SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 settembre 2014
|
|
|
- Flavio Rosso
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 settembre 2014 «Rinvio pregiudiziale Sistema comune d imposta sul valore aggiunto Direttiva 2006/112/CE Gruppo IVA Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro Imponibilità dei servizi forniti» Nella causa C-7/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dal Förvaltningsrätten i Stockholm (Svezia), con decisione del 28 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2013, nel procedimento Skandia America Corp. (USA), filial Sverige contro Skatteverket, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (relatore), J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: C. Strömholm, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 12 marzo 2014, considerate le osservazioni presentate: per la Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, da M. Wetterfors; per lo Skatteverket, da K. Alvesson; per il governo svedese, da A. Falk, in qualità di agente; per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente; per il governo del Regno Unito, da S. Brighouse, in qualità di agente, assistita da R. Hill, barrister; per la Commissione europea, da A. Cordewener e J. Enegren, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza dell 8 maggio 2014, ha pronunciato la seguente 1
2 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 2, 9, paragrafo 1, nonché 11, 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»). 2 Tale domanda è stata proposta nell abito di una controversia tra la Skandia America Corp. (USA), filial Sverige (in prosieguo: la «Skandia Sverige»), e lo Skatteverket (amministrazione finanziaria svedese) in merito alla decisione di quest ultimo di assoggettare all imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l «IVA») le prestazioni di servizi fornite dalla Skandia America Corp. (in prosieguo: la «SAC»), con sede negli Stati Uniti, alla propria succursale Skandia Sverige. Contesto normativo La direttiva 2006/112 3 L articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA così dispone: «1. Sono soggette all IVA le operazioni seguenti: ( ) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». 4 L articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA così recita: «Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività». 5 Il successivo articolo 11 prevede quanto segue: «Previa consultazione del comitato consultivo dell imposta sul valore aggiunto (...), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l elusione o l evasione fiscale mediante l esercizio di tale disposizione». 6 L articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e k), della direttiva IVA così dispone: «1. Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale: (...) 2
3 c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura d informazioni; (...) k) i servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all allegato II». 7 Ai sensi dell articolo 193 della direttiva IVA: «L IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202». 8 Il successivo articolo 196 prevede quanto segue: «L IVA è dovuta dai destinatari soggetti passivi di servizi di cui all articolo 56, o dai destinatari, identificati ai fini dell IVA nello Stato membro in cui è dovuta l imposta, di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55, se i servizi sono resi da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro». 9 L allegato II della direttiva IVA, intitolato «Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all articolo 56, paragrafo 1, lettera k)», così recita: «1) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; 2) fornitura di software e relativo aggiornamento; 3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; 4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza». 10 In data 2 luglio 2009, la Commissione europea emanava una comunicazione esplicativa della propria posizione al Consiglio e al Parlamento europeo, in merito alla possibilità di costituzione di un gruppo IVA di cui all articolo 11 della direttiva IVA [COM (2009) 325 def.]. La normativa svedese 11 La direttiva IVA è stata trasposta mediante la legge (1994:200), relativa all imposta sul valore aggiunto [mervärdesskattelagen (1994:200); in prosieguo: la «legge IVA»]. 12 Il capo 1, articolo 1, di detta legge è diretto a trasporre l articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA stabilendo che l IVA è dovuta allo Stato per le prestazioni di servizi all interno del paese imponibili ed effettuate nell ambito di un attività professionale. 13 L articolo 2, primo comma, punto 1, di detto capo, volto alla trasposizione degli articoli 193 e 196 della direttiva IVA, dispone che chiunque effettui una fornitura o una prestazione di cui all articolo 1 del medesimo capo è tenuto a versare l IVA su tale operazione, salvo per quelle previste ai punti da 2 a 4 del comma medesimo. Dal punto 2 di detto primo comma emerge che il destinatario di servizi di cui al capo 5, articolo 7, della legge IVA, il cui fornitore sia un impresa straniera, è tenuto ad assolvere l IVA sull acquisto. 3
4 14 Il capo 1, articolo 15, della legge IVA considera quale soggetto passivo straniero l operatore che non abbia in Svezia la sede della propria attività economica o un centro di attività stabile, né il proprio domicilio o la propria residenza abituale. 15 A termini del capo 5, articolo 7, primo comma, della legge medesima, volto a trasporre l articolo 56 della direttiva IVA, i servizi indicati al secondo comma si considerano forniti sul territorio nazionale qualora siano forniti da un paese al di fuori dell Unione europea e il beneficiario sia un operatore che abbia in Svezia la sede della propria attività economica. I servizi contemplati al secondo comma del medesimo articolo 7 comprendono, segnatamente, i servizi di consulenza e simili nonché i servizi forniti per via elettronica consistenti nella manutenzione a distanza di programmi, nella fornitura di software e nell aggiornamento del medesimo. 16 Per quanto attiene alla nozione di gruppo di soggetti assimilabile ad un unico soggetto passivo dell IVA (in prosieguo: il «gruppo IVA»), il Regno di Svezia, avvalendosi della facoltà prevista all articolo 11 della direttiva IVA, ha adottato le disposizioni del capo 6a, articoli da 1 a 4, della legge IVA, a termini delle quali due o più operatori economici possono essere considerati come un unico operatore, vale a dire come un gruppo IVA, e l attività da essi esercitata può essere considerata quale unica attività. Da tali disposizioni emerge che unicamente il centro di attività stabile, situato in Svezia, di un operatore economico può far parte di un gruppo IVA, ove un gruppo di tal genere può comprendere solamente operatori strettamente collegati l uno con l altro sul piano finanziario, economico ed organizzativo. In virtù delle stesse disposizioni, un gruppo IVA è costituito per effetto di decisione ricognitiva dello Skatteverket, adottata su richiesta degli appartenenti al gruppo interessato. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 La SAC era, negli anni 2007 e 2008, la società di acquisto dei servizi informatici del gruppo Skandia a livello mondiale ed esercitava le proprie attività in Svezia tramite l intermediazione della propria succursale Skandia Sverige. La SAC distribuiva servizi informatici acquistati all esterno a varie società del gruppo Skandia nonché alla Skandia Sverige la quale, a decorrere dall 11 luglio 2007, era registrata come membro di un gruppo IVA. Il ruolo della Skandia Sverige consisteva nella trasformazione dei servizi informatici acquistati all estero ai fini dell ottenimento del prodotto finito, chiamato produzione informatica (IT-produktion). Tale prodotto finito veniva quindi fornito a varie società del gruppo Skandia, appartenenti o meno a detto gruppo IVA. Sulle forniture di servizi tanto tra la SAC e la Skandia Sverige quanto tra quest ultima e altre società del gruppo Skandia veniva applicata una commissione del 5%. Tra la SAC e la Skandia Sverige veniva operata una ripartizione di costi mediante fatture interne. 18 Lo Skatteverket decideva di assoggettare ad IVA le prestazioni di servizi informatici fornite dalla SAC alla Skandia Sverige per gli esercizi 2007 e Detta amministrazione finanziaria, ritenendo che tali prestazioni costituissero operazioni imponibili, considerava la SAC quale soggetto passivo IVA. Conseguentemente, la Skandia Sverige veniva parimenti riconosciuta quale soggetto passivo IVA e, in quanto succursale della SAC in Svezia, veniva assoggettata all imposta relativa a dette prestazioni. 19 Avverso tali decisioni la Skandia Sverige proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio. 20 Ciò premesso, il Förvaltningsrätten i Stockholm (Tribunale amministrativo di Stoccolma) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nel caso in cui prestazioni di servizi acquistate all esterno vengano fornite dallo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo ad una succursale della società medesima stabilita in un determinato Stato membro, e le forniture siano 4
5 accompagnate dall addebito alla succursale dei costi degli acquisti esterni, dette forniture costituiscano operazioni imponibili, qualora la succursale appartenga ad un gruppo IVA nel suddetto Stato membro. 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se lo stabilimento principale situato nel paese terzo debba essere considerato quale soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro ai sensi dell articolo 196 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto, ragion per cui l imposta sulle operazioni è dovuta dal destinatario». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 21 Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale, stabilito in un paese terzo, alla propria succursale, stabilita in uno Stato membro, costituiscano operazioni imponibili qualora la succursale appartenga ad un gruppo IVA. 22 A tal riguardo, si deve ricordare che l articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA dichiara che sono soggette a IVA, segnatamente, le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all interno del paese da un soggetto passivo che agisca in quanto tale. 23 L articolo 9 della direttiva IVA definisce i «soggetti passivi». Possiedono tale status tutti coloro che svolgono un attività economica «in modo indipendente». Ai fini di un uniforme applicazione della direttiva IVA, occorre, in particolare, che la nozione di «soggetto passivo» definita nel titolo III della direttiva medesima sia oggetto di interpretazione autonoma ed uniforme. 24 Secondo la giurisprudenza della Corte, una prestazione è imponibile solo quando esista tra il prestatore e il destinatario un rapporto giuridico nell ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni (sentenza FCE Bank, C-210/04, EU:C:2006:196, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 25 Per poter accertare la sussistenza di un rapporto giuridico di tal genere tra una società non residente e una delle sue succursali stabilita in uno Stato membro ai fini dell assoggettamento all IVA delle prestazioni fornite, occorre verificare se la succursale stessa svolga un attività economica indipendente. A tale riguardo occorre accertare se detta succursale possa essere considerata autonoma segnatamente per il fatto che essa non sopporti i rischi economici connessi all esercizio della propria attività (sentenza FCE Bank, EU:C:2006:196, punto 35). 26 Orbene, in quanto succursale della SAC, la Skandia Sverige non opera in modo autonomo e non sopporta essa stessa i rischi economici connessi all esercizio della propria attività. Inoltre, in quanto succursale, secondo la legislazione nazionale, non dispone di un capitale proprio e i suoi attivi fanno parte del patrimonio della SAC. Conseguentemente, la Skandia Sverige dipende dalla SAC e non può pertanto possedere, di per sé, lo status di soggetto passivo ai sensi dell articolo 9 della direttiva IVA. 27 Per quanto attiene all esistenza di un accordo relativo alla ripartizione dei costi, realizzato nella specie del procedimento principale per mezzo dell emissione di fatture interne, si tratta di un elemento irrilevante qualora tale accordo non sia stato negoziato tra parti indipendenti (sentenza FCE Bank, EU:C:2006:196, punto 40). 5
6 28 Tuttavia, è pacifico che la Skandia Sverige appartenga ad un gruppo IVA costituito sulla base dell articolo 11 della direttiva IVA e, conseguentemente, formi con gli altri appartenenti un solo soggetto passivo. Ai fini dell IVA, l amministrazione nazionale competente ha attribuito a detto gruppo IVA un numero di identificazione. 29 A tal riguardo si deve ricordare che l assimilazione ad un soggetto unico esclude che gli appartenenti ad un gruppo IVA continuino a sottoscrivere separatamente dichiarazioni IVA e continuino ad essere riconosciuti, all interno e all esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, atteso che solamente il soggetto passivo unico è autorizzato a sottoscrivere tali dichiarazioni (sentenza Ampliscientifica e Amplifin, C-162/07, EU:C:2008:301, punto 19). Ne consegue che, in una fattispecie di tal genere, le prestazioni di servizi effettuate da un terzo a favore di un appartenente al gruppo IVA devono essere considerate, ai fini dell IVA, come effettuate a favore non di un membro, ma dello stesso gruppo IVA cui il medesimo appartiene. 30 Pertanto, ai fini dell IVA, i servizi forniti da una società quale la SAC alla propria succursale appartenente ad un gruppo IVA, quale la Skandia Sverige, non possono essere considerati come forniti a quest ultima, bensì devono ritenersi forniti al gruppo IVA. 31 Considerato che i servizi forniti a titolo oneroso da una società quale la SAC alla propria succursale devono essere considerati, dal solo punto di vista dell IVA, come forniti al gruppo IVA, e che società e succursale non possono essere considerate quale unico soggetto passivo, si deve concludere che la fornitura di detti servizi costituisce un operazione imponibile, ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. 32 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo IVA. Sulla seconda questione 33 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui detta succursale appartiene ad un gruppo IVA nello Stato membro medesimo, il gruppo IVA stesso, in quanto beneficiario dei servizi, divenga debitore dell IVA applicabile. 34 Si deve ricordare che l articolo 196 della direttiva IVA prevede che, in deroga alla regola generale stabilita all articolo 193 di tale direttiva, secondo cui l IVA è dovuta nello Stato membro dal soggetto passivo che effettui una prestazione di servizi imponibile, l IVA sia dovuta dal soggetto passivo beneficiario dei servizi medesimi qualora i servizi contemplati dall articolo 56 della direttiva medesima siano forniti da un soggetto non stabilito in tale Stato membro. 35 A tal riguardo è sufficiente rilevare che, come emerge dal punto 31 della presente sentenza, la fornitura di servizi come quella oggetto del procedimento principale costituisce un operazione imponibile, ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, e che il gruppo IVA cui appartiene la succursale beneficiaria dei servizi stessi è considerato, ai fini dell IVA, quale beneficiario di tali servizi. 36 Per contro, è pacifico che i servizi forniti nel procedimento principale ricadono tra quelli contemplati dall articolo 56 della direttiva IVA. 6
7 37 Ciò premesso, ed essendo parimenti pacifico che la società fornitrice di tali servizi è situata in un paese terzo e costituisce un soggetto passivo distinto dal gruppo IVA, è quest ultimo, quale beneficiario dei servizi ai sensi dell articolo 56 della direttiva stessa, ad essere debitore dell IVA per effetto della regola derogatoria stabilita dall articolo 196 della direttiva IVA. 38 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui la succursale stessa appartiene ad un gruppo IVA in tale Stato membro, è il gruppo IVA, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell IVA applicabile. Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) Gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell imposta sul valore aggiunto. 2) Gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui la succursale stessa appartiene ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell imposta sul valore aggiunto nello Stato membro medesimo, è il gruppo stesso, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell imposta sul valore aggiunto applicabile. Firme 7
Emission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -
Articolo 58 - Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007 Nel procedimento C-68/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt.
News per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 129 del 23 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Commercio elettronico: per le operazioni UE anche i regimi agevolati applicano il MiniOne Stop Shop Gentile cliente,
RISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Settima Sezione) 25 settembre 2008 (*)
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Settima Sezione) 25 settembre 2008 (*) «Inadempimento di uno Stato Direttiva 2000/59/CE Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
CORTE DI GIUSTIZIA UE
CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 27 ottobre 2011 nel procedimento 530-09 IVA Direttiva 2006/112/CE Artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. b) e g) Luogo delle operazioni imponibili Collegamento fiscale Progettazione,
RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
Conservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
RISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
RISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Servizi generici B2B. Le circostanze rilevanti
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 373 16.12.2014 Servizi generici B2B Le circostanze rilevanti Categoria: IVA Sottocategoria: Territorialità Per l applicazione delle regole di
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza
RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture
137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Con la risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l Amministrazione Finanziaria ha fornito
SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 gennaio 2008 RISOLUZIONE N. 7/E OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972,
Ordinanza. Contesto normativo. 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:
Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, ordinanza 14 novembre 2014, causa C-394/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Regolamento di procedura Articolo 99 Trasporto aereo Regolamento (CE) n. 261/2004 Ritardo prolungato
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione
composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della sesta sezione, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) 4 dicembre 2014 «Rinvio pregiudiziale Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Cooperazione giudiziaria in materia civile Competenza giurisdizionale dei giudici dello
fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
RISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
Ministero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014
Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (*)
AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.
ESPORTAZIONI Frequentemente viene confusa l operazione triangolare con le cessioni a soggetti non residenti. Tenuto conto che la normativa IVA non è sempre allineata con la normativa doganale e i termini
Normativa comunitaria. La direttiva 75/442
Corte di Giustizia UE Ordinanza 28 settembre 2004, causa C-115/03 - Gestione dei rifiuti - Rifiuti pericolosi - Obbligo di tenere un registro di rifiuti pericolosi - Per gli studi medico-dentistici Sussiste.
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non
Regime IVA Moss. Premessa normativa
Nota Salvatempo Contabilità 13.0 15 GENNAIO 2014 Regime IVA Moss Premessa normativa La Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE, art. 5 prevede che dal 1 gennaio 2015 i servizi elettronici, di telecomunicazione
Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati [email protected]
Nuove regole per la territorialità dei servizi Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati [email protected] NORMATIVA COMUNITARIA direttiva 2008/8/CE: territorialitàdei servizi; intrastat
OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 100/E Roma, 08 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso \ OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, comma 13, legge 30 dicembre 1991 n. 413. Deducibilità di costi per attività
CORTE DI GIUSTIZIA UE, NONA SEZIONE, 4 SETTEMBRE 2014 CAUSA C-452/13
CORTE DI GIUSTIZIA UE, NONA SEZIONE, 4 SETTEMBRE 2014 CAUSA C-452/13 «Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 2, 5 e 7 - Diritto a compensazione pecuniaria in caso
Roma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa
RISOLUZIONE N. 55/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa La
RISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE
LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE Genova, 4 Dicembre 2012 Dott. Patrick Novembre Dottore Commercialista, Consigliere dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sanremo Presidente
Estero: IVA Regolamento comunitario Territorialità dei servizi Disposizioni Interpretative
n 27 del 22 luglio 2011 circolare n 416 del 21 luglio 2011 referente BRUGNOLI/mr Estero: IVA Regolamento comunitario Territorialità dei servizi Disposizioni Interpretative Nella Gazzetta ufficiale dell
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
Corte di giustizia dell Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 180/14
Corte di giustizia dell Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 180/14 Lussemburgo, 18 dicembre 2014 Stampa e Informazione Parere 2/13 La Corte si pronuncia sul progetto di accordo sull adesione dell Unione
Imposta di bollo sui documenti informatici
Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014
CONVENZIONE USA - SVIZZERA
CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA
GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 10 ottobre 2013 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 10 ottobre 2013 (*) «Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell obbligo di assicurare tale responsabilità
DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
altri servizi generali, quali pulizie, allacciamento energia o specifici, a richiesta del cliente, accessori al noleggio dello stand (allestimenti,
RISOLUZIONE N. 367/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 7, comma 4, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 (*) «Cittadinanza dell Unione Principio di non discriminazione Regime linguistico applicabile ai processi civili» Nella causa C-322/13, avente ad oggetto
RISOLUZIONE N. 52 /E
RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura
Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Articolo 4, paragrafo 3, TUE Direttiva 2006/112/CE Insolvenza Procedura di concordato
Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 16 aprile 2015, C-42/14
Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 16 aprile 2015, C-42/14 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
Oggetto:Istanza di interpello Applicazione dell aliquota IVA ridotta ai prodotti editoriali diffusi in via telematica.
RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Roma, 30 settembre 2003 Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello Applicazione dell aliquota IVA ridotta ai prodotti editoriali diffusi in via telematica.
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE
Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio
Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da
RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,
REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
B) partner nello svolgimento del progetto
L IVA sui progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea L'art. 72 del DPR 633/72, come regola generale, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle Comunità
RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 1 febbraio 2013 Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
Risoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE
7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE Triangolazioni con intervento di soggetti nazionali UE ed extra UE 7. 7.1. INTRODUZIONE La globalizzazione dei mercati favorisce le
Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA
Core Multiramo Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.
NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322.
NOTA Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. Con nostra circolare Serie Tecnica n. 146 del 22 dicembre 1997 è stato
RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
Roma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO
Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea
Risoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.
RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,
RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
LA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
LA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Territorialità Iva Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'iva sono quelle per le quali sussistono i seguenti tre requisiti: oggettivo:
Roma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali
Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Avviso pubblico esplorativo per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell art. 60 del Regolamento generale per l attività contrattuale
