convenzione (v., in tal senso, sentenza xxx, citata, punto 36). Sulla nozione di materia contrattuale 22. Secondo giurisprudenza costante, la nozione di "materia contrattuale" deve interpretarsi in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli scopi della Convenzione al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti; detta nozione non puo' pertanto essere interpretata come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 17 giugno 1992, causa C-26/91, xxx, Racc. pag.i- 3967, punto 10; 27 ottobre 1998, causa C-51/97, xxx., Racc. pag.i-6511, punto 15; 17 settembre 2002, causa C-334/00, xxx, Racc.pag.I-7357, punto 19, e primo ottobre 2002, causa C-167/00, xxx, Racc. pag.i-8111, punto 35). 23. Nel sistema della Convenzione, il principio della competenza giurisdizionale dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto costituisce, in effetti, il principio generale e solo come eccezione ad esso la Convenzione prevede i casi, tassativamente elencati, nei quali il convenuto puo' o deve, a seconda del caso, essere citato in giudizio in un altro Stato contraente. Di conseguenza, le norme sulla competenza che deroghino a tale principio generale non possono essere interpretate in modo da ampliarne la portata oltre i casi contemplati dalla Convenzione (v., in particolare, citate sentenze xxx, punto 14, e xxx, punto 16). 24. Ne consegue, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, che la nozione di "materia contrattuale" di cui all'art.5, punto 1, della Convenzione non puo' essere intesa come ricomprendente una situazione in cui non esiste alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra (citate sentenze xxx, punto 15, xxx, punto 17, e xxx, punto 23). 25. A tale proposito e' pacifico che, nella causa principale, la xxx non e' parte del contratto fideiussorio con cui l'xxx si e' impegnata a garantire il pagamento dei dazi doganali da parte della xxx. Tuttavia, risulta che la xxx aveva incaricato la xxx di procedere alle pratiche di sdoganamento. Spetta pertanto al giudice del rinvio esaminare il rapporto giuridico esistente tra la xxx e la xxx per rilevare se la prima avesse autorizzato o meno la xxx a concludere, per conto della xxx, un contratto come quello fideiussorio di cui trattasi nella causa principale. 26. Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio dichiarando che l'art.5, punto 1, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di "materia contrattuale" non e' ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata,

qualora quest'ultimo, che non e' parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto. Sulle spese 27. Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 11 aprile 2002, dichiara: L'art.5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato come segue.