Legge 215/92 AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE



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Legge 215/92 AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE BENEFICIARI VI BANDO REGIONE PIEMONTE (scheda informativa di fonte regionale) Possono presentare istanza le imprese di piccola dimensione e a prevalente partecipazione femminile come di seguito definite: Piccola impresa: Meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro Imprese a prevalente partecipazione femminile : le imprese individuali il cui titolare sia donna le società cooperative e le società di persone, la cui compagine sociale sia composta per almeno il 60% da donne, indipendentemente dalle quote di capitale detenute le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne Le imprese devono essere già costituite e iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda; le imprese individuali devono almeno essere in possesso della richiesta di iscrizione al registro e del numero di partita IVA e comprovare la avvenuta iscrizione entro la data di chiusura del bando (pena l inammissibilità). Il requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve essere mantenuto per almeno 5 anni dalla concessione delle agevolazioni. Nel settore della produzione primaria, nonché in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese sono obbligate a rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; nel solo settore della produzione primaria, i soggetti richiedenti devono possedere le conoscenze e competenze professionali adeguate che sono fissate dalla Regione o della Provincia autonoma. I soggetti richiedenti, anche artigiani, devono operare nei settori dell'agricoltura (sezioni A e B del codice ISTAT), dell'industria (settori C,D,E ed F), del commercio, del turismo e dei servizi (settori G,H,I,J,K,M,N ed O) secondo le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa comunitaria e dal PSR: la concessione delle agevolazioni nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE è subordinata al rispetto di talune disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 1257/1999 e "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02); gli specifici divieti e i limiti sono quelli individuati dalla Regione nell ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR). Ulteriori forme di limitazione possono derivare dal cofinanziamento

eventualmente disposto dai programmi regionali finalizzati all'utilizzo dei Fondi strutturali comunitari. Al momento della presentazione delle istanze i soggetti devono comprovare di avere la piena disponibilità dell'immobile ove viene realizzato il programma (tramite titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria, comodato) che deve inoltre essere già rispondente ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso previsti per l'attività da svolgere. INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati a: A. NUOVE ATTIVITÀ B. ACQUISTO DI ATTIVITÀ PREESISTENTI tramite cessione dell'attività stessa, cessione di ramo d'azienda o contratto di affitto quinquennale, da parte di soggetti che non svolgevano attività imprenditoriale prima della realizzazione del programma; C. REALIZZAZIONE DI PROGETTI AZIENDALI INNOVATIVI connessi all introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività; D. ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, gestione e commercializzazione, e per lo sviluppo di sistemi di qualità. Ogni domanda può essere riferita solo ad una delle suddette tipologie, le spese per acquisto di servizi reali possono essere previste anche dalle tipologie A, B e C. I progetti devono prevedere un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60 mila euro e non superiore a 400 mila. Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo (determinazione regionale). SPESE AMMESSE A) Per l'avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi le spese ammesse riguardano: impianti generali macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e le strutture non in muratura prefabbricate e rimovibili brevetti (nell'ambito di programmi relativi al settore della produzione agricola primaria, l'acquisto di brevetti è consentito fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile) software opere murarie e relativi oneri di direzione e progettazione lavori: nel limite del 25% del costo totale per impianti, macchinari e attrezzature; le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% del costo per le opere murarie; le spese per opere murarie sono esclusivamente relative alla ristrutturazione dei locali)

studi di fattibilità e piani di impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale (nel limite del 2% del costo totale). mezzi di trasporto indispensabili allo svolgimento del ciclo produttivo. Nel caso di acquisto di attività preesistente la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto della attività medesima, limitatamente al valore dei macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento della attività. Il costo del rilevamento di attività preesistente (avviamento commerciale) non è agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito al settore della produzione agricola primaria. Sempre in tema di acquisto di attività preesistente, la misura dell'agevolazione è decurtata in proporzione delle quote detenute, nella nuova attività, da soggetti che già facevano parte della società precedente; l'agevolazione, inoltre, non può essere concessa se l'acquisto avviene tra coniugi o parenti entro il 2 grado. B) Le domande per l'acquisizione di servizi reali riguardano le spese sostenute per l'acquisto di servizi destinati : all'aumento della produttività all'innovazione organizzativa; al trasferimento delle tecnologie; alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti; all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, per lo sviluppo di sistemi di qualità. Tali servizi devono essere forniti da: a) imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese; b) enti pubblici e privati con personalità giuridica c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto. I soggetti sopra indicati possono avvalersi in misura parziale non prevalente dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione. Sono esclusi dalle agevolazioni: spese per minuterie e utensili di uso manuale comune; spese per manutenzione ordinaria; spese per beni di uso promiscuo; scorte di materie prime, semilavorati, materiali di consumo (spese di gestione e funzionamento); acquisto di terreni e fabbricati, realizzazione di immobili; beni materiali comunque connessi alla fornitura dei servizi; investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione; beni usati (ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistente); avviamento e servizi reali non specificati tra quelli ammessi; mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili al ciclo produttivo (il divieto è assoluto per le imprese che esercitano trasporto merci). I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti agevolato devono essere di nuova fabbricazione e non devono essere ceduti, alienati o dismessi per almeno cinque anni dalla data di concessione.

Le spese devono essere sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande, mentre, in caso di richiesta di contributo in de minimis, l'agevolazione è concessa anche per programmi di investimento avviati precedentemente alla presentazione della domanda, ma comunque dopo la data di chiusura del bando precedente: 15 aprile 2003. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati direttamente dall impresa beneficiaria e non possono essere regolati in contanti pena l esclusione dalle agevolazioni del relativo importo, totale o parziale, pagato in contanti. LOCALIZZAZIONE L agevolazione si applica a tutta la regione. AGEVOLAZIONI PREVISTE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTO AGEVOLATO Il contributo è concesso, entro i massimali di seguito riportati, per il 50% in conto capitale e per il 50% come finanziamento agevolato di durata non superiore a 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni, compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurati alla durata del programma agevolato (durata fino a 12 mesi), ad un tasso agevolato pari allo 0,50% annuo; gli interessi di preammortamento sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 dicembre e il rimborso del finanziamento inizia nell'anno successivo alla data del provvedimento di erogazione a saldo e comunque non oltre l'anno successivo a quello in cui è terminato il periodo di utilizzo e preammortamento ed avviene secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. L agevolazione nella forma del finanziamento agevolato non prevede il concorso bancario. Massimali d'aiuto concedibili settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, dell'agriturismo: Zone Zone in deroga 87,3,c) Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi 8% (4%fondo perduto,4% fin.agev.)esn + 10% (5%fondo perduto,5% fin.agev.) ESL 15% (7,5fondo perduto,7,5 fin.agev.) Restanti zone ESL Massimali d'aiuto concedibili settore della produzione agricola primaria Zone Zone agricole svantaggiate Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi 50%(25%fondo perduto,25%fin.agev.) ESL Iniziative per acquisizione di servizi reali 40%(20%fondo perduto,20%fin.agev) ESL 30%(15%fondo perduto,15% fin. agev.)esl Iniziative per acquisizione di servizi reali 40%(20%fondo perduto,20%fin.agev.) ESL Altre zone 40%(20%fondo perduto,20%fin.agev.) 30% (15%fondo

ESL perduto,15%fin.agev.) ESL Le misure previste per iniziative per avvio attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi, sono elevate al 55%(27,5%fondo perduto,27,5%fin.agev.) ESL e al 45%(22,5%fondo perduto,22,5%fin.agev.) ESL nel caso di imprese aventi i requisiti di giovane imprenditore agricolo. In alternativa le imprese possono richiedere che le agevolazioni siano concesse secondo la regola de minimis (con esclusione delle imprese operanti nei settori del trasporto merci e nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre l'attività di agriturismo, anche se svolta da imprese agricole, è ammessa al regime de minimis) secondo i seguenti limiti: Zone Zone in deroga 87,3,c) Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi 60%(30%fondo perduto,30%fin.agev.) Iniziative per acquisizione di servizi reali 40%(20%fondo perduto,20%fin.agev.) 30%(15%fondo Restanti zone 50%(25%fondo perduto,25%fin.agev.) perduto,15%fin.agev.) L'impresa è obbligata ad apportare mezzi finanziari, esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile, tranne nel caso in cui l'agevolazione sia richiesta a titolo de minimis. REGOLA DE MINIMIS (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione in materia di aiuti di Stato) che prevede che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso sommato all aiuto richiesto ai sensi della l. 215/1992, non ecceda il limite di 100.000 Euro su un periodo tre anni. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) L Equivalente Sovvenzione, è l unità di misura utilizzata per calcolare l entità dell aiuto erogato caso per caso. Per determinare l entità dell agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l elemento dono dell aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull investimento, della durata del finanziamento, dell ammontare del bonifico e del tasso convenzionale di attualizzazione. Questo valore, calcolato in percentuale sull investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). FONDI DI GARANZIA: le imprese ammesse alle agevolazioni, ad eccezione delle imprese agricole, possono richiedere, a fronte dello stesso programma oggetto della domanda, la concessione della

garanzia prevista dal Fondo di cui all'art. 15 della L. 266/97 e dal Fondo Artigiancassa S.p.A. di cui alla L. 1068/64 (per le imprese artigiane). In tal caso, l'amministrazione competente provvede ad effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui sopra ovvero del limite del de minimis, riducendo eventualmente il contributo in sede di erogazione a saldo, mentre, se al momento della presentazione della domanda sia già stata concessa all'impresa richiedente la garanzia, il contributo previsto dalla legge n. 215/92 verrà ridotto direttamente in fase di concessione. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti (ad eccezione delle garanzie di cui sopra) PROCEDURE Le domande possono essere presentate dal 17 dicembre 2005 al 17 marzo 2006. Le istanze devono essere inoltrate, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Finpiemonte S.p.A. (Legge 215/1992 VI bando) Galleria San Federico, 54 10121 Torino La domanda, in regola con il bollo, deve essere formulata esclusivamente secondo gli schemi previsti dalla circolare esplicativa n.946342, pena l invalidità della domanda stessa. Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riferite alla medesima unità locale; le imprese che intendano presentare progetti relativi a più unità locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. L'attività istruttoria viene svolta da Finpiemonte Spa sulla base dei criteri di priorità nazionali di seguito riportati: 1. Il primo criterio è un indicatore determinato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l importo dell investimento complessivamente ammesso; 2. Il secondo criterio è un indicatore determinato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l importo dell investimento complessivamente ammesso; 3. Il terzo criterio è un indicatore pari al rapporto tra il valore dei nuovi investimenti ed il valore degli investimenti totali dell impresa richiedente; 4. TOTALE PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALL'IMPRESA: comporta una maggiorazione del 10% dei primi 3 indicatori; (non si applica alle imprese individuali e alle srl a socio unico) 5. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI QUALITÀ e PROGETTI AMMESSI AI BENEFICI DELLA LEGGE 53/00 art. 9: comporta una maggiorazione del 5% dei primi 3 indicatori 1. certificazioni: l'impresa deve aver aderito o aderire entro l'anno a regime a: UNI EN ISO 9000 EMAS e UNI EN ISO 14000 ECOLABEL

certificazioni di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG) 2. iscrizione entro l'anno a regime nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica per le imprese agricole 3. l'impresa deve aver ottenuto contributi ai sensi dell'art. 9 della legge 53/00 "Azioni positive per la flessibilità" per progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro Le graduatorie sono articolate nei seguenti macrosettori: agricoltura (per le domande che riguardano progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B ISTAT); manifatturiero e assimilati (per progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F della classificazione ISTAT); commercio, turismo e servizi (per le domande che riguardano progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N, O della classificazione ISTAT). Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente. L'erogazione dell agevolazione avviene in due quote, dietro richiesta dell'impresa, entrambe erogate al 50% in conto capitale e 50% come finanziamento agevolato: la prima quota è disponibile dopo 30 gg dalla pubblicazione delle graduatorie, la seconda dopo 6 mesi per i programmi con durata fino a 12 mesi e dopo 12 mesi per i programmi di durata superiore. L'erogazione della prima quota pari al 30% può essere richiesta ad avvenuta realizzazione di una pari quota di investimenti; la prima quota può essere anche anticipata dietro fideiussione o polizza assicurativa. La seconda quota è erogata a saldo, a completa realizzazione degli investimenti. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE Legge 25/02/1992 n. 215 - G.U.R.I. n. 56 del 07/03/1992 D.P.R. 28/07/2000 n. 314 - G.U.R.I. n. 256 del 2/11/2000 D.M. 25/11/2005 - G.U.R.I. n. 291 del 15/12/2005 - indicatori nazionali D.M. 2/12/2005 - G.U.R.I. n. 291 del 15/12/2005 D.M. 5/12/2005 - G.U.R.I. n. 291 del 15/12/2005 - termini, indicatori regionali e indirizzi Circ. 5/12/2005 n. 946342- G.U.R.I. n. 292 del 16/12/2005 - circolare esplicativa e modulistica PER INFORMAZIONI: E possibile proporre specifici quesiti rivolgendosi direttamente a: Contact Center di Finpiemonte tel. 199.755.855 operativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì; e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it; DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE-LAVORO - Settore Sviluppo dell Imprenditorialità tel. 011/432.4885-432.5656-432.2328 432.3689; fax 011/432.4878 e-mail: susanna.barreca@regione.piemonte.it