Distributori di carburanti
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- Lorenzo Marra
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1 Segnalazioni Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio marzo 2015 Distributori di carburanti Criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n (15G00043) (GU n. 68 del ) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14 aprile Suppl. Ordinario n. 96) D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera e), della L. 15 marzo 1997, n. 59
2 Impianti di distribuzione di gas naturale (metano), semplificazione L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attività LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica (Suppl. ordinario n. 174 alla Gazz. Uff., 30 luglio 2010, n. 176) DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) (GU n. 125 del Suppl. Ordinario n. 114) D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3 2. Competenze comunali e regionali. 1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Provvedimenti dello Stato: DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) (GU n. 125 del Suppl. Ordinario n. 114) LEGGE 6 agosto 2008, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (GU n. 195 del Suppl. Ordinario n. 196) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008,n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, lasemplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. (G.U. n. 282 del 4 dicembre 2003) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 settembre 2003 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto. (G.U. n. 221 del 23 settembre 2003) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 maggio 2002 Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. (G.U. n. 131 del 6 giugno 2002)
4 Ministero delle attività produttive DECRETO 31 ottobre 2001 Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera e), della L. 15 marzo 1997, n. 59 Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 57 del 10 marzo 1998). Ministero dell Interno Circolare 27 gennaio 2000, n. 2/2000 UA.R.À.L. (G.U. n.46, 25 febbraio 2000) Provvedimenti della Regione Piemonte: La concessione per l installazione di un nuovo impianto autostradale di carburanti è subordinata alla conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici. L istanza per il rilascio della concessione per l installazione e l esercizio del nuovo impianto autostradale e della relativa concessione edilizia è presentata dall interessato al Comune competente per territorio, fatto salvo quanto disposto dal D.P.R , n D.G.R. 30 Dicembre 2009, n Impianti autostradali di distribuzione carburanti. Semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni. Modifica della DGR 2 aprile 2001, n (Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 / 01 / 2010)
5 Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n Legge regionale 31 maggio 2004 n. 14, ( Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ), art 2 Provvedimenti attuativi Allegato A Art. 1 (Rete stradale) gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in: a) impianti generici: b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service prepagamento. Art. 2 (Tipologie nuovi impianti) 2 Nelle zone omogenee regionali A, B e C i nuovi impianti devono essere dotati anche di almeno uno tra i prodotti g.p.l. e metano. 3 Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell orario del servizio assistito. 5 Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service prepagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui al comma 2 e 3 del successivo art. 12. Art. 11 (Zone omogenee a livello comunale) Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite: Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n (zona A); Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444); Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale ( zone D ed F del citato D.M. 1444); Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole ( zona E). Art. 12 (Superficie minima dell area di localizzazione dell impianto) 1 Per i fini di cui all art. 2, lettera c) della legge regionale n. 14, le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell ambiente, della salute, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico. 2 Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, dedicati all impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in
6 ogni caso dello spazio di almeno un parcheggio funzionale all utilizzo dei servizi igienici. 3. Il numero di parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita delle attività integrative presenti sull impianto per il coefficiente 0,05 di cui all art. 25, comma 3, dell allegato A della D.C.R n , così come modificato dall allegato A della D.C.R n Il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall art. 25, comma 6 del citato allegato A della D.C.R n Nella zona omogenea regionale D la superficie destinata a parcheggi correlati alle attività integrative può essere ridotta del 50%. 5. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service prepagamento (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite al successivo art. 22, non sono richieste le condizioni di cui al comma 2 ma è richiesta comunque la presenza del fuoristrada. Art. 13 (Distanze minime per le nuove posizioni) 1 Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate dall ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità. 2 Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti. Art. 14 (Attività integrative negli impianti) 1 I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all auto e all automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato di cui all articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Le attività integrative sono connesse all impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall Agenzia delle Dogane, ai sensi dell art. 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell autorizzazione dell impianto.
7 Provvedimenti della Regione Piemonte: D.G.R. 30 Dicembre 2009, n Impianti autostradali di distribuzione carburanti. Semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni. Modifica della DGR 2 aprile 2001, n (Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 / 01 / 2010) Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, ("Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti"), art. 2 Provvedimenti attuativi. (Supplemento Ordinario n. 29 al B.U. n. 29 del 17 luglio 2008) Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2007, n Modifica dell art. 12 dell allegato A alla DGR , n Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete distributiva dei carburanti (Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2007) Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n Approvazione disposizioni attuative dell art 2 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 14. Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ( Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005) Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14. Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. (Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 22 del 3 giugno 2004) Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n Intervento sostitutivo regionale per determinare i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti ( B.U.R. n. 10, 8 marzo 2000) Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n Determinazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (art 2, comma i del D.L , n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge , n. 496) (B.U.R. n. 8, 23febbraio 2000)
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