CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA



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CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ESTRATTO del Processo verbale dell adunanza del 29 ottobre 2009 Seduta pubblica Sessione III ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 25 Presidente Giacomo Ronzitti Consigliere Segretario Minella Mosca O.d.g. n. 445 Deliberazione n. 27 OGGETTO: INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI ED AUTOSTRADALI. LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ed in particolare gli articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del commercio, nell ambito della quale è ricompresa la distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali; Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie: a) il commercio al dettaglio e all ingrosso in sede fissa; b) il commercio su aree pubbliche; c) la vendita della stampa quotidiana e periodica; d) la somministrazione di alimenti e bevande; e) la distribuzione dei carburanti; f) le forme speciali di commercio al dettaglio; g) i centri di telefonia in sede fissa; ed, in particolare: \\Dintranet\originali\Regione Liguria\Lavori da fare\091119_modifiche tu commercio\dcr27_09.rtf 1

l articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali: - il commercio al dettaglio e all ingrosso in sede fissa; - la vendita della stampa quotidiana e periodica; - la somministrazione di alimenti e bevande; - la distribuzione dei carburanti; il Capo IX Distribuzione carburanti stradali e autostradali ; Atteso che il sopracitato articolo 3 stabilisce che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, propone al Consiglio l approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; Richiamata la propria deliberazione dell 8 maggio 2007, n. 18, pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 S.O. del 16 maggio 2007, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo Unico in materia di commercio l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce il primo provvedimento di programmazione di cui al richiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come più sopraprecisato; Richiamata altresì la propria deliberazione del 27 febbraio 2008, n. 5 pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 Parte II del 26 marzo 2008, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce il secondo provvedimento di programmazione di cui al richiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come più sopraprecisato; Preso atto che nelle succitate proprie deliberazioni n. 18/2007 e n. 5/2008, veniva stabilito che si sarebbe proceduto, successivamente, all approvazione degli altri atti di programmazione territoriale relativi alle altre tipologie di attività commerciali soprarichiamate disciplinate dal Testo Unico in materia di commercio; Dato atto che la precedente programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali era stata emanata nell anno 2004, con deliberazione della Giunta regionale 109/2004 e che, pertanto, risulta ormai non più rispondente alle attuali caratteristiche della rete distributiva carburanti ligure ed alle esigenze del moderno cittadino consumatore nonché degli stessi operatori commerciali; Preso atto, inoltre, che la Commissione dell Unione Europea ha avviato una Procedura di infrazione, la 2004/4365, ex articolo 226 del Trattato CE, e, successivamente, ha deferito l Italia alla Corte di Giustizia europea, rilevando che la normativa, sia statale che regionale, in materia di distribuzione carburanti risulta essere in contrasto con gli articoli 43 e seguenti del Trattato CE i quali prevedono la libertà di stabilimento all interno dell unione Europea; Rilevato che la Commissione europea ha evidenziato che le norme imposte a livello statale e regionale in questione impongono una serie di restrizioni che rendono estremamente difficile l ingresso sul mercato italiano di nuovi operatori anche provenienti da altri Stati membri dell UE; \\Dintranet\originali\Regione Liguria\Lavori da fare\091119_modifiche tu commercio\dcr27_09.rtf 2

Vista, altresì, la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ), ed in particolare, l articolo 83 bis, commi dal 17 al 22 compresi, contenenti le disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti; Preso atto che l articolo 83 bis ha previsto la soppressione dei vincoli con finalità commerciali sancendo che. l installazione e l esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. ; Atteso che, come precisato al comma 18 dell articolo 83 bis della l. 133/2008, tale potere viene esercitato dallo Stato in ambito di propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza nonché nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi di quanto stabilito dal novellato articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m); Considerato, conseguentemente, che le suddette disposizioni statali sono prevalenti sulle norme regionali, nonché sui conseguenti provvedimenti degli enti locali, contenenti vincoli e restrizioni all accesso e all esercizio dell attività di distribuzione di carburanti e quindi in contrasto con i principi comunitari di cui al richiamato articolo 43 del Trattato CE nonché con le norme statali sopramenzionate; Preso atto che la Commissione Europea, con nota del 23 ottobre 2008 ad oggetto: Procedimento di infrazione 2004/4365, restrizione allo stabilimento di impianti di distribuzione di carburanti, nella quale afferma che con l adozione da parte del Parlamento Italiano della l. 133/2008 (articolo 83-bis, commi da 17 a 21) sia stato compiuto un passo decisivo in vista dell archiviazione del procedimento. Ma ha altresì affermato che tuttavia, considerata la presenza nello stesso parere motivato di ostacoli di identica natura anche in sede di legislazione regionale, desidera ricevere da parte delle competenti autorità italiane la conferma che questi stessi profili di incompatibilità con il diritto comunitario debbano essere considerati definitivamente e univocamente eliminati anche a livello regionale. Tale chiarimento consentirebbe alla direzione generale di proporre l archiviazione formale del procedimento in oggetto da parte della Commissione, ferma restando beninteso la possibilità di ulteriori azioni in sede comunitaria ove mai degli ostacoli allo stabilimento di impianti di distribuzione di carburanti dovessero essere individuati in futuro a livello regionale. ; Visto inoltre il Documento di indirizzi comuni delle Regioni in risposta al parere motivato della Commissione dell Unione Europea sulla gestione degli impianti di distribuzione di carburanti procedura di infrazione 2004/4365 ex articolo 226 del Trattato CE che vengono tenuti in considerazione come riferimento per la disciplina normativa e programmatoria regionale; Rilevato che è, pertanto, necessario procedere alla predisposizione di una nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, così come previsto dall articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la formulazione di indirizzi e criteri atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, in modo mirato e rispettoso dell autonomia regionale e delle caratteristiche tipiche che presenta il mercato ligure; \\Dintranet\originali\Regione Liguria\Lavori da fare\091119_modifiche tu commercio\dcr27_09.rtf 3

Atteso che, sulla base di quanto sopra, si deve, altresì, procedere contemporaneamente alla modifica di quelle disposizioni relative alla distribuzione carburanti stradale e autostradale della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni necessarie per l adeguamento ai principi comunitari soprarichiamati nonché alla novellata normativa statale; Preso atto che, sempre sulla base di quanto previsto dal surrichiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, al fine della predisposizione degli atti di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, attuativi della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali; Rilevato che, si è proceduto, anche in fase di stesura delle presenti programmazioni commerciale ed urbanistica relativa alla distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, alle consultazioni di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, in merito ai contenuti della programmazione medesima, ancorché tali soggetti debbano essere comunque auditi in sede di sedute delle competenti Commissioni consiliari, così come previsto dalla legge regionale sopracitata; Ritenuto pertanto, per le motivazioni espresse, meritevoli di approvazione gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti, contenuti, rispettivamente, nell Allegato A, la parte relativa alla distribuzione carburanti stradali e nell Allegato B, la parte relativa alla distribuzione carburanti autostradali, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 19 giugno 2009 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 19 ottobre 2009; Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione; D E L I B E R A di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati: - gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali, contenuti nell Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; - gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti autostradali, contenuti nell Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. TCB \\Dintranet\originali\Regione Liguria\Lavori da fare\091119_modifiche tu commercio\dcr27_09.rtf 4

- - - - - - - - Nessun Consigliere chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi. Procedutosi a regolare votazione palese nominale, ai sensi dell articolo 105, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, il Consiglio approva all'unanimità (come da elenco agli atti) e il Presidente ne proclama il risultato. IL PRESIDENTE (Giacomo Ronzitti) IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Minella Mosca) MM/TCB \\Dintranet\originali\Regione Liguria\Lavori da fare\091119_modifiche tu commercio\dcr27_09.rtf 5

CARBURANTI STRADALI ALLEGATO A) INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N.1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) e successive modifiche ed integrazioni PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI CAPO IX, SEZIONI I-II- III-IV \\Dintranet\originali\Regione Liguria\Lavori da fare\091119_modifiche tu commercio\dcr27_09.rtf 6

1 Oggetto Il presente atto contiene gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all articolo 3, comma1, lettera d) in materia di distribuzione carburanti stradale. 2 Aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate in cui possono essere installati impianti senza la presenza del gestore di cui all articolo 77, comma 1, lettera f) Si definiscono aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate le aree montane di cui alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni). Nelle aree di cui sopra possono essere installati, oltre agli altri, anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self service pre pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) a condizione che sia garantita l adeguata sorveglianza con le modalità disposte dal Comune, ai sensi di quanto previsto dall articolo 80, comma 3, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Gli impianti esistenti funzionanti con la presenza del gestore localizzati in tali aree possono essere trasformati in impianti dotati esclusivamente di apparecchiature selfservice pre pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore), previa comunicazione al Comune, sempre che sia garantita l adeguata sorveglianza con le modalità disposte dal Comune medesimo. 1. Al fine di salvaguardare il servizio pubblico in tali aree : 1. il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell attività di un impianto anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità di cui ai successivo punto 7, qualora tale impianto sia l unico del territorio comunale e sia distante oltre 7 Km da altro impianto; tale deroga è consentita fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente; 2. il Comune può continuare in proprio l attività di un impianto. 3 Indici di edificabilità Tali parametri sono di competenza dei Comuni. I Comuni devono prevedere indici di edificabilità più elevati per gli impianti che: Prevedano l erogazione di carburanti ecocompatibili (metano e GPL); Si dotino di sistemi di autosufficienza energetica e/o utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili quali: fotovoltaico, conversione etc.. 4 Attività integrative negli impianti 7

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all auto e all automobilista, di autonome attività commerciali o somministrazione di alimenti e bevande o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica nel rispetto degli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la cui titolarità spetta al gestore dell impianto ai sensi di quanto previsto dall articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per gli esercizi di vicinato, ai sensi di quanto previsto dall articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l autonoma attività integrativa riguardi la somministrazione di alimenti e bevande o i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, questi potranno essere installati in deroga ai criteri di natura commerciale ed urbanistica regionali e comunali con il rilascio dell autorizzazione da parte del Comune competente per territorio. Il Comune, in tali casi, rilascia l autorizzazione, la cui titolarità spetta al gestore dell impianto ai sensi dell articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell autorizzazione, indicando che la stessa è strettamente connessa all impianto di carburante e non può essere ceduta a terzi autonomamente o trasferita in altra sede. Qualora l impianto di cui sopra in cui è stata autorizzata l installazione di somministrazione di alimenti e bevande (bar o ristorante) o di un punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana o periodica in deroga ai relativi criteri regionali e comunali chiuda per qualunque motivo, l autorizzazione rilasciata per una delle due tipologie si intende decaduta. 5 Trasferimento della titolarità degli impianti stradali In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza o Agenzia delle Dogane entro 30 giorni. 6 Comunicazioni alla Regione Ai sensi di quanto previsto dall articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune deve comunicare alla Regione: il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni; le modifiche intervenute sugli impianti; le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) 8

dell attività; le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti; ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota. Il titolare dell autorizzazione deve comunicare alla Regione: le attività integrative presenti sugli impianti il cambio di bandiera degli impianti; il cambio di gestione degli impianti; ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota. Il gestore deve comunicare alla Regione: i dati di cui sopra e ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota. 7 CRITERI DI INCOMPATIBILITA Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti Allo scopo di perseguire l obiettivo dell ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti. I Comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti al fine dell accertamento delle incompatibilità sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall entrata in vigore del presente provvedimento e trasmettono, entro i 60 giorni successivi, il relativo elenco alla competente Struttura regionale. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 32, dell 11 febbraio 1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) così come modificato dall articolo 3, comma 1, del d.lgs. 346/1999. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all articolo 81 della l.r. 1/2007 e s.m., possono procedere solo nell ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui ai successivi punti. Le fattispecie d incompatibilità, si distinguono in incompatibilità incompatibilità relative. assolute e 7.1 Incompatibilità assolute Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta : gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo 9

permanente, all interno dei centri abitati; gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati; gli impianti ricadenti all interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e la relativa autorizzazione decade ai sensi dell articolo 148 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 7.2 Incompatibilità relative Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relative: a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all interno dei centri abitati; b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati; c) gli impianti che, secondo le definizioni di cui al Codice della strada, ricadono a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. Il Comune, verificata l esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne da comunicazione al titolare dell impianto, alla Regione, al competente U.T.F. o Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma precedente possono continuare a permanere nel sito originario purchè sussista una delle seguenti condizioni : l impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia; l impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce. Gli impianti che ricadono nelle altre fattispecie di incompatibilità, qualora siano suscettibili di adeguamento, permangono nel sito qualora ottemperino agli adeguamenti entro i termini stabiliti dai Comuni; in caso contrario la relativa autorizzazione decade ai sensi dell articolo 148 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 8 ORARI Principi generali I Comuni della regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i soggetti interessati sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed 10

infrasettimanali o il servizio notturno. I Comuni, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza ai sensi dell articolo 120 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 8.1 Orari di apertura e chiusura degli impianti Per l'espletamento dell attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale minimo di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore che può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i primi due anni di applicazione della presente programmazione, sulla base di accordi tra il Comune e le categorie interessate. I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti. Il gestore comunica l orario di apertura e chiusura dell impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore. L Amministrazione comunale ha facoltà di modificare l orario individuato qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di servizio pubblico, sentite le categorie interessate. E consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore. 8.2 Esenzioni o deroghe Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dell orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive, infrasettimanali. anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento, in assenza del gestore, svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. Gli impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self service pre pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) ai sensi del paragrafo 2 sono esonerati dal rispetto dell orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive, infrasettimanali. A tali impianti non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. 11

Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente punto 8.1. Le attività integrative di cui ai punti precedenti non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni regionali previste per le rispettive tipologie. Il Comune, di propria iniziativa o su istanza del gestore, può consentire l adozione di orari e turni in deroga alle limitazioni di cui al precedente punto 8.1, fermo restando l orario settimanale minimo, nei seguenti casi: qualora vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse, in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale; nel caso di Comune in cui sia presente un unico impianto. 8.3 Turni di riposo Nelle domeniche e nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento oppure, comprendendo anche i Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i Comuni confinanti. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l utilizzo di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore possono sospendere l attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l esercizio dell attività durante le festività infrasettimanali. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza. 8.4 Servizio notturno 1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all inizio dell orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi. 2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità 12

dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando le stazioni di servizio o di rifornimento che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita. 4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura. 8.5 Ferie 1. La sospensione dell attività per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d intesa con i titolari degli impianti. 2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all utenza. 9 PUBBLICITA DEI PREZZI Ai sensi di quanto stabilito dall articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Tale disposizione in attuazione dell articolo 15 del d.lgs. 206/2005. 10 SANZIONI In caso di violazione delle disposizioni in materia di orari e di esposizione dei prezzi, si applicano le sanzioni di cui all articolo 139 della l.r. 1/2007. 13

ALLEGATO B) CARBURANTI AUTOSTRADALI INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N.1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) e successive modifiche ed integrazioni PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTOSTRADALI CAPO IX, SEZIONE V 14

Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l offerta, tutti i NUOVI IMPIANTI devono essere dotati dei prodotti benzine, gasoli e di almeno un prodotto a scelta tra metano e GPL, idrogeno o relative miscele. Per la realizzazione di un NUOVO impianto autostradale di distribuzione carburanti o in occasione della prima gara ad evidenza pubblica indetta dal concessionario o ente proprietario della strada per l affidamento dell area lungo le autostrade e i raccordi autostradali, è necessario, inoltre, dotare l impianto di alcuni servizi accessori, di natura qualitativa finalizzati a fornire un servizio di natura polifunzionale al cittadino consumatore. Devono essere presenti tutti i servizi obbligatori e almeno cinque a scelta tra quelli facoltativi che si ritengono di interesse per la collettività. Nel caso di autorizzazioni per le RISTRUTTURAZIONI degli impianti ai sensi dell articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l offerta, oltre ad essere presenti i prodotti benzine, gasoli, deve essere anche presente almeno un prodotto a scelta tra metano e GPL, idrogeno o relative miscele; devono, inoltre, essere presenti tutti i servizi obbligatori e almeno uno a scelta tra quelli facoltativi che si ritengono di interesse per la collettività. SERVIZI OBBLIGATORI 1. Parcheggi riservati alle persone portatrici di handicap. 2. Bagni per utenti anche in condizioni di disabilità. 3. Punto telefonico. SERVIZI FACOLTATIVI 1. Area di sosta per automezzi pesanti attrezzate per lunghe soste conseguenti a fenomeni metereologici importanti, e improvvisi al fine di evitare il blocco del traffico sulla rete autostradale. Dotata di: celle frigorifero per i materiali deperibili, area lavaggio, area deposito materiali pericolosi, servizio di sorveglianza, ostello con posti letto. 2. Servizi doccia per camionisti ed utenti. 3. Presidio medico attraverso il posizionamento di un ambulanza in grado di fornire i primi soccorsi in caso di emergenza. 4. Palestra: in particolare può rivelarsi utile nelle aree di lunga sosta e come servizio per i motociclisti che effettuano lunghi viaggi. 5. Area parcheggio moto e servizi mirati per i motociclisti. 6. Servizio di lavanderia a gettoni. 7. Aree attrezzate per i camper. 8. Recinto per cani custodito. 9. Pannelli fotovoltaici. 10. Sistema di videosorveglianza. 11. Strutture riservate ai bambini: fasciatoi, attrezzature per i pasti (seggioloni, seggiolini e scaldabiberon) e area gioco esterna. 12. Servizio di informazioni sul traffico che aggiorni costantemente l utenza sulla situazione di percorribilità dei tratti autostradali e sulla situazione metereologica. 13. Servizio di prelievo automatico di denaro (bancomat o postamat). 15

14. Internet point e servizio di posta elettronica (area wireless connection): sia per gli aggiornamenti sia per la possibilità di scaricare la propria casella di posta elettronica sia di inviare messaggi. 15. Officina. PUBBLICITA DEI PREZZI Ai sensi di quanto stabilito dall articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Tale disposizione in attuazione dell articolo 15 del d.lgs. 206/2005. SANZIONI In caso di violazione delle disposizioni in materia di orari e di esposizione dei prezzi, si applicano le sanzioni di cui all articolo 140 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 16