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CONDIZI ONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CAPITOLATO TECNICO INCE DIO E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E FABBRICATI Norme comuni a tutte le garanzie Art. l - Documenti di polizza e dati. L'assicurazione 'è prestata sulla base dei dati risultanti dalla scheda di polizza e dalle Condizioni Generali di Polizza. Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio. La polizza viene emessa tenendo conto della dichiarazioni dello stato di rischio dell 'ente da garantire, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell ' assicurato relative a tali circostanze, influendo sulla valutazione del rischio, potrebbero comportare una perdita parziale o finanche totale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione immediata della garanzia assicurativa come ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 3 - Aggravamento del rischio. Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione immediata dei cambiamenti riguardanti l'ente assicurato che possono apportare un aggravio di rischio. Tutti gli aggravamenti di rischio non evidenziati o sottaciuti alla compagnia potrebbero comportare la perdita parziale o finanche totale del diritto al risarcimento, oltre alla cessazione immediata della garanzia come ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 4 - Diminuzione del rischio. Nel caso in cui le condizioni del rischio dovessero apportare una diminuzione, la compagnia provvederà ad una relativa diminuzione di premio delle rate successive rispetto al momento della comunicazione dell 'assicurato di tali variazioni con contestuale rinuncia al diritto di recesso. Art. 5 - Modifiche e forme di comuhicazione. Tutte le eventuali modifiche al contratto d'assicurazione devono avvenire ed essere provate per iscritto, inoltre tutte le comunicazioni atte ad apportare tali modificazioni devono avvenire, tra l'assicurato, il contraente e la compagnia, attraverso lettera raccomandata o altro mezzo certo. Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza garanzie. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. Se il contraente non paga i premi o le rate del premio successivo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24,00 del 60 giorno dopo quello dell a scadenza e riprende efficacia dalle ore 24,00 del giorno della comunicazione da parte del contraente dell 'avvenuto pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell 'art. 190 l del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per i periodi di assicurazione di un anno salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è dovuto interamente anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all 'agenzia di appartenenza della polizza od alla compagnia. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e sino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell 'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

------- La compagnia rimborsa la parte del premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art. 8 - Altre assicurazioni. Il contraente è tenuto a dichiarare'alla Compagnia l'esistenza o la stipulazione successiva, presso altre compagnie, di assicurazioni riguardante lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza. L'omessa comunicazione di quanto sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza dal diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve dame comunicazione a tutti gli assicuratori e, pertanto, deve richiedere a ciascuno di loro l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomo considerato. Qualora la somma degli indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la compagnia è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altre compagnie. Art. 9 - Proroga contratto. In mancanza di disdetta inviata con raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto si intende rinnovato per un anno e così successivamente, sempre che il contratto non sia di durata inferiore l'anno, nel rispetto della normativa vigente. Art. 10- Limite massimo di indennizzo. La compagnia, per ogni sinistro, non riconoscerà in ogni caso somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per le spese di salvataggio e quanto esplicitamente previsto dal contratto. Art. Il - Oneri fiscali. Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla compagnia. Art. 12 - lndicizzazione. Se il presente articolo viene richiamato espressamente in polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le norme di seguito riportate. Le somme assicurate, i limiti di indennizzo in cifra fissa, i massimali ed il premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: alla polizza è assegnato come riferimento iniziale convenzionale l'indice del mese di Giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto; alla scadenza di ciascuna annualità di premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di Giugno dell'anno solare precedente quello di scadenza: Se si verifica una variazione, le somme assicurate, i limiti di indennizzo in cifra fissa, i massimali e il premio vengono adeguati in proporzione; l'adeguamento decorre dalla scadenza della rata annua dietro il rilascio al contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Art. 13 - Rinvio alle norme di legge. Per tutto ciò che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Foro competente. A scelta della parte attrice, il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto o quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. GARANZIA INCENDIO Art. 1 - Garanzia base. La compagniarisarcisce i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da: incendio; azione meccanica del fulmine; scoppio ed esplosione, purché non causati da ordigni esplos ivi, implosione; fumo, gas e vapori provocati da incendio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri; fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purchè collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie; caduta di aeromobili, meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, elusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi ; onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono ; urto di veicoli stradali o natanti che non siano di proprietà né in uso agli assicurati o al contraente;caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni ed impianti d'allarme, il tutto relativo a vani dj uso comune ed ai fissi ed infissi di ingresso delle singole unità immobiliari, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 1.000,00 per sinistro, con il massimo di 3.000,00 per anno assicurativo, con l'applicazione per entrambi i casi di una franchigia fissa di 100,00 per sinistro. Sono compresi inoltre i guasti causati al fabbricato assicurato per impedire o arrestare l'incendio nonché le spese di salvataggio (art. 1914 C.C.). La compagnia rimborsa anche il valore dell'olio combustibile perduto a seguito di un evento garantito o di un guasto degli impianti, fino alla concorrenza massima df: 5.000,00 per ' sinistro ed anno assicurativo e con una franchigia fissa di 100,00. La compagnia rimborsa inoltre la perdita dei canoni di affitto o locazione dovuta a sinistro indennizzabile per il periodo necessario per il ripristino dei locali danneggiati sino ad un periodo massimo di,un' anno dalla data del sinistro. Se i locali danneggiati risultino effettivamente occupati dall'assicurato viene rimborsato, previa dimostrazione del versamento di quanto pagato, l'importo corrispondente, sempre per la durata massima di un anno. Art. 2 - Indennità aggiuntive La compagnia risarcisce, nell'ambito della somma assicurata, le spese, purchè conseguenti ad eventi garantiti dalla polizza: per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione e il ricollocamento del contenuto, fino ad un importo pari al 20% dell'indennizzo' dovuto per i danni al fabbricato con il limite massimo li25.000,00 per sinistro; per onorari dei periti nominati dal contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano "Sinistri ed indennizzi", fino ad un importo pari al 5% dell'indennizzo e con il limite massimo di 5.000,00 per sinistro;

per gli oneri dovuti al Comune, fino ad un massimo di 5.000,00, escluse multe e ammende. >( Art. 3 - Feno.me~o el~ttric~........... La compagnia nsarcisce I danni matenah e diretti provocati da correnti, scariche ed altn fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, al servizio del fabbricato assicurato, da qualunque causa originati con l'applicazione di una franchigia fissa de 100,00 e fino alla concorrenza dell' l % della somma assicurata per il fabbricato stesso con il massimo di 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. x Art. 4 - Eventi socio-politici La compagnia risarcisce: i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi da terzi, atti di terrorismo e sabotaggio: gli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse e che compiano, individualmenle o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa anche all'occupazione non militare del fabbricato. Se tale occupazione supera 5 giorni, l'assicurazione copre soli i darmi da incendio, esplosione e scoppio. Sono invece esclusi i darmi: da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; che si verificano in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro ~ requisizioni delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto; da imbrattamento o deturpamento delle pareti esterne dei fabbricati. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con una detrazione per ogni singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso col minimo di 250,00. In nessun caso si indennizzerà una somma superiore a11'80%, per sinistro ed armo assicurativo, della somma assicurata nella garanzia base. X Art. 5 - Eventi atmosferici Si risarciscono, nei limiti della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, dagli eventi di seguito menzionati purchè siano caratterizzati da violenza riscontrabile, dagli effetti prodotti, su una quantità di cose, assicurate e non, nelle vicinanze: grandine: vento sotto forma di temporale, uragano, bufera, tempesta e tromba d'aria; cose abbattute e cose trasportate dal vento; acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, lesioni al tetto, ai serramenti, alle pareti, causati da grandine o vento, e per intasamento delle grondaie e dei pluviali causati da grandine. Sono inoltre compresi i darmi alle installazioni esterne, con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata per il fabbricato, quali: cancelli, antenne e muri di recinzioni; vetrate, lucernari, verande e fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto), con un masfimo di 5.000,00 per sinistro ed armo assicurativo;

tende e relativi sostegni, con un massimo di 2.500,00 per anno assicurativo; lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materie plastiche per effetto della grandine, con un massimo di 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Sono invece esclusi i danni: subiti dalle cose all'aperto; caudati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acque, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua da sponde usuali, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con una franchigia per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo de 250,00. L'indennizzo non saà superiore all'80% della somma assicurata per la garanzia base, per sinistro ed anno assicurativo. GARANZIA DANNI DA ACQUA La compagnia, a seguito di spargimento d'acqua in conseguenza di rottura accidentale o guasto degli impianti idrici, risarcisce: i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato. La garanzia viene prestata sino alla concorrenza annua del 30% della somma assicurata sul fabbricato ed in nessun caso la compagnia pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel corso di ogni anno assicurativo importo superiore ad 50.000,00; le somme (capitali, interessi e spese) sostenute dall'assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici in quanto civilmente responsabile dei danni causati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale per danni a cose di cui alla sezione responsabilità civile ed alle condizioni previste dalla stessa sezione. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di 150,OQ~r sinistro. Sono invece esclusi i danni: da gelo e da colpa grave; da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica; a cose contenute in locali interrati o seminterrati; causati o subiti da impianti idrici interrati, da impianti esterni al fabbricato, compresi quelli per l'irrigazione; le spese di demolizione e ripristino di parte del fabbricato e degli impianti idrici, sostenute esclusivamente per la ricerca e per l'eliminazione della rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. Norme comuni alle garanzie incendio e danni da acqua. SINISTRI ED INDENNIZZI Art. l - Stima del danno - Valore a nuovo. Premesso che: a) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato stesso, escludendo soltanto il valore dell 'area; b) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente comma a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato

di conservazione, alla modalità di costruzione, all'ubicazione alla destinazione, all'uso ad ogni altra circostanza concomitante; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale di perizia. Se la ricostruzione non avviene entro tale periodo, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro. Art. 2 - Deroga alla proporzionale. La garanzia, salvo dove diversamente indicato nella polizza, è prestata a valore intero. L' art. 1907 del Codice civile (Assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore di ricostruzione del fabbricato stimato al momento del sinistro superi di oltre il 10% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 10%. Art. 3 - Obblighi Il contraente o l'assicurato deve: fare tutto ciò che è possibile per evitare o diminuire il danno; entro tre giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, comunicare per iscritto alla propria Agenzia o alla direzione della compagnia la data e l'ora dell'evento; la causa presumibile che lo ha determinato; le sue conseguenze immediatamente note; le modalità di accadimento; in caso di sinistro grave, precedere quanto sopra con una comunicazione telegrafica; precisare nella comunicazione di cui sopra o successivamente, appena se ne sia a conoscenza, l'importo stimato dei danni ; quando si ipotizzi un fatto doloso, sporgere denuncia alle Autorità di competenza e trasmetterne una copia alla propria agenzia o alla direzione della compagnia indicando il danno subito, il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, la loro quantità, qualità e valore, mettendo comunque a disposizione della compagnia e dei relati vi periti incaricati ogni documentazione ed elemento utile che possa comprovare il danno e quant'altro possa essere oggetto di accertamento. Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno. Si perde qualsiasi diritto all'indennizzo del danno nel caso in cui il contraente o l'assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno: dichiara colpite cose non esistenti al momento del sinistro ; occulta, sottrae o manomette cose salvate; adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; altera con dolo le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso. Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno viene concordato direttamente dalla compagnia e dal contraente o, su richiesta di uno di essi, tramite apposito atto unico redatto da un perito nominato. dalla compagnia e da uno nominato dal contraente. In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni verranno prese a maggioranza. Se uno delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non concordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è accaduto il sinistro.

Se non diversamente deciso, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito e metà della spesa del terzo perito. I periti devono: accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro; verificare che le indicazioni e le dichiarazioni risultanti in polizza siano esatte e stabilire, al momento del sinistro, l'esistenza di circostanti aggravanti il rischio non dichiarate; verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3; verificare separatamente, per ciascuna partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate indenni, distrutte, danneggiate o perse; procedere separatamente, per ciascuna partita colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza; procedere alla stima del danno seguendo i criteri stabiliti in polizza. Art. 6 - Pagamento dell 'indennizzo. La compagnia deve provvedere al pagamento dell 'indennizzo entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, salvo che: l) il contraente o l'assicurato non sia in grado di rilasciare quietanza alla compagnia per il pagamento; 2) alla compagnia venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione. Art. 7 - Assicurazione per conto di terzi. La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome e per conto e anche nell 'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla compagnia. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all 'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche peri i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. Art. 8 - Anticipo dell 'indennizzo. A richiesta del contraente, l'assicurato ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla compagnia, pari al 50% dell 'ammontare presumibile dell 'indennizzo a condizione che: l'assicurato/contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall 'art. 3 e ne faccia esplicita richiesta;. non esista dubbio alcuno sulla risarc ibilità del danno; l'indennizzo presumibile non sia inferiore ad 50.000,00; non esistono impedimenti contrattuali; siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi del sinistro. L'acconto non potrà in ogni caso superert250.000,00 qualunque sia l'en'titdel danno stimato. Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa. La compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti dei condomini, degli inquilini, dell'amministratore, dei loro

parenti ed affini, dei loro ospiti e collaboratori domestici purché l'assicurato rinunci espressamente ad esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti del responsabile. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE Art. l - Garanzia base. La compagnia garantisce: a) Responsabilità civile verso terzi (R.e.T.) La compagnia si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza, l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un sinistro verificatosi e che possa essere messo in relazione diretta a: - proprietà del fabbricato indicato in polizza; - conduzione delle parti comuni del fabbricato stesso ; - proprietà e conduzione di parchi e giardini annessi al fabbricato (con o senza alberi di alto fusto. La garanzia comprende anche la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altri superficie; b) La responsabilità civile personale di dipendenti del contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni al servizio del fabbricato. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono con siderati terzi anche gli altri dipendenti del contraente sempreché dall 'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall 'art. 583 del codice civile; c) La responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato dichiarato in polizza; sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs 494/96; d) I danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. Per danni di tale natura la compagnia risponde entro il limite massimo Efi25.000,00 per sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di 1.500,00; e) I danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria e del suolo. Per danni di tale natura la compagnia risponde entro il lirr1ìte2i1.doo,oo per sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di 1.500,00. Art. 2- Operatività delle garanzie. Quando l'assicurazione sia a garanzia di responsabilità civile verso terzi, sono considerati terzi i singoli condomini, i loro familiari e dipendenti, gli inquilini e i collaboratori occasionali a servizio del condominio; è compresa la responsabilità, ai sensi di legge, dei singoli condomini verso gli altri condomini e verso il condominio in relazione alla singola proprietà e alla conduzione delle parti comuni. Quando l' assicurazione è stipulata da un singolo condominio per la sua parte di proprietà, la garanzia di responsabilità civile -verso terzi opera per i danni avvenuti in relazione alla

medesima proprietà e per la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. SINISTRI E INDENNIZZI della garanzia RCT Art. l - Obblighi. Il contraente o l'assicurato deve: comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della compagnia: data, ora e luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza; fare precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica o via fax all 'agenzia o alla direzione della compagnia in caso di lesioni gravi o decesso; relativamente al sinistro, comunicare tempestivamente: notizie, domande od azioni avanzate dall 'infortunato, danneggiato o dagli eventi diritto adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. Art. 2 - Massimale. E' stabilito che il massimale assicurato rappresenta il limite di indennizzo anche in caso di corresponsabilità di più assicurati. Art. 3 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale. Il premio per la garanzia Responsabilità civile è calcolato in relazione al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato dichiarato nella scheda di polizza. Se il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, stimato al momento del sinistro, eccede di oltre il 10% il costo dichiarato, la compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra il costo dichiarato maggiorato del 10% e il costo di ricostruzione stimato. ESCLUSIONI. Art. l - Esclusioni. Ai fini della garanzia di Responsabilità Civile non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine se convivente con l'assicurato; se l'assicurato non è persona fisica, il suo legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino in rapporti di parentela di cui al punto precedente; le persone addette al servizio del fabbricato che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, ed essendo soggette all 'obbligo dell 'assicurazione Inail subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; le persone che subiscano il danno mentre svolgono attività di straordinaria manutenzione del fabbricato. La garanzia inoltre non comprende i danni: l/a causati da: atti dolosi dell'assicurato, del contraente o dei loro familiari; terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate e frane;

detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive; furto; esercizio di attività personali dell'assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari ; umidità, stillicidio, gelo e insalubrità dei locali; incendio, esplosione, scoppio, implosione, limitatamente ai danni subiti dal fabbricato assicurato; spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa. l/b avvenuti in occasione di: guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; Ile alle cose e gli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. l/d ai veicoli all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati, per un valore superiore ad 25.000,00 per ciascuna annualità.