Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Documenti analoghi
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

QUADRO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI (Artt.7-13 Titolo II D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n marzo 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 4 marzo 2015, n. 44

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 2 febbraio 2015, n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 16 dicembre 2015, n.728

Regolamento n.1224/09 Controllo Pesca

La regolamentazione sul controllo (Reg. CE 1224/09; Reg. UE 404/11) COMMERCIALIZZAZIONE

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO AGRICOLTURA 21 gennaio 2013, n. 23

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Ministero dell Interno

COMUNE DI ALFONSINE. (Provincia di Ravenna) Prot. n. Alfonsine lì, 26/11/2008

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Rilascio/rinnovo della licenza di pesca

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Sintesi dei dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi prodotti, importati ed utilizzati in Italia

IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA. questioni aperte e difficoltà applicative

La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL)

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

OGGETTO: servizio di redazione ed invio modello unico 2010 e modello 770. cottimo fiduciario. affidamento diretto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

N /2016 protocollo

COMUNE DI BARDONECCHIA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

DECRETO N Del 07/07/2015

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Provincia di Pisa PROVINCIA DI PISA

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Ministero dello Sviluppo Economico

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

DECRETI PRESIDENZIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del )

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Ministero dello Sviluppo Economico

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 148

Prot. n Livorno, 20 Luglio 2011

COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Ministero dello Sviluppo Economico

della Regione Toscana Parte Seconda n. 23 del Supplemento n. 88 mercoledì, 10 giugno 2015

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale. Veterinaria - Settore LA GIUNTA REGIONALE

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

Giunta Regionale della Campania. Decreto

COMUNE DI BARDONECCHIA

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

OGGETTO: Disciplina della procedura di mobilità volontaria nazionale Circolare

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SEMINARIO Attuazione dei Reg.(CE)1224/2009 E Reg.(UE) 404/2011: questioni aperte e difficoltà applicative. Cagliari, 24 aprile 2012

NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA

Transcript:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA GALLIPOLI l.mare Marconi, 1-0833.266862 266863 263924 cpgallipoli@mit.gov.it - cp-gallipoli@pec.mit.gov.it) ORDINANZA N. 56/2016 Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli, VISTO gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con il Regio Decretolegge 30 marzo 1942, n. 327; VISTO l art. 59 del Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; VISTO l art. 97 del Regolamento per l esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n 1639; VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura VISTO il Regolamento (CE) n. 302/2009 del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico centrale e nel Mediterraneo che modifica il Regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) 1559/2007; VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso; VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2010 rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare ; VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione del 8 aprile 2011, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostruzione del tonno rosso nell Atlantico orientale e nel Mediterraneo; VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) VISTO per la conservazione del tonno rosso nell Atlantico orientale e nel Mediterraneo; l art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie del tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, al fine di garantire l esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04; VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e CE 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell Unione, di cui all art. 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell Atlantico nord-occidentale; VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 aprile 2015 ripartizione del contingente nazionale di cattura nel triennio 2015-2017 ; VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 14 marzo 2016 Campagna di pesca del tonno rosso Anno 2016 ; VISTO il Decreto Direttoriale 14 marzo 2016 concernente disposizioni applicative campagna di pesca del tonno rosso in attuazione alla raccomandazione ICCAT n. 14-04 VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 5 aprile 2016, n. 6475 estensione della quota annuale by-catch del tonno rosso ; VISTA la circolare n. 02/2006 in data 19 aprile 2006, prot. 1853, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari Direzione Generale della pesca e dell acquacoltura, operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso ; VISTA la circolare n. 12780 del 15 giugno 2010, diramata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione Generale della pesca marittima e dell acquacoltura tesa a disciplinare il regime amministrativo delle autorizzazioni per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, oltre che a chiarire il regime sanzionatorio derivante dagli illeciti inerenti tale tipologia di pesca; VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 novembre 2011, n. 155 adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca ; VISTO il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011 concernente procedure e modalità attuative connesse agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell acquisto, della vendita, del magazzinaggio o VISTA del trasporto di partite di prodotti della pesca ; la circolare n- 12116 del 8 maggio 2012, diramata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione Generale della pesca marittima e dell acquacoltura pesca del tonno rosso con i sistemi a palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP); RITENUTO necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso dalle unità da pesca che approdano nell ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, così come disposto dai Regolamenti Comunitari e dalle discendenti normative nazionali; RITENUTO necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione delle catture, degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso catturato in attività di pesca ricreativa e sportiva dalle unità da diporto che approdino nei porti di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli; VISTA l ordinanza n. 07/2013 del 29 marzo 2013 della Capitaneria di Porto di Gallipoli. ORDINA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA art. 1 (Definizioni) Pesca sportiva: è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un organizzazione od in possesso di una licenza sportiva nazionale. Pesca ricreativa: è la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un organizzazione o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

art. 2 (Taglia minima e periodo di pesca) La taglia minima di cattura del tonno rosso nell Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 Kg di peso ovvero 115 cm di lunghezza (misurata dall estremità della mascella superiore all estremità del raggio più corto della coda cd lunghezza alla forca ). La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre. La chiusura della pesca sportiva e ricreativa può essere anticipata in caso di raggiungimento della quota di tonno rosso assegnata a tale tipo di pesca; le unità autorizzate potranno proseguirne l esercizio fino al 31 dicembre, solo ed esclusivamente mediante la c.d. tecnica del catch and release. art. 3 (Prescrizioni di carattere amministrativo) I pescatori sportivi o ricreativi che abbiano dato preventiva comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa (cd tesserino pesca sportiva ) e che intendano esercitare la pesca del tonno rosso (thunnus thynnus) nell ambito del Compartimento Marittimo, dovranno chiedere il rilascio di specifico nulla-osta all Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione è dislocata l unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana, da adibire a tale attività. La prescritta comunicazione, di cui all allegato 1, dovrà essere corredata della seguente documentazione: Copia della polizza assicurativa in corso di validità dell unità da autorizzare; Copia del documento di identità del proprietario/utilizzatore; Copia della licenza di navigazione ovvero certificato uso motore ovvero certificato di conformità. La dichiarazione rilasciata per l esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, munita del prescritto nulla-osta dell Autorità Marittima, ha validità di 3 (tre) anni, limitatamente al periodo di pesca consentito e permette, altresì, la partecipazione a gare di pesca sportiva. Il nulla-osta rilasciato si ritiene valido per l unità autorizzata, consentendo lo svolgimento dell attività di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso a tutti i soggetti presenti a bordo ovviando alla presenza del soggetto che ha presentato la dichiarazione. art. 4 (Adempimenti relativi alla cattura e allo sbarco) In caso di cattura di un esemplare di tonno rosso è fatto obbligo di comunicare, almeno un ora prima dell accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, ecc..), la cattura del tonno rosso all Autorità marittima del porto di sbarco, nonché all Ufficio circondariale marittimo (Gallipoli o Otranto) territorialmente competente, fornendo i dati dell unità, la taglia dell esemplare catturato e le coordinate del punto di cattura. È vietato dare inizio alle operazioni di sbarco senza il preventivo nulla-osta dell Autorità marittima del porto di sbarco. È vietato tagliare, sezionare e/o manipolare l esemplare di

tonno rosso prima dell arrivo in porto, al fine di consentire il riconoscimento, la misurazione ed ogni eventuale accertamento da parte del personale dell Autorità marittima preposto al controllo. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all Autorità marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura (all. 2). Nell ambito della pesca sportiva/ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno. Nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare. In caso di cattura di un esemplare sottomisura, lo stesso dovrà essere immediatamente rilasciato vivo. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell ambito della pesca sportiva/ricreativa. PESCA PROFESSIONALE art. 5 (Definizione) Pesca professionale: è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. art. 6 (Taglia minima) La taglia minima di cattura per il tonno rosso nell Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 Kg di peso ovvero 115 cm di lunghezza (misurata dall estremità della mascella superiore all estremità del raggio più corto della coda cd lunghezza alla forca ), con le seguenti deroghe e/o eccezioni: a) 8 Kg di peso o 75 cm di lunghezza per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell allevamento; b) tra gli 8 ed i 30 Kg di peso oppure tra i 75 ed i 115 cm di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. Le catture accidentali di cui al punto b) sono ammesse entro e non oltre il limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari. art. 7 (Adempimenti relativi allo sbarco) Il comandante (o suo mandatario) dell unità da pesca all uopo autorizzata che intenda effettuare le operazioni di sbarco del prodotto catturato presso i porti designati ricompresi nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Gallipoli, deve darne preventiva notifica almeno 4 (quattro) ore prima dell ora prevista di arrivo in porto. Tale pre-notifica, effettuata mediante il format in allegato 3, dovrà pervenire:

- alla Capitaneria di Porto di Gallipoli: via Fax al n. 0833/264023 o via mail all indirizzo cpgallipoli@mit.gov.it; - per le unità che intendano sbarcare nel porto di Torre Cesarea anche al competente Ufficio locale marittimo: via Fax al n. 0833/563507 o via mail all indirizzo lctorrecesarea@mit.gov.it E tenuta, presso l Autorità marittima di ciascun porto designato, la raccolta di tutte le prenotifiche di sbarco dell anno in corso. Le unità di cui al comma 1, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali, sino a quando non sia presente in banchina personale incaricato della locale Autorità marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla-osta da parte della stessa che confronterà tale dato con quello registrato sul log-book dell unità e sugli altri documenti ufficiali. Tutte le catture sbarcate sono pesate e non stimate. È vietato tagliare, sezionare e/o e/o manipolare l esemplare di tonno rosso prima dell arrivo in porto, al fine di consentire il riconoscimento, la misurazione ed ogni eventuale accertamento da parte del personale dell Autorità marittima preposto al controllo. art. 8 (Orari e punti di sbarco) Lo sbarco del tonno rosso è consentito unicamente negli orari e presso i seguenti punti di sbarco: PORTO DI GALLIPOLI PORTO DI PORTO CESAREO Banchina Lido Banchina Molo foraneo porticciolo Canneto Banchina Rada di Levante Tutti i giorni 08.00 20.00 Dal lunedì al sabato 08.00 14.00 Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente ordinanza. art. 9 (Catture accessorie) Tutti i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso (non autorizzati con licenza di pesca speciale) che catturano in via accessoria tonno rosso, non possono detenere a bordo catture di tonno rosso superiore al 5% delle catture totali presenti a bordo, calcolato: - in base al peso e/o numero di esemplari, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (all. 4); - in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

Con specifico decreto ministeriale viene confermato o modificato il limite massimo annuale pescabile per unità di cui all art. 4 del D.M. 27 luglio 2000. I pescherecci di cui al comma 1 devono sbarcare il tonno rosso catturato in via accessoria esclusivamente nei porti designati di cui al precedente art. 8 rispettando le formalità previste dall art. 7 della presente ordinanza. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole previste) con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato. È consentito il solo rigetto in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l impiego di reti da posta fisse e reti ferrettare. art. 10 (Catture accidentali) Sono ammesse catture accidentali (art. 6 co. 1 lett. b.) fino ad un massimo del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari. Tali catture sono consentite esclusivamente alle unità ed alle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. art. 11 (Documenti di tracciabilità e commercializzazione) Al momento dell arrivo e successivamente all avvenuto sbarco del prodotto, a cura del comandante dell unità da pesca, dovrà essere prontamente disponibile e posta in visione al personale dell Autorità marittima presente in banchina, la documentazione di cui al Reg. CE 302/2009, secondo la tempistica prevista decorrente dall orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse, in particolare, va curata la corretta compilazione della seguente documentazione: a) giornale di bordo, compilato nei campi obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco (Reg. CE 1224/2009, artt. 14 e 15; Reg. CEE 2807/83, art. 1 cc. 1 e 2) (format All. 5). Al riguardo si precisa che la compilazione cartacea del log-book dovrà essere effettuata anche dalle unità abilitate alla trasmissione elettronica del giornale di pesca; b) nota di vendita ovvero dichiarazione di assunzione in carico. Per la trattazione delle procedure connesse alla compilazione e trasmissione delle note di vendita e/o dichiarazioni di assunzione in carico, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale; c) BCD (Bluefin Catch Document), documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera dello sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione. Il modello di che trattasi (All. 6) deve essere debitamente compilato e validato da parte del personale designato ed autorizzato secondo le Raccomandazioni ICCAT. Le operazioni di pesatura, a norma degli artt. 60 e 61 del Reg. CE 1224/2009 vanno effettuate con sistemi approvati dalle autorità competenti da presentare al personale preposto al controllo dello sbarco del prodotto ittico. Inoltre, è necessario che sia presente

un registro delle pesature adottato da parte di chi fornisce lo strumento in cui registrare le operazioni di pesatura che si andranno a svolgere. art. 12 (Sanzioni) I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del d. lgs. 9 gennaio 2012 n. 4. Per gli aspetti non espressamente previsti dalla presente Ordinanza, si intenderanno applicabili i criteri generali per la cattura e la commercializzazione del tonno rosso di cui alle norme Nazionali e Comunitarie richiamate in premessa. art. 13 (Disposizioni finali) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui efficacia è immediata e ne viene data pubblicità mediante affissione all albo nonché mediante pubblicazione sul sito www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli e diffusione alle locali associazioni di categoria. Il presente provvedimento abroga e sostituisce l ordinanza n. 07/2013 del 29.03.2013. Gallipoli, lì 17 giugno 2016 IL COMANDANTE C.F. (CP) Attilio Maria DACONTO

Allegato 2

FORMULARIO PRE-NOTIFICHE barrare la voce che interessa Allegato 3 ( ) SBARCO (nel porto designato di ) Nome nave. N iscrizione N ICCAT Orario previsto di arrivo Quantitativo stimato a bordo Zona di cattura N esemplari Kg. Lat. Long. ( ) TRASBORDO (nel porto designato di ) Nome nave trasbordante. N iscrizione N ICCAT Nome nave ricevente. N iscrizione N ICCAT.. Orario previsto di arrivo Quantitativo stimato a bordo Zona di cattura N esemplari Kg. Lat. Long. Quantitativo stimato da trasbordare N esemplari Kg. ( ) TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA Tipo unità trasferente: ( )nave da cattura ( )rimorchiatore ( )azienda d ingrasso ( )tonnara fissa barrare la voce che interessa Nome unità trasferente N iscrizione.. N ICCAT.. Tipo unità ricevente: ( )rimorchiatore ( )azienda d ingrasso ( )barca ausiliaria barrare la voce che interessa Nome unità ricevente.. N iscrizione N ICCAT. Nome Farm di destinazione. N ICCAT. Orario previsto di trasferimento Quantitativo stimato catturato Zona di cattura N esemplari Kg. Lat. Long. Numero gabbie Quantitativo stimato da trasferire Zona di trasferimento N esemplari Kg. Lat. Long. Data Ora Firma Parte riservata all Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca: Pre-notifica pervenuta il alle ore n registro Timbro dell Ufficio firma operatore

SpeciesCode ScieName English Francais Español IccSpcGrp TaxonType ALB Thunnus alalunga Albacore Germon Atún blanco 1-Tuna (major sp.) 1-Species ASM Scomberomorus munroi Australian spotted mackerel Thazard australien Carite australiano 1-Tuna (other sp.) 1-Species BAU Sarda australis Australian bonito Bonite bagnard Bonito austral 1-Tuna (other sp.) 1-Species BBM Scomberomorus semifasciatus Broad-barred king mackerel Thazard tigré Carite tigre 1-Tuna (other sp.) 1-Species BEP Sarda chiliensis Eastern Pacific bonito Bonite du Pacifique oriental Bonito del Pacífico oriental 1-Tuna (other sp.) 1-Species BET Thunnus obesus Bigeye tuna Thon obèse(=patudo) Patudo 1-Tuna (major sp.) 1-Species BFT Thunnus thynnus Atlantic bluefin tuna Thon rouge de l'atlantique Atún rojo del Atlántico 1-Tuna (major sp.) 1-Species BIL Istiophoridae Marlins,sailfishes,etc. nei Makaires,marlins,voiliers nca Agujas,marlines,peces vela nep 1-Tuna (other sp.) 4-Family BIP Sarda orientalis Striped bonito Bonite oriental Bonito mono 1-Tuna (other sp.) 1-Species BKJ Euthynnus lineatus Black skipjack Thonine noire Barrilete negro 1-Tuna (other sp.) 1-Species BLF Thunnus atlanticus Blackfin tuna Thon à nageoires noires Atún aleta negra 1-Tuna (small t.) 1-Species BLM Makaira indica Black marlin Makaire noir Aguja negra 1-Tuna (other sp.) 1-Species BLT Auxis rochei Bullet tuna Bonitou Melva(=Melvera) 1-Tuna (small t.) 1-Species BON Sarda sarda Atlantic bonito Bonite à dos rayé Bonito del Atlántico 1-Tuna (small t.) 1-Species BOP Orcynopsis unicolor Plain bonito Palomette Tasarte 1-Tuna (small t.) 1-Species BRS Scomberomorus brasiliensis Serra Spanish mackerel Thazard serra Serra 1-Tuna (small t.) 1-Species BSF Aphanopus carbo black scabbardfish Sabre noir Sable negro 1-Tuna (other sp.) 1-Species BUK Gasterochisma melampus Butterfly kingfish Thon papillon Atún chauchera 1-Tuna (other sp.) 1-Species BUM Makaira nigricans Blue marlin Makaire bleu Aguja azul 1-Tuna (major sp.) 1-Species CER Scomberomorus regalis Cero Thazard franc Carite chinigua 1-Tuna (small t.) 1-Species CHY Scomberomorus sinensis Chinese seerfish Thazard nébuleux Carite indochino 1-Tuna (other sp.) 1-Species COM Scomberomorus commerson Narrow-barred Spanish mackerel Thazard rayé indo-pacifique Carite estriado Indo-Pacífico 1-Tuna (other sp.) 1-Species CUT Trichiuridae Hairtails, scabbardfishes nei Poissons-sabres, sabres nca Peces sable, cintos nep 1-Tuna (other sp.) 4-Family DBM Grammatorcynus bilineatus Double-lined mackerel Thazard-kusara Carite-cazón pintado 1-Tuna (other sp.) 1-Species DOL Coryphaena hippurus Common dolphinfish Coryphène commune Lampuga 1-Tuna (small t.) 1-Species DOT Gymnosarda unicolor Dogtooth tuna Bonite à gros yeux Casarte ojón 1-Tuna (other sp.) 1-Species FRI Auxis thazard Frigate tuna Auxide Melva 1-Tuna (small t.) 1-Species GES Gempylus serpens Snake mackerel Escolier serpent Escolar de canal 1-Tuna (other sp.) 1-Species GUT Scomberomorus guttatus Indo-Pacific king mackerel Thazard ponctué indo-pacifique Carite del Indo-Pacífico 1-Tuna (other sp.) 1-Species KAK Scomberomorus plurilineatus Kanadi kingfish Thazard kanadi Carite canadí 1-Tuna (other sp.) 1-Species KAW Euthynnus affinis Kawakawa Thonine orientale Bacoreta oriental 1-Tuna (other sp.) 1-Species KGM Scomberomorus cavalla King mackerel Thazard barré Carite lucio 1-Tuna (small t.) 1-Species KGX Scomberomorus spp Seerfishes nei Thazards nca Carites nep 1-Tuna (small t.) 2-Genus KOS Scomberomorus koreanus Korean seerfish Thazard coréen Carite coreano 1-Tuna (other sp.) 1-Species LEB Cybiosarda elegans Leaping bonito Bonite à dos tacheté Bonito saltador 1-Tuna (other sp.) 1-Species Allegato 4

LEC Lepidocybium flavobrunneum Escolar Escolier noir Escolar negro 1-Tuna (other sp.) 1-Species LOT Thunnus tonggol Longtail tuna Thon mignon Atún tongol 1-Tuna (other sp.) 1-Species LTA Euthynnus alletteratus Little tunny(=atl.black skipj) Thonine commune Bacoreta 1-Tuna (small t.) 1-Species MAC Scomber scombrus Atlantic mackerel Maquereau commun Caballa del Atlántico 1-Tuna (other sp.) 1-Species MAS Scomber japonicus Chub mackerel Maquereau espagnol Estornino 1-Tuna (other sp.) 1-Species MAW Scomberomorus tritor West African Spanish mackerel Thazard blanc Carite lusitánico 1-Tuna (small t.) 1-Species MLS Tetrapturus audax Striped marlin Marlin rayé Marlín rayado 1-Tuna (other sp.) 1-Species MOS Scomberomorus concolor Monterey Spanish mackerel Thazard de Monterey Carite de Monterrey 1-Tuna (other sp.) 1-Species MSP Tetrapturus belone Mediterranean spearfish Marlin de la Méditerranée Marlín del Mediterráneo 1-Tuna (other sp.) 1-Species NEN Nesiarchus nasutus Black gemfish Escolier long nez Escolar narigudo 1-Tuna (other sp.) 1-Species NPH Scomberomorus niphonius Japanese Spanish mackerel Thazard oriental Carite oriental 1-Tuna (other sp.) 1-Species OIL Ruvettus pretiosus Oilfish Rouvet Escolar clavo 1-Tuna (other sp.) 1-Species PAP Scomberomorus multiradiatus Papuan seerfish Thazard papou Carite papuense 1-Tuna (other sp.) 1-Species QUM Scomberomorus queenslandicus Queensland school mackerel Thazard du Queensland Carite de Queensland 1-Tuna (other sp.) 1-Species RSP Tetrapturus georgii Roundscale spearfish Makaire épée Marlín peto 1-Tuna (other sp.) 1-Species SAI Istiophorus albicans Atlantic sailfish Voilier de l'atlantique Pez vela del Atlántico 1-Tuna (major sp.) 1-Species SBF Thunnus maccoyii Southern bluefin tuna Thon rouge du Sud Atún rojo del Sur 1-Tuna (other sp.) 1-Species SFA Istiophorus platypterus Indo-Pacific sailfish Voilier indo-pacifique Pez vela del Indo-Pacífico 1-Tuna (other sp.) 1-Species SFS Lepidopus caudatus Silver scabbardfish Sabre argenté Pez cinto 1-Tuna (other sp.) 1-Species SHM Grammatorcynus bicarinatus Shark mackerel Thazard requin Carite-cazón 1-Tuna (other sp.) 1-Species SIE Scomberomorus sierra Pacific sierra Thazard sierra (Pacifique) Carite sierra 1-Tuna (other sp.) 1-Species SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna Listao Listado 1-Tuna (major sp.) 1-Species SLT Allothunnus fallai Slender tuna Thon élégant Atún lanzón 1-Tuna (small t.) 1-Species SPF Tetrapturus pfluegeri Longbill spearfish Makaire bécune Aguja picuda 1-Tuna (major sp.) 1-Species SSM Scomberomorus maculatus Atlantic Spanish mackerel Thazard atlantique Carite atlántico 1-Tuna (small t.) 1-Species SSP Tetrapturus angustirostris Shortbill spearfish Makaire à rostre court Marlín trompa corta 1-Tuna (other sp.) 1-Species STS Scomberomorus lineolatus Streaked seerfish Thazard cirrus Carite rayado 1-Tuna (other sp.) 1-Species SWO Xiphias gladius Swordfish Espadon Pez espada 1-Tuna (major sp.) 1-Species TUN Thunnini Tunas nei Thonidés nca Atunes nep 1-Tuna (other sp.) 3-Tribe TUS Thunnus spp True tunas nei Thons Thunnus nca Atunes verdaderos nep 1-Tuna (other sp.) 2-Genus TUX Scombroidei Tuna-like fishes nei Poissons type thon nca Peces parec. a los atunes nep 1-Tuna (other sp.) 5-Suborder WAH Acanthocybium solandri Wahoo Thazard-bâtard Peto 1-Tuna (small t.) 1-Species WHM Tetrapturus albidus Atlantic white marlin Makaire blanc de l'atlantique Aguja blanca del Atlántico 1-Tuna (major sp.) 1-Species YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna Albacore Rabil 1-Tuna (major sp.) 1-Species

ALLEGATO VI MODELLO COMBINATO DELL UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO Allegato 5 30.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 112/55

Allegato 6 I

II