REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E/O RICREATIVE DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (approvato con D.R. 1247 del 6/6/2011 e modificato con D.R. 1532 del 28/9/2012) CAPO I- PRINCIPI GENERALI Art. 1 Scopo e ambito di applicazione 1. L Università degli Studi di Pavia, in conformità alla normativa citata in premessa, promuove iniziative culturali e/o ricreative proposte dagli studenti dell'ateneo. Art. 2 Ruolo della Commissione Permanente Studenti l. La Commissione Permanente Studenti valuta le proposte e delibera l'attribuzione dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. l. 2. La Commissione potrà avvalersi di esperti per la discussione di temi specifici. 3. Alla Commissione sono inoltre demandate le competenze e le attribuzioni di cui ai seguenti articoli. Art. 3 Compiti e responsabilità 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base della disponibilità di bilancio, l'entità del fondo da destinare al finanziamento delle iniziative di cui all art. 1. 2. La Commissione Permanente Studenti: a) definisce i criteri per la distribuzione dei finanziamenti e per l emanazione annuale del bando per la relativa richiesta; b) valuta le richieste di finanziamento e ne assegna i contributi; c) valuta gli Statuti delle Associazioni studentesche e le relative domande di iscrizione all Albo. 3. Il Servizio Servizi generali agli studenti : a) gestisce l'albo delle Associazioni studentesche, ivi compresi gli aggiornamenti periodici; b) predispone e pubblicizza i bandi per le richieste di finanziamento; c) valuta in prima istanza la congruità delle iniziative proposte; d) comunica i finanziamenti assegnati e le iniziative respinte; e) pubblica sul sito web di Ateneo l elenco delle iniziative approvate dalla Commissione Permanente Studenti; f) si relaziona con i servizi dell'amministrazione Centrale per consentire la realizzazione delle iniziative approvate; g) archivia la documentazione e ne assicura l'accessibilità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
CAPO Il - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE Art. 4 Definizione dell Albo di Ateneo 1. E' istituito con decreto direttoriale l'albo delle Associazioni studentesche riconosciute dall Università degli Studi di Pavia. 2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni studentesche universitarie rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5 e con le modalità di cui all'art. 6. 3. Per ogni lista devono essere designati, per le finalità di cui al presente Regolamento, un Responsabile Legale e un suo supplente quali referenti nei confronti dell'università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative finanziate: tale designazione avrà luogo in occasione della presentazione della richiesta di iscrizione all Albo. Il Responsabile Legale designato è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Servizi generali agli studenti i nominativi degli eventuali delegati alla presentazione e realizzazione di singole iniziative. Art. 5 Requisiti delle Associazioni l. Possono presentare richiesta d iscrizione le associazioni studentesche universitarie costituite con atto scritto che dimostrino, al momento della domanda d iscrizione all'albo, di avere almeno 30 soci studenti (il numero si riduce a 10 per Associazioni di studenti della Facoltà di Musicologia e dei corsi di Ingegneria della sede di Mantova) iscritti all Università di Pavia. Tra le finalità delle Associazioni, indicate nel relativo Statuto, deve essere compresa la promozione di attività culturali e/o ricreative a beneficio degli studenti dell Università degli Studi di Pavia. Tali attività non devono avere scopo di lucro. 2. Il Presidente, in qualità di Responsabile Legale dell'associazione, e i membri dell'eventuale organo direttivo sono soci studenti iscritti all Università degli Studi di Pavia. La loro eventuale sostituzione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Servizi generali agli studenti. 3. L'associazione, mediante il suo organo deliberante, individua coloro che, avendone fatta richiesta, vengono riconosciuti come soci. Tale valutazione dovrà in ogni caso tenere conto dei criteri di cui ai commi precedenti. Art. 6 Modalità di iscrizione all Albo 1. Per ottenere l'accreditamento, il Responsabile Legale dell associazione studentesca universitaria, dopo aver inserito nell apposita procedura on line le informazioni necessarie, deve consegnare al Servizio Archivio e Protocollo: a) la ricevuta della domanda d iscrizione all Albo rilasciata dalla procedura informatizzata; b) l'atto costitutivo dell'associazione, da redigersi in carta libera secondo usi e consuetudini; c) lo statuto dell'associazione; d) l'elenco (prodotto dalla procedura informatizzata) dei soci studenti (con indicazione di nome, cognome, numero di matricola e ruolo ricoperto all interno dell associazione) datato e sottoscritto su ogni pagina dal Responsabile Legale dell'associazione. 2. Per ogni anno accademico, vi sono due periodi possibili per presentare le richieste di accreditamento e precisamente dal 01 al 31 ottobre e dal 01 al 30 aprile dell anno solare successivo. Le richieste saranno valutate dalla Commissione Permanente Studenti.
3. L'Albo delle Associazioni studentesche è disponibile presso il Servizio Servizi generali agli studenti e pubblicato sul sito web di Ateneo. Ne è inoltre data comunicazione agli Organi accademici. Art. 7 Aggiornamento dell'albo 1. L'Albo è sottoposto a revisione biennale, decorrente dalla data del riconoscimento; annualmente sarà tuttavia verificata la sussistenza del numero minimo di soci studenti iscritti. Ogni associazione per non incorrere nella cancellazione dovrà comunicare la volontà di restare iscritta, ripresentando, entro i termini indicati dal Servizio Servizi generali agli studenti, l'elenco aggiornato dei soci studenti. Inoltre l'albo sarà aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove associazioni e/o in seguito ai provvedimenti di cancellazione. 2. Le nuove iscrizioni o le cancellazioni sono disposte con decreto dirigenziale, previa valutazione della Commissione Permanente Studenti. La cancellazione potrà essere prevista per: a) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'associazione o venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento; b) atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell Università degli Studi di Pavia; c) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente Regolamento; d) altri gravi e documentati motivi. Articolo 8 Gruppi studenteschi e loro costituzione 1. In occasione del bando annuale per la richiesta di contributi per la realizzazione di iniziative culturali e/o ricreative, gruppi di 40 studenti universitari della sede di Pavia (e di 15 iscritti alla Facoltà di Musicologia o presso la sede di Mantova) possono costituire un Gruppo studentesco per presentare richiesta di finanziamento di una singola iniziativa. 2. Per creare un Gruppo studentesco lo studente proponente deve inserire nell apposita maschera della procedura on line i propri dati e quelli del suo supplente e indicare il titolo e la breve descrizione dell iniziativa proposta, stampare la ricevuta rilasciata dalla procedura e consegnarla al Servizio Archivio e protocollo entro i termini indicati nel bando annuale. 3. Sarà cura del proponente e del suo supplente monitorare le sottoscrizioni al Gruppo affinché venga raggiunto il numero minimo richiesto. Il mancato raggiungimento del numero minimo comporterà la non ammissibilità delle richieste di finanziamento presentate. CAPO III - FINANZIAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI E/O RICREATIVE Art. 9 Bando e presentazione delle richieste di finanziamento 1. Nel mese di dicembre di ciascun anno solare l'ateneo emana uno specifico bando per la richiesta di finanziamenti per la realizzazione di iniziative, proposte dagli studenti, da realizzarsi nell'anno solare successivo nella città di Pavia e nelle sedi dei Corsi di Studio dell'università di Pavia nonché nei territori loro circostanti. 2. Le iniziative finanziabili possono essere mirate a realizzare: a) progetti di intervento, a rilevante carattere culturale e/o ricreativo, in settori diversi di interesse comune agli studenti dell Università degli Studi di Pavia; b) iniziative sportive e di socializzazione 3. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da:
a Associazioni iscritte all'albo di Ateneo; b) Gruppi di studenti universitari costituiti su proposta personale di uno studente, come indicato al precedente art. 8. 4. E' prevista la possibilità di presentare entro il successivo mese di giugno richieste per nuove iniziative da realizzare o di modificare quelle già presentate. 5. Le richieste di finanziamento possono essere presentate utilizzando esclusivamente l apposita procedura on line. 6. Ogni studente può far parte di una sola Associazione iscritta all Albo o di un solo Gruppo richiedente finanziamenti. Art. 10 Valutazione delle richieste e attribuzione dei finanziamenti 1. La Commissione Permanente Studenti valuta le proposte presentate nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa; b) coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'ateneo, preferibilmente se appartenenti a Facoltà e/o sedi diverse; c) attinenza con gli interessi e le problematiche degli studenti universitari; d) realizzabilità delle attività proposte; e) valutazione delle iniziative eventualmente svolte nell'anno precedente. 2. In riferimento a quanto previsto alla lettera e) del precedente comma 1, all'atto di presentazione della richiesta di contributo deve essere allegata una relazione sottoscritta dal Responsabile Legale dell'associazione o dal Responsabile del gruppo riguardo le attività svolte nell'anno precedente; 3. La Commissione può adottare all'unanimità ulteriori criteri di valutazione che verranno indicati nel bando annuale. 4. La Commissione determina le richieste da finanziare e ne definisce i relativi contributi. 5. L'elenco delle iniziative approvate e finanziate è consultabile sul sito web di Ateneo. Art. 11 Tempi e modalità di svolgimento delle iniziative 1. La data di inizio effettivo delle attività finanziate, nonché tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative approvate, devono essere trasmesse al Servizio "Servizi generali agli studenti secondo le modalità e i tempi che verranno definiti da apposita comunicazione. 2. La mancata esecuzione dell'iniziativa entro 60 giorni dalla data prevista per la sua conclusione, salvo proroga autorizzata dalla Commissione Permanente Studenti, comporta la revoca del finanziamento. Art. 12 Adempimenti contabili e sanzioni 1. Il finanziamento assegnato dev essere formalmente impegnato entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di assegnazione dei finanziamenti. I fondi non utilizzati né impegnati entro tale data saranno revocati e riassegnati per l anno solare successivo all apposito fondo per il finanziamento delle iniziative proposte dagli studenti. 2. Le spese relative ad ogni singola iniziativa devono essere debitamente documentate. 3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del bando annuale o del presente Regolamento la Commissione Permanente Studenti può escludere l associazione o il gruppo studentesco dai finanziamenti dell anno successivo.
CAPO IV GESTIONE SPAZI UNIVERSITARI Art. 13 Utilizzo degli spazi universitari al di fuori delle ordinarie attività didattiche 1. Le Associazioni studentesche iscritte all Albo e/o i Gruppi studenteschi riconosciuti potranno presentare richiesta di utilizzo degli spazi universitari utilizzando la procedura attualmente in uso. 2. Il Responsabile, e/o il suo supplente, dell Associazione studentesca o del Gruppo saranno chiamati a rispondere all Amministrazione universitaria del corretto utilizzo di tali spazi. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Modulistica 1. Il Servizio Servizi generali agli studenti pubblicherà sulla propria pagina web le indicazioni e la modulistica di base da utilizzare. Art. 15 Archiviazione l. Tutta la documentazione concernente l iscrizione e la gestione dell'albo delle associazioni, nonché quella relativa all'attribuzione dei fondi per le iniziative culturali e/o ricreative degli studenti dell Università degli Studi di Pavia, è archiviata presso il Servizio "Servizi generali agli studenti". 2. Il Servizio ne assicura l'accessibilità e la reperibilità nel rispetto della normativa vigente in materia. Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente. IL RETTORE (Angiolino Stella) EV/AB/as/cr